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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentario • 1
- 1. addebito della separazionehttps://www.osservatoriofamiglia.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 725/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 725/2025 CC da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABRIELLA DE Parte_1 C.F._1
STROBEL e dell'avv. LORENZO PICOTTI del Foro di Verona, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIKA DE Controparte_1 C.F._2
BONA e dell'avv. BARBARA MARIA LANZA del Foro di Verona, giusta procura in atti;
e con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data 18.06.2025.
CONCLUSIONI
1 Per Pt_1
“1. In parziale riforma della sentenza n. 635/2025, pronunciarsi l'addebito della separazione in capo al marito, sig. ; Controparte_1
2. Per il resto, confermarsi la sentenza n. 635/2025;
3. In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi legali per entrambi i giudizi.
Si richiamano tutte le prove documentali e gli elementi acquisiti al processo di I grado.
Si deposita, oltre al fascicolo di parte di primo grado, in quanto sopravvenuto: doc.1) Relazione psicodiagnostica con valutazione del danno non patrimoniale della sig.ra Pt_1 depositata nel giudizio civile per danno endofamiliare;
doc.2) Verbale di udienza del 17.10.2023.
In via istruttoria, se ritenuto necessario, si chiede si escutere il teste sig. affinché Testimone_1 confermi il contenuto della relazione investigativa stilata e venga sentito sui seguenti capitoli di prova di cui alla memoria n. 2, ex art. 183 VI co. c.p.c. di parte appellante, I grado che qui si riportano:
1) Dottor lei è titolare di una agenzia investigativa che risponde al nome di Testimone_1 con sede in Verona via Roma n.25 iscritta presso il Tribunale di Verona? Controparte_2
2) Conferma quanto riportato nella relazione investigativa e nel CD allegato che Lei ha redatto e prodotto a seguito dell'incarico ricevuto dalla signora in data 5 gennaio 2022? Parte_1
3) In particolare, conferma di aver visto più volte, in luoghi pubblici, il signor e la Controparte_1 signora abbracciarsi, baciarsi e tenersi per mano? Controparte_3
4) Conferma che nei giorni 11, 12, 13 e 14 gennaio 2022 il signor e la signora CP_1 [...]
sono rimasti dalle 8,30 sino alle 20/20,30 presso un monolocale con uso di cucina CP_3 all'interno del “Residence dell'Adige” sito in Verona via Magellano?
5) Conferma di aver visto il signor e la signora recarsi, in auto, Controparte_1 Controparte_3 fuori città, Domenica 16 gennaio 2022 e ritornare lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 19,30?
6) Conferma che il 21 gennaio 2022 e il 24 gennaio 2022 ha visto entrare il signor e Controparte_1 la signora in altro alloggio denominato “Casa Marzia “in Verona via Mazza n.23?”; Controparte_3
per : CP_1
“in via preliminare: dichiararsi inammissibile la produzione del documento n. 1 (relazione psicodiagnostica) esibito in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 345-473-bis.35 cpc.
Nel merito:
2 - rigettarsi l'appello promosso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni sopra riportate e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza n. 653/2025 pubblicata dal Tribunale di Verona in data 20 marzo 2025, procedimento rg N. 2661/2022, notificata in data 20 marzo 2025;
- condannarsi alla rifusione integrale delle spese di lite di primo e secondo grado, Parte_1 maggiorate del 30% ex art. 4 comma1-bis D.M. 55/2014”;
per la Procura Generale:
“confermarsi provvedimento di primo grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.04.2022, chiedeva al Tribunale di Verona: Parte_1
- la separazione dal coniuge [v. matrimonio celebrato il 10.09.2017] con addebito a Controparte_1 carico del medesimo, a causa della relazione adulterina risultante da indagine investigativa del gennaio
2022);
- l'assegnazione dell'abitazione coniugale;
- l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione della stessa presso la madre e Per_1 con turni di responsabilità del padre secondo precise modalità;
- l'obbligo a carico del convenuto di corrispondere, quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma di € 650,00 al mese, oltre al rimborso del 70% delle spese accessorie;
- la previsione di un contributo al mantenimento in proprio favore di € 150,00 al mese.
