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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/02/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
Prima Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Rosella Nocera, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3465/2022 R.G. promossa
DA
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Parte_1
Maurizio Lopez;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
********
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.10.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte attrice, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
Per parte attrice (in sede di atto di citazione):
- ACCERTARE E DICHIARARE, come rilevato dal c.t.u. nel giudizio di A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c., R.G. n. 98/2021, incardinato dalla signora Parte_1
contro il sig. innanzi all'ufficio del Giudice di Pace di
[...] Controparte_1
Gravina in Puglia che, allo stato dei luoghi, le acque meteoriche rinvenienti dagli elementi di scolo (pluviale e bocchettone) della proprietà insistono sulla _1 proprietà della signora , in difformità a quanto previsto dall'art. 908 del Parte_1
Codice Civile di fatto assoggettandola allo scolo di acque meteoriche;
- ACCERTARE E DICHIARARE che tale illegittimo scolo predisposto dalla condotta illecita del signor sia la causa che arreca pregiudizio al godimento e allo _1 stato di conservazione dell'immobile di proprietà e, di conseguenza: Parte_1
- CONDANNARE il signor all'eliminazione della causa dei predetti _1 pregiudizi, secondo le modalità e la soluzione tecnica-costruttiva indicata dal CTU nel ridetto giudizio di ATP, ossia obbligandolo a ricollocare il canale di gronda e il relativo pluviale rinveniente dal tetto inclinato di proprietà all'interno _1 della stessa proprietà, ridefinendo la raccolta delle acque meteoriche rinvenienti dallo stesso tetto e dal ballatoio all'interno della propria proprietà, eliminando il
1 bocchettone e il pluviale ricadenti nella proprietà . Regimentando lo Parte_1 scolo delle acque all'interno della propria proprietà attraverso un nuovo _1 pluviale che nel rispetto delle indicazioni previste dall'art. 908 del C.C. nonché nel rispetto delle distanze dello stesso C.C. riporti lo scolo delle acque meteoriche all'interno della stessa proprietà previa installazione di una grondaia sulla facciata dell'immobile di sua proprietà;
- CONDANNARE, riconoscendo ai sensi dell'art. 2043 c.c. il diritto al risarcimento in favore della signora anche secondo equità dei danni da Parte_1 infiltrazioni di acqua meteorica patiti e patendi per il non corretto deflusso delle acque meteoriche nella sua proprietà;
- CONDANNARE il sig. al risarcimento delle spese sopportate relative alla _1 mediazione d.lgs n. 28 del 2010 e al giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., nonché a quelle per il presente giudizio da distrarsi al sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario”.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 08.03.2022, infruttuosamente esperita la mediazione obbligatoria ex d.lgs. 04.03.2010, n. 28, ha Parte_1 convenuto in giudizio lamentando di essere proprietaria di un Controparte_1 immobile, sito in Poggiorsini (Ba), alla Piazza Alcide de Gasperi n. 54, assoggettato allo scolo di acque meteoriche rinvenienti dall'attiguo fabbricato di proprietà del convenuto.
In particolare, ha dedotto la presenza, sul muro comune ai due immobili, di un pluviale e di un bocchettone di scolo, per il cui tramite, le acque meteoriche provenienti dalla proprietà del convenuto confluiscono all'interno della proprietà della attrice e, sub specie, sul terrazzo della stessa, per poi defluire lungo un ulteriore pluviale di scarico insistente sulla facciata del fabbricato della , in uno alle acque Parte_1 meteoriche provenienti dalla proprietà di quest'ultima.
L'attrice ha aggiunto che il descritto stato dei luoghi lede il proprio diritto di proprietà, impedendo il pieno godimento e la corretta conservazione dell'immobile, stante la presenza di fenomeni infiltrativi e di macchie sul muro comune alle proprietà, dovute al ristagno delle acque meteoriche.
Ha precisato di aver esperito A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. (n. 98/2021 R.G. – Ufficio
Giudice di Pace di Gravina in Puglia) e ha concluso domandando di accertare e dichiarare, da un lato, la violazione dell'art. 908 c.c. e, dall'altro, la riconducibilità dei pregiudizi patiti all'illegittimità dello stato dei luoghi, con conseguente condanna del convenuto alla regimentazione dello scolo delle acque meteoriche rinvenienti dal proprio fabbricato secondo le conclusioni formulate dal C.T.U. in sede di A.T.P., nonché al risarcimento dei danni da infiltrazioni patiti e patendi correlati al non corretto deflusso delle acque meteoriche, con vittoria di spese di lite (incluse quelle relative alla mediazione obbligatoria e all'A.T.P.).
Preso atto della regolarità della notifica, con ordinanza del 06.07.2022, il Giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali ed, in particolare, della
C.T.U. disposta in seno all'A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c., a firma dell'Arch. , Persona_1
2 a cui con ordinanza del 21.04.2021, il Giudice di Pace di Gravina in Puglia aveva sottoposto i seguenti quesiti: “1)Previo accertamento dello stato dei luoghi, verifichi il
CTU se tramite i due pluviali insistenti sulla proprietà le acque Parte_1 meteoriche insistono sulla proprietà della stessa ricorrente;
2) all'esito, qualora accerti quanto indicato al punto 1) formuli una proposta tecnica di soluzione del problema”.
Sulle conclusioni precisate da parte attrice, che si è riportata ai propri scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Nel merito, la domanda attorea relativa all'accertamento della violazione delle previsioni di cui all'art. 908 c.c. ed alla conseguente condanna del convenuto alla modifica dello stato di luoghi è fondata e va accolta.
Dirimente ai fini decisori è stata la C.T.U., a firma dell'Arch. , Persona_1 depositata in seno all'A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. esperito da parte attrice ed allegata all'atto di citazione, condivisibile perché fondata su corretti criteri di valutazione e di per sé immune da vizi logici e giuridici, oltre che meritevole di approvazione poiché frutto di accertamenti che appaiono metodologicamente corretti.
L'arch. , con riferimento allo stato dei luoghi oggetto di contestazione, è Per_1 pervenuto alle seguenti conclusioni: “a- I fabbricati adiacenti rispettivamente di proprietà e , sono parte contigua di una cortina edilizia prospiciente Parte_1 _1 la Via Risorgimento nel comune di Poggiorsini in zona centrale della città.
Entrambi i fabbricati risultano allo stato dei luoghi rifiniti nelle loro parti esterne entrambi altresì si compongono di un piano terra, un piano primo ed un piano secondo
- copertura, avente – la proprietà parte coperta da tetto a falde con Parte_1 pendenza verso strada e parte a terrazzo piano lastrico solare, mentre la proprietà
presenta un tetto inclinato con pendenza verso la confinante proprietà _1
e un ballatoio prospiciente la strada. Parte_1
Allo stato dei luoghi risulta che la proprietà attraverso un pluviale insistente Parte_1 sulla propria proprietà, raccoglie e fa defluire le acque meteoriche, rinvenienti dal tetto inclinato e dalla parte del terrazzo piano, mediante un bocchettone e pluviale di propria pertinenza nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 908 del Codice Civile.
Mentre, allo stato dei luoghi risulta che le acque meteoriche rinvenienti dal tetto inclinato e dal ballatoio piano di proprietà , sono raccolte e fatte defluire _1 mediante una gronda, un pluviale e un bocchettone rinveniente nella proprietà confinante, scaricando dette acque meteoriche a pelo libero direttamente all'interno della proprietà confinante – come si evince dalle foto di seguito allegate- Parte_1 assoggettando di fatto la proprietà allo scolo delle acque meteoriche in virtù Parte_1 del pluviale e del bocchettone presente nella proprietà . Parte_1
b- Alla luce dei rilievi e degli accertamenti rappresentati in situ e sui documenti in atti, si accerta che, allo stato dei luoghi, le acque meteoriche rinvenienti dagli elementi di scolo esistenti (pluviale e bocchettone) della proprietà insistono sulla proprietà _1 della ricorrente , in difformità a quanto previsto dall'art. 908 del Codice Parte_1
Civile, di fatto assoggettandolo allo scolo di acque meteoriche e arrecandone
3 pregiudizio e disagio al godimento e allo stato di conservazione dello stesso immobile di proprietà . Parte_1
Allo stato attuale sono visibili - se pur in un periodo non particolarmente piovoso-i segni di muffe e condense che lo scolo delle acque meteoriche, a pelo libero e non regimentate, che dalla proprietà defluiscono per il tramite della proprietà _1
, hanno indotto”. Parte_1
Sulla base delle conclusioni tecniche riportate, dunque, non vi è dubbio che le acque meteoriche provenienti dalla proprietà del rifluiscano nella proprietà _1 dell'attrice e, pertanto, deve concludersi nel senso della contrarietà dello stato dei luoghi oggetto di causa alle previsioni di cui all'art. 908 c.c., che impone al proprietario di costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul proprio terreno e gli vieta di farle cadere nel fondo del vicino, in applicazione del più generale divieto di immissioni che regola i rapporti di vicinato.
Del resto, non può trovare applicazione nel caso di specie il regime dello scolo delle acque sancito dall'art. 913 c.c., in forza del quale il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque dal fondo più elevato, in quanto la norma citata concerne unicamente il deflusso naturale delle acque e non quello, rilevante nella vicenda in esame, delle acque cadenti dai tetti ovvero da altre strutture che provochino volontariamente l'immissione in un fondo delle acque provenienti da altro fondo.
Ne consegue che, anche a voler considerare come fondo inferiore quello di proprietà dell'attrice, esso non può essere gravato dalle acque meteoriche che ivi confluiscono dal fondo superiore in forza di un particolare assetto architettonico dei tetti e dei manufatti di scolo presenti sul muro comune alle due proprietà.
Peraltro, sebbene il descritto perimetro applicativo dell'art. 913 c.c. sia in astratto certamente derogabile mediante la costituzione di una servitù di stillicidio, in forza della quale il fondo servente venga gravato del deflusso delle acque meteoriche ivi fatte confluire dal fondo dominante mediante l'utilizzo di manufatti di scolo, tuttavia, nel caso di specie, il ha omesso di costituirsi in giudizio e, dunque, di assolvere _1 all'onere - sullo stesso gravante secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art. 2697
c.c. - di allegare e provare la sussistenza di un siffatto diritto reale.
Tale lacuna osta al rigetto della domanda attorea, non essendo neppure superabile in forza del generico richiamo alle “servitù in essere tra i due edifici ab origine” contenuto nelle controdeduzioni al C.T.U. formulate dal C.T.P. del , _1 costituitosi in seno all'A.T.P., in quanto siffatta circostanza è del tutto estranea e, pertanto, irrilevante ai fini del presente giudizio, posto che, peraltro, l'eventuale intervenuta usucapione del diritto reale minore cui il C.T.P. pare alludere costituisce una eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio.
Al contrario, quanto alla domanda de qua, parte attrice ha pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, provando altresì il titolo costitutivo del proprio diritto di proprietà, mediante produzione dell'atto notarile di acquisto dell'immobile oggetto di causa e, perciò, devesi ordinare al convenuto di procedere alla regolarizzazione a norma di legge dello stato dei luoghi, secondo la proposta tecnica formulata dal C.T.U. arch. ed, in particolare, mediante il “ricollocamento del Per_1
4 canale di gronda e del relativo pluviale rinveniente dal tetto inclinato di proprietà
all'interno della stessa proprietà, ridefinendo la raccolta delle acque meteoriche _1 rinvenienti dallo stesso tetto e dal ballatoio all'interno della propria proprietà, eliminando il bocchettone e il pluviale ricadenti nella proprietà . Parte_1
Regimentando lo scolo delle acque all'interno della propria proprietà _1 attraverso un nuovo pluviale che nel rispetto delle indicazioni previste dall'art. 908 del
C.C. nonché nel rispetto delle distanze dello stesso C.C. riporti lo scolo delle acque meteoriche all'interno della stessa proprietà”.
Di contro, deve essere rigettata la domanda attorea di condanna del convenuto al risarcimento dei danni da infiltrazioni di acqua meteorica patiti e patendi per il non corretto deflusso delle acque meteoriche nella proprietà della , stante il Parte_1 difetto di onere probatorio sul punto.
