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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/11/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 66/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile con oggetto compravendita fra:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Parte_1
IB e ST IB, presso il cui studio sito in Genova (GE), Via Ceccardi 1/15 è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
1 , , e rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio CP_1 Controparte_2 CP_3
Marrucchi, presso il cui studio sito in P.zza J.F. Kennedy, 2 19124, La Spezia sono elettivamente domiciliati, come da mandato in atti
- Appellati -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, reiectis adversis:
- in accoglimento del primo motivo, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e, di conseguenza, accertare e dichiarare l'insanabile Parte_1 invalidità della sentenza impugnata;
- in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dal diritto alla garanzia dei ricorrenti in primo grado ex art. 1495 comma 1, cod. civ.;
- in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1495, comma 2, cod. civ. dei ricorrenti in primo grado;
- in accoglimento del quarto motivo di appello e in ogni caso respingere le domande proposte
[...]
(C.F. , (C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2 CodiceFiscale_2 [...]
(C.F. ), nei confronti di CP_3 C.F._3 Parte_1 in quanto inammissibili e/o infondate per le ragioni di cui agli atti;
- nell'ipotesi di accoglimento del presente appello, condannare (C.F. CP_1
, (C.F. ) e (C.F. C.F._1 Controparte_2 C.F._4 CP_3
) alla restituzione delle somme pagate da C.F._3 Parte_1 in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Savona all'esito
[...] della procedura esecutiva mobiliare R.E. n. 200/2025.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio per ATP, del presente giudizio e della procedura esecutiva R.E. n. 200/2025”.
Per gli appellati:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello Genova, respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, in via principale rigettare l'appello, in relazione a tutti i motivi rappresentati nei confronti della Sentenza numero 857/24 del Tribunale Civile della Spezia, pubblicata in data 19.12.24, in quanto infondati in fatto e diritto, ed eventualmente inammissibili nella parte in cui sia eccepita, in grado di appello la decadenza e prescrizione dell'azione, in via subordinata e condizionata, nella non creduta ipotesi in cui Corte di Appello Genova dovesse, denegatamente, accogliere anche una sola delle variegate domande volte a ottenere dichiarazione di invalidità della sentenza, allora, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, in riforma dell'impugnata sentenza numero 857/24 del Tribunale Civile della Spezia, pubblicata in data 2 19.12.24, in accoglimento del ricorso ex art. 281 decies, accertato e ritenuto, che le porzioni immobiliari di proprietà dei ricorrenti, compravenduto per atto Notaio del 8.7.2016, come di Per_1 seguito intestate;
appartamento p.6° attico Fg. 41 mapp.801 sub. 135 P.
6. cat. A/2 cl. 4° vani 7,5 rendita € 1.704,31, intestato a: - proprietà per 80/100; proprietà per CP_1 CP_3
10/100; proprietà per 10/100; - appartamento al piano 5° Fg. 41 mapp. 801 sub. Controparte_2
128 P.
5. cat. A/2 cl. 4° vani 4 rendita € 908,96, intestato a: proprietaria 100/100; sono CP_3 interessate da gravi vizi e difetti della costruzione, quali rappresentati dalla perizia del Geom. Per_2 del 23.8.2023, in ATP n°1998/20 del Tribunale della Spezia, conseguentemente voglia
[...] dichiarare, ex art. 1669 c.c., la società venditrice/costruttrice, Controparte_4
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, tenuta e condannare al risarcimento del
[...] danno per equivalente economico, pari alla somma necessaria per emendare vizi e difetti, quale risultanti dalla perizia del CTU, Geom. del 23.8.23, e quindi: A) €. Per_2 Controparte_2
2.487,15, B) .€.52.560,29, C) €. 19.897,26, oltre, a favore di CP_3 CP_1 CP_1
, in virtù della soccombenza, in relazione ai costi sostenuti per la fase di ATP, € 4.740,21 per
[...]
CTU Geom. (all. 8 e 9 fasc. primo grado , € 1.921,00 per CTP Geom. (all.10 Per_2 CP_1 Per_3
Fasc. primo grado e € 7.943,99, per difesa tecnica Avv. Marrucchi nel procedimento per CP_1
ATP, (all.11 all.10 Fasc. primo grado e, così, complessivamente € 34.502,46 per la CP_1 posizione , Condanna a totale complessivo a favore dei tre ricorrenti secondo le CP_1 ripartizioni sopra indicate € 89.549,90, suddivisi tra i ricorrenti secondo il criterio di ripartizione indicato in ricorso ex art. 281 decies cpc, A) €. 2.487,15, B) Controparte_2 CP_3
.€.52.560,29, C) €. 34.502,46 ovvero la somma maggiore o minore che dovesse CP_1 risultare all'esito del giudizio, oltre diritti, onorari, spese, spese gen.li, al 15%, iva e Cna dei due gradi di giudizio. Si chiede la liquidazione della nota delle spese ed onorari depositata in uno con le note di replica”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in cancelleria in data 10.11.2020, , , CP_1 Controparte_2
e adivano il Tribunale di La Spezia perché nominasse un Consulente Parte_2 CP_3
Tecnico di Ufficio nella procedura di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696-bis c.p.c., nel contradditorio con per accertare l'entità e la causa Parte_1 dei vizi costruttivi acquistati dagli odierni appellanti, individuando anche le opere necessarie per la loro eliminazione, con annessa indicazione dei relativi costi.
Nel ricorso per ATP, i ricorrenti deducevano di aver stipulato con Parte_1 un contratto di compravendita in data 8.7.2016, avente ad oggetto gli immobili
[...] siti nel Comune di La Spezia (SP), Via Giacomo Leopardi, all'interno dell'edificio denominato
“Palazzo Leopardi” e risultanti dalla documentazione in atti.
Gli immobili così acquistati presentavano, però, gravi vizi e difetti costruttivi, causa di fenomeni infiltrativi e venature dovute - sempre in tesi - a problemi di assestamento.
La responsabilità per i ridetti gravi vizi e difetti, secondo gli allora ricorrenti in ATP, era ascrivibile a quale venditrice e committente dei lavori di costruzione degli immobili ammalorati ai sensi Pt_1 dell'art. 1669 c.c.
Da qui, l'urgenza nel procedere per evitare il progressivo aggravamento del danno in fieri.