2. si costituiva in giudizio aderendo alla richiesta di assegnazione della casa Controparte_1 familiare alla moglie ed all'affidamento condiviso della figlia, con collocazione della stessa presso la madre e con turni di responsabilità determinati;
indicando un contributo al mantenimento in favore della minore di € 300,00 al mese, oltre al rimborso del 50% delle spese accessorie;
opponendosi al riconoscimento di un contributo a favore della moglie;
respingendo la domanda di addebito, poiché la crisi coniugale era iniziata già nel 2018, dopo la nascita della figlia (v. 28.06.2018), a causa del Per_1 definitivo rifiuto della di avere rapporti intimi, della sua progressiva disaffezione verso il Pt_1 marito, delle tendenza ad avere rapporti esclusivi con la minore, di atteggiamenti volti a screditare la figura paterna.
3. All'udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi, il Presidente f.f. dava atto dell'accordo raggiunto in ordine all'affidamento condiviso ed ai turni di responsabilità del padre;
circa le questioni
3 economiche, veniva verbalizzata la proposta del marito di un contributo al mantenimento in favore della figlia di € 400,00 al mese.
4. Mancata l'intesa sulla contribuzione, con ordinanza del 14.11.2022, veniva disposto: l'affidamento condiviso della minore;
la sua collocazione presso l'abitazione della madre con ampi turni di responsabilità del padre;
l'assegnazione della casa familiare all'attrice; l'obbligo a carico di
[...] di contribuire al mantenimento della figlia con € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese CP_1 accessorie.
5. Su richiesta di , all'udienza del 31.01.2023, veniva disposto l'incarico agli operatori CP_1 sociosanitari di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità con funzione anche valutativa.
6. Depositata la Sentenza parziale sullo status del 01.02.2023 e dimesse da entrambe le parti memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., all'udienza dell'8.06.2023, il Giudicante formulava la seguente proposta conciliativa:
- rinuncia attorea all'addebito;
- nessun assegno di mantenimento alla moglie;
- contributo paterno al mantenimento della figlia stabilito in € 400,00 mensili oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie;
- visite paterne come da accordo delle parti già recepito in sede presidenziale;
- prosecuzione dell'incarico ai Servizi Sociali, con invito a relazionare, nel termine di sei mesi dalla data dell'accordo, al Giudice Tutelare;
- apertura d'ufficio di procedimento di vigilanza innanzi al Giudice Tutelare ex art. 337 c.c. per la verifica del rispetto dell'accordo ed il monitoraggio dell'attività dei SS;
- accensione di libretto di risparmio presso BancoPosta con vincolo pupillare all'interesse di Per_1 con provvista di € 2.000.00 integralmente a carico del padre resistente, da accendersi entro 30 giorni dal perfezionamento dell'accordo;
- spese integralmente compensate tra le parti.
accettava la proposta, mentre la rifiutava con note del 12.06.2023. Controparte_1 Parte_1
7. Con ordinanza del 14.06.2023, venivano ammesse le istanze istruttorie formulate dal convenuto e, all'udienza del 17.10.2023, venivano assunte le testimonianze (v. sorella e zia di ). CP_1
8. Precisate le conclusioni all'udienza del 14.03.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
9. Con Sentenza N° 635/2025, pubblicata il 20.03.2025, il Tribunale di Verona ha statuito:
4 “1) affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre e con diritto-dovere di visita del padre secondo il calendario di cui all'ordinanza presidenziale dep. 14/11/22;
2) assegna la casa coniugale alla moglie ricorrente affinchè continui ad abitarla con la figlia minore
; Per_1
3) pone a carico del padre resistente l'obbligo di versare a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia minore la somma di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice Per_1
ISTAT, da versarsi alla madre ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Verona;
4) dispone che nessun assegno di mantenimento è dovuto dal marito in favore della moglie;
5) dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di 1/3, con condanna della moglie ricorrente a rifondere alla ricorrente i residui 2/3, liquidati in € 2.539,00 per compensi, oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge”.
9. bis Il medesimo Tribunale, a pagina 11 della pronuncia, ha spiegato:
“ritenuto, pertanto, che la domanda attorea di addebito della separazione al marito debba essere respinta per difetto di nesso causale tra il fatto che la moglie individua come elemento di asserita frattura coniugale (una pretesa infedeltà del marito nel 2022) e l'inizio della crisi tra i coniugi, che probabilmente risale ad epoca più antica e va, verosimilmente, collocata nel periodo della nascita della bambina, a partire dal quale la moglie ha progressivamente cessato di coltivare il rapporto coniugale con il marito, trascurandolo anche sul versante dell'intimità sessuale, per dedicarsi esclusivamente al ruolo di madre”.