In particolare, l'attrice ha omesso di provare (ed, invero, anche di allegare) le conseguenze pregiudizievoli patrimoniali e non di cui chiede il ristoro (c.d. danno conseguenza), sia sotto il profilo dell'an sia sotto quello del quantum debeatur, nonché la derivazione (c.d. nesso di causalità materiale) del danno conseguenza oggetto della domanda risarcitoria dall'evento lesivo lamentato (danno evento), identificabile nei fenomeni infiltrativi lesivi del diritto di proprietà attoreo.
Premesso, infatti, che il danno evento e il danno conseguenza si distinguono perché il primo è un connotato dell'illiceità del fatto, mentre il secondo rappresenta l'oggetto del risarcimento (ex multis Cass. 30 gennaio 2023, n. 2685), ai fini dell'accertamento della responsabilità extracontrattuale del , non è sufficiente _1 che la C.T.U. abbia ricondotto eziologicamente le infiltrazioni di cui si discute allo scolo delle acque meteoriche, a pelo libero e non regimentate, che dalla proprietà del convenuto defluiscono per il tramite della proprietà in violazione Parte_1 dell'art. 908 c.c., così accertando la sussistenza del nesso di causalità giuridica tra il danno evento e la condotta del , avente natura illecita in quanto lesiva del _1 diritto di proprietà dell'attrice e, perciò, fonte di danno (evento) ingiusto.
Diversamente opinando, si finirebbe per riconoscere il risarcimento di un danno in re ipsa, non ammissibile nel nostro ordinamento.
Con specifico riferimento all'omessa allegazione e prova dell'entità del danno conseguenza lamentato, inoltre, non sovviene in aiuto il ricorso ad una valutazione equitativa del danno auspicata dall'attrice: la previsione di cui all'art. 1226 c.c., infatti, non consente al Giudice di sopperire all'inerzia del danneggiato, che, pur avendone la possibilità, ometta di provare elementi utili per la determinazione del danno ed è destinata ad operare esclusivamente nelle ipotesi residuali nelle quali, a differenza di quanto avviene nel caso di specie, il danno non possa essere provato nel suo specifico ammontare.
Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico del convenuto contumace e devono essere liquidati sulla base delle disposizioni di cui al D.M.
147/2022 avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale, considerando il valore dichiarato della causa (valore indeterminabile) e tenuto conto della concreta attività difensiva svolta (le fasi di studio, introduttiva e
5 decisoria si liquidano secondo i parametri minimi, scaglione indeterminabile – complessità bassa, in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate, nonché della natura contumaciale della causa e del rigetto della domanda di risarcimento, con esclusione della fase istruttoria non celebratasi nell'odierno giudizio di merito).
Sempre in ragione della soccombenza di parte convenuta debbano essere poste definitivamente a carico della stessa, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio,
a firma dell'Arch. , disposta nell'A.T.P. n. 98/2021 R.G. – Ufficio del Persona_1
Giudice di Pace di Gravina in Puglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella
Nocera, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3465/22 R.G., disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda attorea di regolarizzazione dello scarico di acqua piovana proveniente dalla proprietà del convenuto e, per l'effetto, ordina a
[...]
di provvedere, a sua cura e spese, a modificare i manufatti di scolo in _1 rispondenza ai canoni previsti dall'art. 908 c.c. (ricollocando il canale di gronda ed il relativo pluviale rinveniente dal tetto inclinato della proprietà all'interno _1 della stessa proprietà, ridefinendo la raccolta delle acque meteoriche rinvenienti dallo stesso tetto e dal ballatoio all'interno della propria proprietà, eliminando il bocchettone e il pluviale ricadenti nella proprietà ); Parte_1
- rigetta la domanda attorea di condanna al risarcimento del danno da infiltrazioni;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali che liquida in € 3.506,00, di cui € 600,00 per spese documentate (incluse quelle di mediazione) ed € 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, da liquidarsi in favore dell'Avv. Maurizio Lopez poiché dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'arch. , disposta nell'A.T.P. n. 98/2021 R.G. Persona_1
– Ufficio del Giudice di Pace di Gravina in Puglia.
Così deciso, in Bari, in data 25 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosella Nocera
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa CP_2
Marialessandra Nacucchi.
