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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3094 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 16844/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, solo parte opposta ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 27.3.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 16844 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
PANELLA & FIGLI S.R.L.S., P.I. 04487350615, in persona del legale rapp.te p.t., elett. dom.ta a Napoli al Centro Direzionale isola E/2, presso lo studio dell'avv.to Antonio Muro che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
RO.NE. COSTRUZIONI S.R.L.S., P.I. 05271690652, in persona del legale rapp.te p.t., elett. dom.ta a Nola (NA), in Via Luigi Tansillo, 11, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Di Monda che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
subappalto privato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 17.07.2023,
NE & GL s.r.l.s. proponeva opposizione avverso il d.i. n.
3928/2023, depositato e regolarmente notificato in data 5.6.2023, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a Ro.Ne. Costruzioni s.r.l.s., la somma di €196.438,96 oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02 e spese della relativa procedura monitoria per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione.
L'opponente avverso il d.i. chiedeva:
“dichiarare, in relazione ai motivi di censura prospettati, ammissibile
e fondata la presente opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 3928/2023;
2) con vittoria di spese del giudizio”.
In particolare, l'opponente contestava di vantare un credito nei confronti della Ro.Ne Costruzioni s.r.l.s. per un importo di € 57.333,84, relativo a prestazioni di coordinamento, gestione dei rapporti con il committente principale e gestione del credito d'imposta per interventi edilizi affidati alla suddetta società.
Ciò sarebbe confermato dall'art. 8 dei contratti stipulati inter partes dove viene previsto che al pagamento dell'importo dovuto all'impresa affidataria sarebbe stata sottratta una somma del 25% a titolo di compensazione. Altresì, la società opponente contestava all'opposta il mancato rispetto dei termini di consegna dei lavori vista la mancata consegna della documentazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori e la fine degli stessi.
Ciò farebbe scattare, secondo l'assunto di parte opponente, la clausola prevista all'art.10 del contratto dove è prevista una penale di €100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo, con un massimale del 10% dell'importo contrattuale pari a €29.471,58.
Per questi motivi
, l'opposta sarebbe creditrice del solo importo di
€109.633,54 e non di € 196.438,96 e tale importo non sarebbe comunque esigibile perché il pagamento sarebbe stato condizionato ex art. 1355 c.c. “all'accreditamento sul conto corrente a favore di NE
& GL s.r.l. conseguente al caricamento sul proprio cassetto fiscale del credito di imposta, del prezzo corrispondente alla cessione dello stesso”.
Accreditamento ancora oggi non avvenuto con la conseguenza che il pagamento non sarebbe esigibile.
3. Si costituiva l'opposta che chiedeva:
“in via principale, concedere, ex art. 648 c.p.c., la «provvisoria esecuzione» nei limiti della somma di Euro 147.329,22, dovuta a seguito dell'emissione delle Fatture N. 10, 11 e 12 (peraltro, errate nell'importo) successivamente al deposito del Ricorso;
2) «in subordine», emettere, ex art. 186-bis c.p.c., «Ordinanza di pagamento» nei limiti della somma di Euro 109.633,54, non contestata
e riconosciuta dovuta a pag. 3 dell'Opposizione;
nel merito: 1) accertare e dichiarare il diritto al corrispettivo dell'odierna Comparente, nella misura rideterminata, rispetto alla richiesta, in sede monitoria, con il Ricorso, in Euro 147.329,22, per essere stati i lavori svolti nei termini convenuti e «a regola d'arte», essendo (palesemente) «infondati» il Motivo relativo alle penali e quello riferito all'art. 1353 c.c.;
2) per l'effetto, revocato il Decreto Ingiuntivo N. 3928/23 (alla luce della «compensazione» ex art. 1241 c.c., che si è determinata per effetto dell'emissione delle Fatture ex art. 8 del Contratto), condannare
“NE & figli S.r.l.s.” al pagamento di Euro 147.329,22;
3) maggiorare la somma liquidata in accoglimento del Capo 2 di interessi ex D.lgs. N. 231/02; condannare, comunque, la Società “NE & figli S.r.l.s.” al pagamento di spese processuali e compensi professionali, con distrazione”.