3 Con comparsa di costituzione e risposta in data 14.1.2021 si costituiva , la quale, contestando Pt_1
l'inammissibilità e l'infondatezza delle ragioni di controparte, chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa in qualità di società appaltatrice dei lavori. Controparte_5
Si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande di parte Controparte_5 ricorrente, oltre all'autorizzazione alla chiamata in causa di CH IN RO AG (IN public limited company) – Rappresentanza Generale per l'Italia, compagnia assicuratrice con la quale l'appaltatrice aveva stipulato una polizza assicurativa decennale postuma a beneficio degli CP_5 acquirenti degli immobili.
La società eccepiva altresì come, ai sensi degli artt. 10 e 12 del contratto di appalto stipulato CP_5 con , la progettazione esecutiva fosse un onere spettante esclusivamente alla committenza, così Pt_1 come le direttive e gli ordini in merito a specifici aspetti del progetto originario e ad eventuali modifiche e variazioni in corso d'opera.
L'appaltatrice, pertanto, sottolineava come “nella fattispecie, gli interventi di impermeabilizzazione sul terrazzo di proprietà degli odierni ricorrenti sono stati oggetto di specifiche, dettagliate e costanti direttive da parte della committenza, e in particolare dall'Ing. (project manager Persona_4 dell'appalto di Palazzo Leopardi per conto di COOP LIGURIA/TALEA) come emerge dalla copiosa corrispondenza allegata (doc. 3)”, concludendo poi nel senso che “in relazione agli interventi oggetto della presente procedura, l'impresa esponente non ha quindi fatto altro che eseguire, a regola d'arte, quanto commissionatole in via dettagliata e specifica dalla propria committente, assumendo, in relazione a tali specifiche lavorazioni, il ruolo di un mero nudus minister” (pag. 2 Comparsa in ATP). CP_5
Il procedimento per accertamento tecnico preventivo si concludeva con il deposito da parte del CTU della consulenza tecnica di ufficio (doc. n. 2 all. atto citazione appello), secondo cui “alla luce degli accertamenti svolti, è risultato evidente che la problematica delle infiltrazioni, lamentate in ricorso, sia dovuta ad un difetto di costruzione del sistema impermeabilizzante della terrazza, avendo riscontrato, nell'area di ispezione, l'errata formazione del giunto perimetrale, tra piano orizzontale e verticale, oltre che la sua totale mancanza nei punti critici strutturali, soglie e stipiti delle porte finestre, prospicienti la terrazza stessa;
conseguentemente appare insufficiente anche il risvolto sulla muratura di facciata” (p. 16 CTU), ulteriormente affermando che “per quanto riguarda i vizi riscontrati, gli stessi, secondo il sottoscritto C.T.U., sono ascrivibili all'esecuzione dei lavori, con un coinvolgimento di responsabilità della direzione dei lavori, in forza del ruolo stesso, di competenza, di super visore dell'esecuzione delle opere stesse ai fini del rispetto della regola della buona tecnica” (p. 18 CTU).
2. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni appellanti , e Controparte_2 CP_3
citavano in giudizio per sentirla condannare ex art. 1669 c.c., in qualità di società CP_1 Pt_1 venditrice-costruttrice, al risarcimento del danno per equivalente economico, oltre alle spese per la fase di accertamento tecnico preventivo.
Talea, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace all'udienza del 09.05.2024.
Il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di cui al procedimento di accertamento tecnico preventivo.
3. Il Tribunale con sentenza n. 857 del 19.12.2024 accertava la responsabilità della società per Pt_1
i vizi degli immobili venduti ai sensi dell'art. 1470 c.c., condannandola al risarcimento dei danni
4 patiti dai ricorrenti, liquidati in complessivi euro 66.700,00 oltre oneri fiscali e ripartiti nella misura del 3% a favore di del 70% a favore di e del 27% a favore di Controparte_2 CP_3 [...]
CP_1
Riteneva infatti il Tribunale che “la consulenza tecnica d'ufficio di cui al procedimento n. 1998/2020 RG ha evidenziato la presenza di rilevanti problematiche di infiltrazioni (in particolare manifeste in macchie e distacchi di pitture ed intonaco) nei locali degli appartamenti di proprietà degli attori (pagina 12 della perizia)” precisando poi che “la consulenza tecnica d'ufficio ha altresì evidenziato che le infiltrazioni sono state causate da un difetto di costruzione del sistema impermeabilizzante del palazzo (assenza generale di impermeabilizzazione primaria a protezione degli elementi sottostanti il massetto, errata formazione del giunto perimetrale tra piano orizzontale e verticale e sua totale assenza nei punti critici strutturali, vedasi pagina 16 della perizia. La consulenza tecnica d'ufficio ha infine quantificato le opere di ripristino in totali Euro 66.700,00 oltre accessori, di cui Euro 58.000,00 per opere edili ed Euro 8.700,00 per spese tecniche per adempimenti amministrativi nonché direzione dei lavori e sicurezza del cantiere” (p. 6 della sentenza del Tribunale di La Spezia).
La sentenza del Tribunale di La Spezia, n. 857 pubblicata in data 19.12.2024, resa inter partes, veniva poi notificata a a mezzo PEC unitamente all'atto di precetto in data 23.12.2024. Pt_1
Quest'ultima veniva poi eseguita in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Savona all'esito della procedura esecutiva mobiliare R.E. n. 200/2025.
4. Con atto di appello, ritualmente notificato in data 22/01/2025, la Parte_1
proponeva appello.
[...]
Talea formulava così quattro distinti motivi di impugnazione.
Primo motivo di appello: “Omesso accertamento della sussistenza di una delle condizioni dell'azione. Difetto di motivazione ed erronea valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c.. Invalidità della sentenza”.
L'appellante sosteneva che la sentenza impugnata fosse meritevole di riforma nella parte in cui ha omesso di accertare la sussistenza di una condizione dell'azione, ovvero la legittimazione passiva della società ai sensi dell'art. 1669 c.c., e in particolare sulla concreta possibilità di qualificarla Pt_1 come parte del rapporto dedotto in giudizio.
Secondo , infatti, essa non aveva esercitato alcuna sorveglianza sull'operato della società Pt_1 appaltatrice non avendo parimenti impartito nessuna direttiva sull'esecuzione del contratto CP_5 di appalto.
Il giudice di primo grado ha violato l'art. 116 c.p.c. avendo omesso di accertare, nell'esame del quadro istruttorio sottopostogli, se quest'ultima fosse effettivamente obbligata a rispondere della domanda di parte ricorrente: di conseguenza, la sentenza impugnata è viziata per difetto di accertamento dei presupposti di legittimazione passiva, con violazione delle norme in materia di legittimazione delle parti.
Ancora, il Tribunale di La Spezia aveva omesso di valutare, una volta acquisito il fascicolo del procedimento di ATP, la necessità di disporre l'integrazione del contradditorio nei confronti dei soggetti titolari del rapporto giuridico dedotto nel giudizio di primo grado, ovvero l'appaltatrice la sua compagnia assicurativa CH ed il direttore dei lavori. CP_5
Secondo motivo di appello: “Errata valutazione delle prove documentali in punto decadenza ex art. 1495, cod. civ.; violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 116 c.p.c.”.
5 L'appellante impugnava la sentenza di primo grado lamentando un'errata valutazione delle prove documentali in punto di decadenza ex art. 1495 c.c., con conseguente violazione degli artt. 2967 c.c. e 116 c.p.c.
Il Giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettare la domanda dei ricorrenti stante l'intervenuta decadenza ex art. 1495 c.c., non avendo quest'ultimi tempestivamente denunciato i vizi lamentati. I signori e , dunque, non hanno provato la tempestiva denuncia dei vizi degli immobili, CP_1 CP_3 non essendo stati versati in atti né la denuncia né essendo stata fornita prova testimoniale sul punto, oggetto dell'onere gravante esclusivamente sull'acquirente di un immobile.
L'omessa verifica sulla sussistenza della denuncia ex art. 1495 c.c. e sul rispetto dei relativi termini costituisce un ulteriore profilo di censurabilità della sentenza impugnata.
Terzo motivo di appello: “Errata valutazione delle prove documentali in punto prescrizione ex art. 1495, cod. civ.; violazione dell'art. 116 c.p.c.”.
L'appellante contestava la pronuncia di prime cure per l'errata valutazione delle prove documentali in punto di prescrizione ex art. 1495 c.c., con conseguente violazione dell'art. 116 c.p.c.
La sentenza di primo grado, nonostante l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP, aveva omesso di considerare come avesse eccepito altresì la prescrizione dell'azione relativa alla Pt_1 garanzia, omissione seguita dall'erroneo riconoscimento della responsabilità di quale venditrice Pt_1 degli immobili ex art. 1470 c.c.
Il Giudice del primo grado di giudizio, in particolare, non considerava che i signori e CP_1 CP_3 avevano acquistato gli immobili nel 2016 e che soltanto nel 2020, come eccepito da , Pt_1 instauravano il procedimento per ATP, lamentando la presenza di vizi e/o difetti degli immobili, dunque oltre il termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 1495 c. c.
Quarto motivo di appello: “Difetto e contraddittorietà di motivazione ed erronea valutazione degli atti di causa e della CTU”.
L'appellante contesta il difetto e la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui non si pronuncia sulla discrasia tra gli immobili oggetto dell'accertamento in ATP (sui quali sono stati quantificati i danni ed i costi di ripristino con riguardo ai tre appartamenti) e l'instaurazione del giudizio di primo grado soltanto da parte dei signori , CP_1 CP_2
e in relazione ai due immobili di loro proprietà, con esclusione dunque
[...] CP_3 dell'appartamento di proprietà della signora che, infatti, non è parte del giudizio di primo CP_6 grado.
Da ciò consegue che la sentenza di primo grado deve essere riformata anche nella parte in cui condanna a rimborsare ai ricorrenti in primo grado i danni subiti all'immobile della signora Pt_1 [...]
in quanto non parte del giudizio. Pt_2
Ancora, la motivazione della sentenza è contradditoria laddove il Tribunale di La Spezia menziona la CTU accogliendone le conclusioni in merito all'accertamento dei vizi che interessano gli immobili per cui è causa, senza invece far alcun riferimento al citato paragrafo della consulenza in cui il CTU imputa gli stessi vizi accertati all'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore e al direttore dei lavori.
Quinto motivo di appello: “Sulle spese di lite”.
6 Da ultimo, parte appellante chiedeva la riforma della sentenza di primo grado in punto di condanna alle spese di lite, con conseguente vittoria delle spese e restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza impugnata.
5. , e si costituivano in giudizio chiedendo, in via CP_1 Controparte_2 CP_3 principale, il rigetto dell'appello e, in subordine, la condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 1669 c.c. al risarcimento del danno economico per equivalente,nella misura complessiva di € 89.549,90, ripartiti come specificato nella memoria di comparsa e costituzione in appello.
Proposta istanza di sospensione ex art. 351 c.p.c., la Corte di Appello di Genova la rigettava.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 23/10/2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
6. Il primo motivo di appello è infondato.
La era proprietaria dell'area in cui venne edificato Parte_1
l'immobile in cui vi sono gli appartamenti oggetti di causa. Decisa a far costruire un complesso immobiliare per poi vendere gli appartamenti dell'immobile costruito in data 13 dicembre 2013 concluse un contratto di appalto per la costruzione del complesso secondo progetto redatto dall'Architetto incaricato anche come direttore dei lavori. L'art. 10 del contratto di Testimone_1 appalto inequivocabilmente fa gravare su la redazione dei progetti e la nomina del direttore dei Pt_1 lavori (art. 10. 2 e 10.5 del contratto) e dell'art. 12, che si riferisce alle varianti in corso d'opera ordinate dal Committente
Una volta costruito il complesso immobiliare la ha Parte_1 venduto cinque appartamenti costruiti con rogito dell'8 luglio 2016 a , CP_1 CP_2
, e
[...] Parte_2 CP_3
La consulenza tecnica di ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo , a cui si rimanda per i dettagli, ha accertato che gli appartamenti venduti, tranne quello di che non è in Parte_2 causa, sono interessati da fenomeni infiltrativi dovuti a difetto di costruzione ed in una carente progettazione esecutiva delle impermeabilizzazioni.
Ora, se in caso di lavori dati in appalto il committente non risponde dei danni arrecati ai terzi dall'appaltatore a meno che l'appaltatore non sia stato il nudus minister del committente o comunque quando questo si sia intromesso negli aspetti tecnici, in caso di compravendita il venditore risponde dei vizi del bene venduto ai sensi dell'art. 1470 c.c. sia che l'abbia costruito lui, sia che l'abbia fatto costruire da un terzo, sia che sia stato costruito da terzi cento anni prima.
