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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N . 2 2 1 2 9 / 2 0 2 2 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Dott. Fabio Perrella, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 22129 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
Parte_1
C.F. , in persona dell'Amministratore pro
[...] P.IVA_1 tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Elia Rossi ed elett.te dom.to in alla Via Nina Moscati 6 giusta procura in atti. Pec: Pt_1
Email_1
-ATTORE-
E
, P.I. Controparte_1
, in persona del titolare , P.IVA_2 Controparte_1
elettivamente domiciliata in alla via P. Della Valle, 4 presso lo Pt_1
studio dell'avv. Luigi Martino, che la rappresenta e difende giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione. Pec:
Email_2
-CONVENUTA-
Oggetto: appalto privato lavori
Conclusioni: come da note recepite nell'ordinanza ex art. 127-ter
c.p.c. del 28.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 22129/2022 r.g.a.c. Pag. 1
1. Il IO attore ha evocato in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale, la Controparte_1
(d'ora in avanti anche solo ” o ”) adducendo di CP_2 CP_1 aver conferito alla Ditta medesima in data 31 luglio 2017 l'appalto per la installazione nella scala D dell'impianto ascensore, concordando il corrispettivo “a corpo” di Euro 45.500,00 oltre IVA, già in parte versato con acconti per complessivi Euro 23.351,54, senza aver mai dato inizio ai lavori, risultando totalmente inadempiente.
Precisava il IO che nel gennaio 2018 l'amministratore del
IO ( aveva presentato al Comune di Controparte_3
la documentazione relativa alla CILA come predisposta dal Pt_1
tecnico Direttore dei lavori indicato nel contratto Arch. CP_4
, e che in data 9.2.2021, veniva consegnata al titolare della
[...] ditta appaltatrice la documentazione occorrente per l'inizio lavori
(Provvedimento di autorizzazione 351 dell'8 febbraio 2019 e CILA inizio attività).
Nonostante ciò l'appaltatrice non aveva dato inizio ai lavori ed anzi, in data 4 maggio 2021, la Ditta faceva pervenire all'Amministratore del
IO una integrazione di offerta, riferita ad opere edili propedeutiche alla installazione dell'impianto ascensore, con incremento dei costi.
Il IO, ritenendo tali opere già incluse nel corrispettivo pattuito “a corpo”, diffidava la a dare inizio ai lavori ma, CP_1
risultata vana la diffida, chiedeva la restituzione degli acconti versati senza conseguire alcun risultato.
Sulla scorta di tali premesse in fatto l'attore formulava le seguenti conclusioni: “1) ….. accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della , in persona del Controparte_1
titolare nel non aver dato seguito a quanto convenuto nel contratto di appalto di cui in premessa, e per la mancata esecuzione dei lavori di installazione dell'impianto ascensore. 2) Condannare conseguentemente la alla restituzione del Controparte_1 pagamento dell'importo di Euro 23.351,54 in favore del
[...]
, oltre interessi legali;
3) Condannare la Parte_1
n. 22129/2022 r.g.a.c. Pag. 2
convenuta al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio”.
2. Si è costituita la convenuta Controparte_1
che deduceva che il lavori erano iniziati con ritardo perchè il
[...] committente soltanto nei primi mesi del 2021 garantiva l'accesso al locale cantinola sotterraneo, ove dovevano effettuarsi i saggi e gli scavi per la fossa dell'ascensore, sicché. con comunicazione pec dell'
8/11/2020, aveva sospeso i lavori ai sensi dell'art. 9 del contratto di appalto. Adduceva che erano state commissionate delle varianti - come da progetto di variante presentato dal D.L. presso la Pubblica
Amministrazione competente - e che conseguentemente la CP_1
aveva provveduto a comunicare al committente una integrazione di offerta senza riceverne approvazione.
Assumeva la convenuta di aver subito pregiudizi economici derivanti dall'acquisto di strutture poi non utilizzate (il castelletto ovvero la struttura portante dell'ascensore), nonché di aver provveduto ad eseguire i saggi, a pagare la manodopera nonché mezzi e strumenti necessari per la predisposizione del cantiere.
Deduceva pertanto che sia il ritardo dei lavori (dal 2018 ad inizio
2021) e sia la successiva mancata esecuzione dell'opera, fonte di lucro cessante per essa, fossero imputabili al committente.
Sulla scorta di tali rilievi chiedeva di “accertarsi e dichiararsi, anche in via riconvenzionale, l'inadempimento contrattuale dell'attore, committente n.q., alle obbligazioni di cui al contratto di appalto oggetto di causa, ed in ogni caso accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva dell'attore, n.q., nei ritardi prima e nella mancata esecuzione poi del contratto di appalto oggetto del presente giudizio, per i motivi esposti in comparsa;
- per l'effetto, accertarsi e dichiararsi il diritto della convenuta a trattenere le somme incassate in acconto, in considerazione delle spese sostenute, del mancato guadagno, del tempo inutilmente perso ed a titolo risarcitorio per
l'inadempimento di controparte, dichiarando che nulla è dovuto a nessun titolo da parte della in favore dell'attore; - in CP_1
subordine, in considerazione delle somme effettivamente sborsate, e
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del mancato guadagno, ridursi la somma richiesta in restituzione a quanto emergerà eventualmente dovuto secondo le emergenze processuali”.
3. Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. questo Giudice con provvedimento del 12.10.2023 ammetteva la prova testimoniale articolata da parte convenuta e la prova contraria articolata da parte attrice nei termini ivi specificati.
4. Venivano pertanto escussi cinque testi (udd. 4.4.2024, 18.4.2024,
30.5.2024) ed all'esito, precisate le conclusioni all'udienza del
28.10.2024 (sostituita poi dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter
c.p.c.), la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
5. La domanda formulata da parte attrice può ricondursi a quella di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'appaltatore, con richiesta di restituzione del corrispettivo già versato. Dal canto suo la ditta appaltatrice chiede in via riconvenzionale di dichiararsi l'inadempimento del committente e nel contempo di accertare il proprio diritto a trattenere le somme già incassate a titolo di rimborso delle spese sostenute e di risarcimento del danno da mancato guadagno.
6. Alcune circostanze risultano pacifiche tra le parti o comunque documentalmente verificate. Specificamente: a) il contratto intercorso tra le parti in data 31.7.2017; b) il versamento di acconti in favore dell'appaltatrice per complessivi Euro 23.351,54; c) il mancato inizio dei lavori quanto meno fino ai primi mesi del 2021; d) la trasmissione di una integrazione contrattuale da parte dell'appaltatrice con variazione in aumento del corrispettivo richiesto;
e) la mancata accettazione da parte del committente delle nuove condizioni contrattuali;
f) l'affidamento dei medesimi lavori ad altra impresa che ha provveduto ad eseguirli.
6.1. Dalle rispettive prospettazioni delle parti e dal riscontro dei documenti e delle prove testimoniali acquisite risulta provato che il ritardo pluriennale dell'apertura del cantiere fu determinato dal fatto n. 22129/2022 r.g.a.c. Pag. 4
che, prima dell'inizio del 2021, il locale cantinato dove dovevano essere eseguiti i saggi preliminari risultava inaccessibile.
Tale circostanza trova riscontro nelle deposizioni dei testi.
