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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 30/05/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 922/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18/03/2024 da
1) Parte 1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]N.
4. CP_1
con l'Avv. PUDDU ELENA
contro
2) CP 2
nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F. 2 cittadino: italiano residente in [...]N.44. Controparte_3
con l'Avv. PITRONE ROSELLA
1) Persona 1 nata il [...];
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte all'udienza del
28.05.2025 e di seguito trascritte:
1) affido condiviso;
2) collocamento prevalente della minore presso la madre;
3) visite padre-figlia a fine settimana alternati e un pomeriggio infrasettimanale dalla fine della scuola fino a dopo cena, possibilmente il mercoledì;
4) due settimane nel periodo estivo, anche non consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6
gennaio; tre giorni durante il periodo pasquale avendo cura che il giorno di Pasqua sia alternativamente trascorso dalla bambina con l'uno o l'altro genitore;
i ponti saranno equamente suddivisi e concordati entro il 30 ottobre di ogni anno;
in caso di disaccordo la madre deciderà negli anni pari e il padre in quelli dispari;
per verificare l'eventuale 5) i genitori si impegnano a far eseguire gli appositi accertamenti a Per 1 esistenza di difficoltà di apprendimento;
6) il padre verserà mensilmente alla madre collocataria l'importo di 250 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del protocollo in vigore presso il Tribunale di Como, con importo da versarsi entro il 10 del mese, da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita;
7) l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre collocataria.
ritenuto che
l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
considerato che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M.,
ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 30/05/2025.
SI COMUNICHI.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao