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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/04/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 835/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 835 dell'anno 2017 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale e risarcimento danni;
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Giagnorio Michele e Angelo Parte_1
Muscillo e elettivamente domiciliato in Foggia presso lo studio di quest'ultimo;
ATTORE
E
in persona del Sindaco e legale rappresentante P.T., Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Antonietta Russo, elettivamente domiciliato in CP_1
presso lo studio di quest'ultima;
[...]
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.01.2025, la causa veniva riservata, con i termini ex art. 190
c.p.c., per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate a verbale, che devono ritenersi in questa sede integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attore, , ha promosso la presente controversia nei confronti del Parte_1
per sentire accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1
convenuto in relazione all'allagamento dei terreni di sua proprietà, siti nell'agro CP_1
pagina 1 di 6 dello stesso di acque meteoriche verificatosi il 15.10.2015 a causa dei Controparte_1
lavori eseguiti sulla strada comunale commissionati dallo stesso Ente convenuto e, conseguentemente, condannarlo al risarcimento dei danni subiti a causa di detto allagamento nella misura di € 19.589,93= ovvero in quella da accertarsi in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione.
Il , costituendosi in giudizio, ha contestato il fondamento Controparte_1
della domanda chiedendone il rigetto attribuendo all'evento di natura accidentale della forte pioggia la responsabilità e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 5.000,00= per aver annesso ai suoi terreni parte della strada comunale.
Articolate dalle parti le richieste istruttorie nelle rispettive memorie, il G.I. all'udienza del
31.01.2019 ammetteva l'interrogatorio formale dell'attore e disponeva C.T.U. per accertare le cause dell'allagamento lamentato e nesso di causalità con i lavori eseguiti sulla strada comunale nonché per la valutazione dei danni occorsi ai terreni all'attore.
Depositato l'elaborato peritale del Consulente Tecnico d'Ufficio nominato, la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
28.01.2025 nella quale veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti precisati in motivazione.
L'attore ipotizza una responsabilità del convenuto per i danni subiti dai terreni di CP_1
sua proprietà a causa di una invasione di acque meteoriche causata dai lavori di allargamento della strada comunale commissionati dall'Ente convenuto proprietario della strada.
Tale assunto ha trovato riscontro nell'istruttoria espletata.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità della relazione peritale del nominato CTU, ing. , per aver depositato, in assenza di proroga del termine, in Persona_1
pagina 2 di 6 ritardo l'elaborato definitivo, sollevata dal convenuto solo con la comparsa CP_1
conclusionale.
La dedotta nullità, infatti, è una “nullità relativa” che risulta sanata in quanto non espressamente contestata alla prima udienza successiva al deposito della relazione definitiva
(in tal senso, Cass. 19.03.2024 n. 7330): il , infatti, con le note Controparte_1
scritte depositate il 20.01.2021 per la prima udienza successiva al deposito della relazione finale del CTU Russo, si è limitato a richiedere “esclusivamente” chiarimenti al CTU,
sanando, di fatto, la nullità relativa, richiesta poi rigettata con il provvedimento del GI del
01.02.2021, proprio perché generica e non circostanziata e che comunque non viola il principio del contraddittorio.
La espletata CTU ha confermato l'assunto di parte attrice concludendo che << le cunette stradali nell'attuale configurazione del tipo alla francese realizzate dal Comune di CP_1
nell'ambito dei lavori di allargamento della sede della strada comunale”Monte
[...]
Ultrino- Serra del Vento” non sono in grado di convogliare e drenare le acque meteoriche scolanti dal bacino ideologico a monte>> avendo comportato l'occlusione (tombamento) dei fossi di guardia esistenti con conseguente formazione di canali di scolo delle acque meteoriche del tipo alla francese, carenti per sezione e pendenze, anche a causa della mancata manutenzione delle griglie di raccolta delle stesse acque.
<
carreggiata stradale proprio in corrispondenza del punto più depresso della stessa, dove l'Amministrazione comunale per porre rimedio ha dovuto realizzare delle gabbionate di ritegno. Nel contempo, però, è stato di fatto creato un punto di naturale concentrazione delle pagina 3 di 6 acque meteoriche con inevitabile/indebito stillicidio delle stesse in danno dei fondi posti a valle dell'attore>> (cfr. relazione ing. a pag. 53). Per_2
Pertanto, avendo parte attrice dato prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra il bene comunale in custodia ed il danno subito, in assenza della prova del caso fortuito o di un fatto della stessa parte attrice che interrompa detto nesso di causalità, onere della prova a carico del convenuto, quest'ultimo risulta ex art. 2051 c.c. responsabile in via CP_1
esclusiva del risarcimento dei danni cagionati all'attore.