10. Avverso tale decisione, ha proposto Appello formulando le seguenti doglianze. Parte_1
I. Erronea valutazione del materiale probatorio.
Ad avviso dell'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente apprezzato il contenuto della relazione investigativa dimessa da (v. doc. 6), che costituirebbe prova certa del Parte_1 tradimento consumato da . Controparte_1
II. Erronea valutazione della relazione investigativa.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe sbagliato nel ritenere insufficiente - come prova legale - la relazione investigativa, pur avendola ammessa unitamente al materiale fotografico allegato;
si tratta di prova atipica liberamente valutabile dal Giudicante ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; in ogni caso, è stata accompagnata dalla richiesta di esame testimoniale dell'investigatore privato che ha redatto l'elaborato.
5 III. Erronea valutazione del materiale probatorio a contestazione del nesso di causalità - Errata valutazione della prova testimoniale - Errata valutazione del contenuto della relazione dei Servizi
Socio-Sanitari.
L'appellante ritiene che il Tribunale abbia attribuito ingiustificata rilevanza al resoconto trasmesso dai
Servizi, in quanto successivo alla scoperta del tradimento del marito e perché “ancorato” esclusivamente a confidenze e mere dichiarazioni rese dai coniugi.
11. si è costituito in II Grado replicando che: Controparte_1
- il rapporto investigativo prodotto non documenta l'esistenza di una sua relazione affettiva con tale
è privo di valore probatorio ed avrebbe dovuto essere oggetto di conferma mediante Controparte_3 escussione testimoniale dell'investigatore privato, avendo valore di mera presunzione semplice ex art. 2729 c.c. e di argomento di prova;
- il profondo turbamento psichico di risulta da un documento la cui produzione in Parte_1
Appello è inammissibile per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 345-473 bis 35 c.p.c. che disciplina il divieto di nuovi mezzi di prova in materia di diritti disponibili come la domanda di addebito in esame;
inoltre, non si tratta di un fatto sopravvenuto, ma di una perizia a cui la si è Pt_1 sottoposta per supportare l'azione risarcitoria dalla stessa promossa allegando le medesime circostanze al vaglio del Giudice della separazione;
- la non ha assolto il proprio onere probatorio, poiché non ha dimostrato l'asserito tradimento Pt_1 del marito e - soprattutto - il nesso di causalità giuridicamente rilevante fra la condotta censurata e la fine del matrimonio;
- le prove orali hanno dato conto di una realtà familiare compromessa fin dalla nascita della figlia, in termini di disaffezione emotiva e di disinteresse sessuale della moglie verso il marito, situazione che si
è strascinata per molto tempo;
- le valutazioni dei Servizi non si sono basate soltanto sui riferiti dei soggetti coinvolti, essendo state l'esito del percorso di approfondimento di dinamiche relazionali disfunzionali risalenti e di un contegno materno assunto - fin dalla nascita di - ad excludendum patris e di accentramento Per_1 nella figura materna dei poteri genitoriali;
- sono inammissibili i capitoli di prova reiterati dall'appellante, con richiamo delle contestazioni formulate in I Grado nella memoria depositata ex art. 183, VI co. n. 3, cpc.;
- è irrilevante la testimonianza dell'investigatore privato, stante il difetto di prova del nesso causale.
12. All'esito dell'udienza cartolare del 30.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
13. L'Appello è infondato e deve essere respinto.
6 A. La domanda di di addebito della separazione a carico di non è da Parte_1 Controparte_1 ritenersi giustificata poiché priva di prove sufficienti a qualificare la condotta del marito come
“determinante” per la fine dell'unione.
Giova rammentare che la dichiarazione di addebito implica la dimostrazione che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile “esclusivamente” al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che esista un sicuro nesso di causalità fra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Quindi, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi - o da entrambi - sia stato davvero la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Peraltro, secondo i principi generali in tema di separazione, grava sulla parte che pretende l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge agli obblighi che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza (v. Cass. n. 13858/2025; Cass. n. 8071/2025; Cass. n. 40795/2021; Cass. n.
16691/2020).