In particolare, l'opposta agiva in forza di tre distinti contratti, intervenuti tra le parti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione nei confronti di tre diversi proprietari.
Emetteva quindi tre fatture (datate 1.10.2022) per un totale di
€206.777,85 applicando poi sull'importo una trattenuta del 5% come garanzia contrattuale.
L'opposta specificava che il contratto stabiliva il frazionamento del pagamento in tre rate, legato al raggiungimento di specifici stadi di avanzamento dei lavori (30%, 60% e 100%), con pagamento previsto entro 30 giorni dall'asseverazione presso ENEA e l'Agenzia delle
Entrate.
Tuttavia, a oltre sette mesi dall'emissione delle fatture, nonostante l'asseverazione sia avvenuta e non siano emerse contestazioni riguardo a vizi o difetti, il pagamento non è stato effettuato.
Pertanto, la parte richiedente ha presentato ricorso al Tribunale per ottenere il pagamento dovuto.
Dato inoltre che secondo l'opposta la controparte riconosceva un importo di €109.633,54, la prima chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione di tale somma o quantomeno l'emissione di un provvedimento ex art. 186-bis c.p.c..
Infine, contestava tutto quanto dedotto dall'opponente affermando che quest'ultima ha emesso fattura di compensazione solo dopo 8 mesi, in particolare dopo la notifica del decreto ingiuntivo, e che anche l'importo calcolato a titolo di compensazione fosse di €49.109,74 e non di €57.333,84, con somma finale dovuta di €147.329,22. Affermava, inoltre, l'inammissibilità e infondatezza della penale azionata dalla controparte perché non esisterebbe alcun ritardo, non sarebbe comprensibile il calcolo effettuato dall'opponente e perché la clausola penale è una clausola vessatoria che non era stata specificamente sottoscritta dalle parti.
Contestava, infine, l'esistenza della condizione sospensiva affermando piuttosto che l'unico elemento accidentale previsto nei contratti è un termine iniziale che decorre dal “30° giorno dalla data di asseverazione presso ENEA e l'Agenzia delle Entrate”.
Per questi motivi
chiedeva il rigetto dell'opposizione.
4. In prima udienza (25.1.2024), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., lo scrivente riteneva non sussistente i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. nonché
l'istanza ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c. in quanto i crediti sono contestati e perché la stessa opposta ha riformulato il proprio credito.
Ritenuta, altresì, la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 27.3.2025.
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è parzialmente fondata.
6.1. Parte opponente ha eccepito l'esistenza di un credito da opporre in compensazione alla pretesa creditoria avanzata dalla società opposta nel procedimento monitorio.
In base all'art. 8 dei tre contratti stipulati tra le parti, l'opponente ha diritto a un credito pari al 25% del valore delle opere e delle forniture effettuate, da compensare al momento del pagamento previa emissione da parte sua della relativa fattura (vedi allegati di comparsa di costituzione e risposta, contratti numeri 6, 7, 8, art. 8, p. 6).
L'opposta non nega l'esistenza del controcredito, ma contesta l'ammontare e il momento in cui è stata avanzata la pretesa avvenuta dopo la notifica del decreto ingiuntivo. L'opponente, invece, sostiene di non aver potuto emettere la fattura in quanto non ha ricevuto i singoli S.A.L. (Stati di Avanzamento Lavori) né la certificazione che attesti il completamento dei lavori da parte della società opposta.
Orbene, sulla base dei contratti allegati e della relativa ammissione della controparte, va accolta l'eccezione di compensazione, a nulla rilevando che al momento del deposito del ricorso per d.i. le fatture non fossero state emesse dall'opponente, trattandosi di un fatto parzialmente estintivo che ben può intervenire in corso di giudizio;
del resto le parti non avevano pattuito un termine per l'emissione delle suddette fatture.
Tuttavia, poiché l'importo del controcredito deve essere calcolato ai sensi dell'art. 8 dei contratti in misura del 25% del valore totale delle opere e delle forniture eseguite (pari a €206.777,85), esso è pari ad €
51.694,46 (vedi allegati di parte opposta, numeri 9, 10, 11).
