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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5556 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli- Sezione Civile Prima - nelle persone dei magistrati:
Dott. Raffaele Sdino PRESIDENTE
Dott.ssa Viviana Criscuolo GIUDICE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino GIUDICE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 20787/24 del Ruolo Generale degli Affari Civili avente ad oggetto: ricorso ex art. 473 bis. N. 29 (art. 9 l.div.) vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Vincenzo Polese, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Salvatore Maddaloni, giusta procura in atti
Resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.10.2024, il sign. – premesso che dal Parte_1 matrimonio con la sign. celebrato l'8.10.1998 sono nati Controparte_1 Per_1
(12.2.1999), (11.6.2003) e (13.11.2007) – esponeva: Per_2 Per_3 (…) c) che con ricorso depositato il 30/7/2018 il signor adiva il Tribunale di Parte_1
Napoli, chiedendo che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con la signora , essendo già legalmente separati, come da verbale di Controparte_1 comparizione coniugi del 15/3/2013 e successivo decreto di omologa del 18/4/2013;
d) che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 7274/2019, pronunciava lo scioglimento del matrimonio, mentre con successiva sentenza n. 6589/2023, poneva a carico del signor l'obbligo di corrispondere ad l'assegno mensile di Parte_1 Controparte_1
€ 600,00 a titolo di contributo di mantenimento della figlia minore e del figlio Per_3 maggiorenne all'epoca non autosufficiente, e precisamente € 300,00 ciascuno, Per_2 oltre la metà delle spese straordinarie;
e) che il sig. è operaio AV (ex Circumvesuviana) con una retribuzione netta Parte_1 pari a circa € 1.600,00 mensili;
f) che il signor è altresì gravato da un canone di locazione di € 500,00 Parte_1 mensili per l'immobile dove attualmente abita, in quanto l'ex casa coniugale di proprietà comune è stata assegnata alla CP_1
1 2
g) che nell'immobile locato vive insieme alla compagna ed al loro Parte_2 figlioletto a nome , nato il [...]; Per_4 h) che il figlio , all'epoca della sentenza di divorzio maggiorenne ma Persona_5 non autosufficiente, è oggi diventato economicamente autosufficiente;
i) che lo stesso ha vinto il concorso e lavora come agente di Polizia Municipale presso il Comune di San Giuliano Milanese, come da pubblicazione graduatoria consultabile sul sito dello stesso Comune e come da fotografia scaricabile dal suo profilo Instagram;
l) che già nel 2023 ha lavorato e prodotto reddito alla dipendenze della CP_2 società di catering, e per quanto è dato sapere, con un reddito di circa € 9.000,00 l'anno: d'altra parte, come risulta da certificazione dell'Agenzia delle Entrate allegata al Modello 730/2024 del ricorrente , emerge per il 2023 in Parte_1 riferimento al figlio , che “dalle fonti informative risultano redditi maggiori di € Per_2 4.000,00”. Tutto ciò premesso, il sig. , stante la sopravvenienza di circostanze Parte_1 nuove rispetto a quelle esistenti al momento dell'emissione della predetta sentenza n. 6589/2023, chiede: revocare l'assegno di mantenimento in favore del signor _5
, così come previsto nella sentenza n. 6589/2023 del Tribunale di Napoli.
[...]
Si è costituita la resistente ed ha dedotto: (…) Questa difesa ha premura di puntualizzare che il ricorrete sin dal principio ha avuto un atteggiamento debitorio sofferente, lesivo degli interessi dei minori. Invero, l' non si è mai interessato ai bisogni dei propri figli non Parte_1 corrispondendo nei termini stabiliti l'assegno di mantenimento, assumendo una condotta del tutto refrattaria al versamento delle spese straordinarie, tanto è vero che risulta destinatario di numerosi procedimenti per il recupero coattivo delle somme dovute, da ultimo il pignoramento presso terzi instaurato innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata con r.g.e. 636/25.