In altre parole, l'addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c., bensì è necessario che sia stata proprio questa grave inosservanza la “causa effettiva” della fine del legame, dovendo porsi l'accento sul motivo che ha generato l'insostenibilità della convivenza fra i coniugi ex art. 151 c.c. (v. Cass. 23.05.2014, n. 11516; Cass. 23.10.2012, n. 18175; Cass. 15.07.2010,
n. 16614).
Il “problema” è - dunque - quello di identificare che “cosa” esattamente abbia cagionato la crisi, la quale potrebbe preesistere e prescindere all'/dall'inosservanza di uno o più doveri che discendono dal vincolo matrimoniale.
Difatti, il comportamento contrastante tenuto da uno dei coniugi deve essere stato la “ragione unica od assorbente” della rottura dell'unione e non l'esito di una crisi già maturata e consolidata in precedenza nonché dipesa da altri motivi (v. Cass. ord. 06.04.2022, n. 11130).
Occorre aggiungere che la Cassazione, con la recente Ordinanza n. 13858/2025, ha escluso l'addebito proprio in una fattispecie nella quale emergeva la progressiva e manifesta disaffezione dei coniugi.
Tale decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ben preciso, poiché la Corte, con l'Ordinanza
n. 2183/2013, aveva già affermato che il “disimpegno” da una convivenza divenuta intollerabile a
7 causa di una profonda disaffezione costituisce un diritto costituzionalmente garantito e non può essere
- di per sé - fonte di riprovazione giuridica e causa di addebito della separazione.
Invero, al livello giurisprudenziale, è stato sottolineano un principio fondamentale: il diritto valuta la realtà dei rapporti umani;
non sempre la fine di un matrimonio è il risultato di una “colpa specifica” di uno dei coniugi.
B. Al di là di queste imprescindibili considerazioni, non si può non sottolineare che “l'adulterio costituisce di regola causa di intollerabilità della convivenza e addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale” (v. Cass., Sez. 1, n. 11394/2024).
Quindi, va senz'altro ribadita l'importanza del dovere di fedeltà all'interno del matrimonio, anche se la
Cassazione ha segnalato l'esigenza di un'attenta valutazione del caso concreto, al fine di accertare se l'infedeltà sia stata realmente la causa scatenante della crisi coniugale o se si sia verificata in un contesto di rapporti già compromesso in modo significativo.
Tale approccio garantisce un'analisi puntuale delle situazioni familiari complesse, evitando semplificazioni eccessive.
C. Nell'ipotesi che ci interessa, la richiedente l'addebito non ha assolto il suo onere probatorio (solo) dimostrando la condotta adulterina dell'altro coniuge, poiché avrebbe dovuto comprovare anche l'efficienza causale di siffatto comportamento.
In proposito, non potrebbe certo essere dirimente il fatto che nella Relazione psicodiagnostica di data
22.09.2022 (tardivamente depositata da soltanto in Appello) risulterebbe: Parte_1
“Una relazione stabile, che la signora definisce priva di crisi significative, prima di quella Pt_1 che ha portato alla separazione, coronata dalla nascita della figlia nel 2018!”. Per_1
D. Sotto il profilo eziologico, è stata la controparte - per evitare l'addebito - a fornire il c.d. fatto estintivo, nel senso che l'adulterio (pur contestato) è sopraggiunto in un contesto familiare già disgregato.
ha dedotto, allegato e provato plurimi aspetti che depongono in questo senso;
dal Controparte_1 verbale di escussione testimoniale del 17.10.2023 si evince:
“Sono nata a [...] il [...] e residente in [...]. Sono la Testimone_2 sorella del resistente”.
Sentita sui capitoli di cui alla seconda memoria istruttoria di depositata il 05.04.2023: CP_1
8 “1. confermo la circostanza, mio fratello mi ha confidato che i rapporti intimi tra lui e sua moglie si sono interrotti da quando è nata la figlia , nata a [...] 2018, precisandomi che questa Per_1 interruzione sarebbe stata voluta dalla signora sua moglie. Pt_1
2 mi è capitato più volte di assistere a discussioni tra i coniugi in cui la ricorrente in pratica accusava mio fratello di non essere capace di gestire la figlia , non le andava bene come cambiava il Per_1 pannolino, non le andava bene come le dava da mangiare, si capiva che riteneva che mio fratello fosse inadeguato, incapace di fare queste cose e non gli permetteva di farle. Era un'atmosfera pesante, si capiva che la ricorrente non faceva dell'ironia, riteneva davvero che mio fratello non fosse in grado di prendersi cura della figlia.