In particolare i testi (escusso all'udienza del 4.4.2024) e CP_1
amministratore dell'epoca (escusso in data 18.5.2024), CP_3
hanno escluso in modo convergente che nel 2016 (epoca in cui fu formulata l'offerta poi accettata dal il locale fosse Parte_1
accessibile ed hanno confermato che tale inaccessibilità persisteva nel maggio 2019 allorché ancora non fu possibile per gli operari della accedere per eseguire i saggi. Pt_2
E' emerso del resto che il locale in questione era di proprietà di un terzo in possesso delle chiavi e che soltanto in data 23.11.2020, a seguito di compravendita (doc. 15 prod. parte convenuta), fu garantito agli operai della l'accesso al locale. CP_1
Sul punto il teste citato da parte attrice, sig. , escusso il Tes_1
18.4.2024, ha riferito circostanze di cui non aveva piena contezza, ed in ogni caso apprese de relato da terzi non individuati. Tali dichiarazioni, pertanto, non possono avere rilevo probatorio (“Che io sappia la ditta convenuta ha avuto accesso da subito. Premetto che questa cosa mi è stata riferita, io non ero presente in quanto ero estraneo ai condomini che domandavano l'installazione”).
Non è poi credibile il predetto teste allorquando ha affermato, con riferimento all'inaccessibilità del locale ancora maggio 2019, “in quell'occasione scesi da casa per andare in ufficio, era mattina presto, e trovai gli operai della che stavano facendo delle CP_1
verifiche nel piano cantinato. Non so dire se questi saggi poi furono subito effettuati perché me ne andai al lavoro. Posso tuttavia chiarire che nel locale gli operai entrarono”; così come il teste , Tes_2
escusso sempre il 18.4.2024, che ha sostenuto che sin dal 2016 gli operai della convenuta erano sempre entrati nel locale.
Premettendo che appare maggiormente credibile la deposizione del
ex amministratore, sia per carenza di interesse (il CP_3
lavora per il IO, pur essendo dipendente di una Tes_2
società di vigilanza, mentre il è un condomino), sia perché, Tes_1
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per la qualifica rivestita all'epoca dei fatti, appare sicuramente avere una maggiore conoscenza degli avvenimenti.
Tale convincimento trova conforto anche nella comunicazione dell'allora amministratore del condomino, il (mail del CP_3
7.6.2019, allegato 12 parte convenuta) nonché comunicazioni del successivo amministratore (pec del 1.2.2021 e del 4.3.2021 allegati 13
e 14 parte convenuta) dalle quali emerge la circostanza che la disponibilità del vano cantinato per l'esecuzione dei saggi era stata finalmente acquisita solo all'esito dell'acquisto del vano).
Appare del resto inverosimile che, a distanza di oltre quattro anni dalla sottoscrizione del contratto, il non abbia Controparte_5 preteso anche in via stragiudiziale l'avvio dei lavori e/o l'approntamento del cantiere.
Va però rilevato, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento del committente e per completezza, che all'epoca della stipula del contratto - recte della formulazione dell'offerta da parte della appaltatrice nel 2016 – l'appaltatrice medesima dichiarava di aver eseguito visita ricognitiva, presso l'edificio ........ per valutare la possibilità di istallare impianto elevatore. Dopo attento esame dei luoghi e colloqui intercorsi con alcuni condomini, si è valutata positivamente tale opera richiesta (cfr. offerta contrattuale, all. 2 produzione convenuta).
La consapevolezza, o anche la potenziale consapevolezza dello stato dei luoghi da parte della allorchè formulò l'offerta, vale ad CP_1
attenuare, da questo punto di vista, l'incidenza dell'inadempimento del sul fallimento del programma negoziale, atteso che Parte_1 della parziale indisponibilità immediata dei luoghi l'appaltatrice ebbe
(avrebbe avuto) modo di tenere conto nella formulazione dell'offerta contrattuale.
Ciò posto, alla luce delle suestese considerazioni, può dunque ritenersi che il ritardo (quinquennale) nell'avvio dei lavori non è imputabile alla convenuta ditta appaltatrice;
sicché sotto tale profilo l'impresa convenuta non può considerarsi inadempiente.
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Il ritardo appare piuttosto imputabile al committente che Parte_1 avrebbe dovuto garantire all'appaltatore la disponibilità delle aree per procedere alla esecuzione dei lavori.
6.2. Con riferimento all'altro profilo di inadempimento, si è già rilevato che costituisce circostanza pacifica ed oggettiva la mancata esecuzione dei lavori commissionati (installazione dell'ascensore).
Si osserva preliminarmente che la mancata esecuzione dei lavori, costituendo inadempimento dell'obbligazione principale del contratto di appalto, reca in sé i connotati della gravità.
Anche in questo caso, pertanto, assume rilevanza decisiva l'accertamento della imputabilità e colpevolezza dell'inadempimento medesimo.
L'appaltatrice convenuta ha sostenuto che i lavori non sono stati eseguiti perché veniva commissionata una variante (soltanto il teste ha escluso che venne chiesta una variante;
deposizione non Tes_1
credibile in quanto in contrasto con tutte le altre deposizioni e con la documentazione in atti: cfr. doc. 4 prod. parte convenuta o doc. 10 prod. parte attrice) di notevole valore economico, con modifica del progetto originario, e perché si era palesata la necessità di opere edili propedeutiche alla installazione dell'impianto ascensore che comportavano nuovi ed imprevisti costi.
Ciò costringeva l'appaltatrice a formulare nuova offerta per ulteriori euro 33.000,00 (cfr all. 18 produzione convenuta), ma il committente non accettava la nuova offerta economica ritenendo i nuovi lavori a farsi già ricompresi nell'originario progetto e nel corrispettivo originariamente pattuito (euro 45.000,00).
Si osserva al riguardo che la disciplina degli effetti delle varianti nel contratto di appalto è specificamente delineata nel codice civile.
In base agli artt. 1660 e 1661 c.c., quando il valore delle variazioni
(necessarie o anche ordinate dal committente) supera di un sesto il prezzo complessivo concordato (come nel caso di specie), la tutela dell'appaltatore avviene con l'attribuzione al medesimo appaltatore del diritto di recedere unilateralmente dal contratto e con il riconoscimento di un compenso/indennità maggiorato.
n. 22129/2022 r.g.a.c. Pag. 7
Nella vicenda oggetto di causa, l'appaltatrice afferma di non aver eseguito i lavori per effetto dell'inadempimento del committente e tale inadempimento si sarebbe concretizzato nel non aver accettato la proposta contrattuale riformulata all'esito delle varianti (necessitate e/o ordinate).
L'assunto è condivisibile.
Si è già detto che quella in esame, contrariamente a quanto dedotto dal teste , era una vera e propria variante, richiesta peraltro dal Tes_1
previa sollecitazione del suddetto . Parte_1 Tes_1
Sul punto è sufficiente esaminare la pec inviata dal D.L., Arch.
, l'8.11.2019 (doc. 10 prod. parte attrice-doc. 4 parte CP_4 convenuta) ove si legge: “Egr.i Amministratore e condomini, in riferimento alla email ricevuta, al silenzio-assenso del Comune di
Napoli alla pratica SCIA (di seguito allegata), all'autorizzazione sismica ricevuta dal genio civile per il taglio dei rampanti scala, il plinto di fondazione ed il castelletto metallico, sentito l'ingegnere strutturista, vi comunico la possibilità di iniziare con i lavori edili ad oggi progettati. Durante l'esecuzione degli stessi e saggiato il solaio che divide l'interrato dal piano terra si consegnerà la variante al genio civile per l'intervento al solaio. Pertanto, vi informo che lo stesso non è stato inserito nell'ultima variante, come da Voi richiesto, in quanto non si conosceva con precisione lo spessore del solaio.
Spessore che in fase di lavori verrà rilevato consentendo una migliore valutazione dell'intervento a farsi.
Se ritenete, invece, più appropriato procedere, prima dell'inizio lavori, con la consegna della variante del taglio solaio Vi comunico che l'ingegnere provvederà a stretto giro alla consegna della stessa pur sapendo che in corso d'opera si vedrà costretto a ripresentane altre”.
La variante in sé, se sussistente, non costituisce inadempimento contrattuale del committente, ma è contemplata dalla legge come vicenda propria della dinamica contrattuale dell'appalto e disciplinata, nei termini sopra riferiti, quanto alle conseguenze.
n. 22129/2022 r.g.a.c. Pag. 8
Che si tratti inoltre di una variante non necessaria ma richiesta dal si evince dalle deposizioni testimoniali: “La variante ci Parte_1
fu sollecitata più volte da un ingegnere che era un condomino, di cui non ricordo il nome. Preciso che la richiesta fu avanzata sicuramente
a me, dovrei avere ancora quale email conservata.
Non era una variante necessaria, ma comunque fu fatta “sulla carta”, cartacea, per dare soddisfazione ai condomini […] preciso che poi la variante dalla impresa convenuta non è stata concretamente realizzata” (dep. teste ). CP_4
“Una volta autorizzati all'installazione, ricordo che c'era un condominio che non partecipò all'installazione ma partecipò solo in un secondo momento e ci chiese di eseguire una progettazione diversa, ci propose una variante. La variante consisteva nel tagliare tutta la rampa scale e di eseguire una cerchiatura dal fondo della fossa fino alla fine della rampa scale.
La variante fu presentata poi dal Direttore dei Lavori e venne anche approvata […] Ora l'impianto è stato realizzato ma secondo il prospetto originario, non è stata rispettata la variante” (dep. teste
). CP_1
Entrambi i testi hanno chiarito che la variante avrebbe comportato delle lavorazioni aggiuntive e, di conseguenze, un costo maggiore per il Parte_1
Anche i testi e hanno poi confermato che Tes_2 Tes_1
l'impianto ascensore è stato poi realizzato da altra impresa senza la cd. variante, ma secondo il progetto originario, ossia con un taglio parziale solo del vano scala.
Di conseguenza, è applicabile l'art. 1661 primo comma c.c. secondo cui l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.
E' dunque irrilevante che il contratto di appalto fosse “a corpo” in presenza di una variante (che, nel caso in esame, supera 1/6 del valore dell'appalto).
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Il committente, tuttavia, ha negato all'impresa di eseguire i lavori, manifestando prima ancora che essi iniziassero il rifiuto di pagare importi maggiori rispetto a quelli concordati.
6.3. Da quanto sopra emerge che al fallimento del programma negoziale hanno concorso condotte inadempienti imputabili ad entrambe le parti.
L'appaltatore non ha correttamente verificato lo stato dei luoghi allorquando ha avanzato la propria offerta economica per i lavori a farsi.
Il dal canto suo, ha di fatto determinato un ritardo Parte_1 pluriennale nell'esecuzione del contratto rendendo inadeguate le pattuizioni economiche concordate ben cinque anni prima ed ha preteso di eseguire una variante non necessaria senza pagare il compenso per i maggiori lavori da eseguire, autorizzando così
l'appaltatore a non eseguire affatto i lavori.
Soppesando i diversi inadempimenti, appare senz'altro giusto imputare il fallimento all'inadempimento del considerata Parte_1 la natura e l'oggetto delle rispettive obbligazioni risultate inadempiute.
Del resto, è pacifico in giurisprudenza che “Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte” (ex pluribus: Cass. n.
3455/2020).
Pertanto il rifiuto dell'impresa di eseguire i lavori è del tutto legittimo, dovendosi dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento grave ed imputabile al . Parte_1
n. 22129/2022 r.g.a.c. Pag. 10
7. La risoluzione del contratto comporta, ex art. 1458 c.c., l'obbligo dell'impresa di restituire quanto ricevuto a titolo di acconto, non avendo neppure iniziato i lavori, ossia € 23.351,54 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla domanda, 23.9.2022, al soddisfo (in mancanza di diversa e specifica richiesta).
8. Parte convenuta, in via riconvenzionale, ha richiesto tuttavia anche il risarcimento dei danni, da compensare con quanto eventualmente avrebbe dovuto restituire al a titolo di lucro cessante e Parte_1
danno emergente.
Ebbene la domanda risarcitoria va rigettata, in quanto sprovvista di supporto probatorio.