Per quanto attiene alla valutazione del danno, sotto il profilo dei costi per il ripristino della funzionalità dei fondi in questione e per il risarcimento della perdita economica da mancata raccolta nel periodo interessato dei frutti per le porzioni di fondo rese in coltivabile per il passaggio delle acque meteoriche, la stessa appare correttamente e congruamente accertata e motivata dal nominato CTU e, pertanto, il Tribunale non intende discostarsene.
Pertanto, la soluzione proposta dal CTU adottabile è quella denominata nella relazione come
“ Soluzione B” (in quanto l'altra soluzione proposta interessa anche soggetti non costituiti in giudizio) che quantifica i costi per il ripristino della funzionalità dei terreni di parte attrice interessati dall'allagamento in complessivi € 15.501,77=; mentre per quanto attiene al risarcimento per la perdita economica da mancato frutto per le annate dal 2015/2016 al
2019/2020, lo stesso è stato stimato in complessivi € 442,00=, e, aggiornato al 2025, pari ad €
884,00=.
Infine, per ciò che attiene alla domanda riconvenzionale spiegata dal Controparte_1
, se è risultato da un lato provato dalla espletata CTU che vi è stata “occupazione” di
[...]
un piccolo tratto della strada comunale pari <>, occupazione che avrebbe pagina 4 di 6 comportato per l'Amministrazione convenuta un danno risarcibile stimato dal CTU in € 5,00=
per anno, dall'altro in mancanza di prova di parte convenuta ed attrice in riconvenzionale in ordine alle modalità, tempi e responsabilità dell'attore per la accertata occupazione, la stessa domanda non può trovare accoglimento unitamente a tutte le altre domande tardivamente poste solo in sede di comparsa conclusionale.
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, determinate ai sensi degli artt. 96 -97 c.p.c.,
vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 27/01/2017 da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante P.T., reietta ogni Controparte_1
ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda nei limiti esposti in motivazione;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal;
Controparte_1
3) Conseguentemente, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore CP_1
della complessiva somma di € 16.385,77= a titolo di Parte_1
risarcimento di tutti i danni ed i costi necessari al ripristino di funzionalità del fondo nonché alla rifusione in favore degli avv.ti Giagnorio Michele e Muscillo Angelo, antistatarii, delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi € 5.099,00
=, ( di cui € 264,00= per spese non imponibili) oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e
C.A.P. come per Legge. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di
C.T.U. già liquidate con precedente provvedimento.
Così deciso in Foggia, lì 25.04.2025
Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 835 dell'anno 2017 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale e risarcimento danni;
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Giagnorio Michele e Angelo Parte_1
Muscillo e elettivamente domiciliato in Foggia presso lo studio di quest'ultimo;
ATTORE
E
in persona del Sindaco e legale rappresentante P.T., Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Antonietta Russo, elettivamente domiciliato in CP_1
presso lo studio di quest'ultima;
[...]
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.01.2025, la causa veniva riservata, con i termini ex art. 190
c.p.c., per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate a verbale, che devono ritenersi in questa sede integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attore, , ha promosso la presente controversia nei confronti del Parte_1
per sentire accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1
convenuto in relazione all'allagamento dei terreni di sua proprietà, siti nell'agro CP_1
pagina 1 di 6 dello stesso di acque meteoriche verificatosi il 15.10.2015 a causa dei Controparte_1
lavori eseguiti sulla strada comunale commissionati dallo stesso Ente convenuto e, conseguentemente, condannarlo al risarcimento dei danni subiti a causa di detto allagamento nella misura di € 19.589,93= ovvero in quella da accertarsi in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione.
Il , costituendosi in giudizio, ha contestato il fondamento Controparte_1
della domanda chiedendone il rigetto attribuendo all'evento di natura accidentale della forte pioggia la responsabilità e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 5.000,00= per aver annesso ai suoi terreni parte della strada comunale.
Articolate dalle parti le richieste istruttorie nelle rispettive memorie, il G.I. all'udienza del
31.01.2019 ammetteva l'interrogatorio formale dell'attore e disponeva C.T.U. per accertare le cause dell'allagamento lamentato e nesso di causalità con i lavori eseguiti sulla strada comunale nonché per la valutazione dei danni occorsi ai terreni all'attore.
Depositato l'elaborato peritale del Consulente Tecnico d'Ufficio nominato, la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
28.01.2025 nella quale veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti precisati in motivazione.
L'attore ipotizza una responsabilità del convenuto per i danni subiti dai terreni di CP_1
sua proprietà a causa di una invasione di acque meteoriche causata dai lavori di allargamento della strada comunale commissionati dall'Ente convenuto proprietario della strada.
Tale assunto ha trovato riscontro nell'istruttoria espletata.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità della relazione peritale del nominato CTU, ing. , per aver depositato, in assenza di proroga del termine, in Persona_1
pagina 2 di 6 ritardo l'elaborato definitivo, sollevata dal convenuto solo con la comparsa CP_1
conclusionale.