Poiché gli odierni appellati hanno azionato esclusivamente la garanzia del venditore contro i vizi dell'immobile compravenduto è indubbio che sussisteva o sussiste la legittimazione passiva dell'odierna appellante. Quindi sul punto la sentenza appellata, tutta incentrata sulla responsabilità ex art. 1470 c.c. è del tutto corretta.
Circa l'applicabilità anche della disciplina dell'art. 1669 c.c. qualificando la Talea come costruttore- venditore, questione si ripete non trattata dagli attori e dalla sentenza di primo grado, si osserva che l'appellante è una società immobiliare, che ha acquisito l'area, ha incaricato un suo tecnico di
7 redigere il progetto costruttivo e svolgere il ruolo di direttore lavori, in base al contratto di appalto aveva sempre il controllo della esecuzione dei lavori con possibilità di dare direttive.
In base alla più recente Cassazione, vedi, Cassazione civile , sez. II , 28/06/2024 , n. 17955, a conferma di un consolidto orientamento, “È responsabile ex art. 1669 c.c. il venditore che ha mantenuto il potere di impartire direttive o sorvegliare l'attività di costruzione da parte di terzi, anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati (appaltatori, progettisti, direttori dei lavori), gravando a suo carico, per l'esonero da responsabilità, la prova di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatore, anche all'esito di una concatenazione di appalti, al fine di superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva.”
Nel presente caso poiché l'appellante non si è costituita in appello e non ha svolto alcuna attività di deduzione probatoria, tale presunzione di addebitabilità non è stata superata.
Si osserva però che se anche fosse avvenuto l'opposto questo non avrebbe fatto venire meno la legittimazione passiva e l'applicazione della responsabilità per vizi del bene venduto del venditore.
7. Il secondo ed il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto fondati sull'omessa rilevazione d'ufficio della decadenza dalla denuncia dei vizi e della prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c.
Gli artt. 2938 e 2969 c.c. escludono la rilevabilità d'ufficio tanto della decadenza quanto della prescrizione (cfr. Cassazione civile , sez. II , 24/05/2024 , n. 14569, Cassazione civile , sez. III , 20/05/2024 , n. 14011).
Oltre a quanto sopra, osta alla loro eccepibilità il divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c., secondo cui sono improponibili e, dunque, inammissibili eventuali nuove eccezioni, quali la prescrizione e la decadenza, non tempestivamente azionate durante il giudizio di primo grado.
Ne consegue che i motivi di appello sono infondati e le eccezioni di prescrizione e decadenza, sollevate in fase di appello, sono inammissibili in quanto tardive
8. Il quarto motivo di appello è infondato, posto che il giudizio di merito, rispetto al procedimento per ATP, non ha coinvolto la , avendo la consulenza tecnica di ufficio escluso la Parte_2 sussistenza di vizi strutturali nella sua proprietà, come si desume dalle pp. 12 e 13, in cui viene indicato che le unità immobiliari interessate da vizi sono una al sesto piano (proprietà , CP_1
e ) e l'altra al quinto piano (proprietà . Controparte_2 CP_3 CP_3
Ne consegue che è senza alcun fondamento il motivo di appello della sentenza nella parte in cui la medesima, secondo l'appellante, condannerebbe al risarcimento dei danni anche di Parte_1
, sebbene la medesima non abbia proposto giudizio di merito, per il semplice fatto che Parte_2 la CTU non ha rilevato alcun vizio all'interno di tale immobile al sesto piano, come si legge nella consulenza, secondo cui “….fg. 41, particella 801sub. 136 …..il bilocale è risultato interessato da lesioni superficiali, dell'intonaco, non rilevanti ai fini strutturali” (ATP Tribunale La Spezia, p. 13) e fermo restando che la proprietà di tale bilocale è di , come si evince dall'atto di Parte_2 compravendita (p. 9, all.1 fasc. di primo grado, prod. 1 zip). CP_1 CP_1
8 In merito alla contraddittorietà della consulenza, da ultimo, non si ravvisa alcuna erronea valutazione del Giudice di primo grado sulla CTU in quanto, come già affermato, il contratto di appalto attesta che la progettazione e la direzione dei lavori sono rimasti di competenza esclusiva di , come Pt_1 confermato dal fatto che, in sede di ATP, quest'ultima non ha ritenuto di coinvolgere il Direttore dei Lavori, da lei medesima nominato, non essendo così a lui opponibile l'ATP.
9. Data l'infondatezza dei primi quattro motivi di appello, l'impugnazione è da rigettare anche in punto spese di lite, trovando applicazione il principio di condanna alle spese secondo la soccombenza
In linea con la giurisprudenza di legittimità, infatti, “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass., sez. III, ordinanza del 05/07/2023, n. 19068 e, conformemente, Cass., sez. III, sentenza del 22/01/2002, n. 696).
Principio di diritto che nel caso di specie trova chiara applicazione, avendo questa Corte fondato la propria motivazione sulla stessa documentazione e sulle medesime allegazioni di parte, già emerse durante il giudizio di primo grado.
10. Per le ragioni di cui sopra, rigettato l'appello proposto da , quest'ultima è condannata alle Pt_1 spese legali di entrambi i gradi di giudizio secondo le regole della soccombenza, comprese quelle del presente appello che si liquidano in euro 9.990 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. (2060 euro per la fase di studio, 1420 euro per la fase introduttiva, 3040 euro per la fase di trattazione e istruttoria, 3470 euro per la fase della decisione).
