Decreto cautelare 16 maggio 2025
Sentenza breve 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 23/06/2025, n. 4680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4680 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 04680/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02421/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2421 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa concessione delle idonee misure cautelari anche ante causam:
A) del provvedimento del Questore p.t. della Provincia di Napoli, Cron. -OMISSIS- del 02/05/2025, notificato il 13/05/2025;
B) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi, per quanto di ragione: 1) la “nota propulsiva” della Polizia Municipale di Napoli - Dipartimento Sicurezza - Servizio Polizia Locale - U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori - Nucleo di P.G. del 15/03/2025 (verosimilmente, 15/02/2025) prot. -OMISSIS- – -OMISSIS-; 2) la comunicazione di avvio del procedimento mai notificata al legale rapp.te p.t. della -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l.; 3) il Verbale acquisizione video della Polizia Locale del Comune di Napoli, U.O. I.A.E.S. Investigativa del 17/02/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Napoli e del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso all’esame, notificato il 26 maggio e depositato il 27 maggio 2025, la società ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Questore di Napoli ha disposto la chiusura per il periodo di 15 giorni di un esercizio commerciale (in concreto, un supermarket ) di cui essa è titolare. Nella specie, il provvedimento è stato adottato nell’esercizio del potere previsto dall’articolo 100 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 ed è stato determinato dalla circostanza che personale del comune di Napoli ha accertato che presso quell’esercizio erano stati venduti superalcolici (due bottiglie di vodka) a una minore di 16 anni.
La ricorrente - dopo aver premesso che l’episodio in questione costituisce un unicum , non esistendo a suo carico alcun altro precedente, e che la società attraverso i suoi addetti ha prestato totale collaborazione al personale del comune di Napoli che ha accertato la violazione (in pratica immediatamente mettendo a disposizione i filmati del sistema di videosorveglianza interno che hanno confermato l’episodio) – denuncia che il provvedimento è illegittimo per violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo stato omesso l’avviso di procedimento, e per difetto di istruttoria, presupposti e motivazione e violazione del principio di proporzionalità.
Essa quindi conclude chiedendo l’annullamento del provvedimento.
Si sono costituiti in giudizio il comune di Napoli, che ha eccepito di essere carente di legittimazione passiva, dato che l’atto impugnato è stato adottato dal Questore di Napoli, e il ministero dell’interno, che chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato.
Deve premettersi, in merito alla eccezione di difetto di legittimazione, che essa può essere disattesa, nel senso che la ricorrente non propone, in realtà, alcuna domanda contro il comune di Napoli; la notificazione del ricorso al comune ha, infatti, una funzione essenzialmente di tipo “notiziale” e una valenza “tuzioristica”; non deve trarre in inganno la circostanza che tra gli atti impugnati siano indicati il verbale di accertamento della polizia locale e la nota “propulsiva” con cui il comune di Napoli ha segnalato l’episodio al Questore per gli atti di competenza di quest’ultimo; infatti, da un lato, la ricorrente non propone alcune censura nei confronti di questi atti (dato che essa ammette l’episodio cha ha dato origine al provvedimento, che è incontestato, e i motivi di ricorso sono riferiti esclusivamente all’atto del Questore) e, dall’altro, questi atti non hanno all’evidenza carattere provvedimentale essendo meri atti “strumentali” o “preparatori”. In altri termini la costituzione del comune di Napoli risulta il frutto di una sua scelta non necessitata dalla esigenza di difendersi da domande proposte nei suoi confronti.
Nel merito, il ricorso va accolto, risultando fondati i vizi di difetto di istruttoria e motivazione e violazione del principio di proporzionalità.
In disparte la questione relativa alla omissione dell’avviso di procedimento (che – come risulta dagli atti depositati - non è stato omesso, è stato inviato presso l’esercizio commerciale ma non notificato, come sarebbe stato necessario, al legale rappresentante della società presso la sua sede, che non coincide con l’esercizio commerciale, o utilizzando l’indirizzo di p.e.c., oltretutto noto all’amministrazione), può sinteticamente osservarsi che:
a) il Consiglio di Stato – peraltro in relazione a fattispecie obiettivamente più grave di quella oggetto del ricorso all’esame (si legge nella relativa pronuncia che " un giovane avventore era stato aggredito e ferito all'interno della discoteca da uno sconosciuto che lo aveva colpito al capo con una bottiglia di vetro " e che era stata acquisita “ notizia che al pronto soccorso dell'ospedale (in orario diverso) era segnalato l'accesso di due persone ferite da arma bianca (da informazioni assunte, un giovane era stato ferito all'interno del locale -OMISSIS-, mentre l'altro nei pressi del medesimo esercizio) ” e sanzionata con la chiusura per 15 giorni (come nel caso all’esame) – ha affermato che “ la formulazione letterale e la ratio dell'art. 100 TULSP lasciano ritenere che un singolo episodio, non caratterizzato da particolare grave violenza o allarme sociale, non sia sufficiente a rappresentare il legittimo presupposto della sospensione dell'esercizio, sotto alcuna delle ipotesi considerate dalla norma ” (Consiglio di Stato, sez. III, 3 marzo 2016, n. 1752);
b) la circolare del ministero dell’interno prot. 557/PAS/U/010024/12000.A(1) del 17/07/2019 – in coerenza e continuità con tale precedente giurisprudenziale (che ha anche richiamato letteralmente) - ha chiarito, nel formulare “ indirizzi applicativi ” per l’esercizio del potere conferito dall’articolo 100 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che, “ relativamente al caso in cui l'esercizio pubblico costituisce comunque, un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini ” un “ singolo episodio può legittimamente dare luogo alle misure ex art. 100 TULPS sol allorquando rivesta carattere di gravità ed allarme per la collettività e costituisca un oggettivo pericolo per la pubblica sicurezza ”; è noto che le circolari non sono fonte del diritto e quindi non hanno carattere vincolante, potendo dunque essere disattese senza che ciò determini il vizio di violazione di legge, ma – venendo in rilievo una circolare di tipo interpretativo (che indica oltretutto un’interpretazione già seguita dal giudice amministrativo), avente la funzione di indirizzare le valutazioni discrezionali dei Questori al fine di garantire l’uniformità e la coerenza dei provvedimenti da adottare in base alla norma dell’articolo 100 – un uso della discrezionalità in modo difforme dagli indirizzi fissati dalla circolare e già seguiti dal giudice amministrativo richiederebbe la specificazione di motivi particolari relativi alla fattispecie concreta a base della misura adottata; nel caso all’esame questa specificazione “concreta” manca dato che gli argomenti usati per dimostrare il pericolo per la sicurezza pubblica hanno carattere astratto;
c) il precedente richiamato dall’avvocatura dello Stato nella propria memoria (T.A.R. Toscana, 23 aprile 2024, n. 494) è obiettivamente diverso da quello all’esame e non “pressoché identico”, dato che in quel caso la chiusura (comunque disposta per soli 3 giorni) era stata disposta in relazione a una serata danzante presso un locale che era risultato aperto oltre l’orario consentito in violazione della normativa anticovid e nel quale era risultato che tre minorenni avevano consumato superalcolici;
d) nella fattispecie è contestato un singolo episodio e non è stata fornita alcuna indicazione su perché e come tale isolato episodio abbia costituito, o avrebbe potuto costituire, un concreto pericolo per l’ordine o la sicurezza pubblica, con la conseguenza che in concreto la misura – soprattutto in considerazione della sua durata – risulta obiettivamente sproporzionata rispetto al fatto.
Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Soricelli | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.