Non può essere accettata la somma di €57.333,84 richiesta dall'opponente, in quanto non è chiaro come sia stata calcolata, né quella di €49.109,70 avanzata dalla parte opposta, poiché, secondo quanto previsto dal contratto, il calcolo deve essere effettuato semplicemente sul valore delle opere e forniture eseguite, e non al netto delle trattenute in garanzia di tale valore (v. art. 8 dei contratti già citati).
In altri termini, il valore del controcredito deve essere calcolato sulla somma di €206.777,85 e non di €196.438,96.
Prova ne sia anche la circostanza che le parti, all'art. 8 dei contratti, hanno stabilito la compensazione nella misura del 25% delle opere e forniture eseguite, e solo all'art. 9 hanno trattato delle somme ritenute a garanzia;
con ciò volendo escludere che il relativo importo non venisse conteggiato nel calcolo della compensazione.
Non ha rilievo la contestazione dell'opponente in merito alla mancata comunicazione dello stato di avanzamento dei lavori e di conclusione degli stessi atteso che i SAL, come da contratto (art. 6), sono stati emessi dal Direttore dei Lavori;
né era stato pattiziamente previsto l'onere3 di comunicazione in capo alla opposta.
Pertanto, vista l'esistenza di un controcredito, il credito residuo ammonta a €144.744,50, rispetto ai €196.438,96 inizialmente richiesti. 6.2. Deve ritenersi limitatamente accolta l'opposizione riguardo alla clausola penale eccepita.
Infatti, tale clausola, prevista negli artt. 10 dei tre contratti stipulati tra le parti, è stata pattuita per il mero ritardo con la conseguenza che, una volta scaduto il termine negoziale, risulta certamente esigibile la relativa prestazione.
Sul punto si osserva che i lavori sono iniziati per due contratti il
19.9.2022 e per il terzo il 26.9.2022.
Ciò lo si ricava dagli allegati di parte opponente e tale circostanza relativa al giorno di inizio dei lavori non è stata contestata nelle successive memorie dell'opposta con le relative conseguenze ex art. 115 c.p.c. (v. allegati atto di citazione, consegna ro.re messa in mora
OR NN CH, SA RI e CI RM msg).
Considerato che l'articolo 4 dei relativi contratti stabilisce un termine di tre mesi per l'adempimento a partire dalla data di inizio dei lavori, e che l'effettiva conclusione degli stessi è avvenuta il 20 febbraio 2023, come attestato dall'asseverazione del direttore dei lavori allegata in giudizio, si ritengono soddisfatti i presupposti per l'applicazione della clausola penale (vedi allegati alla comparsa di costituzione e risposta, asseverazioni zip, relazioni pdf).
6.2.1. Non ha rilievo, invece, la doglianza difensiva dell'opposta sulla natura vessatoria della clausola penale poiché non rientra tra le clausole tassative previste dall'art. 1341, 2 comma c.c. con la conseguenza che non è necessaria una doppia sottoscrizione (v. Cass. Civ., Sez. II, n.
18550 del 30.6.2021).
Inoltre, è irrilevante ai fini dell'applicazione della clausola penale che non siano intervenute precedenti contestazioni sulla tardività dei lavori, ben potendo le stesse essere sollevate al momento dei conteggi dare- avere tra le parti.
6.2.2. Non può tuttavia essere accolta la penale nell'ammontare indicato di €29.471,58 dall'opponente.
È ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale che riconosce al giudice il potere di ridurre ex officio - ai sensi dell'art. 1384 c.c. - l'ammontare della penale al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi in gioco purché ricorrano le condizioni prescritte dalla norma (parziale adempimento o ammontare manifestatamente eccessivo) e la clausola penale, in via di azione o di eccezione, sia stata dedotta in giudizio (v. Cass. n 10249/2022; Cass.,
Sez. Un., n. 2061/2021; Cass., n. 19272/2014).
Condizioni che entrambe ricorrono nel caso di specie.
Da un lato, l'esecuzione dei lavori è stata eseguita totalmente come risultata dalle asseverazioni del direttore dei lavori, ing. Ciro Ignarra
(cfr. allegati comparsa di costituzione e risposta, allegato 13 asseverazioni zip, relazioni pdf).
