Rigetto
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/07/2025, n. 6475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6475 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06475/2025REG.PROV.COLL.
N. 04625/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4625 del 2022, proposto da
AR CC e PA CC, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Di Rienzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini 11;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12385/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori AR CC e PA CC, nella dichiarata qualità, rispettivamente, di comodatario e di proprietario dell’immobile per civile abitazione sito in Roma alla via Ugo Ojetti n. 472/474, sc.A, int. 31, hanno impugnato innanzi al TAR Lazio la determinazione dirigenziale nr. 49, del 12.1.2011, notificata il 25.1.2011, di demolizione del manufatto ivi specificato.
A fondamento del ricorso, essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame: 1) violazione dell’art. 16 della LR Lazio n. 15/2008, dell’art. 29 d.P.R. n. 380/2001 e dei principi in materia; 2) violazione dell’art. 16 L.R. n. 15/2008 e dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, violazione dell’art. 22 d.P.R. n.
380/2001, eccesso di potere sotto diversi profili; 3) violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; 4) violazione sotto altro profilo dell’art. 16 L.R. n. 15/2008, difetto di istruttoria.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, Roma Capitale ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 12385/21 il TAR Lazio ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale i signori AR e PA CC hanno interposto appello, affidati ai seguenti motivi di gravame: error in iudicando ; violazione dell’art. 16 L.R. n. 15/2008 e dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, violazione dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001.
Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, Roma Capitale ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 4.6.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è infondato.
3. Emerge dalla documentazione in atti che gli appellanti hanno creato ex novo sul terrazzo dell’immobile in esame un vano di circa 6 mq, coprendolo su tutti e quattro i lati, e realizzando dunque nuova volumetria.
Orbene, trattandosi di nuovo intervento edilizio, esso necessitava del previo rilascio del titolo, nella specie pacificamente insussistente.
4. Sul punto, ad avviso degli appellanti quello realizzato sarebbe un mero vano tecnico, destinato essenzialmente ad ospitare la caldaia. Per tali ragioni, la sua realizzazione non richiederebbe il rilascio del titolo edilizio.
Tali affermazioni contrastano nondimeno con gli elementi emergenti dall’istruttoria propedeutica all’emissione dell’atto impugnato, essendosi appurato che quello realizzato dagli appellanti è un vano intonacato, con pavimentazione in parquet , in continuità con l’unità immobiliare.
Esso è poi dotto di impianto elettrico e idraulico, di impianto a gas, nonché di un vano cottura.
Pertanto, trattasi di nuovo vano immobiliare, di natura non tecnica, la cui realizzazione richiedeva pertanto il titolo edilizio, nella specie mancante.
5. Per tali ragioni, del tutto correttamente ( rectius : doverosamente) l’Amministrazione ha emesso l’atto impugnato, quest’ultimo costituendo la doverosa risultante dell’accertata natura abusiva del vano realizzato dagli appellanti.
6. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna solidalmente gli appellanti al rimborso delle spese di lite sostenute da Roma Capitale, che si liquidano in € 3.500 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO