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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/11/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. PP RI Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa GI TR Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 816 del Ruolo Generale degli Affari
civili non contenziosi dell'annno 2025
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in EO, via Bentivegna n. 185, presso lo studio dell'avv. PUCCIO PIERFRANCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Parte_2
elettivamente domiciliata in EO, via Bentivegna n. 185, presso lo studio dell'avv. PUCCIO PIERFRANCO , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrenti -
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
R.G. n. 816/2025
- interveniente necessario -
OGGETTO: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 22/10/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo il proprio visto ed esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale dei coniugi merita di essere accolta ricorrendone le condizioni di legge.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'ambito del ricorso introduttivo da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Le suddette condizioni non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole minorenne e possono essere adottate dal Tribunale quali condizioni conseguenti alla separazione delle parti.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara la seprazione consensuale tra i coniugi , nato Parte_1
a EO in data 10/07/1983 e nata a [...] in Parte_2
data 01/08/1987, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in
- 2 -
R.G. n. 816/2025
EO, in data 25/08/2005, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 35, parte II, serie A, dell'anno 2005, alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 18.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
GI TR PP RI
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. PP RI Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa GI TR Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 816 del Ruolo Generale degli Affari
civili non contenziosi dell'annno 2025
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in EO, via Bentivegna n. 185, presso lo studio dell'avv. PUCCIO PIERFRANCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Parte_2
elettivamente domiciliata in EO, via Bentivegna n. 185, presso lo studio dell'avv. PUCCIO PIERFRANCO , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrenti -
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
R.G. n. 816/2025
- interveniente necessario -
OGGETTO: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 22/10/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo il proprio visto ed esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale dei coniugi merita di essere accolta ricorrendone le condizioni di legge.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'ambito del ricorso introduttivo da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Le suddette condizioni non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole minorenne e possono essere adottate dal Tribunale quali condizioni conseguenti alla separazione delle parti.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara la seprazione consensuale tra i coniugi , nato Parte_1
a EO in data 10/07/1983 e nata a [...] in Parte_2
data 01/08/1987, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in
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R.G. n. 816/2025
EO, in data 25/08/2005, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 35, parte II, serie A, dell'anno 2005, alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 18.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
GI TR PP RI
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