Tanto premesso, ai fini del giudizio per cui si discute è manifesta la carenza di prova a sostegno degli assunti;
sul punto è pacifico che chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne sono a fondamento (ex art. 2697 c.c.).
Nel caso di specie, non vi è allegata la documentazione sufficiente a provare che
[...]
sia stato assunto a tempo indeterminato presso la Polizia Municipale del _5 comune di San Giuliano Milanese e percepisca uno stipendio capace di renderlo del tutto economicamente autosufficiente, tale da escludere qualsiasi sostegno economico da parte dei genitori.
Rebus sic stantibus nella denegata e non creduta ipotesi che fossero provati i fatti a fondamento della reclamata riduzione/revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio
, l'istante fa espressa DOMANDA di adeguamento e, dunque, aumento Per_2 dell'assegno di mantenimento per la minore in ragione delle mutate esigenza Per_3 della figlia, prossima alla maggiore età. (…) Le esigenze dei figli, in particolare, cui i genitori sono obbligati a provvedere mutano nel tempo in base a diversi fattori, tra cui l'età, gli studi intrapresi, il contesto sociale. Pertanto, del tutto legittima è la richiesta del genitore collocatario dell'aumento dell'assegno di mantenimento a causa dell'aumentare di età della prole e la mera crescita esonera il genitore richiedente dalla dimostrazione che siano insorte nuove e maggiori esigenze. Si tenga conto, inoltre, che per entrambi i figli, l' non ha Parte_1 versato l'aggiornamento ISTAT a partire dal mese di luglio 2024 fino alla data odierna.( per il precedente è in corso pignoramento presso terzi).
Ha chiesto: - Rigettare il presente ricorso per le causali in premessa e per carenza di prova a sostegno degli assunti;
- Provvedere all'adeguamento e dunque all'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in ragione delle mutate Per_3
2 3
esigenze e bisogni della ragazza prossima alla maggiore età, in misura non inferiore ad
€ 500,00.
Fissata l'udienza in presenza del 9 maggio 2025, il ricorrente ha dichiarato: mi riporto al ricorso e ne chiedo l'accoglimento. Posso impegnarmi a mantenere Per_3 nella misura di € 300,00 e non posso impegnarmi a corrispondere la somma di € 500,00 che chiede la resistente in quanto ho un altro figlio nato nel 2021 e devo mantenere un canone di locazione. La sign.ra ha dichiarato: è vero che è stato assunto nella Polizia CP_1 Per_2
Municipale ma io lo sostengo ancora economicamente in quanto necessita di aiuto;
ha vinto il concorso nel giugno 2024 e vive a Milano. vive con me e va in III liceo Per_3 ed ha 17 anni. La casa nella quale vivo con è in comproprietà ed il mutuo è Per_3 cessato. Chiedo un piccolo aumento per in quanto le sue esigenze sono Per_3 aumentate. Io lavoro.
Il Gi – preso atto delle dichiarazioni della resistente – ha revocato l'obbligo di mantenimento del ricorrente per il figlio maggiorenne con decorrenza da maggio Per_2
2025.
Le parti, quindi, uscite dall'aula e rientrate, hanno dichiarato di volersi accordare e la sign.ra ha rinunciato alla domanda riconvenzionale formulata per . CP_1 Per_3
Il Tribunale, preso atto , conferma quanto statuito dal Gi ed, in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 7274/2019 (di cui è stato depositato il PIG), revoca l'obbligo di mantenimento di per il figlio con decorrenza da maggio Parte_1 Per_2
2025.
Conferma nel resto.
Compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 7274/2019:
- Revoca l'obbligo al contributo del mantenimento a carico di Parte_1 per il figlio da maggio 2025; Per_2
- Conferma nel resto la sentenza;
- spese compensate.