Dall'altro l'art. 10 dei contratti litigiosi prevede un ammontare massimo della penale pari al 10% dell'importo contrattuale.
Visto che l'importo contrattuale, in base ai lavori e forniture eseguite, è di €206.777,85, tenuto conto dell'adempimento totale dei lavori e del ritardo di circa due mesi, il giudice ritiene congrua la somma di
€20.677,85 (pari al 10% del costo dei lavori così come previsto contrattualmente) e non di €29.471,58.
Infine, poiché la penale è dedotta in compensazione, l'importo della stessa sarà sottratto dal credito vantato dalla parte opposta, riducendo il totale complessivo a €124.066,65.
6.3. Deve rigettarsi invece la richiesta dell'opponente in merito alla non esigibilità della prestazione.
L'art. 7 del contratto prevede un termine e non una condizione sospensiva.
Tale clausola discorre che il pagamento dei lavori eseguiti dovrà avvenire entro “il 30 giorno dalla data di asseverazione presso l'ENEA
e l'Agenzia delle Entrate e comunque non oltre sette giorni dall'accreditamento sul conto corrente, in favore di NE e GL
s.r.l.s. conseguente al caricamento sul proprio cassetto fiscale del credito di imposta, del prezzo corrispondente alla cessione dello stesso.
Il solo pagamento relativo al Sal finale sarà eseguito entro 60 giorni dall'emissione della relativa fattura”. Dal testo negoziale si evince come il termine ordinario per il pagamento dei lavori fosse di 30 giorni dalla data di asseverazione per le prime due fatture mentre per l'ultima fattura è previsto un termine di 60 giorni dall'emissione di quest'ultima.
La circostanza dell'accreditamento dei crediti di imposta, semmai, rileva a favore della opponente dato che nel caso in cui fossero state accreditati i crediti di imposta sul cassetto fiscale dell'opponente – prima della scadenza dei termini di 30 e 60 giorni – quest'ultima avrebbe dovuto pagare entro sette giorni.
Intervenuta l'asseverazione il 20.2.2023 e scaduti i relativi termini contrattuali, il pagamento richiesto dall'opposta, seppur detratto delle somme prima indicate, è certamente esigibile (cfr. vedi allegati alla comparsa di costituzione e risposta, asseverazioni zip, relazioni pdf).
7.
Per questi motivi
, l'opposizione è parzialmente accolta e il d.i. n.
3928/2023 deve essere revocato.
L'opponente, per l'effetto, deve essere condannata al pagamento della somma di €124.066,74, oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02.
8. Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità del giudizio (scaglione: fino ad €
260.000,00).
Sul punto, difatti, deve darsi atto dei seguenti principi di diritto, espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Il primo, secondo cui con l'opposizione a d.i. non “viene promossa” una controversia, trattandosi di una prosecuzione del giudizio monitorio e non di un giudizio impugnatorio (in tal senso già: Cass. S.U. 7 luglio
1993, n. 7448, 30 luglio 2008, n. 20604, 9 settembre 2010, n. 19246, a
10 luglio 2015, n. 14475, 18 settembre 2020, n. 1959 ed infine Cass.
S.U. n. 927/2022), dovendosi dunque guardare all'esito complessivo del giudizio, e l'altro, per il quale la riduzione del quantum rispetto a quanto domandato con un'unica domanda, come avvenuto nel caso in esame, non consente più al giudicante di disporre la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (cfr. Cass. S.U. n. 32061 del
31.10.2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione;
2) per l'effetto di cui sub 1), revoca il d.i. n. 3928/2023 e condanna NE
& GL s.r.l.s. al pagamento, in favore di Ro.Ne. Costruzioni s.r.l.s., della somma di €124.066,65, oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02;
3) condanna NE & GL s.r.l.s. al pagamento, in favore di Ro.Ne.
Costruzioni s.r.l.s., delle spese di lite che, ivi comprese quelle della fase monitoria, liquida in € 410,00 per spese ed € 8.175,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Di Monda.
