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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/06/2024, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 10/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: Francesco S. Filocamo Presidente Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra assistito e difeso dall'Avv. Sergio Orlando, elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio in AM, Via Giovanni Palatucci, n° 1, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante e
_1 appellato-contumace avverso la sentenza del Tribunale di AM n° 1244/2022 Reg. Sent. - Rep. n° 1244/2022, relativa al procedimento civile iscritto al n° 1706/2022 pubblicata in data 05.12.2022, avente ad oggetto danni da reato.
CONCLUSIONI: per parte appellante: “In via preliminare e di urgenza, ex art. 283 c.p.c. chiede la sospensione dell'esecutorietà ex lege della sentenza appellata, ricorrendone i presupposti, con ordinanza presidenziale inaudita altera parte. In via istruttoria, ex art. 345,comma 3, c.p.c., qualora ritenuto indispensabile per l'accertamento della verità e la decisione da assumere, riammettere i testi proposti e che il Giudice di primo grado, ha escluso per semplice riduzione del loro numero. Nel merito, riformare e annullare la sentenza appellata, n° 1244/2022 Reg.
Sent. - Rep. n° 1706/2022, relativa al procedimento civile iscritto al n° 5843/2013 R.G. del
Tribunale Civile di AM, per sentire accogliere tutte le domande già proposte in 1° grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di AM così ebbe a decidere:
PQM
:
1) in accoglimento della domanda proposta da condanna _1 _1
al pagamento in favore del primo della complessiva somma di € 13.428,50, oltre
[...] lucro cessante calcolato come in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_1 3) condanna, inoltre, alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] liquidate in € 214,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre _1 rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Questi i fatti come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Secondo l'attore, in data 25.4.2009, a tarda notte, sarebbe insorto un diverbio, all'interno del CP Bar “ ” di Sant'Egidio alla Vibrata, tra il convenuto e un certo amico del , Org_1 CP_2 CP e un protendersi dell' verso il medesimo con fare minaccioso, che induceva il ad _1 intervenire per fare da paciere mettendosi in mezzo ai due, ma con scarso successo, poiché CP veniva pesantemente insultato dall' Il ed i suoi amici si recarono quindi in un altro _1 bar, il “ ”, ancora aperto alle tre di notte, e poco dopo la compagnia del convenuto Org_2 CP li raggiunse. Improvvisamente l' aggredì il con una grossa catena, come quelle che _1 si usano per chiudere i cancelli, colpendolo ripetutamente alla testa, procurandogli varie ferite al cuoio capelluto, con copiosa fuoriuscita di sangue, cosicché venne portato in ospedale ove gli applicarono dieci punti di sutura. La diversa versione del convenuto sostiene invece che fu il CP
ad avere un atteggiamento aggressivo verso l' e così, per legittima difesa, _1 quest'ultimo colpì il rivale con la grossa catena di cui sopra”.
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto l'integrale riforma per i motivi che CP_3 si vanno ad esaminare.
correttamente evocato in giudizio, ha scelto di non costituirsi. _1
Con ordinanza del 28/03/2024 questa Corte ha dichiarato la contumacia dell'appellato e ha riservato la causa a decisione fissando doppio termine ridotto di gg. 40 e 20, ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per chiarezza espositiva va premesso che conveniva dinanzi al Tribunale di _1
AM , domandando che: “Accertato e dichiarato che è Parte_1 Parte_1 responsabile delle lesioni causate al Sig. Voglia condannare il Sig. _1 _1
, per il risarcimento dei danni subiti dall'attore Sig. al pagamento della
[...] _1 somma di € 25.537,00 o alla somma maggiore o minore che sarà riconosciuta di giustizia”.
Si costituiva in giudizio l' che contestava la domanda e proponeva domanda _1 riconvenzionale, ritenendosi vittima e non aggressore.
Dichiarava che il 26.04.2009, intorno alle 02,00 l'appellante si trovava con i suoi amici
[...]
, e nella parte esterna del bar in Sant'Egidio Persona_1 Persona_2 Persona_3 Org_3 alla Vibrata, quando (che in quel momento era solo), per entrare all'interno Controparte_4 del bar passava in mezzo a loro , urtando volontariamente l' con una spallata, con aria _1 di sfida, e provocando, così, le rimostranze verbali dello stesso, alle quali rispondeva CP_2 in modo arrogante, volgare ed ingiurioso, con epiteti del tipo: “Figlio di puttana, chi ti credi di essere!”.
Dopo di che entrava dentro al bar. CP_2
pag. 2/12 Anche l' con i suoi amici, poco dopo entrava all'interno del locale e si dirigeva verso il _1 per chiedere spiegazioni sul suo atteggiamento offensivo e provocatorio, solo che, CP_2 mentre aveva iniziato a parlare con lui, improvvisamente e senza che ce ne fosse motivo,
[...]
,che era seduto, balzò in avanti e lo colpì sulla parte destra del _1 Parte_1 volto, tra la mandibola e l'occhio, con il palmo della mano, facendogli perdere l'equilibrio.
L'VI non reagì a quell'aggressione e mantenne la calma, mentre gli amici del suo CP aggressore, intervenivano e portavano via il .
I fatti sopra esposti, quindi, secondo avevano costituito la prima parte della vicenda _1 del 26.04.2009, in quanto verso le 03,00 del mattino, e i suoi amici si recavano in un _1 altro locale, il “ ”, sempre in Sant'Egidio alla Vibrata, dove ritrovavano la comitiva Org_2 avversa.
Intravedendo tra loro il che lo aveva precedentemente ingiuriato e percosso al _1
, si avvicinava per affrontarlo e pretendere soddisfazione per i pugni e le offese Org_3 _1 ricevute, ma, anche in questa occasione subiva una reazione offensiva e manifestamente CP aggressiva da parte del alla quale questa volta reagiva per difendersi e lo colpiva alla testa con il guinzaglio del cane e non con una catena.
Il prima di accasciarsi a terra, secondo gli assestava un violento pugno _1 _1 in pieno volto, colpendolo tra la tempia e l'occhio, facendolo barcollare e anche gli altri amici, CP urlando insieme al , “ammazziamolo”, intervenivano a colpirlo, addirittura con una bottigliata in testa, per cui finiva a terra, dove veniva preso a calci e pugni in testa, alla schiena, alle braccia, allo stomaco e alle gambe (vedasi referto medico dell'Ospedale “ ” Org_4
Sant'Omero (TE) servizio di pronto soccorso e accettazione del 26.04.2009 e 27.04.2009).
Fu solo per l'intervento in prima persona di tali , Persona_4 Persona_5 [...]
e che l'aggressione cessava e l' potè ricevere l'aiuto necessario, Per_6 Parte_2 _1 cioè fu trascinato e nascosto nel ripostiglio sotto al bar, giacchè il gruppo aggressore era rimasto fuori urlante e in attesa che uscisse per riprendere il pestaggio.
Egli sosteneva di essere dovuto rimanere nel ripostiglio sino alle 06,30 di mattina, in quanto la comitiva avversa si aggirava nei pressi dell'entrata del locale e della sua macchina, aspettando che uscisse. Tutto ciò aveva fatto sì che l' potesse rientrare a casa tardi e solo la _1 mattina successiva, permanendo i dolori, poteva recarsi in Ospedale per essere visitato .
CP Per tali fatti, il aveva sporto querela nei confronti dell' per le lesioni che asseriva _1 aver subito;
mentre l' per i fatti subiti dal sporgeva querela nei suoi _1 _1 confronti.
CP Il procedimento penale che conseguiva alla querela del veniva definito dall' ai _1 sensi dell'art. 444 c.p.p.
Così meglio ricostruiti i fatti in base alla versione dell'odierno appellante, valga quanto segue sul merito dell'appello.
Va premesso che nella gravata sentenza il Tribunale ha accertato che “ Due bande rivali che nel cuore della notte, frequentando i bar aperti, si scambiano frasi offensive e lesioni personali.
pag. 3/12 Ovviamente ognuna delle parti ha ricostruito i fatti “aggiustandoli” a proprio favore, al fine di veder accolta l'attore la domanda principale, il convenuto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Anche l'offerta di prova testimoniale risente di questa duplicità di versioni, con la conseguenza che il reale accadimento dei fatti non può essere accertato sulla base di prove certe, ma solo sulla base del quadro indiziario complessivo, oltre che dalle scarsissime prove testimoniali raccolte durante il giudizio.”
Quindi, in concreto, ha reputato più veritiera la versione attorea per la quale fu l' ad _1 CP aggredre il con una grossa catena, come quelle che si usano per chiudere i cancelli, colpendolo ripetutamente alla testa, procurandogli varie ferite al cuoio capelluto, con copiosa fuoriuscita di sangue, cosicché venne portato in ospedale ove gli applicarono dieci punti di sutura.
Ha pertanto liquidato in favore dell'attore il danno subito nel corso degli eventi oggetto di causa, tenendo conto delle risultanze della espletata CTU che gli ha riconosciuto una invalidità permanente del 6% ed una I.T.P. pari al 75% per gg. 9 e al 50% per altri 10 gg”.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: A) Violazione ed erronea applicazione art. 115 c.p.c – Carenza di motivazione – mancata valutazione delle prove.
CP Con questa censura, volta a far escludere il risarcimento accordato a , l'appellante contesta la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto che: “ La diversa versione del convenuto CP sostiene invece che fu il ad avere un atteggiamento aggressivo verso l'VI, e così, per legittima difesa, quest'ultimo colpì il rivale con la grossa catena di cui sopra. Questa versione, alla luce degli elementi processuali emersi e alla luce della ragionevolezza, non regge. E' certo CP che fu l' a colpire il con la catena, lui stesso lo ammette, però eccepisce la legittima _1 difesa …..In questa vicenda non sussiste nessun elemento costitutivo della legittima difesa, CP visto che il si trovava girato di spalle al momento dell'aggressione, come le prove testimoniali e l'ubicazione delle ferite confermano. Assolutamente non credibile è la versione dell' che mira a fare di se stesso la vittima, chiedendo in via riconvenzionale ben _1
100.000,00 euro di risarcimento del danno, quando risulta documentalmente che il medesimo si è recato presso il pronto soccorso dell'ospedale alle ore 11,19 del giorno dopo, risultando quindi sfornito di prova il nesso causale tra la supposta aggressione e le ferite riportate. La dinamica dei fatti denunciati è stata confermata anche dalla sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del convenuto nel procedimento penale rubricato al numero 6426/2009,
R.G., nel quale il quale lo stesso chiese ed ottenne sentenza di patteggiamento, tramite la quale venne condanno a rifondere le spese legali della parte civile costituita
Sostiene l'appellante che il primo Giudice abbia errato nel ritenere che il reale accadimento dei fatti non poteva essere accertato sulla base di prove certe, ma solo sulla base del quadro indiziario complessivo, oltre che dalle scarsissime prove testimoniali raccolte durante il giudizio”, ritenendo, al contrario, che le dichiarazioni rese all'udienza del 2.02.2016 e dell'11.10.2016 da e da dovessero ritenersi adeguate e Persona_4 Persona_2 sufficienti rispetto alla ricostruzione fattuale della vicenda.
pag. 4/12 Il Primo Giudice, quindi, avrebbe tenuto conto solo della versione fornita dalla parte attrice e CP dai suoi testi, dilungandosi nella descrizione delle vicende perpetrate in danno del , parlando di grossa catena come corpo contundente utilizzato dall' per colpire il suo _1 avversario ed evitando di valutare il racconto dell' e dei suoi testi relativo alla _1 CP aggressione da lui subita e ai danni fisici riportati in conseguenza delle violenze del nei suoi confronti.
Il Tribunale si sarebbe dilungato a spiegare come l che aveva definito la parte penale _1 di tale vicenda ai sensi dell'art. 444 c.p.p., di fatto rinunciando a difendersi, avrebbe dimostrato di non aver agito per reazione ad una aggressione e, pertanto, legittima difesa e, quindi, rendendo non credibile la sua versione dei fatti, pure confermata dai testimoni.
Ove lette attentamente, in base alle dichiarazioni da essi rese, doveva apparire evidente che CP nella seconda parte della serata, entrambi i contendenti subirono lesioni, il da parte CP dell' e l' da parte del e dei suoi amici. _1 _1
In particolare il teste , persona estranea alle parti e che era il gestore Persona_4 del locale dove sono avvenuti i fatti, aveva dichiarato di aver visto e soccorso l' prima _1 preso a calci e pugni, poi, mentre era a terra, colpito e che fra i suoi aggressori vi era anche il CP ragazzo con una ferita alla testa e sanguinante (evidentemente il , che, quindi, nonostante la ferita era in grado di reagire). Il teste ha anche dichiarato che per evitare peggiori conseguenze fu costretto a prendere l' portarlo all'interno del suo bar e nasconderlo _1 nel magazzino sotto al bar. Tale versione coinciderebbe esattamente con quella resa dall'altro teste di parte, Sig. che ha assistito a tale fatto e ha verificato le condizioni di Persona_2 salute dell' _1
L'assunto non è fondato.
In via preliminare si osserva che risulta agli atti e non è contestato che all' VI con sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di AM, sezione distaccata di Giulianova, recante rg n. 188/2012, è stata applicata, ex art. 444 c.p.p., la pena concordemente richiesta di mesi due e giorni dieci di reclusione per: a) il delitto p.e.p. di cui agli artt. 594, 612 c.p., perché offendeva l'onore e il decoro di ed altresì lo minacciava di un male ingiusto _1 pronunciando all'indirizzo della persona offesa l'espressione: “…Stai attento pezzo di merda…”;
b) del delitto p.e.p. dagli artt. 582, 485 comma 2° n. 2 c.p. perché, facendo uso di una catena, colpiva due volte alla testa cagionandogli lesioni volontarie diagnosticate in _1
“Ferita Lacero contusa regione parieto-occipitale sn..” ed euro 100,00 di ammenda quanto al capo c) per il reato p.e.p. dall'art. 4 L. 110/75 poiché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione, una catena, strumento chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, mediante la quale portava a compimento il reato di cui al capo che precede.
La giurisprudenza di legittimità, con un orientamento che si è ormai andato affermando e consolidando (cfr. anche Cass. Sez. Unite n. 17289/2006), ha in più occasioni chiarito che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia pag. 5/12 probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.
Pertanto, la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova.
Ed infatti (cfr. Cass. SSUU n° 21591 del 2013,) la Suprema Corte ha autorevolmente ribadito che la sentenza penale ex art. 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova per il giudice tenuto a tenerne conto, salvo emersione di elementi in senso contrario. Il suddetto ormai prevalente orientamento - che qui si intende condividere - ha tratto peraltro forza dalla pronuncia della Corte Costituzionale n° 336 del 2009, con cui si era affermato come, la circostanza che l'imputato, nello stipulare l'accordo sul rito e sul merito della regiudicanda penale, accetti una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto, a quei fini, di non contestare il fatto e la propria responsabilità.
Tale riconoscimento, pur non essendo, come detto, oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato dunque come piena prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile.
In tal senso deve dunque ritenersi che la pronuncia di una sentenza che disciplini l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. vincoli il giudice civile quanto alla ricostruzione del fatto storico e della relativa responsabilità, dal momento che è stato l'imputato stesso a non negare la propria responsabilità, allorché consenta di esonerare l'accusa dall'onere della relativa prova in cambio di una riduzione di pena (cfr. Cass. n° 9458 del 2010).
A tale proposito, la Corte Costituzionale, nella citata pronuncia, ha evidenziato l'erroneità della tesi di chi voglia ritenere che gli effetti del patteggiamento debbano ontologicamente differenziarsi da quelli della sentenza ordinaria, salve le sole deroghe espressamente previste.
Inoltre, con riferimento all'art. 24 Cost. co 2 e art. 111 co 2 Cost., va affermato che la scelta del patteggiamento rappresenta un diritto dell'imputato – espressivo esso stesso del più generale diritto di difesa – al quale si accompagna la naturale accettazione di tutti gli effetti, evidentemente sia favorevoli, sia sfavorevoli.
Dunque, accedendo a tale prevalente orientamento della più recente Cassazione, nel caso di specie occorre riconoscere che – a fronte del consenso all'applicazione di pena concordata in sede penale, per un reato di particolare gravità – la parte appellante non ha fornito alcun elemento idoneo a spiegare le ragioni per cui essa abbia accettato di riportare in sede penale una responsabilità se priva di fondamento.
Ne deriva che l'unico episodio effettivamente accertato risulta essere il secondo, ovvero CP quello avvenuto nel bar , in cui l'appellante ha aggredito alle spalle il Org_2 colpendolo con una catena, non con un piccolo guinzaglio, peraltro portandola con sé , come da lui stesso dichiarato, allorchè verso le 03,00 del mattino si recò in un altro locale, il “ Org_2 CP
”, per rincontrare la comitiva del , ciò allo scopo dichiarato dallo stesso VI di
[...]
pag. 6/12 affrontarlo e pretendere soddisfazione per i pugni e le offese ricevute, senza che in questa CP occasione avesse subito una reazione offensiva e manifestamente aggressiva da parte del alla quale questa volta reagiva per difendersi colpendolo alla testa con una catena.