Questa Corte dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, co. 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza, sull'appello proposto da
contro la sentenza del Tribunale di La Spezia, n. 857, Parte_1
pubblicata in data 19.12.2024:
- respinge l'appello;
- condanna a rifondere a , Parte_1 Parte_1 CP_1 CP_2
e , creditori in solido, le spese legali di entrambi i gradi di giudizio, comprese
[...] CP_3
quelle del giudizio di appello liquidate in euro 9.990 oltre spese generali, cpa e Iva;
9 - dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che
l'appello è stato interamente rigettato;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 29/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
Minuta redatta con la collaborazione del MOT Dott. Gabriele Fazzeri
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile con oggetto compravendita fra:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Parte_1
IB e ST IB, presso il cui studio sito in Genova (GE), Via Ceccardi 1/15 è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
1 , , e rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio CP_1 Controparte_2 CP_3
Marrucchi, presso il cui studio sito in P.zza J.F. Kennedy, 2 19124, La Spezia sono elettivamente domiciliati, come da mandato in atti
- Appellati -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, reiectis adversis:
- in accoglimento del primo motivo, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e, di conseguenza, accertare e dichiarare l'insanabile Parte_1 invalidità della sentenza impugnata;
- in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dal diritto alla garanzia dei ricorrenti in primo grado ex art. 1495 comma 1, cod. civ.;
- in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1495, comma 2, cod. civ. dei ricorrenti in primo grado;
- in accoglimento del quarto motivo di appello e in ogni caso respingere le domande proposte
[...]
(C.F. , (C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2 CodiceFiscale_2 [...]
(C.F. ), nei confronti di CP_3 C.F._3 Parte_1 in quanto inammissibili e/o infondate per le ragioni di cui agli atti;
- nell'ipotesi di accoglimento del presente appello, condannare (C.F. CP_1
, (C.F. ) e (C.F. C.F._1 Controparte_2 C.F._4 CP_3
) alla restituzione delle somme pagate da C.F._3 Parte_1 in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Savona all'esito
[...] della procedura esecutiva mobiliare R.E. n. 200/2025.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio per ATP, del presente giudizio e della procedura esecutiva R.E. n. 200/2025”.
Per gli appellati:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello Genova, respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, in via principale rigettare l'appello, in relazione a tutti i motivi rappresentati nei confronti della Sentenza numero 857/24 del Tribunale Civile della Spezia, pubblicata in data 19.12.24, in quanto infondati in fatto e diritto, ed eventualmente inammissibili nella parte in cui sia eccepita, in grado di appello la decadenza e prescrizione dell'azione, in via subordinata e condizionata, nella non creduta ipotesi in cui Corte di Appello Genova dovesse, denegatamente, accogliere anche una sola delle variegate domande volte a ottenere dichiarazione di invalidità della sentenza, allora, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, in riforma dell'impugnata sentenza numero 857/24 del Tribunale Civile della Spezia, pubblicata in data 2 19.12.24, in accoglimento del ricorso ex art. 281 decies, accertato e ritenuto, che le porzioni immobiliari di proprietà dei ricorrenti, compravenduto per atto Notaio del 8.7.2016, come di Per_1 seguito intestate;
appartamento p.6° attico Fg. 41 mapp.801 sub. 135 P.
6. cat. A/2 cl. 4° vani 7,5 rendita € 1.704,31, intestato a: - proprietà per 80/100; proprietà per CP_1 CP_3
10/100; proprietà per 10/100; - appartamento al piano 5° Fg. 41 mapp. 801 sub. Controparte_2
128 P.
5. cat. A/2 cl. 4° vani 4 rendita € 908,96, intestato a: proprietaria 100/100; sono CP_3 interessate da gravi vizi e difetti della costruzione, quali rappresentati dalla perizia del Geom. Per_2 del 23.8.2023, in ATP n°1998/20 del Tribunale della Spezia, conseguentemente voglia
[...] dichiarare, ex art. 1669 c.c., la società venditrice/costruttrice, Controparte_4
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, tenuta e condannare al risarcimento del
[...] danno per equivalente economico, pari alla somma necessaria per emendare vizi e difetti, quale risultanti dalla perizia del CTU, Geom. del 23.8.23, e quindi: A) €. Per_2 Controparte_2
2.487,15, B) .€.52.560,29, C) €. 19.897,26, oltre, a favore di CP_3 CP_1 CP_1
, in virtù della soccombenza, in relazione ai costi sostenuti per la fase di ATP, € 4.740,21 per
[...]
CTU Geom. (all. 8 e 9 fasc. primo grado , € 1.921,00 per CTP Geom. (all.10 Per_2 CP_1 Per_3
Fasc. primo grado e € 7.943,99, per difesa tecnica Avv. Marrucchi nel procedimento per CP_1
ATP, (all.11 all.10 Fasc. primo grado e, così, complessivamente € 34.502,46 per la CP_1 posizione , Condanna a totale complessivo a favore dei tre ricorrenti secondo le CP_1 ripartizioni sopra indicate € 89.549,90, suddivisi tra i ricorrenti secondo il criterio di ripartizione indicato in ricorso ex art. 281 decies cpc, A) €. 2.487,15, B) Controparte_2 CP_3
.€.52.560,29, C) €. 34.502,46 ovvero la somma maggiore o minore che dovesse CP_1 risultare all'esito del giudizio, oltre diritti, onorari, spese, spese gen.li, al 15%, iva e Cna dei due gradi di giudizio. Si chiede la liquidazione della nota delle spese ed onorari depositata in uno con le note di replica”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in cancelleria in data 10.11.2020, , , CP_1 Controparte_2
e adivano il Tribunale di La Spezia perché nominasse un Consulente Parte_2 CP_3
Tecnico di Ufficio nella procedura di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696-bis c.p.c., nel contradditorio con per accertare l'entità e la causa Parte_1 dei vizi costruttivi acquistati dagli odierni appellanti, individuando anche le opere necessarie per la loro eliminazione, con annessa indicazione dei relativi costi.
Nel ricorso per ATP, i ricorrenti deducevano di aver stipulato con Parte_1 un contratto di compravendita in data 8.7.2016, avente ad oggetto gli immobili
[...] siti nel Comune di La Spezia (SP), Via Giacomo Leopardi, all'interno dell'edificio denominato
“Palazzo Leopardi” e risultanti dalla documentazione in atti.
Gli immobili così acquistati presentavano, però, gravi vizi e difetti costruttivi, causa di fenomeni infiltrativi e venature dovute - sempre in tesi - a problemi di assestamento.
La responsabilità per i ridetti gravi vizi e difetti, secondo gli allora ricorrenti in ATP, era ascrivibile a quale venditrice e committente dei lavori di costruzione degli immobili ammalorati ai sensi Pt_1 dell'art. 1669 c.c.
Da qui, l'urgenza nel procedere per evitare il progressivo aggravamento del danno in fieri.