6
Prima Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Rosella Nocera, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3465/2022 R.G. promossa
DA
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Parte_1
Maurizio Lopez;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
********
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.10.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte attrice, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
Per parte attrice (in sede di atto di citazione):
- ACCERTARE E DICHIARARE, come rilevato dal c.t.u. nel giudizio di A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c., R.G. n. 98/2021, incardinato dalla signora Parte_1
contro il sig. innanzi all'ufficio del Giudice di Pace di
[...] Controparte_1
Gravina in Puglia che, allo stato dei luoghi, le acque meteoriche rinvenienti dagli elementi di scolo (pluviale e bocchettone) della proprietà insistono sulla _1 proprietà della signora , in difformità a quanto previsto dall'art. 908 del Parte_1
Codice Civile di fatto assoggettandola allo scolo di acque meteoriche;
- ACCERTARE E DICHIARARE che tale illegittimo scolo predisposto dalla condotta illecita del signor sia la causa che arreca pregiudizio al godimento e allo _1 stato di conservazione dell'immobile di proprietà e, di conseguenza: Parte_1
- CONDANNARE il signor all'eliminazione della causa dei predetti _1 pregiudizi, secondo le modalità e la soluzione tecnica-costruttiva indicata dal CTU nel ridetto giudizio di ATP, ossia obbligandolo a ricollocare il canale di gronda e il relativo pluviale rinveniente dal tetto inclinato di proprietà all'interno _1 della stessa proprietà, ridefinendo la raccolta delle acque meteoriche rinvenienti dallo stesso tetto e dal ballatoio all'interno della propria proprietà, eliminando il
1 bocchettone e il pluviale ricadenti nella proprietà . Regimentando lo Parte_1 scolo delle acque all'interno della propria proprietà attraverso un nuovo _1 pluviale che nel rispetto delle indicazioni previste dall'art. 908 del C.C. nonché nel rispetto delle distanze dello stesso C.C. riporti lo scolo delle acque meteoriche all'interno della stessa proprietà previa installazione di una grondaia sulla facciata dell'immobile di sua proprietà;
- CONDANNARE, riconoscendo ai sensi dell'art. 2043 c.c. il diritto al risarcimento in favore della signora anche secondo equità dei danni da Parte_1 infiltrazioni di acqua meteorica patiti e patendi per il non corretto deflusso delle acque meteoriche nella sua proprietà;
- CONDANNARE il sig. al risarcimento delle spese sopportate relative alla _1 mediazione d.lgs n. 28 del 2010 e al giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., nonché a quelle per il presente giudizio da distrarsi al sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario”.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 08.03.2022, infruttuosamente esperita la mediazione obbligatoria ex d.lgs. 04.03.2010, n. 28, ha Parte_1 convenuto in giudizio lamentando di essere proprietaria di un Controparte_1 immobile, sito in Poggiorsini (Ba), alla Piazza Alcide de Gasperi n. 54, assoggettato allo scolo di acque meteoriche rinvenienti dall'attiguo fabbricato di proprietà del convenuto.
In particolare, ha dedotto la presenza, sul muro comune ai due immobili, di un pluviale e di un bocchettone di scolo, per il cui tramite, le acque meteoriche provenienti dalla proprietà del convenuto confluiscono all'interno della proprietà della attrice e, sub specie, sul terrazzo della stessa, per poi defluire lungo un ulteriore pluviale di scarico insistente sulla facciata del fabbricato della , in uno alle acque Parte_1 meteoriche provenienti dalla proprietà di quest'ultima.
L'attrice ha aggiunto che il descritto stato dei luoghi lede il proprio diritto di proprietà, impedendo il pieno godimento e la corretta conservazione dell'immobile, stante la presenza di fenomeni infiltrativi e di macchie sul muro comune alle proprietà, dovute al ristagno delle acque meteoriche.
Ha precisato di aver esperito A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. (n. 98/2021 R.G. – Ufficio
Giudice di Pace di Gravina in Puglia) e ha concluso domandando di accertare e dichiarare, da un lato, la violazione dell'art. 908 c.c. e, dall'altro, la riconducibilità dei pregiudizi patiti all'illegittimità dello stato dei luoghi, con conseguente condanna del convenuto alla regimentazione dello scolo delle acque meteoriche rinvenienti dal proprio fabbricato secondo le conclusioni formulate dal C.T.U. in sede di A.T.P., nonché al risarcimento dei danni da infiltrazioni patiti e patendi correlati al non corretto deflusso delle acque meteoriche, con vittoria di spese di lite (incluse quelle relative alla mediazione obbligatoria e all'A.T.P.).
Preso atto della regolarità della notifica, con ordinanza del 06.07.2022, il Giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali ed, in particolare, della
C.T.U. disposta in seno all'A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c., a firma dell'Arch. , Persona_1
2 a cui con ordinanza del 21.04.2021, il Giudice di Pace di Gravina in Puglia aveva sottoposto i seguenti quesiti: “1)Previo accertamento dello stato dei luoghi, verifichi il
CTU se tramite i due pluviali insistenti sulla proprietà le acque Parte_1 meteoriche insistono sulla proprietà della stessa ricorrente;
2) all'esito, qualora accerti quanto indicato al punto 1) formuli una proposta tecnica di soluzione del problema”.
Sulle conclusioni precisate da parte attrice, che si è riportata ai propri scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Nel merito, la domanda attorea relativa all'accertamento della violazione delle previsioni di cui all'art. 908 c.c. ed alla conseguente condanna del convenuto alla modifica dello stato di luoghi è fondata e va accolta.
Dirimente ai fini decisori è stata la C.T.U., a firma dell'Arch. , Persona_1 depositata in seno all'A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. esperito da parte attrice ed allegata all'atto di citazione, condivisibile perché fondata su corretti criteri di valutazione e di per sé immune da vizi logici e giuridici, oltre che meritevole di approvazione poiché frutto di accertamenti che appaiono metodologicamente corretti.
L'arch. , con riferimento allo stato dei luoghi oggetto di contestazione, è Per_1 pervenuto alle seguenti conclusioni: “a- I fabbricati adiacenti rispettivamente di proprietà e , sono parte contigua di una cortina edilizia prospiciente Parte_1 _1 la Via Risorgimento nel comune di Poggiorsini in zona centrale della città.
Entrambi i fabbricati risultano allo stato dei luoghi rifiniti nelle loro parti esterne entrambi altresì si compongono di un piano terra, un piano primo ed un piano secondo
- copertura, avente – la proprietà parte coperta da tetto a falde con Parte_1 pendenza verso strada e parte a terrazzo piano lastrico solare, mentre la proprietà
presenta un tetto inclinato con pendenza verso la confinante proprietà _1
e un ballatoio prospiciente la strada. Parte_1
Allo stato dei luoghi risulta che la proprietà attraverso un pluviale insistente Parte_1 sulla propria proprietà, raccoglie e fa defluire le acque meteoriche, rinvenienti dal tetto inclinato e dalla parte del terrazzo piano, mediante un bocchettone e pluviale di propria pertinenza nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 908 del Codice Civile.
Mentre, allo stato dei luoghi risulta che le acque meteoriche rinvenienti dal tetto inclinato e dal ballatoio piano di proprietà , sono raccolte e fatte defluire _1 mediante una gronda, un pluviale e un bocchettone rinveniente nella proprietà confinante, scaricando dette acque meteoriche a pelo libero direttamente all'interno della proprietà confinante – come si evince dalle foto di seguito allegate- Parte_1 assoggettando di fatto la proprietà allo scolo delle acque meteoriche in virtù Parte_1 del pluviale e del bocchettone presente nella proprietà . Parte_1
b- Alla luce dei rilievi e degli accertamenti rappresentati in situ e sui documenti in atti, si accerta che, allo stato dei luoghi, le acque meteoriche rinvenienti dagli elementi di scolo esistenti (pluviale e bocchettone) della proprietà insistono sulla proprietà _1 della ricorrente , in difformità a quanto previsto dall'art. 908 del Codice Parte_1
Civile, di fatto assoggettandolo allo scolo di acque meteoriche e arrecandone
3 pregiudizio e disagio al godimento e allo stato di conservazione dello stesso immobile di proprietà . Parte_1
Allo stato attuale sono visibili - se pur in un periodo non particolarmente piovoso-i segni di muffe e condense che lo scolo delle acque meteoriche, a pelo libero e non regimentate, che dalla proprietà defluiscono per il tramite della proprietà _1
, hanno indotto”. Parte_1
Sulla base delle conclusioni tecniche riportate, dunque, non vi è dubbio che le acque meteoriche provenienti dalla proprietà del rifluiscano nella proprietà _1 dell'attrice e, pertanto, deve concludersi nel senso della contrarietà dello stato dei luoghi oggetto di causa alle previsioni di cui all'art. 908 c.c., che impone al proprietario di costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul proprio terreno e gli vieta di farle cadere nel fondo del vicino, in applicazione del più generale divieto di immissioni che regola i rapporti di vicinato.
