Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2004, n. 11603
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Sentenza 22 giugno 2004

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Con riguardo all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il rapporto di rappresentanza ex legge tra l'impresa cessionaria e il Fondo di garanzia per le vittime della strada comporta che l'accordo liquidatorio ex art. 4 della legge n. 738 del 1978 e 22 del D.P.R. n. 45 del 1981 deve ritenersi proposto dalla detta impresa in nome e per conto del Fondo e come tale accettato dal danneggiato creditore, con effetti diretti, a norma dell'art. 1388 cod. civ., nella sfera del Fondo rappresentato, quando riporta la sottoscrizione sia del danneggiato sia del commissario che a tale trasmissione è tenuto; ne consegue che un atto sottoscritto dal solo danneggiato configura una mera proposta di liquidazione che, in assenza della sottoscrizione del commissario, non assume effetti diretti nei confronti del Fondo rappresentato e non importa la nascita di un'obbligazione di pagamento certa, liquida ed esigibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2004, n. 11603
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11603
    Data del deposito : 22 giugno 2004

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