Decreto cautelare 8 agosto 2024
Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2024
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02002/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01335/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2024, proposto da
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
contro
Comune di Pago del Vallo di Lauro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di sgombero prot. n. 2893 del 17.7.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pago del Vallo di Lauro;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025 il dott. IN Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (in appresso, MIM) – Istituto Scolastico Comprensivo Statale “NE CR” (in appresso, Istituto CR) impugnava, chiedendone l’annullamento: - l’ordinanza n. 7 del 17 luglio 2024 (prot. n. 2893), con la quale il Responsabile del Settore Ufficio Tecnico – Edilizia Privata del Comune di Pago del Vallo di Lauro, aveva disposto lo sgombero dei locali al piano primo dell’immobile, rientrante nel patrimonio indisponibile comunale e ubicato in Pago del Vallo di Lauro, viale Piave, e censito in catasto al foglio 4, particella 174; - la nota del 6 agosto 2024, prot. n. 3179, con la quale il Responsabile Settore Ufficio Tecnico – Edilizia Privata del Comune di Pago del Vallo di Lauro aveva comunicato l’esecuzione dell’ordinanza n. 7 del 17 luglio 2024 mediante diretta rimozione degli materiali presenti nei locali sottoposti a sgombero.
2. A sostegno dell’esperito gravame, l’Istituto CR, in qualità di occupante i suindicati locali (giusta determina n. 6 del 19 gennaio 2024 affidati in gestione, unitamente a quelli al piano seminterrato, all’istituto scolastico privato non paritario denominato “Centro Scolastico Enrico Mattei”, in appresso, Centro Mattei), lamentava, in estrema sintesi, che: a) in violazione dell’art. 11 del protocollo di intesa stipulato il 28 marzo 2024 tra l’amministrazione locale intimata e quella scolastica proponente (in appresso, protocollo di intesa), nonché sulla scorta di pretestuose ragioni di contenimento della spesa pubblica (visto il periodo feriale di adozione della misura intimata), il Comune di Pago del Vallo di Lauro avrebbe disposto lo sgombero del piano primo dell’immobile prima del completamento dei lavori di adeguamento dei locali al piano rialzato, destinati alla risistemazione dell’Istituto CR; b) la divisata operazione di sgombero, in quanto preceduta da manomissioni non autorizzate in data 19 aprile 2024 e susseguita dalla comunicazione di rimozione diretta dei materiali nell’esclusiva disponibilità dell’istituzione scolastica, si sarebbe tradotta in una violazione delle norme a garanzia della riservatezza dei documenti da quest’ultima custoditi; c) la misura adottata, compromettendo il regolare ed efficiente svolgimento delle attività scolastiche, si sarebbe, per di più, sostanziata in una lesione del costituzionalmente tutelato diritto all’istruzione; d) il potere di autotutela esecutiva sarebbe stato esercitato dal Comune di Pago del Vallo di Lauro in difetto del relativo presupposto, non risultando comprovata la dichiarata appartenenza dell’immobile controverso al patrimonio indisponibile dell’ente locale, nonché con sviamento della finalità ad esso sottesa, che avrebbe dovuto essere quella di salvaguardare la destinazione pubblicistica del bene; e) in violazione dei principi di collaborazione e di buona fede cui avrebbero improntarsi i rapporti tra le amministrazioni, il Comune di Pago del Vallo di Lauro avrebbe posto in essere attività contrarie all’accordo convenuto in sede di protocollo di intesa, invadendo spazi occupati all’istituzione scolastica, senza procurare a quest’ultima equivalenti spazi muniti di agibilità.
3. Costituitosi l’intimato Comune di Pago del Vallo di Lauro, eccepiva, oltre all’infondatezza, l’inammissibilità del ricorso sia per omessa impugnazione delle determine n. 21 del 21 novembre 2023 (prot. n. 4151) e n. 6 del 19 gennaio 2024 (prot. n. 25), con le quali il Responsabile del Settore Ufficio Tecnico – Edilizia Privata aveva, rispettivamente, indetto ed aggiudicato la gara per l’affidamento in concessione dei locali ai piani primo e seminterrato dell’immobile ubicato in Pago del Vallo di Lauro, viale Piave, e censito in catasto al foglio 4, particella 174, sia per difetto di legittimazione attiva del proponente Istituto CR, sia per omessa notifica nei confronti del Centro Mattei.
4. In esito alla camera di consiglio del 5 settembre 2024, la proposta istanza cautelare era accolta dalla Sezione con ordinanza n. 343 del 6 settembre 2024.
Con tale pronuncia veniva stabilito, tra l’altro, che: - «le parti dovranno provvedere ad effettuare un sopralluogo congiunto, affinché sia verificata la corretta esecuzione dei lavori indicati nel … protocollo d’intesa, propedeutici al trasferimento dell’istituto ricorrente; - «comunque, il Comune intimato, nel bilanciamento degli interessi in gioco, dovrà adoperarsi per garantire nell’immediatezza la tutela del prioritario diritto all’istruzione da parte degli utenti dell’istituto ricorrente (in linea con il calendario scolastico varato per l’anno 2024/25)».
In esecuzione dell’emesso dictum cautelare, le amministrazioni contendenti, per il tramite dei relativi rappresentanti, effettuavano, in data 4 ottobre 2024, il prescritto sopralluogo congiunto, volto a verificare lo stato dei lavori propedeutici al trasferimento dell’Istituto CR dal piano primo al piano rialzato dell’immobile ubicato in Pago del Vallo di Lauro, viale Piave, e censito in catasto al foglio 4, particella 174.
In particolare, a tenore del verbale in pari data, prot. n. 4006, emergeva quanto segue:
«1) spostamento di n. 3 monitor digitali nelle aule al piano rialzato: eseguito; 2) dal 12 settembre al 27 settembre: a) sono stati installati n. 2 armadi rack; b) trasferiti gli accesspoint di proprietà dell'Istituto dal primo al piano rialzato che sono stati settati e indirizzati; installate n. 12 prese LAN e 3 elettriche concordate con l'istituzione scolastica all'atto della installazione: eseguito; 3) effettuate opere di rifinitura per migliorare gli aspetti igienico sanitario: eseguito; 4) tinteggiatura dell'aula in fondo al corridoio lato destro dell'edificio: eseguito; 5) trasloco degli arredi e attrezzature scolastiche indispensabili all'espletamento dell'attività didattica, afferenti le tre classi di scuola secondaria, con ricollocazione degli stessi nelle aule a esse destinate e ubicate al piano rialzato lato destro del corridoio: eseguito».
Nel medesimo verbale del 4 ottobre 2024, prot. n. 4006, il Comune di Pago del Vallo di Lauro si impegnava, altresì: - «a garantire l'accesso esclusivo della balconata prospiciente all’aula multifunzionale che resta a uso esclusivo della scuola “B. CR”, il cui accesso è consentito al personale autorizzato dall'istituzione scolastica mediante preavviso per le vie brevi»; - «a consegnare i locali di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa rubricato refezione scolastica, nei tempi tecnici indicati dalle autorità preposte (Genio Civile e Vigili del Fuoco) o comunque a trovare una soluzione alternativa, che assicuri spazi congrui con quelli previsti all'art. 7 entro la fine dell'anno scolastico 2024-2025»; - «all’uopo … a rendere edotta l'istituzione scolastica dello stato di avanzamento della procedura a mezzo trasmissione degli atti infraprocedimentali».
5. Alla stregua delle suindicate sopravvenienze, l’amministrazione resistente eccepiva, in apposita memoria, l’improcedibilità del ricorso, nella parte in cui gravante l’intimazione di sgombero dei locali al piano primo dell’edificio in titolarità comunale, e l’inammissibilità dello stesso, nella parte in cui statuente che «i locali che rimarranno nella disponibilità dell’Istituto scolastico non possono, in ragione dei maggiori costi e oneri di bilancio, essere utilizzati senza espressa e puntuale autorizzazione per attività di natura extra curriculare comunque denominate».
6. All’udienza pubblica del 28 ottobre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
5. Venendo ora a scrutinare il ricorso, va, in rito, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse a coltivarlo, nella parte in cui volto a contestare lo sgombero dei locali al piano primo dell’immobile, rientrante nel patrimonio indisponibile comunale e ubicato in Pago del Vallo di Lauro, viale Piave, e censito in catasto al foglio 4, particella 174.