Napoli, 16.5.2025
Il G.rel. IL
PRESIDENTE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli- Sezione Civile Prima - nelle persone dei magistrati:
Dott. Raffaele Sdino PRESIDENTE
Dott.ssa Viviana Criscuolo GIUDICE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino GIUDICE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 20787/24 del Ruolo Generale degli Affari Civili avente ad oggetto: ricorso ex art. 473 bis. N. 29 (art. 9 l.div.) vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Vincenzo Polese, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Salvatore Maddaloni, giusta procura in atti
Resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.10.2024, il sign. – premesso che dal Parte_1 matrimonio con la sign. celebrato l'8.10.1998 sono nati Controparte_1 Per_1
(12.2.1999), (11.6.2003) e (13.11.2007) – esponeva: Per_2 Per_3 (…) c) che con ricorso depositato il 30/7/2018 il signor adiva il Tribunale di Parte_1
Napoli, chiedendo che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con la signora , essendo già legalmente separati, come da verbale di Controparte_1 comparizione coniugi del 15/3/2013 e successivo decreto di omologa del 18/4/2013;
d) che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 7274/2019, pronunciava lo scioglimento del matrimonio, mentre con successiva sentenza n. 6589/2023, poneva a carico del signor l'obbligo di corrispondere ad l'assegno mensile di Parte_1 Controparte_1
€ 600,00 a titolo di contributo di mantenimento della figlia minore e del figlio Per_3 maggiorenne all'epoca non autosufficiente, e precisamente € 300,00 ciascuno, Per_2 oltre la metà delle spese straordinarie;
e) che il sig. è operaio AV (ex Circumvesuviana) con una retribuzione netta Parte_1 pari a circa € 1.600,00 mensili;
f) che il signor è altresì gravato da un canone di locazione di € 500,00 Parte_1 mensili per l'immobile dove attualmente abita, in quanto l'ex casa coniugale di proprietà comune è stata assegnata alla CP_1
1 2
g) che nell'immobile locato vive insieme alla compagna ed al loro Parte_2 figlioletto a nome , nato il [...]; Per_4 h) che il figlio , all'epoca della sentenza di divorzio maggiorenne ma Persona_5 non autosufficiente, è oggi diventato economicamente autosufficiente;
i) che lo stesso ha vinto il concorso e lavora come agente di Polizia Municipale presso il Comune di San Giuliano Milanese, come da pubblicazione graduatoria consultabile sul sito dello stesso Comune e come da fotografia scaricabile dal suo profilo Instagram;
l) che già nel 2023 ha lavorato e prodotto reddito alla dipendenze della CP_2 società di catering, e per quanto è dato sapere, con un reddito di circa € 9.000,00 l'anno: d'altra parte, come risulta da certificazione dell'Agenzia delle Entrate allegata al Modello 730/2024 del ricorrente , emerge per il 2023 in Parte_1 riferimento al figlio , che “dalle fonti informative risultano redditi maggiori di € Per_2 4.000,00”. Tutto ciò premesso, il sig. , stante la sopravvenienza di circostanze Parte_1 nuove rispetto a quelle esistenti al momento dell'emissione della predetta sentenza n. 6589/2023, chiede: revocare l'assegno di mantenimento in favore del signor _5
, così come previsto nella sentenza n. 6589/2023 del Tribunale di Napoli.
[...]
Si è costituita la resistente ed ha dedotto: (…) Questa difesa ha premura di puntualizzare che il ricorrete sin dal principio ha avuto un atteggiamento debitorio sofferente, lesivo degli interessi dei minori. Invero, l' non si è mai interessato ai bisogni dei propri figli non Parte_1 corrispondendo nei termini stabiliti l'assegno di mantenimento, assumendo una condotta del tutto refrattaria al versamento delle spese straordinarie, tanto è vero che risulta destinatario di numerosi procedimenti per il recupero coattivo delle somme dovute, da ultimo il pignoramento presso terzi instaurato innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata con r.g.e. 636/25.