3 Con comparsa di costituzione e risposta in data 14.1.2021 si costituiva , la quale, contestando Pt_1
l'inammissibilità e l'infondatezza delle ragioni di controparte, chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa in qualità di società appaltatrice dei lavori. Controparte_5
Si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande di parte Controparte_5 ricorrente, oltre all'autorizzazione alla chiamata in causa di CH IN RO AG (IN public limited company) – Rappresentanza Generale per l'Italia, compagnia assicuratrice con la quale l'appaltatrice aveva stipulato una polizza assicurativa decennale postuma a beneficio degli CP_5 acquirenti degli immobili.
La società eccepiva altresì come, ai sensi degli artt. 10 e 12 del contratto di appalto stipulato CP_5 con , la progettazione esecutiva fosse un onere spettante esclusivamente alla committenza, così Pt_1 come le direttive e gli ordini in merito a specifici aspetti del progetto originario e ad eventuali modifiche e variazioni in corso d'opera.
L'appaltatrice, pertanto, sottolineava come “nella fattispecie, gli interventi di impermeabilizzazione sul terrazzo di proprietà degli odierni ricorrenti sono stati oggetto di specifiche, dettagliate e costanti direttive da parte della committenza, e in particolare dall'Ing. (project manager Persona_4 dell'appalto di Palazzo Leopardi per conto di COOP LIGURIA/TALEA) come emerge dalla copiosa corrispondenza allegata (doc. 3)”, concludendo poi nel senso che “in relazione agli interventi oggetto della presente procedura, l'impresa esponente non ha quindi fatto altro che eseguire, a regola d'arte, quanto commissionatole in via dettagliata e specifica dalla propria committente, assumendo, in relazione a tali specifiche lavorazioni, il ruolo di un mero nudus minister” (pag. 2 Comparsa in ATP). CP_5
Il procedimento per accertamento tecnico preventivo si concludeva con il deposito da parte del CTU della consulenza tecnica di ufficio (doc. n. 2 all. atto citazione appello), secondo cui “alla luce degli accertamenti svolti, è risultato evidente che la problematica delle infiltrazioni, lamentate in ricorso, sia dovuta ad un difetto di costruzione del sistema impermeabilizzante della terrazza, avendo riscontrato, nell'area di ispezione, l'errata formazione del giunto perimetrale, tra piano orizzontale e verticale, oltre che la sua totale mancanza nei punti critici strutturali, soglie e stipiti delle porte finestre, prospicienti la terrazza stessa;
conseguentemente appare insufficiente anche il risvolto sulla muratura di facciata” (p. 16 CTU), ulteriormente affermando che “per quanto riguarda i vizi riscontrati, gli stessi, secondo il sottoscritto C.T.U., sono ascrivibili all'esecuzione dei lavori, con un coinvolgimento di responsabilità della direzione dei lavori, in forza del ruolo stesso, di competenza, di super visore dell'esecuzione delle opere stesse ai fini del rispetto della regola della buona tecnica” (p. 18 CTU).
2. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni appellanti , e Controparte_2 CP_3
citavano in giudizio per sentirla condannare ex art. 1669 c.c., in qualità di società CP_1 Pt_1 venditrice-costruttrice, al risarcimento del danno per equivalente economico, oltre alle spese per la fase di accertamento tecnico preventivo.
Talea, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace all'udienza del 09.05.2024.
Il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di cui al procedimento di accertamento tecnico preventivo.
3. Il Tribunale con sentenza n. 857 del 19.12.2024 accertava la responsabilità della società per Pt_1
i vizi degli immobili venduti ai sensi dell'art. 1470 c.c., condannandola al risarcimento dei danni
4 patiti dai ricorrenti, liquidati in complessivi euro 66.700,00 oltre oneri fiscali e ripartiti nella misura del 3% a favore di del 70% a favore di e del 27% a favore di Controparte_2 CP_3 [...]
CP_1
Riteneva infatti il Tribunale che “la consulenza tecnica d'ufficio di cui al procedimento n. 1998/2020 RG ha evidenziato la presenza di rilevanti problematiche di infiltrazioni (in particolare manifeste in macchie e distacchi di pitture ed intonaco) nei locali degli appartamenti di proprietà degli attori (pagina 12 della perizia)” precisando poi che “la consulenza tecnica d'ufficio ha altresì evidenziato che le infiltrazioni sono state causate da un difetto di costruzione del sistema impermeabilizzante del palazzo (assenza generale di impermeabilizzazione primaria a protezione degli elementi sottostanti il massetto, errata formazione del giunto perimetrale tra piano orizzontale e verticale e sua totale assenza nei punti critici strutturali, vedasi pagina 16 della perizia. La consulenza tecnica d'ufficio ha infine quantificato le opere di ripristino in totali Euro 66.700,00 oltre accessori, di cui Euro 58.000,00 per opere edili ed Euro 8.700,00 per spese tecniche per adempimenti amministrativi nonché direzione dei lavori e sicurezza del cantiere” (p. 6 della sentenza del Tribunale di La Spezia).
La sentenza del Tribunale di La Spezia, n. 857 pubblicata in data 19.12.2024, resa inter partes, veniva poi notificata a a mezzo PEC unitamente all'atto di precetto in data 23.12.2024. Pt_1
Quest'ultima veniva poi eseguita in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Savona all'esito della procedura esecutiva mobiliare R.E. n. 200/2025.
4. Con atto di appello, ritualmente notificato in data 22/01/2025, la Parte_1
proponeva appello.
[...]
Talea formulava così quattro distinti motivi di impugnazione.
Primo motivo di appello: “Omesso accertamento della sussistenza di una delle condizioni dell'azione. Difetto di motivazione ed erronea valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c.. Invalidità della sentenza”.
L'appellante sosteneva che la sentenza impugnata fosse meritevole di riforma nella parte in cui ha omesso di accertare la sussistenza di una condizione dell'azione, ovvero la legittimazione passiva della società ai sensi dell'art. 1669 c.c., e in particolare sulla concreta possibilità di qualificarla Pt_1 come parte del rapporto dedotto in giudizio.
Secondo , infatti, essa non aveva esercitato alcuna sorveglianza sull'operato della società Pt_1 appaltatrice non avendo parimenti impartito nessuna direttiva sull'esecuzione del contratto CP_5 di appalto.