6. Al di là delle questioni sollevate da parte ricorrente circa le denunciate violazioni in materia di riservatezza, di lesione del costituzionalmente tutelato diritto all’istruzione, di esorbitanza dal perimetro di esercizio del potere di autotutela esecutiva, di inosservanza dei violazione dei principi di collaborazione e di buona fede nei rapporti tra amministrazioni, le pretese attoree incontrano il limite invalicabile degli impegni reciprocamente assunti dall’Istituto CR e dal Comune di Pago del Vallo di Lauro in sede di stipula del protocollo di intesa del 28 marzo 2024.
Ed invero, tale atto è senz’altro riconducibile alla categoria degli accordi contemplati dall’art. 15 della l. n. 241/1990, ai sensi del quale, «anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14», ossia delle conferenze di servizi, «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune» (comma 1), soggiacenti ai «principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili» (comma 2, in quanto richiamante l’art. 11, comma 2).
Ora, il menzionato protocollo di intesa del 28 marzo 2024 prevedeva, all’art. 5, che:
- «L'Istituto Comprensivo NE CR si impegna ad accettare la determina Area III U.T.C. n. 6 del 19 gennaio 2024 di affidamento in gestione e locazione dei locali ubicati al primo piano e al piano seminterrato (attualmente allo stato grezzo) collocati al lato sinistro del plesso scolastico di Pago del Vallo di Lauro accedendo da via Salvo d'Acquisto, in favore dell'Istituto scolastico non paritario denominato "Centro Scolastico Enrico Mattei" per un periodo di anni 6. In esecuzione della citata determina l'Istituto Comprensivo NE CR si impegna a trasferire le classi di scuola secondaria di 1° grado, attualmente collocate al primo piano del suddetto plesso, al piano rialzato secondo modalità e tempi delineati al successivo art. 11 [bis] del presente patto. Dal canto suo l'amministrazione comunale di Pago del Vallo di Lauro, garantisce a tutti gli alunni e alle loro famiglie, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di inclusione sociale, i servizi e le prestazioni necessarie ad usufruire pienamente del diritto allo studio inteso come effettiva rimozione degli ostacoli materiali che si frappongono all'accesso a tutti i livelli di istruzione».
Ai sensi, poi, dell’art. 11 [bis]: « Le parti convengono di dare esecuzione al presente patto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
L'Istituto Comprensivo NE CR si impegna ad effettuare il trasferimento, al piano rialzato, delle classi di scuola secondaria di 1° grado entro 10 giorni lavorativi dall'ultimazione degli interventi previsti all'art. 8 – Manutenzione degli edifici scolastici.
Il Comune di Pago del Vallo di Lauro si impegna: - a dare avvio agli interventi di cui al richiamato art. 8 entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente patto, fornendo supporto in termini di mezzi, personale e spazi all'interno dei quali collocare gli arredi, le attrezzature e le suppellettili attualmente ubicati nei locali posti al primo livello; - a realizzare le operazioni di trasferimento degli apparati di rete, secondo le prescrizioni dell'art. 9, durante i periodi si sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il termine del 31 agosto 2024. Prima dell'immissione nel possesso dei locali collocati al primo piano, da parte del concessionario, il Comune si impegna a custodire i suddetti apparati all'interno di locali chiusi a chiave, consentendo l'ingresso del personale autorizzato dalla scuola in qualunque momento e previa richiesta formulata anche per le vie brevi; - a consegnare all'Istituto Comprensivo NE CR gli spazi ubicati al piano seminterrato di via Piave entro il termine ultimo del 1° settembre 2024, data di inizio dell'anno scolastico 2024/2025; - ad eseguire gli interventi di chiusura del vano scala di collegamento tra il piano rialzato e il primo piano, garantendo la fruibilità dell'atrio/ingresso dell'Istituto stesso, prima dell'inizio delle attività del concessionario; - a rendere inaccessibile, per chiunque non autorizzato, il vano ubicato al primo piano che dà sulla balconata prospiciente all'aula multifunzionale in uso all'istituzione scolastica».