La dedotta nullità, infatti, è una “nullità relativa” che risulta sanata in quanto non espressamente contestata alla prima udienza successiva al deposito della relazione definitiva
(in tal senso, Cass. 19.03.2024 n. 7330): il , infatti, con le note Controparte_1
scritte depositate il 20.01.2021 per la prima udienza successiva al deposito della relazione finale del CTU Russo, si è limitato a richiedere “esclusivamente” chiarimenti al CTU,
sanando, di fatto, la nullità relativa, richiesta poi rigettata con il provvedimento del GI del
01.02.2021, proprio perché generica e non circostanziata e che comunque non viola il principio del contraddittorio.
La espletata CTU ha confermato l'assunto di parte attrice concludendo che << le cunette stradali nell'attuale configurazione del tipo alla francese realizzate dal Comune di CP_1
nell'ambito dei lavori di allargamento della sede della strada comunale”Monte
[...]
Ultrino- Serra del Vento” non sono in grado di convogliare e drenare le acque meteoriche scolanti dal bacino ideologico a monte>> avendo comportato l'occlusione (tombamento) dei fossi di guardia esistenti con conseguente formazione di canali di scolo delle acque meteoriche del tipo alla francese, carenti per sezione e pendenze, anche a causa della mancata manutenzione delle griglie di raccolta delle stesse acque.
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carreggiata stradale proprio in corrispondenza del punto più depresso della stessa, dove l'Amministrazione comunale per porre rimedio ha dovuto realizzare delle gabbionate di ritegno. Nel contempo, però, è stato di fatto creato un punto di naturale concentrazione delle pagina 3 di 6 acque meteoriche con inevitabile/indebito stillicidio delle stesse in danno dei fondi posti a valle dell'attore>> (cfr. relazione ing. a pag. 53). Per_2
Pertanto, avendo parte attrice dato prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra il bene comunale in custodia ed il danno subito, in assenza della prova del caso fortuito o di un fatto della stessa parte attrice che interrompa detto nesso di causalità, onere della prova a carico del convenuto, quest'ultimo risulta ex art. 2051 c.c. responsabile in via CP_1
esclusiva del risarcimento dei danni cagionati all'attore.
Per quanto attiene alla valutazione del danno, sotto il profilo dei costi per il ripristino della funzionalità dei fondi in questione e per il risarcimento della perdita economica da mancata raccolta nel periodo interessato dei frutti per le porzioni di fondo rese in coltivabile per il passaggio delle acque meteoriche, la stessa appare correttamente e congruamente accertata e motivata dal nominato CTU e, pertanto, il Tribunale non intende discostarsene.
Pertanto, la soluzione proposta dal CTU adottabile è quella denominata nella relazione come
“ Soluzione B” (in quanto l'altra soluzione proposta interessa anche soggetti non costituiti in giudizio) che quantifica i costi per il ripristino della funzionalità dei terreni di parte attrice interessati dall'allagamento in complessivi € 15.501,77=; mentre per quanto attiene al risarcimento per la perdita economica da mancato frutto per le annate dal 2015/2016 al
2019/2020, lo stesso è stato stimato in complessivi € 442,00=, e, aggiornato al 2025, pari ad €
884,00=.
Infine, per ciò che attiene alla domanda riconvenzionale spiegata dal Controparte_1
, se è risultato da un lato provato dalla espletata CTU che vi è stata “occupazione” di
[...]
un piccolo tratto della strada comunale pari <>, occupazione che avrebbe pagina 4 di 6 comportato per l'Amministrazione convenuta un danno risarcibile stimato dal CTU in € 5,00=
per anno, dall'altro in mancanza di prova di parte convenuta ed attrice in riconvenzionale in ordine alle modalità, tempi e responsabilità dell'attore per la accertata occupazione, la stessa domanda non può trovare accoglimento unitamente a tutte le altre domande tardivamente poste solo in sede di comparsa conclusionale.
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, determinate ai sensi degli artt. 96 -97 c.p.c.,
vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 27/01/2017 da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante P.T., reietta ogni Controparte_1
ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda nei limiti esposti in motivazione;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal;
Controparte_1
3) Conseguentemente, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore CP_1
della complessiva somma di € 16.385,77= a titolo di Parte_1
risarcimento di tutti i danni ed i costi necessari al ripristino di funzionalità del fondo nonché alla rifusione in favore degli avv.ti Giagnorio Michele e Muscillo Angelo, antistatarii, delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi € 5.099,00
=, ( di cui € 264,00= per spese non imponibili) oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e
C.A.P. come per Legge. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di
C.T.U. già liquidate con precedente provvedimento.
Così deciso in Foggia, lì 25.04.2025
Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
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