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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/05/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. 386/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 31.01.2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. PAPA MICHELANGELO, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio, sito in Andria, alla via Carducci n. 22/b, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall' Avv. TARRICONE MARIA LUISA, giusta Controparte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Corato, alla Via Notar Domenico n. 35, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.01.2025, ha chiesto di affidare in modo condiviso il Parte_1 figlio minore, a entrambi i genitori, con collocamento di quest' ultimo presso di sé e conseguente Per_1 regolamentazione degli incontri padre – figlio;
quindi, onerare il del mantenimento del figlio CP_1 nella misura di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
Con decreto del 06.02.2025 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione dell'08.05.2025, si è costituito CP_1
chiedendo il rigetto delle avverse domande e di disporre a suo carico il mantenimento del figlio
[...] nella misura di € 170,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
All'udienza di comparizione del 14.05.2025 le parti, personalmente presenti, a seguito di ampia discussione, hanno chiesto la definizione del giudizio alle condizioni di cui al verbale di udienza.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minorenon sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
In ragione dell'accordo raggiunto può disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al verbale dell'udienza del
14.05.2025 e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, il 20.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 31.01.2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. PAPA MICHELANGELO, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio, sito in Andria, alla via Carducci n. 22/b, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall' Avv. TARRICONE MARIA LUISA, giusta Controparte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Corato, alla Via Notar Domenico n. 35, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.01.2025, ha chiesto di affidare in modo condiviso il Parte_1 figlio minore, a entrambi i genitori, con collocamento di quest' ultimo presso di sé e conseguente Per_1 regolamentazione degli incontri padre – figlio;
quindi, onerare il del mantenimento del figlio CP_1 nella misura di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
Con decreto del 06.02.2025 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione dell'08.05.2025, si è costituito CP_1
chiedendo il rigetto delle avverse domande e di disporre a suo carico il mantenimento del figlio
[...] nella misura di € 170,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
All'udienza di comparizione del 14.05.2025 le parti, personalmente presenti, a seguito di ampia discussione, hanno chiesto la definizione del giudizio alle condizioni di cui al verbale di udienza.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minorenon sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
In ragione dell'accordo raggiunto può disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al verbale dell'udienza del
14.05.2025 e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, il 20.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore