Sentenza 4 settembre 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il G.D. rigetti la proposta di concordato fallimentare, fondando la decisione non sull'esito negativo della delibazione circa la sua convenienza, bensì sulla constatazione che l'emesso decreto di trasferimento dei beni fallimentari subastati impedisce l'ammissione al concordato stesso, è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per la cassazione del provvedimento con il quale il Tribunale fallimentare abbia confermato (in sede di reclamo ex art. 26 legge fall.) tale rigetto. Tale interesse risiede, infatti, nell'impugnazione del decreto di trasferimento, poiché, se questo viene caducato, è sempre riproponibile la proposta di concordato; se, invece, il decreto di trasferimento resta confermato, ne deriva l'inevitabile effetto preclusivo per il concordato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9374 |
| Data del deposito : | 4 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Francesco FIORETTI - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
M.N.I. SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, V.M.D. Sas di IT CH & C. Sas, in persona del socio accomandatario pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato DARIO DI GRAVIO, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
FALLIMENTO MANIFATTURE DI NOCERA INFERIORE SpA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE TIZIANO 80, presso l'avvocato RICCIARDI P., rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIARDI EDILBERTO, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Tribunale di NOCERA INFERIORE, emesso il 06/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/99 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Di Gravio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Ricciardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, delegato per il fallimento della M.N.I. s.p.a., respinse, con decreto del 5 - 6 agosto 1997. la proposta di concordato fallimentare di cui all'istanza della società stessa in data 3) luglio 1997, SUI presupposto dell'ormai emanato decreto di trasferimento dei cespiti fallimentari subastati.
La citata società e la V.M.D. s.a.s. di LO HE & C (quest'ultima offertasi come assuntrice e garante del concordato) proposero reclamo. ex art. 26 L.F., avverso il menzionato decreto del G.D., sostenendo che l'emanazione del decreto di trasferimento dei cespiti fallimentari non ostava alla delibazione dell'istanza ed, in particolare, alla cessione all'assuntrice V.D.M. s.a.s. delle attività fallimentari, rivestendo tuttora efficacia la sospensione del decreto di trasferimento adottata dal Presidente del Tribunale con ordinanza dell'11 aprile 1997. In particolare, le reclamanti dedussero che tale sospensione era stata disposta nella fase preliminare alla trattazione di precedenti reclami proposti avverso i dinieghi di sospensione della vendita e della liquidazione, nonché avverso il decreto di trasferimento, e che tali reclami avevano la natura di opposizione agli atti esecutivi;
procedimento, quest'ultimo, nel quale gli effetti dell'incidentale sospensione dell'esecuzione non cessavano con il deposito della decisione (quella sui reclami menzionati), ma persistevano fino alla definitività della decisione stessa, che, nella specie, non era intervenuta, in quanto l'ordinanza decisiva di quei reclami era stata impugnata per cassazione.
Tali doglianze furono respinte dal Tribunale di Nocera Inferiore con il decreto del 6 - 13 novembre 1997 (quello attualmente impugnato), sul presupposto che le tesi delle reclamanti potevano aver pregio nella disciplina anteriore alla novella processuale di cui alla legge n. 353) del 1990 (quando il proposto gravame interdiceva non solo la definitività, ma anche l'esecutività del titolo giudiziale impugnato), ma non anche nella disciplina successiva a quella novella, la quale ha introdotto l'opposto principio dell'esecutività del provvedimento giudiziale (compreso quello decisiorio dell'opposizione all'atto esecutivo) pur in presenza di gravame. sicché, l'effetto sospensivo anteposto non si produce ed unico titolo giudiziale efficace rimane quello finale, rimanendo travolto ogni altro provvedimento interinale con esso contrastante (nella specie, la sospensione del decreto di trasferimento disposta dal Presidente del Tribunale). Ciò premesso, il Tribunale ritenne, dunque, che il decreto di trasferimento e l'acquisizione in capo agli aggiudicatari del diritto di proprietà sui beni fallimentari aveva fatto in modo che la cessione delle attività fallimentari, sotto specie di concordato, risultasse impedita, con conseguente inutilità di ogni ulteriore osservazione sulla convenienza del concordato stesso. La M.N.I. s.p.a. e la V.M.D. s.a.s. propongono ora ricorso straordinario per la cassazione del menzionato decreto del Tribunale di Nocera Inferiore, svolgendo un unico motivo. Risponde con controricorso la curatela del fallimento della M.N.I. Le ricorrenti hanno prodotto, altresì, memoria.
Motivi della decisione
Le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 105, 108 L.F., nonché degli artt. 112, 669 e 618 c.p.c., e, riportando ampi brani del provvedimento impugnato e di quello del G.D., ribadiscono che l'originaria sospensione del decreto di trasferimento disposta dal Presidente del Tribunale non era stata sopraffatta dalla decisione sui menzionati reclami, ma era ancora vigente nel momento in cui fu chiesta l'ammissione al concordato fallimentare, in virtù della proposta impugnazione della decisione sui reclami stessi;
sicché, il decreto di trasferimento dei beni subastati non poteva essere ritenuto ostativo alla valutazione circa la convenienza del concordato.
Il ricorso è inammissibile.
1 - Giova innanzitutto ricordare che l'unanime giurisprudenza, questa Corte ha stabilito che il provvedimento del tribunale, confermativo del decreto del giudice delegato di rigetto dell'istanza di concordato fallimentare, mancando dei caratteri di decisorietà su diritti soggettivi o status e di definitività, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (tra le varie, cfr. Cass. 22 gennaio 1996, n. 461). In proposito s'osserva che la disciplina positiva scandisce due momenti: il primo ha inizio con la proposta del fallito (art. 124 L.F.) che, a certe condizioni, e previo vaglio di convenienza ad opera del giudice delegato, viene comunicata ai creditori (art. 125) e approvata (art. 128) o rigettata (art. 129) dagli stessi. A questo punto, sull'accordo concordatario concluso fra la comunità dei creditori ed il debitore, ha luogo un riscontro di legittimità che si attua attraverso il procedimento di omologazione, che si conclude con un provvedimento avente forma di sentenza.
Ora, nell'ambito della prima fase, ed in vista del perfezionamento del peculiare atto di autonomia costituito dall'incontro tra la volontà del debitore, manifestata con la proposta, e quella della maggioranza dei creditori aventi diritto al voto, è prevista una delibazione della proposta da parte del giudice delegato all'evidente scopo di evitare la perdita di tempo, di spese e di attività, nel casi in cui la proposta appare ictu oculi inaccettabile. Se l'esame, che deve essere preceduto dal parere (non vincolante) del curatore e del comitato dei creditori, dà un risultato negativo, il giudice delegato, anziché dar corso alla comunicazione della proposta al creditori, con decreto respinge la domanda.
È certo che il rigetto della domanda (ancorché confermata dal Tribunale, come s'è verificato nella fattispecie) non preclude al fallito la possibilità di presentare una nuova proposta, eventualmente emendata degli elementi che hanno determinato il rigetto della precedente. Ma anche la riproposizione della medesima proposta, con l'illustrazione delle ragioni, per le quali si considera erroneo il motivo che ha determinato l'esito negativo della delibazione della proposta, dovrebbe essere valutata dagli organi del fallimento dal punto di vista della sua rispondenza ai requisiti di legge, senza che, per effetto dell'anteriore vaglio, esista un vincolo di immodificabilità ex art. 2909 c.c. La mancanza dei caratteri di decisorietà e definitività è dunque connaturata alla struttura stessa del procedimento, scandito, come s'è detto, in due momenti, di cui, quello preliminare e delibatorio di carattere amministrativo, ha per oggetto esclusivamente la valutazione di convenienza su situazioni di interesse che la legge non ritiene di affidare totalmente all'autonomia privata, ed il cui superamento è esclusivamente preordinato ad esigenze di rapidità e di ordinato sviluppo del procedimento.
2 - Ciò premesso, è agevole rilevare che la fattispecie sottoposta all'esame della Corte è del tutto peculiare rispetto alle ipotesi di cui s'è finora discusso, nelle quali il rigetto della proposta di concordato è fondata sull'esito negativo della delibazione circa la sua convenienza. Qui, infatti, il giudice non è pervenuto affatto alla fase delibativa, ma si è limitato ad osservare che l'emesso decreto di trasferimento impediva ormai l'ammissione al concordato. Dal canto loro, le ricorrenti non pongono in dubbio che il decreto di trasferimento costituisca un ineludibile ostacolo per l'ammissione al concordato, ma sostengono che quel decreto si trovava (al momento della decisione sul concordato) in fase sospensiva, in virtù di un provvedimento cautelare in tal senso emesso dal presidente del Tribunale.
È, allora, palese che l'inammissibilità dell'attuale ricorso deriva dalla carenza di interesse delle ricorrenti ad una pronunzia circa la validità o meno del provvedimento ora impugnato. Il loro interesse risiede, piuttosto, nel giudizio circa la validità ed efficacia del decreto di trasferimento, il quale risulta anch'esso sottoposto a reclamo, respinto con provvedimento del medesimo Tribunale e gravato anch'esso di distinto ricorso per cassazione (recante i nn. di R.G. 8290/97 + 11839/97 ed autonomamente discusso in questa odierna udienza).
Delle due l'una, infatti: se il decreto di trasferimento dovesse essere caducato, per le ricorrenti si aprirebbe l'adito alla valutazione circa convenienza del proposto concordato, proprio in virtù del summenzionato principio secondo cui la proposta di concordato, fino al decreto di trasferimento, è sempre riproponibile;
se, invece, il decreto dovesse essere confermato, ne deriverebbe l'inevitabile effetto preclusivo per il concordato (effetto che, come s'è detto, neppure le ricorrenti pongono in discussione).
Le ricorrenti vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 13.111.700 di cui L. 13.300.000 (tredici milioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 1999