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
11 SEZIONE CIVILE
N. 16844/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, solo parte opposta ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 27.3.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 16844 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
PANELLA & FIGLI S.R.L.S., P.I. 04487350615, in persona del legale rapp.te p.t., elett. dom.ta a Napoli al Centro Direzionale isola E/2, presso lo studio dell'avv.to Antonio Muro che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
RO.NE. COSTRUZIONI S.R.L.S., P.I. 05271690652, in persona del legale rapp.te p.t., elett. dom.ta a Nola (NA), in Via Luigi Tansillo, 11, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Di Monda che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
subappalto privato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 17.07.2023,
NE & GL s.r.l.s. proponeva opposizione avverso il d.i. n.
3928/2023, depositato e regolarmente notificato in data 5.6.2023, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a Ro.Ne. Costruzioni s.r.l.s., la somma di €196.438,96 oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02 e spese della relativa procedura monitoria per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione.
L'opponente avverso il d.i. chiedeva:
“dichiarare, in relazione ai motivi di censura prospettati, ammissibile
e fondata la presente opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 3928/2023;
2) con vittoria di spese del giudizio”.
In particolare, l'opponente contestava di vantare un credito nei confronti della Ro.Ne Costruzioni s.r.l.s. per un importo di € 57.333,84, relativo a prestazioni di coordinamento, gestione dei rapporti con il committente principale e gestione del credito d'imposta per interventi edilizi affidati alla suddetta società.
Ciò sarebbe confermato dall'art. 8 dei contratti stipulati inter partes dove viene previsto che al pagamento dell'importo dovuto all'impresa affidataria sarebbe stata sottratta una somma del 25% a titolo di compensazione. Altresì, la società opponente contestava all'opposta il mancato rispetto dei termini di consegna dei lavori vista la mancata consegna della documentazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori e la fine degli stessi.
Ciò farebbe scattare, secondo l'assunto di parte opponente, la clausola prevista all'art.10 del contratto dove è prevista una penale di €100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo, con un massimale del 10% dell'importo contrattuale pari a €29.471,58.
Per questi motivi
, l'opposta sarebbe creditrice del solo importo di
€109.633,54 e non di € 196.438,96 e tale importo non sarebbe comunque esigibile perché il pagamento sarebbe stato condizionato ex art. 1355 c.c. “all'accreditamento sul conto corrente a favore di NE
& GL s.r.l. conseguente al caricamento sul proprio cassetto fiscale del credito di imposta, del prezzo corrispondente alla cessione dello stesso”.
Accreditamento ancora oggi non avvenuto con la conseguenza che il pagamento non sarebbe esigibile.
3. Si costituiva l'opposta che chiedeva:
“in via principale, concedere, ex art. 648 c.p.c., la «provvisoria esecuzione» nei limiti della somma di Euro 147.329,22, dovuta a seguito dell'emissione delle Fatture N. 10, 11 e 12 (peraltro, errate nell'importo) successivamente al deposito del Ricorso;
2) «in subordine», emettere, ex art. 186-bis c.p.c., «Ordinanza di pagamento» nei limiti della somma di Euro 109.633,54, non contestata
e riconosciuta dovuta a pag. 3 dell'Opposizione;
nel merito: 1) accertare e dichiarare il diritto al corrispettivo dell'odierna Comparente, nella misura rideterminata, rispetto alla richiesta, in sede monitoria, con il Ricorso, in Euro 147.329,22, per essere stati i lavori svolti nei termini convenuti e «a regola d'arte», essendo (palesemente) «infondati» il Motivo relativo alle penali e quello riferito all'art. 1353 c.c.;
2) per l'effetto, revocato il Decreto Ingiuntivo N. 3928/23 (alla luce della «compensazione» ex art. 1241 c.c., che si è determinata per effetto dell'emissione delle Fatture ex art. 8 del Contratto), condannare
“NE & figli S.r.l.s.” al pagamento di Euro 147.329,22;
3) maggiorare la somma liquidata in accoglimento del Capo 2 di interessi ex D.lgs. N. 231/02; condannare, comunque, la Società “NE & figli S.r.l.s.” al pagamento di spese processuali e compensi professionali, con distrazione”.