Ed invero, non è chi non veda che nessuna scriminante di legittima difesa può essere invocata da parte di chi è andato lui stesso alla ricerca dell'antagonista, presumibilmente non certo per parlare pacificamente, ma per affrontarlo, il che altro non significa che aggredirlo con la catena portata alla bisogna.
Quanto alle deposizioni dei testi, questa Corte rileva che ha dichiarato “Con Tes_1 riferimento a ciò che è accaduto nell'altro locale, preciso che io non ero presente, perché sono arrivato quando già era tutto accaduto;
quando sono arrivato non avevo riconosciuto il convenuto nella persona che era a terra perché c'erano tutte delle persone intorno a lui che mi impedivano la visuale: soltanto quando l'hanno alzato ho capito che si trattava dell' E' _1 vero che l' è stato portato sotto nello sgabuzzino del locale. Sono andato da lui per _1 sincerarmi delle sue condizioni perché era piuttosto malmesso (era un po' tremante perché spaventato e un po' sporco perché era caduto a terra) poi sono andato via;
non so fino a che ora sia rimasto nello sgabuzzino dopo che io me ne sono andato.”
quindi, non ha visto niente di quanto accaduto dentro al , per cui non Tes_1 Org_2
è dato capire in che modo simili dichiarazioni potessero valere a far emergere che usò _1 la catena per legittima difesa.
Quanto all'altro preteso teste – chiave, ovvero egli ha dichiarato: “ premetto che Persona_4 non sono a conoscenza di ciò che è successo prima che io intervenissi fuori dal mio locale. Con riferimento a quest'ultima circostanza, posso riferire che sono il gestore del bar Org_2 di Sant'Egidio alla Vibrata. Stavo lavorando al bar e, a un certo momento, vidi un ragazzo a terra sulla soglia del locale. Mi avvicinai, pensando che i ragazzi stessero aiutando ad alzarsi un ragazzo ubriaco. Invece, poi, mi resi conto che era una rissa e che gli altri ragazzi lo stavano colpendo con schiaffi e pugni. Sono quindi intervenuto per dividerli. Posso riferire che tra i ragazzi che stavano colpendo il giovane a terra ve ne era uno con un taglio in testa sanguinante. Io ho preso il ragazzo che era per terra e l'ho portato dentro il bar;
gli altri, invece, li ho spinti fuori dal locale. Ho nascosto il ragazzo nel magazzino sotto al bar. Gli altri, un gruppo di persone di cui non posso riferire il numero, sono rimasti dall'altro lato della strada urlandomi di far uscire fuori il giovane che avevo soccorso. Io dicevo loro che il ragazzo non era dentro il locale, ma loro non ci credevano, tanto che per convincerli ho dovuto chiudere il bar e sono andato via. Gli altri sono andati via. Solo a quel punto, dopo aver fatto il giro del paese, per un quarto d'ora circa, sono tornato a prendere il ragazzo e l'ho accompagnato a casa. Mi sembra che fossero le tre passate. Preciso che conoscevo il ragazzo che ho soccorso come in quanto frequentava il mio bar;
non ne conosco il nome di Per_7 battesimo. ADR: non ricordo il nome di alcuno dei ragazzi che stavano colpendo a terra il
ADR: preciso che nel momento in cui il è rimasto nello sgabuzzino nessuno è Per_7 Per_7 venuto a vederlo, neanche tra i suoi amici.”
pag. 7/12 Orbene, chi sia tale non è dato sapere, per il resto si può solo rilevare che si Per_7 _1 chiama , non e che anche detto teste non ha visto nemmeno lui l'aggressione _1 Per_7 CP del alla quale l'appellante avrebbe necessariamente dovuto reagire con la catena.
Corretta, quindi, la pur laconica decisione di condannare al risarcimento dei danni _1 CP patiti da escludendo la benchè minima necessità di averli cagionati per difendersi, ciò anche alla luce della ben più attendibile deposizione del teste , ossia: “ All'inizio Testimone_2 il diverbio sorse tra e Io li vidi discutere;
capii che stavano discutendo dalla _1 CP_2 loro gestualità e dal fatto che avevano alzato la voce. Io mi trovavo a pochi passi di distanza, potrei dire a un metro di distanza: stavo parlando con altre persone;
si è _1 intromesso nella loro discussione al fine di calmare le acque. Ho sentito che diceva ai due di CP calmarsi e anche dalla sua gestualità si capiva;
ha detto a “stai attento, pezzo di _1 CP merda”; ha detto, anche rivolgendosi verso di noi, “ragazzi è meglio che ce ne andiamo”;
Dopo questo fatto abbiamo deciso di andarcene dal locale e siamo andati in un altro locale. CP Eravamo sulle scale del locale a parlare e all'improvviso, mentre io parlavo con , ho visto CP arrivare con una catena, con la quale ha dato ripetuti colpi in testa a . La catena _1 CP era di ferro (come quella che si usa per chiudere i cancelli con il lucchetto); Confermo che CP era di spalle, stava parlando con me, io ero di fronte, e ho visto arrivare ma il non _1 CP l'ha visto. E' stato tutto talmente veloce che non sono riuscito ad avvisare il;
Appena CP ricevuti i colpi il è caduto sanguinante a terra. In particolare riportava un taglio sulla parte sinistra della testa. Dopo che lui è caduto abbiamo provato a rialzarlo e abbiamo deciso di portarlo noi al Pronto Soccorso con la macchina, visto che era una maschera di sangue, ci era sembrato fosse la soluzione più veloce per farlo arrivare all'ospedale.”
CP La maggiore attendibilità si ricava dal fatto che è pacifico che e i suoi amici se ne fossero andati dal primo bar, con ciò intendendo dimostrare di voler chiudere la questione, riaperta dall' e dai suoi sodali che raggiunsero i rivali nel secondo caffè nel presumibile intento _1 CP di dar luogo ad una rissa, scatenata proprio con la proditoria aggressione ai danni di .
Per tale episodio, infatti, l' ha patteggiato la pena in sede penale, e ha vanamente _1 invocato una legittima difesa francamente inconfigurabile.
Il motivo, quindi, va respinto.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: sulla domanda riconvenzionale
Viene contestato che il Tribunale ha ritenuto che ”la domanda riconvenzionale dell' _1 deve essere rigettata per non esser stata sufficientemente provata”.
Ciò dopo aver ritenuto : “Assolutamente non credibile è la versione dell' che mira a _1 fare di se stesso la vittima, chiedendo in via riconvenzionale ben 100.000,00 euro di risarcimento del danno, quando risulta documentalmente che il medesimo si è recato presso il pronto soccorso dell'ospedale alle ore 11,19 del giorno dopo, risultando quindi sfornito di prova il nesso causale tra la supposta aggressione e le ferite riportate. “
La motivazione sarebbe erronea in quanto, ad avviso dell'appellante lo stesso documento sanitario che il Giudice cita riportava chiaramente che egli era affetto da “contusioni craniche pag. 8/12 multiple - distrazione del muscolo deltoide destro” e che la causa era stata “da violenza altrui”.
Il fatto che l'appellante si sia recato al pronto soccorso il giorno successivo allo svolgersi dei fatti trova una sua spiegazione deducibile dalla testimonianza resa dal gestore del bar e, cioè, che l' è stato nascosto nello sgabuzzino del bar per essere sottratto alla furia aggressiva _1 CP del e del suo gruppo, per gran parte della notte per cui solo nella mattina è potuto rientrare a casa e, permanendo il dolore, la mattina successiva recarsi in Ospedale per essere visitato.
Questo Collegio non può che richiamare la deposizione di e ribadire che egli vide a Persona_4 terra un ragazzo, lo accompagnò a casa alle tre passate, non alle sei passate, e lo riconobbe come non come per cui le lesioni pur patite dall'appellante, non viste Per_7 Parte_1 nemmeno dal teste (che si è limitato a riferire che egli era un po' tremante perché Tes_1 spaventato e un po' sporco perché era caduto a terra, non lesionato), non possono essere CP ascritte al , ma, al più, a soggetto rimasto non identificato , anche perché non si CP comprende quale teste avrebbe visto infliggerle.
Non sussisteva, quindi, elemento per ritenere che l' sia stato vittima di violenza _1 CP proprio da parte del , per cui la sua domanda riconvenzionale, non poteva che essere rigettata.