In particolare i lavori di manutenzione, al cui completamento era subordinato il trasferimento dell’Istituto CR dal piano primo al piano rialzato erano, a tenore dell’art. 8, i seguenti: «- tinteggiatura delle tre aule da destinare alle classi di scuola secondaria, attualmente occupate dalle classi 3a, 4 a e 5 a di scuola primaria e successivo spostamento di n. 3 monitor digitali in dotazione alle medesime con le medesime modalità previste al successivo art. 9; - separazione dell'aula identificata come attuale classe quinta mediante la creazione di una parete divisoria; - separazione degli accessi, per ragazzi e ragazze, ai servizi igienici da destinare alla scuola secondaria, collocati in fondo al corridoio lato destro; - installazione degli infissi parasole alle finestre delle aule da destinare alla scuola primaria, collocate lungo il corridoio lato sinistro; - sgombero, divisione e tinteggiatura dell'aula ubicata in fondo al corridoio lato destro dell'edificio».
Ciò posto, è evidente che, alla luce delle risultanze del sopralluogo del 4 ottobre 2024, (cfr. verbale in pari data, prot. n. 4006, riportato retro, sub n. 4), le attività manutentive di cui all’art. 8 del protocollo di intesa del 28 marzo 2024, propedeutiche al trasferimento dell’Istituto CR dal piano primo al piano rialzato dell’immobile, rientrante nel patrimonio indisponibile comunale e ubicato in Pago del Vallo di Lauro, viale Piave, e censito in catasto al foglio 4, particella 174, sono state regolarmente eseguite dall’amministrazione resistente (cfr. verbali di regolare esecuzione prot. n. 3587 dell’11 settembre 2024 e prot. n. 3709 del 17 settembre 2024), così essendosi perfezionata la condizione prevista per il trasferimento anzidetto e così essendo venuta meno la precipua ragione di doglianza avanzata col ricorso in epigrafe, e cioè l’indisponibilità di locali agibili e, come tali, idonei allo svolgimento delle attività scolastiche da parte del menzionato Istituto CR.
D’altronde, l’amministrazione resistente, già prima del sopralluogo del 4 ottobre 2024, mediante relazione a cura del Responsabile del Settore Ufficio Tecnico – Edilizia Privata, prot. n. 3433 del 29 agosto 2024, aveva rappresentato e documentato che i seguenti locali di nuova destinazione dell’Istituto CR, assistititi di collaudo ed agibilità, nonché aventi superficie pari a circa mq 2.000, erano idonei ad ospitare quest’ultimo (frequentato da circa 100 alunni): «- 1 hall d’ingresso; - 1 aula magna e aula mensa con spazio destinato a lavatoi e balconata sovrastante; - 1 palestra con spogliatoi e bagni destinati; - 1 aula multimediale; - 1 laboratorio; - 11 (distinte per scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola di secondaria di 1° grado che hanno una superficie varia da 17,83 mq fino a 54,55 mq che 1,80 mq per alunno, secondo il d.m. 18 dicembre 1975, possono soddisfare un numero da 10 a 30 alunni che per 11 aule significa che soddisfano circa 253 alunni quindi più di 100 iscritti a Pago del Vallo di Lauro); - 3 sale docenti/riunioni; - 1 bagno per disabili; - 3 bagni scuola dell’infanzia; - 4 bagni per scuole primaria di primo grado destinati agli uomini; - 4 bagni per scuole primaria di primo grado destinati alle donne; - 2 bagni per scuole secondaria di primo grado destinati agli uomini; - 3 bagni per scuole secondaria di primo grado destinati alle donne - i bagni sono tutti dotati di antibagni e spazi funzionali; - i corridoi di disimpegno hanno una larghezza pari a 2,30 m (il d.m. riporta “Qualora gli spazi per la distribuzione orizzontale assumano l'aspetto di corridoi di disimpegno di locali ad uso degli allievi, essi dovranno avere larghezza non inferiore a 2 m”)».
7. Le suindicate sopravvenienze fattuali, unitamente alla circostanza che – come dedotto dal Comune di Pago del Vallo di Lauro senza incorrere in contestazioni ex adverso – l’amministrazione scolastica ricorrente, una volta acclarato il verificarsi delle condizioni di cui all’art. 11 [bis] del protocollo di intesa del 28 marzo 2024, abbia rilasciato i locali al piano primo e traslocato al piano rialzato dell’immobile, rientrante nel patrimonio indisponibile comunale e ubicato in Pago del Vallo di Lauro, viale Piave, e censito in catasto al foglio 4, particella 174, denotano univocamente il sopraggiunto difetto di interesse ad avversare lo sgombero disposto con l’impugnata ordinanza n. 7 del 17 luglio 2024.