In particolare, l'opposta agiva in forza di tre distinti contratti, intervenuti tra le parti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione nei confronti di tre diversi proprietari.
Emetteva quindi tre fatture (datate 1.10.2022) per un totale di
€206.777,85 applicando poi sull'importo una trattenuta del 5% come garanzia contrattuale.
L'opposta specificava che il contratto stabiliva il frazionamento del pagamento in tre rate, legato al raggiungimento di specifici stadi di avanzamento dei lavori (30%, 60% e 100%), con pagamento previsto entro 30 giorni dall'asseverazione presso ENEA e l'Agenzia delle
Entrate.
Tuttavia, a oltre sette mesi dall'emissione delle fatture, nonostante l'asseverazione sia avvenuta e non siano emerse contestazioni riguardo a vizi o difetti, il pagamento non è stato effettuato.
Pertanto, la parte richiedente ha presentato ricorso al Tribunale per ottenere il pagamento dovuto.
Dato inoltre che secondo l'opposta la controparte riconosceva un importo di €109.633,54, la prima chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione di tale somma o quantomeno l'emissione di un provvedimento ex art. 186-bis c.p.c..
Infine, contestava tutto quanto dedotto dall'opponente affermando che quest'ultima ha emesso fattura di compensazione solo dopo 8 mesi, in particolare dopo la notifica del decreto ingiuntivo, e che anche l'importo calcolato a titolo di compensazione fosse di €49.109,74 e non di €57.333,84, con somma finale dovuta di €147.329,22. Affermava, inoltre, l'inammissibilità e infondatezza della penale azionata dalla controparte perché non esisterebbe alcun ritardo, non sarebbe comprensibile il calcolo effettuato dall'opponente e perché la clausola penale è una clausola vessatoria che non era stata specificamente sottoscritta dalle parti.
Contestava, infine, l'esistenza della condizione sospensiva affermando piuttosto che l'unico elemento accidentale previsto nei contratti è un termine iniziale che decorre dal “30° giorno dalla data di asseverazione presso ENEA e l'Agenzia delle Entrate”.
Per questi motivi
chiedeva il rigetto dell'opposizione.
4. In prima udienza (25.1.2024), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., lo scrivente riteneva non sussistente i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. nonché
l'istanza ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c. in quanto i crediti sono contestati e perché la stessa opposta ha riformulato il proprio credito.
Ritenuta, altresì, la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 27.3.2025.
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è parzialmente fondata.
6.1. Parte opponente ha eccepito l'esistenza di un credito da opporre in compensazione alla pretesa creditoria avanzata dalla società opposta nel procedimento monitorio.
In base all'art. 8 dei tre contratti stipulati tra le parti, l'opponente ha diritto a un credito pari al 25% del valore delle opere e delle forniture effettuate, da compensare al momento del pagamento previa emissione da parte sua della relativa fattura (vedi allegati di comparsa di costituzione e risposta, contratti numeri 6, 7, 8, art. 8, p. 6).
L'opposta non nega l'esistenza del controcredito, ma contesta l'ammontare e il momento in cui è stata avanzata la pretesa avvenuta dopo la notifica del decreto ingiuntivo. L'opponente, invece, sostiene di non aver potuto emettere la fattura in quanto non ha ricevuto i singoli S.A.L. (Stati di Avanzamento Lavori) né la certificazione che attesti il completamento dei lavori da parte della società opposta.
Orbene, sulla base dei contratti allegati e della relativa ammissione della controparte, va accolta l'eccezione di compensazione, a nulla rilevando che al momento del deposito del ricorso per d.i. le fatture non fossero state emesse dall'opponente, trattandosi di un fatto parzialmente estintivo che ben può intervenire in corso di giudizio;
del resto le parti non avevano pattuito un termine per l'emissione delle suddette fatture.
Tuttavia, poiché l'importo del controcredito deve essere calcolato ai sensi dell'art. 8 dei contratti in misura del 25% del valore totale delle opere e delle forniture eseguite (pari a €206.777,85), esso è pari ad €
51.694,46 (vedi allegati di parte opposta, numeri 9, 10, 11).
