Sentenza 22 giugno 2004
Massime • 1
Con riguardo all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il rapporto di rappresentanza ex legge tra l'impresa cessionaria e il Fondo di garanzia per le vittime della strada comporta che l'accordo liquidatorio ex art. 4 della legge n. 738 del 1978 e 22 del D.P.R. n. 45 del 1981 deve ritenersi proposto dalla detta impresa in nome e per conto del Fondo e come tale accettato dal danneggiato creditore, con effetti diretti, a norma dell'art. 1388 cod. civ., nella sfera del Fondo rappresentato, quando riporta la sottoscrizione sia del danneggiato sia del commissario che a tale trasmissione è tenuto; ne consegue che un atto sottoscritto dal solo danneggiato configura una mera proposta di liquidazione che, in assenza della sottoscrizione del commissario, non assume effetti diretti nei confronti del Fondo rappresentato e non importa la nascita di un'obbligazione di pagamento certa, liquida ed esigibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2004, n. 11603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11603 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'GI IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARONIO 54/A ed in 74100 TARANTO CORSO ITALIA 254, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO BARBERIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C.O.N.S.A.P. SPA, con sede in Roma, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Luigi Scima, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGRE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato ST GREZ, difeso dall'avvocato GIUSEPPE ADEO OSTILLIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 328/00 del Tribunale di TARANTO, Sezione 2^ Civile, emessa il 24/01/00 e depositata il 16/02/00 (R.G. 2581/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/04 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di pace di Taranto respinse l'opposizione proposta dalla CONSAP s.p.a., quale gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto di pagare al D'UL una somma di danaro, ritenendo che tra il danneggiato D'UL ed il Commissario liquidatore della FIRS in liquidazione coatta si fosse perfezionato l'accordo sulla liquidazione del danno (ai sensi degli arti. 17 e 18 del D.P.R. n. 45 del 1981), con effetti vincolanti nei confronti del Fondo (ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 576 del 1978, conv. in L. n. 738 del 1978). A seguito di appello della CONSAP, il Tribunale di Taranto, in riforma della prima sentenza, ha revocato il decreto ingiuntivo. In particolare, il giudice ha ritenuto che l'atto di liquidazione posto a fondamento della pretesa risultava sottoscritto soltanto dal D'UL e dal suo legale;
che il documento era stato inviato al danneggiato dalla FIRS in l.c.a.; che il Commissario di questa era stato autorizzato a procedere alla liquidazione dei danni anche per conto del Fondo di Garanzia;
che la mancata sottoscrizione da parte del Commissario privava di qualsiasi efficacia probatoria il documento prodotto in ordine al perfezionamento dell'accordo; che la sottoscrizione è requisito essenziale della scrittura privata (art. 2702 c.c.); che, peraltro, nello stesso documento era prevista la necessaria approvazione del Commissario;
che l'invio della quietanza non era altro che una sollecitazione al danneggiato di formulare una proposta nei termini indicati dal Commissario, il quale avrebbe poi provveduto a formulare la propria accettazione, perfezionando l'accordo, o a rifiutare la proposta, all'esito degli accertamenti sull'esistenza dei presupposti per provvedere al risarcimento. Il D'UL propone ora ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto, svolgendo due motivi. Risponde con controricorso la CONSAP. Il D'UL ha, altresì, prodotto memoria.
MOTIVI DALLA DECISIONE
Con il primo motivo (Violazione e falsa applicazione art. 11 D.P.R. n. 45 del 1981 - Vizi della motivazione) il ricorrente sostiene: che la sentenza impugnata avrebbe accolto l'appello sul presupposto della mancata sottoscrizione dell'atto di liquidazione da parte del Commissario, per essere il danneggiante (assicurato FIRS) scoperto da garanzia assicurativa;
che questa ragione sarebbe resa in violazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 45 del 1981; se così fosse il Commissario avrebbe proposto al danneggiato la liquidazione senza prima accertarsi della regolarità amministrativa della polizza in oggetto;
tale comportamento violerebbe il precetto del citato art. 11, laddove prescrive che al danneggiato debba essere comunicato (nello spatium deliberandi dei 60 gg. di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969) i motivi della mancata offerta di risarcimento;
che, così
facendo (ossia inducendo il danneggiato ad abbandonare il giudizio intrapreso), il Commissario gli avrebbe precluso la possibilità (a causa dell'intervenuta prescrizione) di agire direttamente nei confronti del danneggiante.
Con il secondo motivo (Violazione e falsa applicazione artt. 12 e 17 del D.P.R. n. 45 del 1981, 2702, 1341, 1362, 1366, 1375 - Vizi della motivazione) il ricorrente sostiene che il documento in questione consisterebbe in un atto di liquidazione prestampato e compilato dal Commissario liquidatore, al quale egli avrebbe prestato la propria adesione, attraverso l'accettazione dell'importo offerto. Si tratterebbe, dunque, di un contratto per adesione, vincolante per il proponente Commissario, anche se privo della sottoscrizione di questo. Peraltro, la clausola alla quale fa riferimento la sentenza impugnata (ossia quella che prevedeva la necessaria approvazione del Commissario) sarebbe nulla siccome apposta senza previa accettazione del ricorrente, in violazione dell'art. 1341 c.c. Successivamente il motivo si rivolge verso quel punto della sentenza dove l'atto in questione viene definito come mera sollecitazione al danneggiato di formulare una proposta nei termini indicati dal Commissario (il quale avrebbe poi provveduto ad accettarla o a rifiutarla) e sostiene che il giudice non avrebbe motivato sul punto e non avrebbe tenuto conto che il silenzio tenuto dal Commissario avrebbe costituito un impedimento all'esecuzione dell'atto di liquidazione, sicché la menzionata clausola si sarebbe posta in contrasto con le disposizioni degli artt. 1359, 1366 e 1375 c.c.. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati e vanno respinti.
Con riguardo all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il rapporto di rappresentanza ex lege tra l'impresa ces-sionaria e l'INA (gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada), comporta che l'accordo liquidatorio ex art. 4 della legge n. 738 del 1978 e 22 del D.P.R. n. 45 del 1981 deve ritenersi proposto dalla detta impresa in nome e per conto del fondo e come tale accettato dal danneggiato creditore, con effetti diretti, a norma dell'art. 1388 cod. civ., nella sfera del Fondo rappresentato, nei cui riguardi il detto accordo liquidatorio importa la nascita di una obbligazione di pagamento certa, liquida ed esigibile (Cass. 25 ottobre 1991, n. 11377). Dalla disposizione dell'art. 17 del D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45 - a norma della quale il commissario liquidatore accerta l'esistenza e la risarcibilità del danno, ne determina l'ammontare e trasmette al Fondo di garanzia per le vittime della strada l'atto di liquidazione "sottoscritto anche dal creditore" - si desume che l'atto di liquidazione da trasmettere al Fondo è perfetto ed ha, dunque, natura vincolante quando riporta la sottoscrizione sia del danneggiato sia del commissario che a tale trasmissione è tenuto. Con la conseguenza che un atto sottoscritto dal solo danneggiato configura una mera proposta di liquidazione che, in assenza della sottoscrizione del commissario, non assume effetti diretti nei confronti del Fondo rappresentato e non importa la nascita di un'obbligazione di pagamento certa, liquida ed esigibile. Nella specie, è rimasto, appunto, accertato che l'atto in questione era firmato dal solo D'UL e dal suo difensore, sicché la sentenza impugnata, conformandosi al principio sopra enunciato, ha correttamente escluso che dal medesimo potesse sorgere l'obbligazione di pagamento a carico del soggetto gestore del Fondo. L'affermazione risolve in radice la questione e fa in modo che le doglianze del ricorrente non siano in grado di scalfire la decisione. Innanzitutto, è da rilevare che il giudice non ha affatto accolto l'appello per la ragione che il commissario non ha firmato l'atto sul presupposto che l'autovettura investitrice era scoperta da garanzia assicurativa;
ha, bensì, deciso in tal senso nella considerazione che l'atto stesso non aveva efficacia obbligatoria per mancanza dell'indispensabile sottoscrizione del commissario, restando irrilevanti le ragioni della mancata sottoscrizione. Sicché, posto che la pretesa era fondata su quel documento, risultano irrilevanti tutte le questioni poste nel primo motivo.
Altrettanto infondata è la tesi contenuta nel secondo motivo, laddove si propone la parificazione dell'atto in questione ad un contratto per adesione (con la conseguente applicazione delle relative regole), laddove, invece, esso contiene - per esplicito dettato normativo - un'individuale liquidazione, frutto di uno specifico accertamento dell'esistenza e della risarcibilità del danno.
L'accertata inesistenza di un contratto rende, poi, irrilevanti le censure relative a violazioni di regole contrattuali;
così come infondata è la doglianza relativa al vizio di motivazione, a fronte delle puntuali argomentazioni contenute in sentenza. Il ricorso va, pertanto, respinto ed il ricorrente va condannato a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di Cassazione, come liquidate nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi E. 500, di cui E. 100 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2004