8.1. Con riferimento al lucro cessante, derivante dalla perdita del guadagno per inadempimento del committente, occorre fare riferimento all'art. 1671 c.c., regolante l'ipotesi del recesso ad nutum del committente.
“L'indennità che, nel caso di recesso unilaterale dal contratto di appalto da parte del committente, nel corso dell'esecuzione dell'opera, l'art. 1671 cod.civ. concede all'appaltatore, essendo comprensiva del rimborso delle spese sostenute, dell'importo dei lavori già eseguiti e del mancato guadagno, cioè di tutto il lucro cessante e di tutto il danno emergente, abbraccia tutti quei danni che sarebbero risarcibili in caso di risoluzione per inadempimento, cosicchè gli effetti del recesso unilaterale si riconducono sostanzialmente a quelli di un inadempimento, e non eccedono, quanto alla misura del danno risarcibile, quello dovuto in caso di inadempimento. Tale recesso e accordato al committente non per regolare la sua responsabilità in modo diverso che nella risoluzione per inadempimento, ma per dargli la possibilità di impedire il compimento dell'opera da parte dell'appaltatore” (già
Cass. nn. 2283/1968, 4987/1981).
Ebbene, secondo il principio di vicinanza della prova, ex art. 2697
c.c., “in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto
d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di
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dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con
l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi (Cass. n. 15304 del 2020; Cass. n.
8853 del 2017; Cass. n. 9132 del 2012)”.
Nel caso di specie l'impresa non ha né dedotto né provato quale sarebbe stato l'utile netto, non potendosi liquidare in via equitativa il
10% dell'importo dei lavori, come avviene negli appalti pubblici (cfr. sul punto Cass. n. 15304/2020 che ha cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva provveduto alla suddetta liquidazione in assenza di prova sull'an del pregiudizio da parte dell'appaltatore).
8.2. Con riferimento al danno emergente, dalla documentazione versata in atti dalla , non risultano documentate le spese per CP_1
l'esecuzione dei saggi, né quella della manodopera o altri mezzi necessari per la predisposizione del cantiere.
Risultano prodotte alcune fatture relative all'acquisto del Castelletto dalla Ditta COMAC di per un importo complessivo Persona_1
di netti euro 10.224,80 (allegate sub 8a, 8b. e 8c, prod. parte convenuta).
Ebbene, innanzitutto solo la fattura n. 37/18 può ritenersi riconducibile ai lavori per cui è causa (“Vs. rif. Via S.Teresa degli
Scalzi”), mentre per le altre due non vi è alcun collegamento, ma in ogni caso le predette fatture, da sole, non provano l'avvenuto esborso, in assenza di estratti conto, bonifici bancari, assegni, o quietanze di pagamento.
Né può ritenersi che le fatture siano state saldate “a vista”, posto che, tramite Pec, unitamente alla fattura, veniva indicato l'IBAN della
Comac per effettuare eventualmente il pagamento tramite bonifico bancario.
In definitiva l'impresa non ha provato alcun danno subito.
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9. Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca delle parti, ex art. 92 comma 2 c.p.c., vanno integralmente compensate.
Sul punto si richiama l'autorevole opinione della Corte di Cassazione:
“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. Civ.” (cfr. recentissima Cass., Sez. Un., 31.10.2022, n. 32061).
Nel caso in esame viene accolta la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento, con relativa restituzione di quanto incassato, ma rigettata quella risarcitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi sulla domanda formulata dal nel giudizio Parte_1
in intestazione e sulla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta , disattesa ogni Controparte_1
altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto stipulato in data 31.7.2017 tra e Controparte_1 [...]
per inadempimento grave ed Parte_1
imputabile di quest'ultimo;
b) condanna alla restituzione, Controparte_1
in favore del di Parte_1 euro 23.351,54 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dal 23.9.2022 al soddisfo;
n. 22129/2022 r.g.a.c. Pag. 13
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli, in data 22.1.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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