Non può essere accettata la somma di €57.333,84 richiesta dall'opponente, in quanto non è chiaro come sia stata calcolata, né quella di €49.109,70 avanzata dalla parte opposta, poiché, secondo quanto previsto dal contratto, il calcolo deve essere effettuato semplicemente sul valore delle opere e forniture eseguite, e non al netto delle trattenute in garanzia di tale valore (v. art. 8 dei contratti già citati).
In altri termini, il valore del controcredito deve essere calcolato sulla somma di €206.777,85 e non di €196.438,96.
Prova ne sia anche la circostanza che le parti, all'art. 8 dei contratti, hanno stabilito la compensazione nella misura del 25% delle opere e forniture eseguite, e solo all'art. 9 hanno trattato delle somme ritenute a garanzia;
con ciò volendo escludere che il relativo importo non venisse conteggiato nel calcolo della compensazione.
Non ha rilievo la contestazione dell'opponente in merito alla mancata comunicazione dello stato di avanzamento dei lavori e di conclusione degli stessi atteso che i SAL, come da contratto (art. 6), sono stati emessi dal Direttore dei Lavori;
né era stato pattiziamente previsto l'onere3 di comunicazione in capo alla opposta.
Pertanto, vista l'esistenza di un controcredito, il credito residuo ammonta a €144.744,50, rispetto ai €196.438,96 inizialmente richiesti. 6.2. Deve ritenersi limitatamente accolta l'opposizione riguardo alla clausola penale eccepita.
Infatti, tale clausola, prevista negli artt. 10 dei tre contratti stipulati tra le parti, è stata pattuita per il mero ritardo con la conseguenza che, una volta scaduto il termine negoziale, risulta certamente esigibile la relativa prestazione.
Sul punto si osserva che i lavori sono iniziati per due contratti il
19.9.2022 e per il terzo il 26.9.2022.
Ciò lo si ricava dagli allegati di parte opponente e tale circostanza relativa al giorno di inizio dei lavori non è stata contestata nelle successive memorie dell'opposta con le relative conseguenze ex art. 115 c.p.c. (v. allegati atto di citazione, consegna ro.re messa in mora
OR NN CH, SA RI e CI RM msg).
Considerato che l'articolo 4 dei relativi contratti stabilisce un termine di tre mesi per l'adempimento a partire dalla data di inizio dei lavori, e che l'effettiva conclusione degli stessi è avvenuta il 20 febbraio 2023, come attestato dall'asseverazione del direttore dei lavori allegata in giudizio, si ritengono soddisfatti i presupposti per l'applicazione della clausola penale (vedi allegati alla comparsa di costituzione e risposta, asseverazioni zip, relazioni pdf).
6.2.1. Non ha rilievo, invece, la doglianza difensiva dell'opposta sulla natura vessatoria della clausola penale poiché non rientra tra le clausole tassative previste dall'art. 1341, 2 comma c.c. con la conseguenza che non è necessaria una doppia sottoscrizione (v. Cass. Civ., Sez. II, n.
18550 del 30.6.2021).
Inoltre, è irrilevante ai fini dell'applicazione della clausola penale che non siano intervenute precedenti contestazioni sulla tardività dei lavori, ben potendo le stesse essere sollevate al momento dei conteggi dare- avere tra le parti.
6.2.2. Non può tuttavia essere accolta la penale nell'ammontare indicato di €29.471,58 dall'opponente.
È ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale che riconosce al giudice il potere di ridurre ex officio - ai sensi dell'art. 1384 c.c. - l'ammontare della penale al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi in gioco purché ricorrano le condizioni prescritte dalla norma (parziale adempimento o ammontare manifestatamente eccessivo) e la clausola penale, in via di azione o di eccezione, sia stata dedotta in giudizio (v. Cass. n 10249/2022; Cass.,
Sez. Un., n. 2061/2021; Cass., n. 19272/2014).
Condizioni che entrambe ricorrono nel caso di specie.
Da un lato, l'esecuzione dei lavori è stata eseguita totalmente come risultata dalle asseverazioni del direttore dei lavori, ing. Ciro Ignarra
(cfr. allegati comparsa di costituzione e risposta, allegato 13 asseverazioni zip, relazioni pdf).