Del resto, non può trovare applicazione nel caso di specie il regime dello scolo delle acque sancito dall'art. 913 c.c., in forza del quale il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque dal fondo più elevato, in quanto la norma citata concerne unicamente il deflusso naturale delle acque e non quello, rilevante nella vicenda in esame, delle acque cadenti dai tetti ovvero da altre strutture che provochino volontariamente l'immissione in un fondo delle acque provenienti da altro fondo.
Ne consegue che, anche a voler considerare come fondo inferiore quello di proprietà dell'attrice, esso non può essere gravato dalle acque meteoriche che ivi confluiscono dal fondo superiore in forza di un particolare assetto architettonico dei tetti e dei manufatti di scolo presenti sul muro comune alle due proprietà.
Peraltro, sebbene il descritto perimetro applicativo dell'art. 913 c.c. sia in astratto certamente derogabile mediante la costituzione di una servitù di stillicidio, in forza della quale il fondo servente venga gravato del deflusso delle acque meteoriche ivi fatte confluire dal fondo dominante mediante l'utilizzo di manufatti di scolo, tuttavia, nel caso di specie, il ha omesso di costituirsi in giudizio e, dunque, di assolvere _1 all'onere - sullo stesso gravante secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art. 2697
c.c. - di allegare e provare la sussistenza di un siffatto diritto reale.
Tale lacuna osta al rigetto della domanda attorea, non essendo neppure superabile in forza del generico richiamo alle “servitù in essere tra i due edifici ab origine” contenuto nelle controdeduzioni al C.T.U. formulate dal C.T.P. del , _1 costituitosi in seno all'A.T.P., in quanto siffatta circostanza è del tutto estranea e, pertanto, irrilevante ai fini del presente giudizio, posto che, peraltro, l'eventuale intervenuta usucapione del diritto reale minore cui il C.T.P. pare alludere costituisce una eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio.
Al contrario, quanto alla domanda de qua, parte attrice ha pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, provando altresì il titolo costitutivo del proprio diritto di proprietà, mediante produzione dell'atto notarile di acquisto dell'immobile oggetto di causa e, perciò, devesi ordinare al convenuto di procedere alla regolarizzazione a norma di legge dello stato dei luoghi, secondo la proposta tecnica formulata dal C.T.U. arch. ed, in particolare, mediante il “ricollocamento del Per_1
4 canale di gronda e del relativo pluviale rinveniente dal tetto inclinato di proprietà
all'interno della stessa proprietà, ridefinendo la raccolta delle acque meteoriche _1 rinvenienti dallo stesso tetto e dal ballatoio all'interno della propria proprietà, eliminando il bocchettone e il pluviale ricadenti nella proprietà . Parte_1
Regimentando lo scolo delle acque all'interno della propria proprietà _1 attraverso un nuovo pluviale che nel rispetto delle indicazioni previste dall'art. 908 del
C.C. nonché nel rispetto delle distanze dello stesso C.C. riporti lo scolo delle acque meteoriche all'interno della stessa proprietà”.
Di contro, deve essere rigettata la domanda attorea di condanna del convenuto al risarcimento dei danni da infiltrazioni di acqua meteorica patiti e patendi per il non corretto deflusso delle acque meteoriche nella proprietà della , stante il Parte_1 difetto di onere probatorio sul punto.
