CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/07/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 136/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 136 ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Controparte_1
, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
[...]
dal professor avvocato Giampiero Proia in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, non costituito, CP_2
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 9 luglio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione, voglia, in accoglimento del presente ricorso, riformare la sentenza impugnata, ovvero sospendere il presente giudizio in attesa di definizione del procedimento attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Roma (doc. n. 1).
1 Per l'effetto dell'accoglimento del presente appello, ordinare al sig. la restituzione CP_2
di quanto la ha corrisposto in mera esecuzione della sentenza impugnata Controparte_1
(cfr. doc. n. 2).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 giugno 2021 , premesso di essere un dipendente CP_2
dell' e di aver lavorato in passato alle dipendenze dell'Ente Foreste della Parte_1
Sardegna cui era subentrata, ai sensi della legge regionale n. 8/2016, l'attuale datrice di lavoro, ha esposto che con la nascita di il personale dell'agenzia è stato iscritto alle casse Parte_1
previdenziali pubbliche CPDEL e INADEL istituite presso l' infine confluito CP_3
nell' CP_4
In precedenza, ha soggiunto lo stesso , presso il precedente ente datore di lavoro egli CP_2
era invece assoggettato ad un regime previdenziale di tipo privatistico gestito dall' CP_1
Tale regime previdenziale, in particolare, era regolato da un regolamento approvato con decreto interministeriale del 19 novembre 1996 e successive modifiche il quale prevede che prima del compimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale deve essere corrisposto all'iscritto trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante il quale non abbia instaurato altro rapporto lavorativo con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente.
Alla luce di tale disciplina, non essendo egli più iscritto alla cassa ma CP_1
all' aveva rivendicato la corresponsione del conto individuale accantonato sulla sua CP_4
posizione previdenziale pari ad euro 30.742,00, nonché del T.F.R in ragione di euro
54.075,00, del pari giacente presso l' stante la cessazione del pregresso rapporto CP_1
di impiego.
La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio ed ha Controparte_1
concluso per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 931/2022 del 9 novembre 2022, ha accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme depositate a suo nome nel conto individuale, condannando la resistente al CP_1
2 pagamento in suo favore dell'importo di euro 30.742,00, oltre accessori come ivi meglio quantificati.
Ha invece rigettato la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, compensando, infine, per metà tra le parti le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, la cui metà residua aveva posto a carico della resistente nella misura ivi indicata. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo motivo di appello l' lamenta la erroneità della decisione di CP_1
prime cure laddove il giudicante, contrariamente a quanto richiesto dalla difesa della non ha ritenuto dover disporre la sospensione del procedimento ai sensi degli CP_1
artt. 295 e 337 c.p.c. con riguardo al separato giudizio recante R.G. n. 1871/2019 pendente presso il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro tra la stessa e CP_1
Parte_1
Tale giudizio, in particolare, verte sull'accertamento dell'obbligo di quest'ultima di disporre l'iscrizione del proprio personale presso la gestione previdenziale che fa capo all'appellante e dunque si pone in rapporto di pregiudizialità con quello qui in trattazione.
2. Con un secondo motivo di gravame la stessa appellante ha contestato la decisione del
Tribunale laddove ha escluso che permanga un obbligo di iscrizione (o di reiscrizione) del nella gestione previdenziale gestita dalla stessa e che, dunque, sia venuto CP_2 CP_1
meno per l' l'obbligo contributivo verso la medesima gestione cui il Parte_1
lavoratore era in precedenza iscritto.
A tal riguardo, richiamato il disposto dell'art. 3 della legge n. 1655/1962, ha dedotto che l'attuale datore di lavoro dell'appellato rientra tra i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione integrativa in favore di CP_1
Pertanto, in coerenza con le argomentazioni svolte nel primo giudizio, ha sostenuto che avrebbe dovuto continuare a versare la contribuzione sia in favore di Parte_1
quale soggetto erogatore di prestazioni integrative e non sostitutive rispetto alla CP_1
assicurazione generale obbligatoria, sia in favore dell' CP_4
Non si sarebbe pertanto verificata la modifica dell'inquadramento previdenziale dell'appellato permanendo, come testè esposto, l'obbligo di mantenimento di una apposita
3 posizione previdenziale presso a prescindere dalla natura pubblica o privata del CP_1
datore di lavoro giacchè il criterio discriminante al riguardo è rappresentato dalla natura dell'attività esercitata.
3. Con il terzo motivo di appello la ha lamentato la violazione e falsa CP_1
applicazione dell'art. 48 della legge regionale della Sardegna n. 8/2016 avuto riguardo al disposto dell'art. 45 del Contratto collettivo nazionale degli operai forestali e dei lavoratori agricoli.
Tale disposizione legislativa, infatti, prevede che al personale dell' si continui ad Pt_1
applicare, pur dopo il passaggio dall'Ente Foreste della Sardegna all'attuale datore di lavoro, il predetto accordo collettivo fino ad almeno il luglio 2021 cosicchè, quantomeno fino a tale data, il era assoggettato all'obbligo di iscrizione all' CP_2 CP_1
4. Con il quarto motivo di gravame la appellante ha escluso che nel caso di specie operi la previsione contenuta nell'art. 6 comma 2 lett. c) del regolamento succitato, invocata dal CP_2
onde legittimare il suo diritto all'ottenimento del conto individuale.
Tale disposizione prevede infatti che:
Prima del raggiungimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto: omissis
c) all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente.
Nel caso di specie la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro dell'appellato già in essere presso l'Ente Foreste della Sardegna con l' Parte_1
esclude ex se la maturazione del credito rivendicato dal posto che difetta il proprio il CP_2
presupposto della definitiva cessazione del rapporto di lavoro nei termini poc'anzi richiesti dalla disposizione in esame.
Né, ha proseguito l'appellante, può sostenersi, come ha fatto il giudice di primo grado, che per la maturazione del diritto al pagamento del conto individuale sia sufficiente una vicenda modificativa del rapporto di lavoro che veda il lavoratore non più assoggettato al regime previdenziale . CP_1
4 Il dato testuale di riferimento che parla di cessazione del rapporto di lavoro non autorizza ad applicare tale disposizione in difetto, come avvenuto nella specie, di tale dirimente effetto giuridico.
Difettano, quindi, i presupposti richiesti dal regolamento vigente presso la CP_1
appellante per la maturazione del diritto alla percezione delle somme accantonate a titolo di conto individuale.
5. Da ultimo la difesa appellante ha censurato la sentenza impugnata per non avere il primo giudice sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 bis della legge regionale n. 8/2016 per contrasto con gli artt. 3, 39 e 117 comma 2 lett. i) e lett. o) della Costituzione.
Ha pertanto rassegnato le sovrascritte conclusioni.
6. La parte appellata, cui nemmeno risulta ritualmente notificato l'atto di appello nonché il decreto di fissazione della udienza per il 9 luglio 2025, non si è costituita in giudizio.
7. Nelle more del giudizio la difesa appellante, segnatamente con le note depositate il 27 maggio 2025, ha manifestato, tenuto conto dell'esito sfavorevole per la di altro CP_1
analogo giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, la volontà di rinunciare agli atti ed al giudizio di appello.
Ha pertanto chiesto dichiararsi estinto il processo senza alcuna statuizione sul regime di riparto delle spese di lite, stante la mancata costituzione di controparte.
8. Ritiene il Collegio che alla luce della volontà da ultimo rappresentata dalla parte appellante e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio della parte appellata debba essere dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante nei confronti di . CP_2
8.1. Sul punto si è recentemente espressa, segnatamente nella sentenza n. 94/2025 (est.
Scarpa), questa Corte di Appello talchè il Collegio, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., richiama e fa proprio nella sua integralità tale condivisibile percorso motivazionale che si riporta come segue:
Costituisce, infatti, costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ai sensi degli articoli 359 e 306 del codice di procedura civile, va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinuncia di
5 merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (così Cass. n.
18255/2004 ex plurimis, ma anche 8387/1999 e 5556/1995).
E sempre la Suprema Corte ha precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione - come nel caso di specie in cui non CP_5
costituendosi giudizio non ha mostrato interesse alla prosecuzione dello stesso e ad una pronuncia nel merito - la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte
(così Cass. n. 5556/1995 e n. 4499/1996).
Nella sostanza, peraltro, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. n. 5250/2018).
La rinuncia agli atti, quindi, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione, investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, in virtù dell'art.
310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass. n. 26372/2024).
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell' art.306 cpc, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile -
6 sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale (Cass.n. 1168/1995).
L'accettazione, pertanto, non è richiesta quando il convenuto, non essendosi costituito, non abbia rivelato alcun interesse (nel senso sopra indicato) alla prosecuzione del processo
(v. Cass. n. 1168/1995 e 6850/2011). A tal riguardo la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento (v. Cass. n.
10978/1996, Cass. n. 6850/2011 e Cass. n. 11384/1999 secondo cui “ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio;
tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali.).
La mancata costituzione della parte appellata per l'odierna udienza è, quindi, nel caso di specie incompatibile con la prosecuzione del processo, a fronte della manifestata volontà dell'appellante di rinunciare agli atti del giudizio.