Dall'altro l'art. 10 dei contratti litigiosi prevede un ammontare massimo della penale pari al 10% dell'importo contrattuale.
Visto che l'importo contrattuale, in base ai lavori e forniture eseguite, è di €206.777,85, tenuto conto dell'adempimento totale dei lavori e del ritardo di circa due mesi, il giudice ritiene congrua la somma di
€20.677,85 (pari al 10% del costo dei lavori così come previsto contrattualmente) e non di €29.471,58.
Infine, poiché la penale è dedotta in compensazione, l'importo della stessa sarà sottratto dal credito vantato dalla parte opposta, riducendo il totale complessivo a €124.066,65.
6.3. Deve rigettarsi invece la richiesta dell'opponente in merito alla non esigibilità della prestazione.
L'art. 7 del contratto prevede un termine e non una condizione sospensiva.
Tale clausola discorre che il pagamento dei lavori eseguiti dovrà avvenire entro “il 30 giorno dalla data di asseverazione presso l'ENEA
e l'Agenzia delle Entrate e comunque non oltre sette giorni dall'accreditamento sul conto corrente, in favore di NE e GL
s.r.l.s. conseguente al caricamento sul proprio cassetto fiscale del credito di imposta, del prezzo corrispondente alla cessione dello stesso.
Il solo pagamento relativo al Sal finale sarà eseguito entro 60 giorni dall'emissione della relativa fattura”. Dal testo negoziale si evince come il termine ordinario per il pagamento dei lavori fosse di 30 giorni dalla data di asseverazione per le prime due fatture mentre per l'ultima fattura è previsto un termine di 60 giorni dall'emissione di quest'ultima.
La circostanza dell'accreditamento dei crediti di imposta, semmai, rileva a favore della opponente dato che nel caso in cui fossero state accreditati i crediti di imposta sul cassetto fiscale dell'opponente – prima della scadenza dei termini di 30 e 60 giorni – quest'ultima avrebbe dovuto pagare entro sette giorni.
Intervenuta l'asseverazione il 20.2.2023 e scaduti i relativi termini contrattuali, il pagamento richiesto dall'opposta, seppur detratto delle somme prima indicate, è certamente esigibile (cfr. vedi allegati alla comparsa di costituzione e risposta, asseverazioni zip, relazioni pdf).
7.
Per questi motivi
, l'opposizione è parzialmente accolta e il d.i. n.
3928/2023 deve essere revocato.
L'opponente, per l'effetto, deve essere condannata al pagamento della somma di €124.066,74, oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02.
8. Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità del giudizio (scaglione: fino ad €
260.000,00).
Sul punto, difatti, deve darsi atto dei seguenti principi di diritto, espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Il primo, secondo cui con l'opposizione a d.i. non “viene promossa” una controversia, trattandosi di una prosecuzione del giudizio monitorio e non di un giudizio impugnatorio (in tal senso già: Cass. S.U. 7 luglio
1993, n. 7448, 30 luglio 2008, n. 20604, 9 settembre 2010, n. 19246, a
10 luglio 2015, n. 14475, 18 settembre 2020, n. 1959 ed infine Cass.
S.U. n. 927/2022), dovendosi dunque guardare all'esito complessivo del giudizio, e l'altro, per il quale la riduzione del quantum rispetto a quanto domandato con un'unica domanda, come avvenuto nel caso in esame, non consente più al giudicante di disporre la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (cfr. Cass. S.U. n. 32061 del
31.10.2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione;
2) per l'effetto di cui sub 1), revoca il d.i. n. 3928/2023 e condanna NE
& GL s.r.l.s. al pagamento, in favore di Ro.Ne. Costruzioni s.r.l.s., della somma di €124.066,65, oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02;
3) condanna NE & GL s.r.l.s. al pagamento, in favore di Ro.Ne.
Costruzioni s.r.l.s., delle spese di lite che, ivi comprese quelle della fase monitoria, liquida in € 410,00 per spese ed € 8.175,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Di Monda.
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.