In particolare, l'attrice ha omesso di provare (ed, invero, anche di allegare) le conseguenze pregiudizievoli patrimoniali e non di cui chiede il ristoro (c.d. danno conseguenza), sia sotto il profilo dell'an sia sotto quello del quantum debeatur, nonché la derivazione (c.d. nesso di causalità materiale) del danno conseguenza oggetto della domanda risarcitoria dall'evento lesivo lamentato (danno evento), identificabile nei fenomeni infiltrativi lesivi del diritto di proprietà attoreo.
Premesso, infatti, che il danno evento e il danno conseguenza si distinguono perché il primo è un connotato dell'illiceità del fatto, mentre il secondo rappresenta l'oggetto del risarcimento (ex multis Cass. 30 gennaio 2023, n. 2685), ai fini dell'accertamento della responsabilità extracontrattuale del , non è sufficiente _1 che la C.T.U. abbia ricondotto eziologicamente le infiltrazioni di cui si discute allo scolo delle acque meteoriche, a pelo libero e non regimentate, che dalla proprietà del convenuto defluiscono per il tramite della proprietà in violazione Parte_1 dell'art. 908 c.c., così accertando la sussistenza del nesso di causalità giuridica tra il danno evento e la condotta del , avente natura illecita in quanto lesiva del _1 diritto di proprietà dell'attrice e, perciò, fonte di danno (evento) ingiusto.
Diversamente opinando, si finirebbe per riconoscere il risarcimento di un danno in re ipsa, non ammissibile nel nostro ordinamento.
Con specifico riferimento all'omessa allegazione e prova dell'entità del danno conseguenza lamentato, inoltre, non sovviene in aiuto il ricorso ad una valutazione equitativa del danno auspicata dall'attrice: la previsione di cui all'art. 1226 c.c., infatti, non consente al Giudice di sopperire all'inerzia del danneggiato, che, pur avendone la possibilità, ometta di provare elementi utili per la determinazione del danno ed è destinata ad operare esclusivamente nelle ipotesi residuali nelle quali, a differenza di quanto avviene nel caso di specie, il danno non possa essere provato nel suo specifico ammontare.
Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico del convenuto contumace e devono essere liquidati sulla base delle disposizioni di cui al D.M.
147/2022 avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale, considerando il valore dichiarato della causa (valore indeterminabile) e tenuto conto della concreta attività difensiva svolta (le fasi di studio, introduttiva e
5 decisoria si liquidano secondo i parametri minimi, scaglione indeterminabile – complessità bassa, in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate, nonché della natura contumaciale della causa e del rigetto della domanda di risarcimento, con esclusione della fase istruttoria non celebratasi nell'odierno giudizio di merito).
Sempre in ragione della soccombenza di parte convenuta debbano essere poste definitivamente a carico della stessa, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio,
a firma dell'Arch. , disposta nell'A.T.P. n. 98/2021 R.G. – Ufficio del Persona_1
Giudice di Pace di Gravina in Puglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella
Nocera, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3465/22 R.G., disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda attorea di regolarizzazione dello scarico di acqua piovana proveniente dalla proprietà del convenuto e, per l'effetto, ordina a
[...]
di provvedere, a sua cura e spese, a modificare i manufatti di scolo in _1 rispondenza ai canoni previsti dall'art. 908 c.c. (ricollocando il canale di gronda ed il relativo pluviale rinveniente dal tetto inclinato della proprietà all'interno _1 della stessa proprietà, ridefinendo la raccolta delle acque meteoriche rinvenienti dallo stesso tetto e dal ballatoio all'interno della propria proprietà, eliminando il bocchettone e il pluviale ricadenti nella proprietà ); Parte_1
- rigetta la domanda attorea di condanna al risarcimento del danno da infiltrazioni;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali che liquida in € 3.506,00, di cui € 600,00 per spese documentate (incluse quelle di mediazione) ed € 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, da liquidarsi in favore dell'Avv. Maurizio Lopez poiché dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'arch. , disposta nell'A.T.P. n. 98/2021 R.G. Persona_1
– Ufficio del Giudice di Pace di Gravina in Puglia.
Così deciso, in Bari, in data 25 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosella Nocera
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa CP_2
Marialessandra Nacucchi.
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