3 da che io ho ricordo, da quando mio fratello e sua moglie stanno insieme non sono mai andati, tranne in un paio di occasioni, in vacanza a Reggio Calabria dove c'è la nostra famiglia di origine, per una decisione presa sostanzialmente dalla ricorrente che, per ragioni a me non del tutto chiare, non ha piacere di fare le vacanze in Calabria, perché preferisce passarle con sua madre in Sardegna,
a Palau. Di fatto, quindi, la famiglia di mio fratello da sempre fa le vacanze in Sardegna a Palau e non giù da noi.
ADR Avv. Biscossi: ho una buona frequentazione con la famiglia di mio fratello, ci si vedeva almeno tre o quattro volte l'anno qui a Verona a casa loro, e più spesso venivano loro a casa nostra. Quindi avevo modo di vedere le loro dinamiche coniugali quotidiane”.
Ancora:
“Sono nata a [...] il [...] e residente in [...]. Sono la zia Testimone_3 del resistente, cioè la sorella di sua mamma”.
Sentita sui capitoli di cui alla seconda memoria istruttoria di depositata il 05.04.2023, dichiara: CP_1
“1) sì, è vero, confermo la circostanza, per essermi stata confidata direttamente da mio IP
che di questa situazione si lamentava. Da quanto mi ha riferito l'aspetto intimo CP_1 CP_1 del rapporto è stato definitivamente chiuso alla nascita di e mai più riaperto. Per_1
2) a quanto ho avuto modo di capire e vedere, la ricorrente voleva gestire in modo esclusivo il rapporto con la bambina, si comportava come se mio IP fosse sostanzialmente incapace a prendersi cura della bimba: mi ricordo una volta in particolare in cui lui ha cambiato il pannolino a
e lei ha ritenuto che fosse stato cambiato male, quindi lo ha tolto e poi rimesso da sé. C'era un Per_1 rapporto molto stretto tra la ricorrente e la bambina e la madre non consentiva a mio IP di prendersi cura della bambina, voleva fare sempre tutto lei come se fosse più brava a occuparsi della bimba. A quanto lui mi diceva, questa situazione lo faceva soffrire, lui mi confidava che era sempre così e che non c'era modo di cambiare. Non era contento di questa situazione. Addirittura, spesso lui
9 rientrava a casa dal lavoro e nemmeno trovava in casa la moglie e la bimba, che erano sempre a casa della nonna materna, al piano di sopra. A quanto mi risulta, mio IP portava sua figlia al parco, usciva con lei, non credo che ci fosse il veto materno, magari era la bimba che preferiva fare queste cose con sua mamma.
3 a quanto mi risulta, da quando è nata la ricorrente non ha più voluto passare le vacanze in Per_1
Calabria dalla famiglia nostra di origine, ha sempre preferito passare le vacanze in Sardegna con sua madre, a Palau. Ricordo che in una occasione, per un matrimonio di nostri parenti, mio IP è venuto in Calabria da solo, sua moglie e la bambina sono rimaste a Verona”.
E. Inoltre, dalla Relazione dell'Ulss 9 trasmessa in I Grado il 05.09.2023 si riportano i Per_2 seguenti stralci degni di rilievo:
F. Al di là delle affermazioni de relato (ossia sulla base del c.d. riferito soggettivo delle parti), il quadro coniugale complessivamente emerso è sufficiente ad attestare in maniera oggettiva che l'adulterio lamentato da parte appellante va inserito in un contesto di coppia che a gennaio 2022 era già compromesso in modo severo, perché da oltre tre anni marito e moglie vivevano un forte
10 “disequilibrio” interno (la sempre più “concentrata” esclusivamente sulla figlia e Pt_1 CP_1 sempre più “passivo”) che nessuno dei due viveva in maniera serena e che aveva dato luogo ad assenza di comunicazione, a disinteresse reciproco e ad una conclamata “distanza” emotiva ed affettiva, con ricadute in termini di reale condivisione di esperienze della vita quotidiana.
14. Non resta che confermare la decisione impugnata.
15. Le spese del gravame seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'Appello e CONFERMA la Sentenza impugnata.
2. CONDANNA l'appellante a rifondere a controparte le spese di lite che liquida nella misura di €
5.200,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Venezia, 08.07.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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