Il giudice di primo grado ha violato l'art. 116 c.p.c. avendo omesso di accertare, nell'esame del quadro istruttorio sottopostogli, se quest'ultima fosse effettivamente obbligata a rispondere della domanda di parte ricorrente: di conseguenza, la sentenza impugnata è viziata per difetto di accertamento dei presupposti di legittimazione passiva, con violazione delle norme in materia di legittimazione delle parti.
Ancora, il Tribunale di La Spezia aveva omesso di valutare, una volta acquisito il fascicolo del procedimento di ATP, la necessità di disporre l'integrazione del contradditorio nei confronti dei soggetti titolari del rapporto giuridico dedotto nel giudizio di primo grado, ovvero l'appaltatrice la sua compagnia assicurativa CH ed il direttore dei lavori. CP_5
Secondo motivo di appello: “Errata valutazione delle prove documentali in punto decadenza ex art. 1495, cod. civ.; violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 116 c.p.c.”.
5 L'appellante impugnava la sentenza di primo grado lamentando un'errata valutazione delle prove documentali in punto di decadenza ex art. 1495 c.c., con conseguente violazione degli artt. 2967 c.c. e 116 c.p.c.
Il Giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettare la domanda dei ricorrenti stante l'intervenuta decadenza ex art. 1495 c.c., non avendo quest'ultimi tempestivamente denunciato i vizi lamentati. I signori e , dunque, non hanno provato la tempestiva denuncia dei vizi degli immobili, CP_1 CP_3 non essendo stati versati in atti né la denuncia né essendo stata fornita prova testimoniale sul punto, oggetto dell'onere gravante esclusivamente sull'acquirente di un immobile.
L'omessa verifica sulla sussistenza della denuncia ex art. 1495 c.c. e sul rispetto dei relativi termini costituisce un ulteriore profilo di censurabilità della sentenza impugnata.
Terzo motivo di appello: “Errata valutazione delle prove documentali in punto prescrizione ex art. 1495, cod. civ.; violazione dell'art. 116 c.p.c.”.
L'appellante contestava la pronuncia di prime cure per l'errata valutazione delle prove documentali in punto di prescrizione ex art. 1495 c.c., con conseguente violazione dell'art. 116 c.p.c.
La sentenza di primo grado, nonostante l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP, aveva omesso di considerare come avesse eccepito altresì la prescrizione dell'azione relativa alla Pt_1 garanzia, omissione seguita dall'erroneo riconoscimento della responsabilità di quale venditrice Pt_1 degli immobili ex art. 1470 c.c.
Il Giudice del primo grado di giudizio, in particolare, non considerava che i signori e CP_1 CP_3 avevano acquistato gli immobili nel 2016 e che soltanto nel 2020, come eccepito da , Pt_1 instauravano il procedimento per ATP, lamentando la presenza di vizi e/o difetti degli immobili, dunque oltre il termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 1495 c. c.
Quarto motivo di appello: “Difetto e contraddittorietà di motivazione ed erronea valutazione degli atti di causa e della CTU”.
L'appellante contesta il difetto e la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui non si pronuncia sulla discrasia tra gli immobili oggetto dell'accertamento in ATP (sui quali sono stati quantificati i danni ed i costi di ripristino con riguardo ai tre appartamenti) e l'instaurazione del giudizio di primo grado soltanto da parte dei signori , CP_1 CP_2
e in relazione ai due immobili di loro proprietà, con esclusione dunque
[...] CP_3 dell'appartamento di proprietà della signora che, infatti, non è parte del giudizio di primo CP_6 grado.
Da ciò consegue che la sentenza di primo grado deve essere riformata anche nella parte in cui condanna a rimborsare ai ricorrenti in primo grado i danni subiti all'immobile della signora Pt_1 [...]
in quanto non parte del giudizio. Pt_2
Ancora, la motivazione della sentenza è contradditoria laddove il Tribunale di La Spezia menziona la CTU accogliendone le conclusioni in merito all'accertamento dei vizi che interessano gli immobili per cui è causa, senza invece far alcun riferimento al citato paragrafo della consulenza in cui il CTU imputa gli stessi vizi accertati all'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore e al direttore dei lavori.
Quinto motivo di appello: “Sulle spese di lite”.
6 Da ultimo, parte appellante chiedeva la riforma della sentenza di primo grado in punto di condanna alle spese di lite, con conseguente vittoria delle spese e restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza impugnata.
5. , e si costituivano in giudizio chiedendo, in via CP_1 Controparte_2 CP_3 principale, il rigetto dell'appello e, in subordine, la condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 1669 c.c. al risarcimento del danno economico per equivalente,nella misura complessiva di € 89.549,90, ripartiti come specificato nella memoria di comparsa e costituzione in appello.
Proposta istanza di sospensione ex art. 351 c.p.c., la Corte di Appello di Genova la rigettava.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 23/10/2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
6. Il primo motivo di appello è infondato.
La era proprietaria dell'area in cui venne edificato Parte_1
l'immobile in cui vi sono gli appartamenti oggetti di causa. Decisa a far costruire un complesso immobiliare per poi vendere gli appartamenti dell'immobile costruito in data 13 dicembre 2013 concluse un contratto di appalto per la costruzione del complesso secondo progetto redatto dall'Architetto incaricato anche come direttore dei lavori. L'art. 10 del contratto di Testimone_1 appalto inequivocabilmente fa gravare su la redazione dei progetti e la nomina del direttore dei Pt_1 lavori (art. 10. 2 e 10.5 del contratto) e dell'art. 12, che si riferisce alle varianti in corso d'opera ordinate dal Committente
Una volta costruito il complesso immobiliare la ha Parte_1 venduto cinque appartamenti costruiti con rogito dell'8 luglio 2016 a , CP_1 CP_2
, e
[...] Parte_2 CP_3
La consulenza tecnica di ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo , a cui si rimanda per i dettagli, ha accertato che gli appartamenti venduti, tranne quello di che non è in Parte_2 causa, sono interessati da fenomeni infiltrativi dovuti a difetto di costruzione ed in una carente progettazione esecutiva delle impermeabilizzazioni.
Ora, se in caso di lavori dati in appalto il committente non risponde dei danni arrecati ai terzi dall'appaltatore a meno che l'appaltatore non sia stato il nudus minister del committente o comunque quando questo si sia intromesso negli aspetti tecnici, in caso di compravendita il venditore risponde dei vizi del bene venduto ai sensi dell'art. 1470 c.c. sia che l'abbia costruito lui, sia che l'abbia fatto costruire da un terzo, sia che sia stato costruito da terzi cento anni prima.