In questo senso, è appena il caso di rammentare che la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può derivare da un mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso ovvero dall’adozione di un provvedimento che sia idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco, anche qualora non abbia effetto satisfattivo nei confronti della parte ricorrente, purché sia tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 616/2014).
8. Rimane, a questo punto, da scrutinare l’eccezione di inammissibilità riferita dall’amministrazione resistente alla prescrizione, impartita con la medesima ordinanza n. 7 del 17 luglio 2024, secondo cui «i locali che rimarranno nella disponibilità dell’Istituto scolastico non possono, in ragione dei maggiori costi e oneri di bilancio, essere utilizzati senza espressa e puntuale autorizzazione per attività di natura extracurriculare comunque denominate».
Osserva, al riguardo, il Collegio che la causa petendi articolata da parte ricorrente (cfr. retro, sub n. 2 – cui deve essere rigorosamente ancorato il thema decidendum – non include alcuna specifica censura in merito alla prescrizione in parola, l’ordinanza n. 7 del 17 luglio 2024 figurando, peraltro, individuata, nell’atto introduttivo del presente giudizio, come il provvedimento col quale «si ordina al Dirigente scolastico e a e a chiunque altro vi sia tenuto nella qualità di legale rappresentante dell’Istituto Scolastico “NE CR”» unicamente «l’immediata liberazione dei locali di cui al primo piano dell’indicato immobile ubicato al viale Piave, mediante riconsegna delle chiavi al Comune proprietario e presa in custodia, previo inventario, degli oggetti residui ivi allocati che, ove di proprietà dell’istituto scolastico, dovranno essere rimossi entro giorni tre dalla notifica della presente ordinanza».
Conseguentemente, l’ordinanza n. 7 del 17 luglio 2024 è da intendersi gravata unicamente nella parte in cui dispone lo sgombero dei locali al piano primo dell’immobile in titolarità comunale, e non anche con riferimento alla prescrizione anzidetta, il cui annullamento giurisdizionale risulta esulare dal petitum sostanziale articolato dalla proponente amministrazione scolastica.
D’altronde, lo svolgimento delle attività extracurriculari all’interno della struttura in titolarità comunale nemmeno avrebbe potuto reputarsi condizionato o pregiudicato dal tenore del provvedimento impugnato, figurando disciplinato dall’art. 11 del protocollo di intesa del 28 marzo 2024 e da quest’ultimo assoggettato alla stipula di appositi accordi tra amministrazioni.
La clausola convenzionale richiamata stabilisce, infatti, che: «Le Parti ritengono opportuno agevolare l'utilizzo degli immobili per attività extrascolastiche di interesse per la collettività. In questo senso si impegnano: - a concordare un piano di utilizzo delle palestre e delle strutture sportive in favore della cittadinanza , nei tempi e negli orari in cui non siano destinate alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari, sottoscrivendo apposita convenzione; - a concordare un piano di utilizzo degli immobili per la collocazione di eventuali centri estivi; - ad adottare misure che, previa delibera dei Consigli di Circolo e Istituto, permettano la fruizione di locali ed aree scolastiche, da parte della cittadinanza e degli operatori accreditati, per ogni attività che faciliti l'aggregazione sulla base di valori educativi coerenti con le finalità istituzionalmente perseguite dalla scuola. Le suddette attività si svolgeranno in orari extrascolastici e/o in periodi di sospensione delle attività didattiche nel rispetto delle prescrizioni sancite dell'art. 96, co. 4, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297».
9. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso in epigrafe va dichiarato in parte improcedibile.
10. Le spese di lite possono essere interamente compensate, stante la natura pubblica di entrambe le parti contendenti, fatto salvo il rimborso del contributo unificato, che va posto a carico del Comune di Pago del Vallo di Lauro, tenuto conto che quest’ultimo risulta aver completato gli interventi di cui all’art. 8 del protocollo di intesa del 28 marzo 2024 soltanto dopo l’adozione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, che va rimborsato dal Comune di Pago del Vallo di Lauro al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI US, Presidente
IN Di LO, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN Di LO | PI US |
IL SEGRETARIO