Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9374
CASS
Sentenza 4 settembre 1999

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Nell'ipotesi in cui il G.D. rigetti la proposta di concordato fallimentare, fondando la decisione non sull'esito negativo della delibazione circa la sua convenienza, bensì sulla constatazione che l'emesso decreto di trasferimento dei beni fallimentari subastati impedisce l'ammissione al concordato stesso, è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per la cassazione del provvedimento con il quale il Tribunale fallimentare abbia confermato (in sede di reclamo ex art. 26 legge fall.) tale rigetto. Tale interesse risiede, infatti, nell'impugnazione del decreto di trasferimento, poiché, se questo viene caducato, è sempre riproponibile la proposta di concordato; se, invece, il decreto di trasferimento resta confermato, ne deriva l'inevitabile effetto preclusivo per il concordato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9374
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9374
    Data del deposito : 4 settembre 1999

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