Ciò, a ben vedere, nemmeno esaminando il primo tempo della disfida di Sant'Egidio, perché anche in relazione ad esso il pur avendo riferito di essere stato presente al bar Tes_1
“ ”, luogo in cui sarebbero avvenuti gli antefatti scatenanti la successiva rissa presso il Org_3
, non ha chiarito la dinamica di quanto avvenuto, avendo dichiarato: “non posso Org_5 dire se fu un pugno o un colpo con la mano aperta;
AD se si trattasse di una spinta R: no, fu un colpo per come ho già risposto”, mentre il (gestore del secondo bar) non era Persona_4 CP presente nel momento in cui il avrebbe colpito l'VI.
In ogni caso, non trova riscontro neppure l'ulteriore contestazione formulata dall'appellante con riferimento al rilevato suo ingresso al Pronto Soccorso avvenuto alle ore 11,19 del CP 26/09/2009, mentre il sarebbe stato refertato alle ore 3:23 a.m.
Stando alla ricostruzione offerta dall'appellante, infatti, la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, con riferimento alle lesioni riportate dall' a seguito sia del primo e del _1 secondo episodio, doveva trovare accoglimento in quanto il fatto che lo stesso fosse stato trattenuto al riparo nel magazzino sotto al bar troverebbe riscontro nella testimonianza del gestore, nonché nel fatto che avrebbe riportato delle “contusioni craniche multiple – distrazione del muscolo deltoide dx, con prognosi 10 s.c.”.
Tali assunti non trovano fondato riscontro.
Innanzitutto se, come sostenuto dall'appellante, l'VI alle ore 2:00 del 26/04/2009 nel bar CP
, fosse stato colpito dal “nella parte destra del volto, tra la mandibola e l'occhio, Org_3 con il palmo della mano, facendogli perdere l'equilibrio”, le lesioni effettivamente riscontrate sarebbero state obiettivamente diverse rispetto a quelle riportate nel referto prodotto e, per certo, avrebbero richiesto un intervento medico ben prima rispetto all'accesso effettuato alle ore 11:19.
pag. 9/12 Dal quadro probatorio emerso, si evince invece che l' a seguito del diverbio avvenuto _1 CP con il culminato con una discussione tra l' e il , anziché rivolgersi al Parte_3 _1 CP Pronto Soccorso per il colpo asseritamente ricevuto dal , avrebbe scelto di dirigersi CP
“casualmente”, alle ore 3:00 del mattino, nel secondo locale dove si sarebbe avvicinato al e alla sua comitiva per proseguire il precedente diverbio, culminato con il colpo alla testa CP inferto dall' al con una catena di ferro (come quella che si usa per chiudere i _1 cancelli con il lucchetto – come riferito dal teste ). Testimone_2
Sul punto, come già visto, il patteggiamento della condanna e la richiamata scriminante della legittima difesa invocata dall' non depongono nel senso di poter valutare diversamente _1 gli elementi raccolti in primo grado, ma anzi confermano l'accettazione della propria responsabilità rispetto ai fatti contestati in sede penale.
Al contrario, la versione dei fatti proposta dall' oltre a collocarlo in entrambi gli episodi _1 CP come vittima della violenza del , troverebbe la propria ragione nella richiesta di risarcimento per i danni fisici, morali e biologi subiti quantificati in ben 100.000,00 euro, senza provare alcunché rispetto alle due supposte aggressioni e alle ferite riportate, lamentando al contrario il mancato accertamento da parte del CTU nominato per i traumi asseritamente riportati dall' _1
Pertanto, anche questo motivo deve essere respinto, stante la mancanza di un adeguato supporto probatorio dei fatti lamentati dall'appellante, nonché dell'assoluta mancanza di nesso causale tra gli eventi come ricostruiti dall' l'effettivo svolgimento degli stessi e la _1 richiesta di risarcimento riproposta anche in questa sede.
TERZO MOTIVO DI APPELLO: Sul risarcimento del danno
CP Il Tribunale, nel quantificare il risarcimento accordato a , ha rilevato che :“ Il C.T.U., per quanto riferito nel contesto della relazione di consulenza tecnica medico legale d'ufficio, così risponde al quesito posto dal Giudice: nato ad [...] il [...], _1 operaio nel settore plastica gomma, a seguito dell'occorso del 26.4.2009, riportò un trauma cranico minore. L'inabilità temporanea parziale al 75% cagionata dalle lesioni conseguite si è protratta per circa 9 giorni, cui ha fatto seguito un periodo di inabilità temporanea parziale al
50% per altri 10 giorni. Tenuto conto della sintomatologia lamentata dal periziando e della obiettività clinica riscontrata, pare equo valutare il danno permanente nella misura del sei per cento.” La relazione del C.T.U., nonostante il disdicevole lasso di tempo in cui si è protratta, senza richieste di proroga del termine, appare consona ai fatti di causa e alle direttive sulla liquidazione del danno alla persona in uso presso la giurisprudenza dominante. Pertanto, il CP danno riportato dal nel corso degli eventi oggetto di causa, va liquidato tenendo conto in CP primo luogo dell'invalidità permanente riportata dal al 6%, dell'I.T.P. pari al 75% per gg. 9
e al 50% per altri 10 gg”. Tuttavia, tenendo conto della giovane età della vittima (23 anni), della particolare “crudezza” e violenza con cui l'atto illecito è strato compiuto, dell'esito finale estremamente sfavorevole dal punto di vista estetico, questo Giudice ritiene di effettuare una personalizzazione del valore di punto pari al 25% del danno totale. Per il calcolo del danno non patrimoniale alla persona verranno utilizzate le c.d. “Tabelle di Milano” del 2021. Si avrà pertanto che, per un soggetto di anni 23 al momento del fatto, la somma dovuta per il danno pag. 10/12 non patrimoniale è di € 13.428,75 comprensivo dell'aumento del valore di punto sopra indicato e comprensivo anche dei giorni di inabilità parziale indicati dal C.T.U.
L'appellante censura la sentenza perché il giudice, nel determinare l'importo del risarcimento CP del danno subito dal , seppure utilizzando i parametri di invalidità accertati dal Consulente, ha stabilito di applicare una personalizzazione del valore di punto pari al 25% del danno totale.
In particolare, sostiene l'appellante che il giudice avrebbe errato sia nel ritenere di “particolare crudezza e violenza” l'episodio avvenuto tra i due contendenti, sia nel rilevare l'età del danneggiato, indicata in anni 23.
Il Giudice avrebbe errato sia per avere usato termini come “ particolare crudezza e violenza”, sia per avere indicato erroneamente una età di 23 anni, quando invece era di 32 anni, ciò per
“effettuare una personalizzazione del valore di punto pari al 25% del danno totale”, in luogo di quella indicata dal CTU, del 6%: risultebbe immotivato e contrario alla legge l'innalzamento di quella percentuale al 25%, rendendo particolarmente gravoso l'onere posto a carico del convenuto soccombente.
L'assunto è ai limiti della proponibilità.
Innanzitutto, come correttamente indicato dal Tribunale, il danno viene indicato tenendo
(ovviamente) in considerazione l'età del danneggiato al momento del sinistro e non anche in quello in cui viene svolta la perizia.
Pertanto, al momento dell'occorso (del 26/04/2009) nato il [...], aveva _1 compiuto effettivamente 23 anni, mentre solo alla data di svolgimento della perizia medica il CP
aveva compiuto 32 anni.
Infondata si palesa anche l'ulteriore censura sul conteggio della personalizzazione del danno compiuta dal Giudice.
Sulla personalizzazione del danno, infatti, la possibilità di adeguare la somma risarcitoria è dettata dall'esigenza di meglio personalizzare la liquidazione del danno stesso e quindi renderla più aderente alle peculiari condizioni del soggetto danneggiato, sia con riferimento agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Nel caso di specie si ritiene di condividere le valutazioni condotte dal Tribunale anche in ragione delle considerazioni cliniche emerse a seguito della CTU, che hanno accertato delle
“lesioni cicatriziali obiettivamente rilevate che rappresentano, peraltro, un danno estetico, in assenza di alterazione della fisionomia”, elemento, il danno estetico, che ben consentiva la personalizzazione siccome idoneo a evidenziare una maggior sofferenza soggettiva per le sue ricadute in termini di compromissione delle dinamiche relazionali.
L'appello deve essere respinto e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002.
Quanto alle spese, data la contumacia dell'appellato non vi è luogo a provvedere.
pag. 11/12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza.
2) nulla sulle spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.5.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco S. Filocamo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 10/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: Francesco S. Filocamo Presidente Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra assistito e difeso dall'Avv. Sergio Orlando, elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio in AM, Via Giovanni Palatucci, n° 1, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante e
_1 appellato-contumace avverso la sentenza del Tribunale di AM n° 1244/2022 Reg. Sent. - Rep. n° 1244/2022, relativa al procedimento civile iscritto al n° 1706/2022 pubblicata in data 05.12.2022, avente ad oggetto danni da reato.
CONCLUSIONI: per parte appellante: “In via preliminare e di urgenza, ex art. 283 c.p.c. chiede la sospensione dell'esecutorietà ex lege della sentenza appellata, ricorrendone i presupposti, con ordinanza presidenziale inaudita altera parte. In via istruttoria, ex art. 345,comma 3, c.p.c., qualora ritenuto indispensabile per l'accertamento della verità e la decisione da assumere, riammettere i testi proposti e che il Giudice di primo grado, ha escluso per semplice riduzione del loro numero. Nel merito, riformare e annullare la sentenza appellata, n° 1244/2022 Reg.
Sent. - Rep. n° 1706/2022, relativa al procedimento civile iscritto al n° 5843/2013 R.G. del
Tribunale Civile di AM, per sentire accogliere tutte le domande già proposte in 1° grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di AM così ebbe a decidere:
PQM
:
1) in accoglimento della domanda proposta da condanna _1 _1
al pagamento in favore del primo della complessiva somma di € 13.428,50, oltre
[...] lucro cessante calcolato come in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_1 3) condanna, inoltre, alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] liquidate in € 214,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre _1 rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Questi i fatti come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Secondo l'attore, in data 25.4.2009, a tarda notte, sarebbe insorto un diverbio, all'interno del CP Bar “ ” di Sant'Egidio alla Vibrata, tra il convenuto e un certo amico del , Org_1 CP_2 CP e un protendersi dell' verso il medesimo con fare minaccioso, che induceva il ad _1 intervenire per fare da paciere mettendosi in mezzo ai due, ma con scarso successo, poiché CP veniva pesantemente insultato dall' Il ed i suoi amici si recarono quindi in un altro _1 bar, il “ ”, ancora aperto alle tre di notte, e poco dopo la compagnia del convenuto Org_2 CP li raggiunse. Improvvisamente l' aggredì il con una grossa catena, come quelle che _1 si usano per chiudere i cancelli, colpendolo ripetutamente alla testa, procurandogli varie ferite al cuoio capelluto, con copiosa fuoriuscita di sangue, cosicché venne portato in ospedale ove gli applicarono dieci punti di sutura. La diversa versione del convenuto sostiene invece che fu il CP
ad avere un atteggiamento aggressivo verso l' e così, per legittima difesa, _1 quest'ultimo colpì il rivale con la grossa catena di cui sopra”.
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto l'integrale riforma per i motivi che CP_3 si vanno ad esaminare.
correttamente evocato in giudizio, ha scelto di non costituirsi. _1
Con ordinanza del 28/03/2024 questa Corte ha dichiarato la contumacia dell'appellato e ha riservato la causa a decisione fissando doppio termine ridotto di gg. 40 e 20, ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per chiarezza espositiva va premesso che conveniva dinanzi al Tribunale di _1
AM , domandando che: “Accertato e dichiarato che è Parte_1 Parte_1 responsabile delle lesioni causate al Sig. Voglia condannare il Sig. _1 _1
, per il risarcimento dei danni subiti dall'attore Sig. al pagamento della
[...] _1 somma di € 25.537,00 o alla somma maggiore o minore che sarà riconosciuta di giustizia”.
Si costituiva in giudizio l' che contestava la domanda e proponeva domanda _1 riconvenzionale, ritenendosi vittima e non aggressore.
Dichiarava che il 26.04.2009, intorno alle 02,00 l'appellante si trovava con i suoi amici
[...]
, e nella parte esterna del bar in Sant'Egidio Persona_1 Persona_2 Persona_3 Org_3 alla Vibrata, quando (che in quel momento era solo), per entrare all'interno Controparte_4 del bar passava in mezzo a loro , urtando volontariamente l' con una spallata, con aria _1 di sfida, e provocando, così, le rimostranze verbali dello stesso, alle quali rispondeva CP_2 in modo arrogante, volgare ed ingiurioso, con epiteti del tipo: “Figlio di puttana, chi ti credi di essere!”.
Dopo di che entrava dentro al bar. CP_2
pag. 2/12 Anche l' con i suoi amici, poco dopo entrava all'interno del locale e si dirigeva verso il _1 per chiedere spiegazioni sul suo atteggiamento offensivo e provocatorio, solo che, CP_2 mentre aveva iniziato a parlare con lui, improvvisamente e senza che ce ne fosse motivo,
[...]
,che era seduto, balzò in avanti e lo colpì sulla parte destra del _1 Parte_1 volto, tra la mandibola e l'occhio, con il palmo della mano, facendogli perdere l'equilibrio.
L'VI non reagì a quell'aggressione e mantenne la calma, mentre gli amici del suo CP aggressore, intervenivano e portavano via il .
I fatti sopra esposti, quindi, secondo avevano costituito la prima parte della vicenda _1 del 26.04.2009, in quanto verso le 03,00 del mattino, e i suoi amici si recavano in un _1 altro locale, il “ ”, sempre in Sant'Egidio alla Vibrata, dove ritrovavano la comitiva Org_2 avversa.
Intravedendo tra loro il che lo aveva precedentemente ingiuriato e percosso al _1
, si avvicinava per affrontarlo e pretendere soddisfazione per i pugni e le offese Org_3 _1 ricevute, ma, anche in questa occasione subiva una reazione offensiva e manifestamente CP aggressiva da parte del alla quale questa volta reagiva per difendersi e lo colpiva alla testa con il guinzaglio del cane e non con una catena.
Il prima di accasciarsi a terra, secondo gli assestava un violento pugno _1 _1 in pieno volto, colpendolo tra la tempia e l'occhio, facendolo barcollare e anche gli altri amici, CP urlando insieme al , “ammazziamolo”, intervenivano a colpirlo, addirittura con una bottigliata in testa, per cui finiva a terra, dove veniva preso a calci e pugni in testa, alla schiena, alle braccia, allo stomaco e alle gambe (vedasi referto medico dell'Ospedale “ ” Org_4
Sant'Omero (TE) servizio di pronto soccorso e accettazione del 26.04.2009 e 27.04.2009).
Fu solo per l'intervento in prima persona di tali , Persona_4 Persona_5 [...]
e che l'aggressione cessava e l' potè ricevere l'aiuto necessario, Per_6 Parte_2 _1 cioè fu trascinato e nascosto nel ripostiglio sotto al bar, giacchè il gruppo aggressore era rimasto fuori urlante e in attesa che uscisse per riprendere il pestaggio.
Egli sosteneva di essere dovuto rimanere nel ripostiglio sino alle 06,30 di mattina, in quanto la comitiva avversa si aggirava nei pressi dell'entrata del locale e della sua macchina, aspettando che uscisse. Tutto ciò aveva fatto sì che l' potesse rientrare a casa tardi e solo la _1 mattina successiva, permanendo i dolori, poteva recarsi in Ospedale per essere visitato .
CP Per tali fatti, il aveva sporto querela nei confronti dell' per le lesioni che asseriva _1 aver subito;
mentre l' per i fatti subiti dal sporgeva querela nei suoi _1 _1 confronti.
CP Il procedimento penale che conseguiva alla querela del veniva definito dall' ai _1 sensi dell'art. 444 c.p.p.
Così meglio ricostruiti i fatti in base alla versione dell'odierno appellante, valga quanto segue sul merito dell'appello.
Va premesso che nella gravata sentenza il Tribunale ha accertato che “ Due bande rivali che nel cuore della notte, frequentando i bar aperti, si scambiano frasi offensive e lesioni personali.
pag. 3/12 Ovviamente ognuna delle parti ha ricostruito i fatti “aggiustandoli” a proprio favore, al fine di veder accolta l'attore la domanda principale, il convenuto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Anche l'offerta di prova testimoniale risente di questa duplicità di versioni, con la conseguenza che il reale accadimento dei fatti non può essere accertato sulla base di prove certe, ma solo sulla base del quadro indiziario complessivo, oltre che dalle scarsissime prove testimoniali raccolte durante il giudizio.”
Quindi, in concreto, ha reputato più veritiera la versione attorea per la quale fu l' ad _1 CP aggredre il con una grossa catena, come quelle che si usano per chiudere i cancelli, colpendolo ripetutamente alla testa, procurandogli varie ferite al cuoio capelluto, con copiosa fuoriuscita di sangue, cosicché venne portato in ospedale ove gli applicarono dieci punti di sutura.
Ha pertanto liquidato in favore dell'attore il danno subito nel corso degli eventi oggetto di causa, tenendo conto delle risultanze della espletata CTU che gli ha riconosciuto una invalidità permanente del 6% ed una I.T.P. pari al 75% per gg. 9 e al 50% per altri 10 gg”.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: A) Violazione ed erronea applicazione art. 115 c.p.c – Carenza di motivazione – mancata valutazione delle prove.
CP Con questa censura, volta a far escludere il risarcimento accordato a , l'appellante contesta la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto che: “ La diversa versione del convenuto CP sostiene invece che fu il ad avere un atteggiamento aggressivo verso l'VI, e così, per legittima difesa, quest'ultimo colpì il rivale con la grossa catena di cui sopra. Questa versione, alla luce degli elementi processuali emersi e alla luce della ragionevolezza, non regge. E' certo CP che fu l' a colpire il con la catena, lui stesso lo ammette, però eccepisce la legittima _1 difesa …..In questa vicenda non sussiste nessun elemento costitutivo della legittima difesa, CP visto che il si trovava girato di spalle al momento dell'aggressione, come le prove testimoniali e l'ubicazione delle ferite confermano. Assolutamente non credibile è la versione dell' che mira a fare di se stesso la vittima, chiedendo in via riconvenzionale ben _1
100.000,00 euro di risarcimento del danno, quando risulta documentalmente che il medesimo si è recato presso il pronto soccorso dell'ospedale alle ore 11,19 del giorno dopo, risultando quindi sfornito di prova il nesso causale tra la supposta aggressione e le ferite riportate. La dinamica dei fatti denunciati è stata confermata anche dalla sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del convenuto nel procedimento penale rubricato al numero 6426/2009,
R.G., nel quale il quale lo stesso chiese ed ottenne sentenza di patteggiamento, tramite la quale venne condanno a rifondere le spese legali della parte civile costituita
Sostiene l'appellante che il primo Giudice abbia errato nel ritenere che il reale accadimento dei fatti non poteva essere accertato sulla base di prove certe, ma solo sulla base del quadro indiziario complessivo, oltre che dalle scarsissime prove testimoniali raccolte durante il giudizio”, ritenendo, al contrario, che le dichiarazioni rese all'udienza del 2.02.2016 e dell'11.10.2016 da e da dovessero ritenersi adeguate e Persona_4 Persona_2 sufficienti rispetto alla ricostruzione fattuale della vicenda.
pag. 4/12 Il Primo Giudice, quindi, avrebbe tenuto conto solo della versione fornita dalla parte attrice e CP dai suoi testi, dilungandosi nella descrizione delle vicende perpetrate in danno del , parlando di grossa catena come corpo contundente utilizzato dall' per colpire il suo _1 avversario ed evitando di valutare il racconto dell' e dei suoi testi relativo alla _1 CP aggressione da lui subita e ai danni fisici riportati in conseguenza delle violenze del nei suoi confronti.
Il Tribunale si sarebbe dilungato a spiegare come l che aveva definito la parte penale _1 di tale vicenda ai sensi dell'art. 444 c.p.p., di fatto rinunciando a difendersi, avrebbe dimostrato di non aver agito per reazione ad una aggressione e, pertanto, legittima difesa e, quindi, rendendo non credibile la sua versione dei fatti, pure confermata dai testimoni.
Ove lette attentamente, in base alle dichiarazioni da essi rese, doveva apparire evidente che CP nella seconda parte della serata, entrambi i contendenti subirono lesioni, il da parte CP dell' e l' da parte del e dei suoi amici. _1 _1
In particolare il teste , persona estranea alle parti e che era il gestore Persona_4 del locale dove sono avvenuti i fatti, aveva dichiarato di aver visto e soccorso l' prima _1 preso a calci e pugni, poi, mentre era a terra, colpito e che fra i suoi aggressori vi era anche il CP ragazzo con una ferita alla testa e sanguinante (evidentemente il , che, quindi, nonostante la ferita era in grado di reagire). Il teste ha anche dichiarato che per evitare peggiori conseguenze fu costretto a prendere l' portarlo all'interno del suo bar e nasconderlo _1 nel magazzino sotto al bar. Tale versione coinciderebbe esattamente con quella resa dall'altro teste di parte, Sig. che ha assistito a tale fatto e ha verificato le condizioni di Persona_2 salute dell' _1
L'assunto non è fondato.
In via preliminare si osserva che risulta agli atti e non è contestato che all' VI con sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di AM, sezione distaccata di Giulianova, recante rg n. 188/2012, è stata applicata, ex art. 444 c.p.p., la pena concordemente richiesta di mesi due e giorni dieci di reclusione per: a) il delitto p.e.p. di cui agli artt. 594, 612 c.p., perché offendeva l'onore e il decoro di ed altresì lo minacciava di un male ingiusto _1 pronunciando all'indirizzo della persona offesa l'espressione: “…Stai attento pezzo di merda…”;
b) del delitto p.e.p. dagli artt. 582, 485 comma 2° n. 2 c.p. perché, facendo uso di una catena, colpiva due volte alla testa cagionandogli lesioni volontarie diagnosticate in _1
“Ferita Lacero contusa regione parieto-occipitale sn..” ed euro 100,00 di ammenda quanto al capo c) per il reato p.e.p. dall'art. 4 L. 110/75 poiché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione, una catena, strumento chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, mediante la quale portava a compimento il reato di cui al capo che precede.
La giurisprudenza di legittimità, con un orientamento che si è ormai andato affermando e consolidando (cfr. anche Cass. Sez. Unite n. 17289/2006), ha in più occasioni chiarito che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia pag. 5/12 probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.
Pertanto, la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova.
Ed infatti (cfr. Cass. SSUU n° 21591 del 2013,) la Suprema Corte ha autorevolmente ribadito che la sentenza penale ex art. 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova per il giudice tenuto a tenerne conto, salvo emersione di elementi in senso contrario. Il suddetto ormai prevalente orientamento - che qui si intende condividere - ha tratto peraltro forza dalla pronuncia della Corte Costituzionale n° 336 del 2009, con cui si era affermato come, la circostanza che l'imputato, nello stipulare l'accordo sul rito e sul merito della regiudicanda penale, accetti una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto, a quei fini, di non contestare il fatto e la propria responsabilità.
Tale riconoscimento, pur non essendo, come detto, oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato dunque come piena prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile.
In tal senso deve dunque ritenersi che la pronuncia di una sentenza che disciplini l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. vincoli il giudice civile quanto alla ricostruzione del fatto storico e della relativa responsabilità, dal momento che è stato l'imputato stesso a non negare la propria responsabilità, allorché consenta di esonerare l'accusa dall'onere della relativa prova in cambio di una riduzione di pena (cfr. Cass. n° 9458 del 2010).
A tale proposito, la Corte Costituzionale, nella citata pronuncia, ha evidenziato l'erroneità della tesi di chi voglia ritenere che gli effetti del patteggiamento debbano ontologicamente differenziarsi da quelli della sentenza ordinaria, salve le sole deroghe espressamente previste.
Inoltre, con riferimento all'art. 24 Cost. co 2 e art. 111 co 2 Cost., va affermato che la scelta del patteggiamento rappresenta un diritto dell'imputato – espressivo esso stesso del più generale diritto di difesa – al quale si accompagna la naturale accettazione di tutti gli effetti, evidentemente sia favorevoli, sia sfavorevoli.
Dunque, accedendo a tale prevalente orientamento della più recente Cassazione, nel caso di specie occorre riconoscere che – a fronte del consenso all'applicazione di pena concordata in sede penale, per un reato di particolare gravità – la parte appellante non ha fornito alcun elemento idoneo a spiegare le ragioni per cui essa abbia accettato di riportare in sede penale una responsabilità se priva di fondamento.
Ne deriva che l'unico episodio effettivamente accertato risulta essere il secondo, ovvero CP quello avvenuto nel bar , in cui l'appellante ha aggredito alle spalle il Org_2 colpendolo con una catena, non con un piccolo guinzaglio, peraltro portandola con sé , come da lui stesso dichiarato, allorchè verso le 03,00 del mattino si recò in un altro locale, il “ Org_2 CP
”, per rincontrare la comitiva del , ciò allo scopo dichiarato dallo stesso VI di
[...]
pag. 6/12 affrontarlo e pretendere soddisfazione per i pugni e le offese ricevute, senza che in questa CP occasione avesse subito una reazione offensiva e manifestamente aggressiva da parte del alla quale questa volta reagiva per difendersi colpendolo alla testa con una catena.
Ed invero, non è chi non veda che nessuna scriminante di legittima difesa può essere invocata da parte di chi è andato lui stesso alla ricerca dell'antagonista, presumibilmente non certo per parlare pacificamente, ma per affrontarlo, il che altro non significa che aggredirlo con la catena portata alla bisogna.
Quanto alle deposizioni dei testi, questa Corte rileva che ha dichiarato “Con Tes_1 riferimento a ciò che è accaduto nell'altro locale, preciso che io non ero presente, perché sono arrivato quando già era tutto accaduto;
quando sono arrivato non avevo riconosciuto il convenuto nella persona che era a terra perché c'erano tutte delle persone intorno a lui che mi impedivano la visuale: soltanto quando l'hanno alzato ho capito che si trattava dell' E' _1 vero che l' è stato portato sotto nello sgabuzzino del locale. Sono andato da lui per _1 sincerarmi delle sue condizioni perché era piuttosto malmesso (era un po' tremante perché spaventato e un po' sporco perché era caduto a terra) poi sono andato via;
non so fino a che ora sia rimasto nello sgabuzzino dopo che io me ne sono andato.”
quindi, non ha visto niente di quanto accaduto dentro al , per cui non Tes_1 Org_2
è dato capire in che modo simili dichiarazioni potessero valere a far emergere che usò _1 la catena per legittima difesa.
Quanto all'altro preteso teste – chiave, ovvero egli ha dichiarato: “ premetto che Persona_4 non sono a conoscenza di ciò che è successo prima che io intervenissi fuori dal mio locale. Con riferimento a quest'ultima circostanza, posso riferire che sono il gestore del bar Org_2 di Sant'Egidio alla Vibrata. Stavo lavorando al bar e, a un certo momento, vidi un ragazzo a terra sulla soglia del locale. Mi avvicinai, pensando che i ragazzi stessero aiutando ad alzarsi un ragazzo ubriaco. Invece, poi, mi resi conto che era una rissa e che gli altri ragazzi lo stavano colpendo con schiaffi e pugni. Sono quindi intervenuto per dividerli. Posso riferire che tra i ragazzi che stavano colpendo il giovane a terra ve ne era uno con un taglio in testa sanguinante. Io ho preso il ragazzo che era per terra e l'ho portato dentro il bar;
gli altri, invece, li ho spinti fuori dal locale. Ho nascosto il ragazzo nel magazzino sotto al bar. Gli altri, un gruppo di persone di cui non posso riferire il numero, sono rimasti dall'altro lato della strada urlandomi di far uscire fuori il giovane che avevo soccorso. Io dicevo loro che il ragazzo non era dentro il locale, ma loro non ci credevano, tanto che per convincerli ho dovuto chiudere il bar e sono andato via. Gli altri sono andati via. Solo a quel punto, dopo aver fatto il giro del paese, per un quarto d'ora circa, sono tornato a prendere il ragazzo e l'ho accompagnato a casa. Mi sembra che fossero le tre passate. Preciso che conoscevo il ragazzo che ho soccorso come in quanto frequentava il mio bar;
non ne conosco il nome di Per_7 battesimo. ADR: non ricordo il nome di alcuno dei ragazzi che stavano colpendo a terra il
ADR: preciso che nel momento in cui il è rimasto nello sgabuzzino nessuno è Per_7 Per_7 venuto a vederlo, neanche tra i suoi amici.”
pag. 7/12 Orbene, chi sia tale non è dato sapere, per il resto si può solo rilevare che si Per_7 _1 chiama , non e che anche detto teste non ha visto nemmeno lui l'aggressione _1 Per_7 CP del alla quale l'appellante avrebbe necessariamente dovuto reagire con la catena.
Corretta, quindi, la pur laconica decisione di condannare al risarcimento dei danni _1 CP patiti da escludendo la benchè minima necessità di averli cagionati per difendersi, ciò anche alla luce della ben più attendibile deposizione del teste , ossia: “ All'inizio Testimone_2 il diverbio sorse tra e Io li vidi discutere;
capii che stavano discutendo dalla _1 CP_2 loro gestualità e dal fatto che avevano alzato la voce. Io mi trovavo a pochi passi di distanza, potrei dire a un metro di distanza: stavo parlando con altre persone;
si è _1 intromesso nella loro discussione al fine di calmare le acque. Ho sentito che diceva ai due di CP calmarsi e anche dalla sua gestualità si capiva;
ha detto a “stai attento, pezzo di _1 CP merda”; ha detto, anche rivolgendosi verso di noi, “ragazzi è meglio che ce ne andiamo”;
Dopo questo fatto abbiamo deciso di andarcene dal locale e siamo andati in un altro locale. CP Eravamo sulle scale del locale a parlare e all'improvviso, mentre io parlavo con , ho visto CP arrivare con una catena, con la quale ha dato ripetuti colpi in testa a . La catena _1 CP era di ferro (come quella che si usa per chiudere i cancelli con il lucchetto); Confermo che CP era di spalle, stava parlando con me, io ero di fronte, e ho visto arrivare ma il non _1 CP l'ha visto. E' stato tutto talmente veloce che non sono riuscito ad avvisare il;
Appena CP ricevuti i colpi il è caduto sanguinante a terra. In particolare riportava un taglio sulla parte sinistra della testa. Dopo che lui è caduto abbiamo provato a rialzarlo e abbiamo deciso di portarlo noi al Pronto Soccorso con la macchina, visto che era una maschera di sangue, ci era sembrato fosse la soluzione più veloce per farlo arrivare all'ospedale.”
CP La maggiore attendibilità si ricava dal fatto che è pacifico che e i suoi amici se ne fossero andati dal primo bar, con ciò intendendo dimostrare di voler chiudere la questione, riaperta dall' e dai suoi sodali che raggiunsero i rivali nel secondo caffè nel presumibile intento _1 CP di dar luogo ad una rissa, scatenata proprio con la proditoria aggressione ai danni di .
Per tale episodio, infatti, l' ha patteggiato la pena in sede penale, e ha vanamente _1 invocato una legittima difesa francamente inconfigurabile.
Il motivo, quindi, va respinto.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: sulla domanda riconvenzionale
Viene contestato che il Tribunale ha ritenuto che ”la domanda riconvenzionale dell' _1 deve essere rigettata per non esser stata sufficientemente provata”.
Ciò dopo aver ritenuto : “Assolutamente non credibile è la versione dell' che mira a _1 fare di se stesso la vittima, chiedendo in via riconvenzionale ben 100.000,00 euro di risarcimento del danno, quando risulta documentalmente che il medesimo si è recato presso il pronto soccorso dell'ospedale alle ore 11,19 del giorno dopo, risultando quindi sfornito di prova il nesso causale tra la supposta aggressione e le ferite riportate. “
La motivazione sarebbe erronea in quanto, ad avviso dell'appellante lo stesso documento sanitario che il Giudice cita riportava chiaramente che egli era affetto da “contusioni craniche pag. 8/12 multiple - distrazione del muscolo deltoide destro” e che la causa era stata “da violenza altrui”.
Il fatto che l'appellante si sia recato al pronto soccorso il giorno successivo allo svolgersi dei fatti trova una sua spiegazione deducibile dalla testimonianza resa dal gestore del bar e, cioè, che l' è stato nascosto nello sgabuzzino del bar per essere sottratto alla furia aggressiva _1 CP del e del suo gruppo, per gran parte della notte per cui solo nella mattina è potuto rientrare a casa e, permanendo il dolore, la mattina successiva recarsi in Ospedale per essere visitato.
Questo Collegio non può che richiamare la deposizione di e ribadire che egli vide a Persona_4 terra un ragazzo, lo accompagnò a casa alle tre passate, non alle sei passate, e lo riconobbe come non come per cui le lesioni pur patite dall'appellante, non viste Per_7 Parte_1 nemmeno dal teste (che si è limitato a riferire che egli era un po' tremante perché Tes_1 spaventato e un po' sporco perché era caduto a terra, non lesionato), non possono essere CP ascritte al , ma, al più, a soggetto rimasto non identificato , anche perché non si CP comprende quale teste avrebbe visto infliggerle.
Non sussisteva, quindi, elemento per ritenere che l' sia stato vittima di violenza _1 CP proprio da parte del , per cui la sua domanda riconvenzionale, non poteva che essere rigettata.
Ciò, a ben vedere, nemmeno esaminando il primo tempo della disfida di Sant'Egidio, perché anche in relazione ad esso il pur avendo riferito di essere stato presente al bar Tes_1
“ ”, luogo in cui sarebbero avvenuti gli antefatti scatenanti la successiva rissa presso il Org_3
, non ha chiarito la dinamica di quanto avvenuto, avendo dichiarato: “non posso Org_5 dire se fu un pugno o un colpo con la mano aperta;
AD se si trattasse di una spinta R: no, fu un colpo per come ho già risposto”, mentre il (gestore del secondo bar) non era Persona_4 CP presente nel momento in cui il avrebbe colpito l'VI.
In ogni caso, non trova riscontro neppure l'ulteriore contestazione formulata dall'appellante con riferimento al rilevato suo ingresso al Pronto Soccorso avvenuto alle ore 11,19 del CP 26/09/2009, mentre il sarebbe stato refertato alle ore 3:23 a.m.
Stando alla ricostruzione offerta dall'appellante, infatti, la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, con riferimento alle lesioni riportate dall' a seguito sia del primo e del _1 secondo episodio, doveva trovare accoglimento in quanto il fatto che lo stesso fosse stato trattenuto al riparo nel magazzino sotto al bar troverebbe riscontro nella testimonianza del gestore, nonché nel fatto che avrebbe riportato delle “contusioni craniche multiple – distrazione del muscolo deltoide dx, con prognosi 10 s.c.”.
Tali assunti non trovano fondato riscontro.
Innanzitutto se, come sostenuto dall'appellante, l'VI alle ore 2:00 del 26/04/2009 nel bar CP
, fosse stato colpito dal “nella parte destra del volto, tra la mandibola e l'occhio, Org_3 con il palmo della mano, facendogli perdere l'equilibrio”, le lesioni effettivamente riscontrate sarebbero state obiettivamente diverse rispetto a quelle riportate nel referto prodotto e, per certo, avrebbero richiesto un intervento medico ben prima rispetto all'accesso effettuato alle ore 11:19.
pag. 9/12 Dal quadro probatorio emerso, si evince invece che l' a seguito del diverbio avvenuto _1 CP con il culminato con una discussione tra l' e il , anziché rivolgersi al Parte_3 _1 CP Pronto Soccorso per il colpo asseritamente ricevuto dal , avrebbe scelto di dirigersi CP
“casualmente”, alle ore 3:00 del mattino, nel secondo locale dove si sarebbe avvicinato al e alla sua comitiva per proseguire il precedente diverbio, culminato con il colpo alla testa CP inferto dall' al con una catena di ferro (come quella che si usa per chiudere i _1 cancelli con il lucchetto – come riferito dal teste ). Testimone_2
Sul punto, come già visto, il patteggiamento della condanna e la richiamata scriminante della legittima difesa invocata dall' non depongono nel senso di poter valutare diversamente _1 gli elementi raccolti in primo grado, ma anzi confermano l'accettazione della propria responsabilità rispetto ai fatti contestati in sede penale.
Al contrario, la versione dei fatti proposta dall' oltre a collocarlo in entrambi gli episodi _1 CP come vittima della violenza del , troverebbe la propria ragione nella richiesta di risarcimento per i danni fisici, morali e biologi subiti quantificati in ben 100.000,00 euro, senza provare alcunché rispetto alle due supposte aggressioni e alle ferite riportate, lamentando al contrario il mancato accertamento da parte del CTU nominato per i traumi asseritamente riportati dall' _1
Pertanto, anche questo motivo deve essere respinto, stante la mancanza di un adeguato supporto probatorio dei fatti lamentati dall'appellante, nonché dell'assoluta mancanza di nesso causale tra gli eventi come ricostruiti dall' l'effettivo svolgimento degli stessi e la _1 richiesta di risarcimento riproposta anche in questa sede.
TERZO MOTIVO DI APPELLO: Sul risarcimento del danno
CP Il Tribunale, nel quantificare il risarcimento accordato a , ha rilevato che :“ Il C.T.U., per quanto riferito nel contesto della relazione di consulenza tecnica medico legale d'ufficio, così risponde al quesito posto dal Giudice: nato ad [...] il [...], _1 operaio nel settore plastica gomma, a seguito dell'occorso del 26.4.2009, riportò un trauma cranico minore. L'inabilità temporanea parziale al 75% cagionata dalle lesioni conseguite si è protratta per circa 9 giorni, cui ha fatto seguito un periodo di inabilità temporanea parziale al
50% per altri 10 giorni. Tenuto conto della sintomatologia lamentata dal periziando e della obiettività clinica riscontrata, pare equo valutare il danno permanente nella misura del sei per cento.” La relazione del C.T.U., nonostante il disdicevole lasso di tempo in cui si è protratta, senza richieste di proroga del termine, appare consona ai fatti di causa e alle direttive sulla liquidazione del danno alla persona in uso presso la giurisprudenza dominante. Pertanto, il CP danno riportato dal nel corso degli eventi oggetto di causa, va liquidato tenendo conto in CP primo luogo dell'invalidità permanente riportata dal al 6%, dell'I.T.P. pari al 75% per gg. 9
e al 50% per altri 10 gg”. Tuttavia, tenendo conto della giovane età della vittima (23 anni), della particolare “crudezza” e violenza con cui l'atto illecito è strato compiuto, dell'esito finale estremamente sfavorevole dal punto di vista estetico, questo Giudice ritiene di effettuare una personalizzazione del valore di punto pari al 25% del danno totale. Per il calcolo del danno non patrimoniale alla persona verranno utilizzate le c.d. “Tabelle di Milano” del 2021. Si avrà pertanto che, per un soggetto di anni 23 al momento del fatto, la somma dovuta per il danno pag. 10/12 non patrimoniale è di € 13.428,75 comprensivo dell'aumento del valore di punto sopra indicato e comprensivo anche dei giorni di inabilità parziale indicati dal C.T.U.
L'appellante censura la sentenza perché il giudice, nel determinare l'importo del risarcimento CP del danno subito dal , seppure utilizzando i parametri di invalidità accertati dal Consulente, ha stabilito di applicare una personalizzazione del valore di punto pari al 25% del danno totale.
In particolare, sostiene l'appellante che il giudice avrebbe errato sia nel ritenere di “particolare crudezza e violenza” l'episodio avvenuto tra i due contendenti, sia nel rilevare l'età del danneggiato, indicata in anni 23.
Il Giudice avrebbe errato sia per avere usato termini come “ particolare crudezza e violenza”, sia per avere indicato erroneamente una età di 23 anni, quando invece era di 32 anni, ciò per
“effettuare una personalizzazione del valore di punto pari al 25% del danno totale”, in luogo di quella indicata dal CTU, del 6%: risultebbe immotivato e contrario alla legge l'innalzamento di quella percentuale al 25%, rendendo particolarmente gravoso l'onere posto a carico del convenuto soccombente.
L'assunto è ai limiti della proponibilità.
Innanzitutto, come correttamente indicato dal Tribunale, il danno viene indicato tenendo
(ovviamente) in considerazione l'età del danneggiato al momento del sinistro e non anche in quello in cui viene svolta la perizia.
Pertanto, al momento dell'occorso (del 26/04/2009) nato il [...], aveva _1 compiuto effettivamente 23 anni, mentre solo alla data di svolgimento della perizia medica il CP
aveva compiuto 32 anni.
Infondata si palesa anche l'ulteriore censura sul conteggio della personalizzazione del danno compiuta dal Giudice.
Sulla personalizzazione del danno, infatti, la possibilità di adeguare la somma risarcitoria è dettata dall'esigenza di meglio personalizzare la liquidazione del danno stesso e quindi renderla più aderente alle peculiari condizioni del soggetto danneggiato, sia con riferimento agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Nel caso di specie si ritiene di condividere le valutazioni condotte dal Tribunale anche in ragione delle considerazioni cliniche emerse a seguito della CTU, che hanno accertato delle
“lesioni cicatriziali obiettivamente rilevate che rappresentano, peraltro, un danno estetico, in assenza di alterazione della fisionomia”, elemento, il danno estetico, che ben consentiva la personalizzazione siccome idoneo a evidenziare una maggior sofferenza soggettiva per le sue ricadute in termini di compromissione delle dinamiche relazionali.
L'appello deve essere respinto e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002.
Quanto alle spese, data la contumacia dell'appellato non vi è luogo a provvedere.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza.
2) nulla sulle spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.5.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco S. Filocamo
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