Tanto premesso, ai fini del giudizio per cui si discute è manifesta la carenza di prova a sostegno degli assunti;
sul punto è pacifico che chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne sono a fondamento (ex art. 2697 c.c.).
Nel caso di specie, non vi è allegata la documentazione sufficiente a provare che
[...]
sia stato assunto a tempo indeterminato presso la Polizia Municipale del _5 comune di San Giuliano Milanese e percepisca uno stipendio capace di renderlo del tutto economicamente autosufficiente, tale da escludere qualsiasi sostegno economico da parte dei genitori.
Rebus sic stantibus nella denegata e non creduta ipotesi che fossero provati i fatti a fondamento della reclamata riduzione/revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio
, l'istante fa espressa DOMANDA di adeguamento e, dunque, aumento Per_2 dell'assegno di mantenimento per la minore in ragione delle mutate esigenza Per_3 della figlia, prossima alla maggiore età. (…) Le esigenze dei figli, in particolare, cui i genitori sono obbligati a provvedere mutano nel tempo in base a diversi fattori, tra cui l'età, gli studi intrapresi, il contesto sociale. Pertanto, del tutto legittima è la richiesta del genitore collocatario dell'aumento dell'assegno di mantenimento a causa dell'aumentare di età della prole e la mera crescita esonera il genitore richiedente dalla dimostrazione che siano insorte nuove e maggiori esigenze. Si tenga conto, inoltre, che per entrambi i figli, l' non ha Parte_1 versato l'aggiornamento ISTAT a partire dal mese di luglio 2024 fino alla data odierna.( per il precedente è in corso pignoramento presso terzi).
Ha chiesto: - Rigettare il presente ricorso per le causali in premessa e per carenza di prova a sostegno degli assunti;
- Provvedere all'adeguamento e dunque all'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in ragione delle mutate Per_3
2 3
esigenze e bisogni della ragazza prossima alla maggiore età, in misura non inferiore ad
€ 500,00.
Fissata l'udienza in presenza del 9 maggio 2025, il ricorrente ha dichiarato: mi riporto al ricorso e ne chiedo l'accoglimento. Posso impegnarmi a mantenere Per_3 nella misura di € 300,00 e non posso impegnarmi a corrispondere la somma di € 500,00 che chiede la resistente in quanto ho un altro figlio nato nel 2021 e devo mantenere un canone di locazione. La sign.ra ha dichiarato: è vero che è stato assunto nella Polizia CP_1 Per_2
Municipale ma io lo sostengo ancora economicamente in quanto necessita di aiuto;
ha vinto il concorso nel giugno 2024 e vive a Milano. vive con me e va in III liceo Per_3 ed ha 17 anni. La casa nella quale vivo con è in comproprietà ed il mutuo è Per_3 cessato. Chiedo un piccolo aumento per in quanto le sue esigenze sono Per_3 aumentate. Io lavoro.
Il Gi – preso atto delle dichiarazioni della resistente – ha revocato l'obbligo di mantenimento del ricorrente per il figlio maggiorenne con decorrenza da maggio Per_2
2025.
Le parti, quindi, uscite dall'aula e rientrate, hanno dichiarato di volersi accordare e la sign.ra ha rinunciato alla domanda riconvenzionale formulata per . CP_1 Per_3
Il Tribunale, preso atto , conferma quanto statuito dal Gi ed, in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 7274/2019 (di cui è stato depositato il PIG), revoca l'obbligo di mantenimento di per il figlio con decorrenza da maggio Parte_1 Per_2
2025.
Conferma nel resto.
Compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 7274/2019:
- Revoca l'obbligo al contributo del mantenimento a carico di Parte_1 per il figlio da maggio 2025; Per_2
- Conferma nel resto la sentenza;
- spese compensate.
Napoli, 16.5.2025
Il G.rel. IL
PRESIDENTE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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