Poiché gli odierni appellati hanno azionato esclusivamente la garanzia del venditore contro i vizi dell'immobile compravenduto è indubbio che sussisteva o sussiste la legittimazione passiva dell'odierna appellante. Quindi sul punto la sentenza appellata, tutta incentrata sulla responsabilità ex art. 1470 c.c. è del tutto corretta.
Circa l'applicabilità anche della disciplina dell'art. 1669 c.c. qualificando la Talea come costruttore- venditore, questione si ripete non trattata dagli attori e dalla sentenza di primo grado, si osserva che l'appellante è una società immobiliare, che ha acquisito l'area, ha incaricato un suo tecnico di
7 redigere il progetto costruttivo e svolgere il ruolo di direttore lavori, in base al contratto di appalto aveva sempre il controllo della esecuzione dei lavori con possibilità di dare direttive.
In base alla più recente Cassazione, vedi, Cassazione civile , sez. II , 28/06/2024 , n. 17955, a conferma di un consolidto orientamento, “È responsabile ex art. 1669 c.c. il venditore che ha mantenuto il potere di impartire direttive o sorvegliare l'attività di costruzione da parte di terzi, anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati (appaltatori, progettisti, direttori dei lavori), gravando a suo carico, per l'esonero da responsabilità, la prova di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatore, anche all'esito di una concatenazione di appalti, al fine di superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva.”
Nel presente caso poiché l'appellante non si è costituita in appello e non ha svolto alcuna attività di deduzione probatoria, tale presunzione di addebitabilità non è stata superata.
Si osserva però che se anche fosse avvenuto l'opposto questo non avrebbe fatto venire meno la legittimazione passiva e l'applicazione della responsabilità per vizi del bene venduto del venditore.
7. Il secondo ed il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto fondati sull'omessa rilevazione d'ufficio della decadenza dalla denuncia dei vizi e della prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c.
Gli artt. 2938 e 2969 c.c. escludono la rilevabilità d'ufficio tanto della decadenza quanto della prescrizione (cfr. Cassazione civile , sez. II , 24/05/2024 , n. 14569, Cassazione civile , sez. III , 20/05/2024 , n. 14011).
Oltre a quanto sopra, osta alla loro eccepibilità il divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c., secondo cui sono improponibili e, dunque, inammissibili eventuali nuove eccezioni, quali la prescrizione e la decadenza, non tempestivamente azionate durante il giudizio di primo grado.
Ne consegue che i motivi di appello sono infondati e le eccezioni di prescrizione e decadenza, sollevate in fase di appello, sono inammissibili in quanto tardive
8. Il quarto motivo di appello è infondato, posto che il giudizio di merito, rispetto al procedimento per ATP, non ha coinvolto la , avendo la consulenza tecnica di ufficio escluso la Parte_2 sussistenza di vizi strutturali nella sua proprietà, come si desume dalle pp. 12 e 13, in cui viene indicato che le unità immobiliari interessate da vizi sono una al sesto piano (proprietà , CP_1
e ) e l'altra al quinto piano (proprietà . Controparte_2 CP_3 CP_3
Ne consegue che è senza alcun fondamento il motivo di appello della sentenza nella parte in cui la medesima, secondo l'appellante, condannerebbe al risarcimento dei danni anche di Parte_1
, sebbene la medesima non abbia proposto giudizio di merito, per il semplice fatto che Parte_2 la CTU non ha rilevato alcun vizio all'interno di tale immobile al sesto piano, come si legge nella consulenza, secondo cui “….fg. 41, particella 801sub. 136 …..il bilocale è risultato interessato da lesioni superficiali, dell'intonaco, non rilevanti ai fini strutturali” (ATP Tribunale La Spezia, p. 13) e fermo restando che la proprietà di tale bilocale è di , come si evince dall'atto di Parte_2 compravendita (p. 9, all.1 fasc. di primo grado, prod. 1 zip). CP_1 CP_1
8 In merito alla contraddittorietà della consulenza, da ultimo, non si ravvisa alcuna erronea valutazione del Giudice di primo grado sulla CTU in quanto, come già affermato, il contratto di appalto attesta che la progettazione e la direzione dei lavori sono rimasti di competenza esclusiva di , come Pt_1 confermato dal fatto che, in sede di ATP, quest'ultima non ha ritenuto di coinvolgere il Direttore dei Lavori, da lei medesima nominato, non essendo così a lui opponibile l'ATP.
9. Data l'infondatezza dei primi quattro motivi di appello, l'impugnazione è da rigettare anche in punto spese di lite, trovando applicazione il principio di condanna alle spese secondo la soccombenza
In linea con la giurisprudenza di legittimità, infatti, “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass., sez. III, ordinanza del 05/07/2023, n. 19068 e, conformemente, Cass., sez. III, sentenza del 22/01/2002, n. 696).
Principio di diritto che nel caso di specie trova chiara applicazione, avendo questa Corte fondato la propria motivazione sulla stessa documentazione e sulle medesime allegazioni di parte, già emerse durante il giudizio di primo grado.
10. Per le ragioni di cui sopra, rigettato l'appello proposto da , quest'ultima è condannata alle Pt_1 spese legali di entrambi i gradi di giudizio secondo le regole della soccombenza, comprese quelle del presente appello che si liquidano in euro 9.990 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. (2060 euro per la fase di studio, 1420 euro per la fase introduttiva, 3040 euro per la fase di trattazione e istruttoria, 3470 euro per la fase della decisione).
Questa Corte dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, co. 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza, sull'appello proposto da
contro la sentenza del Tribunale di La Spezia, n. 857, Parte_1
pubblicata in data 19.12.2024:
- respinge l'appello;
- condanna a rifondere a , Parte_1 Parte_1 CP_1 CP_2
e , creditori in solido, le spese legali di entrambi i gradi di giudizio, comprese
[...] CP_3
quelle del giudizio di appello liquidate in euro 9.990 oltre spese generali, cpa e Iva;
9 - dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che
l'appello è stato interamente rigettato;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 29/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
Minuta redatta con la collaborazione del MOT Dott. Gabriele Fazzeri
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