Da ciò consegue l'integrale estinzione del giudizio, a fronte di rinuncia regolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., in quanto contenuta in un atto depositato telematicamente dal difensore dell'appellante munito di procura speciale, rilasciata anche per la rinuncia agli atti del giudizio.
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
7 Nel caso di specie, tuttavia, tale questione è superata posto che in sede di appello il , CP_2
come visto, non risulta costituito in giudizio talchè nulla deve disporre questa Corte in ordine al regime di regolazione delle spese di lite per questo grado di giudizio.
9. Infine la pronuncia di una sentenza recante la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015
e n. 25485/2018).
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Nulla dispone quanto alle spese di lite del giudizio di appello attesa la mancata costituzione in giudizio di . CP_2
Così deciso in Cagliari il 10 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 136 ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Controparte_1
, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
[...]
dal professor avvocato Giampiero Proia in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, non costituito, CP_2
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 9 luglio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione, voglia, in accoglimento del presente ricorso, riformare la sentenza impugnata, ovvero sospendere il presente giudizio in attesa di definizione del procedimento attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Roma (doc. n. 1).
1 Per l'effetto dell'accoglimento del presente appello, ordinare al sig. la restituzione CP_2
di quanto la ha corrisposto in mera esecuzione della sentenza impugnata Controparte_1
(cfr. doc. n. 2).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 giugno 2021 , premesso di essere un dipendente CP_2
dell' e di aver lavorato in passato alle dipendenze dell'Ente Foreste della Parte_1
Sardegna cui era subentrata, ai sensi della legge regionale n. 8/2016, l'attuale datrice di lavoro, ha esposto che con la nascita di il personale dell'agenzia è stato iscritto alle casse Parte_1
previdenziali pubbliche CPDEL e INADEL istituite presso l' infine confluito CP_3
nell' CP_4
In precedenza, ha soggiunto lo stesso , presso il precedente ente datore di lavoro egli CP_2
era invece assoggettato ad un regime previdenziale di tipo privatistico gestito dall' CP_1
Tale regime previdenziale, in particolare, era regolato da un regolamento approvato con decreto interministeriale del 19 novembre 1996 e successive modifiche il quale prevede che prima del compimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale deve essere corrisposto all'iscritto trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante il quale non abbia instaurato altro rapporto lavorativo con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente.
Alla luce di tale disciplina, non essendo egli più iscritto alla cassa ma CP_1
all' aveva rivendicato la corresponsione del conto individuale accantonato sulla sua CP_4
posizione previdenziale pari ad euro 30.742,00, nonché del T.F.R in ragione di euro
54.075,00, del pari giacente presso l' stante la cessazione del pregresso rapporto CP_1
di impiego.
La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio ed ha Controparte_1
concluso per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 931/2022 del 9 novembre 2022, ha accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme depositate a suo nome nel conto individuale, condannando la resistente al CP_1
2 pagamento in suo favore dell'importo di euro 30.742,00, oltre accessori come ivi meglio quantificati.
Ha invece rigettato la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, compensando, infine, per metà tra le parti le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, la cui metà residua aveva posto a carico della resistente nella misura ivi indicata. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo motivo di appello l' lamenta la erroneità della decisione di CP_1
prime cure laddove il giudicante, contrariamente a quanto richiesto dalla difesa della non ha ritenuto dover disporre la sospensione del procedimento ai sensi degli CP_1
artt. 295 e 337 c.p.c. con riguardo al separato giudizio recante R.G. n. 1871/2019 pendente presso il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro tra la stessa e CP_1
Parte_1
Tale giudizio, in particolare, verte sull'accertamento dell'obbligo di quest'ultima di disporre l'iscrizione del proprio personale presso la gestione previdenziale che fa capo all'appellante e dunque si pone in rapporto di pregiudizialità con quello qui in trattazione.
2. Con un secondo motivo di gravame la stessa appellante ha contestato la decisione del
Tribunale laddove ha escluso che permanga un obbligo di iscrizione (o di reiscrizione) del nella gestione previdenziale gestita dalla stessa e che, dunque, sia venuto CP_2 CP_1
meno per l' l'obbligo contributivo verso la medesima gestione cui il Parte_1
lavoratore era in precedenza iscritto.
A tal riguardo, richiamato il disposto dell'art. 3 della legge n. 1655/1962, ha dedotto che l'attuale datore di lavoro dell'appellato rientra tra i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione integrativa in favore di CP_1
Pertanto, in coerenza con le argomentazioni svolte nel primo giudizio, ha sostenuto che avrebbe dovuto continuare a versare la contribuzione sia in favore di Parte_1
quale soggetto erogatore di prestazioni integrative e non sostitutive rispetto alla CP_1
assicurazione generale obbligatoria, sia in favore dell' CP_4
Non si sarebbe pertanto verificata la modifica dell'inquadramento previdenziale dell'appellato permanendo, come testè esposto, l'obbligo di mantenimento di una apposita
3 posizione previdenziale presso a prescindere dalla natura pubblica o privata del CP_1
datore di lavoro giacchè il criterio discriminante al riguardo è rappresentato dalla natura dell'attività esercitata.
3. Con il terzo motivo di appello la ha lamentato la violazione e falsa CP_1
applicazione dell'art. 48 della legge regionale della Sardegna n. 8/2016 avuto riguardo al disposto dell'art. 45 del Contratto collettivo nazionale degli operai forestali e dei lavoratori agricoli.
Tale disposizione legislativa, infatti, prevede che al personale dell' si continui ad Pt_1
applicare, pur dopo il passaggio dall'Ente Foreste della Sardegna all'attuale datore di lavoro, il predetto accordo collettivo fino ad almeno il luglio 2021 cosicchè, quantomeno fino a tale data, il era assoggettato all'obbligo di iscrizione all' CP_2 CP_1
4. Con il quarto motivo di gravame la appellante ha escluso che nel caso di specie operi la previsione contenuta nell'art. 6 comma 2 lett. c) del regolamento succitato, invocata dal CP_2
onde legittimare il suo diritto all'ottenimento del conto individuale.
Tale disposizione prevede infatti che:
Prima del raggiungimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto: omissis
c) all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente.
Nel caso di specie la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro dell'appellato già in essere presso l'Ente Foreste della Sardegna con l' Parte_1
esclude ex se la maturazione del credito rivendicato dal posto che difetta il proprio il CP_2
presupposto della definitiva cessazione del rapporto di lavoro nei termini poc'anzi richiesti dalla disposizione in esame.
Né, ha proseguito l'appellante, può sostenersi, come ha fatto il giudice di primo grado, che per la maturazione del diritto al pagamento del conto individuale sia sufficiente una vicenda modificativa del rapporto di lavoro che veda il lavoratore non più assoggettato al regime previdenziale . CP_1
4 Il dato testuale di riferimento che parla di cessazione del rapporto di lavoro non autorizza ad applicare tale disposizione in difetto, come avvenuto nella specie, di tale dirimente effetto giuridico.
Difettano, quindi, i presupposti richiesti dal regolamento vigente presso la CP_1
appellante per la maturazione del diritto alla percezione delle somme accantonate a titolo di conto individuale.
5. Da ultimo la difesa appellante ha censurato la sentenza impugnata per non avere il primo giudice sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 bis della legge regionale n. 8/2016 per contrasto con gli artt. 3, 39 e 117 comma 2 lett. i) e lett. o) della Costituzione.
Ha pertanto rassegnato le sovrascritte conclusioni.
6. La parte appellata, cui nemmeno risulta ritualmente notificato l'atto di appello nonché il decreto di fissazione della udienza per il 9 luglio 2025, non si è costituita in giudizio.
7. Nelle more del giudizio la difesa appellante, segnatamente con le note depositate il 27 maggio 2025, ha manifestato, tenuto conto dell'esito sfavorevole per la di altro CP_1
analogo giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, la volontà di rinunciare agli atti ed al giudizio di appello.
Ha pertanto chiesto dichiararsi estinto il processo senza alcuna statuizione sul regime di riparto delle spese di lite, stante la mancata costituzione di controparte.
8. Ritiene il Collegio che alla luce della volontà da ultimo rappresentata dalla parte appellante e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio della parte appellata debba essere dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante nei confronti di . CP_2
8.1. Sul punto si è recentemente espressa, segnatamente nella sentenza n. 94/2025 (est.
Scarpa), questa Corte di Appello talchè il Collegio, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., richiama e fa proprio nella sua integralità tale condivisibile percorso motivazionale che si riporta come segue:
Costituisce, infatti, costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ai sensi degli articoli 359 e 306 del codice di procedura civile, va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinuncia di
5 merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (così Cass. n.
18255/2004 ex plurimis, ma anche 8387/1999 e 5556/1995).
E sempre la Suprema Corte ha precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione - come nel caso di specie in cui non CP_5
costituendosi giudizio non ha mostrato interesse alla prosecuzione dello stesso e ad una pronuncia nel merito - la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte
(così Cass. n. 5556/1995 e n. 4499/1996).
Nella sostanza, peraltro, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. n. 5250/2018).
La rinuncia agli atti, quindi, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione, investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, in virtù dell'art.
310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass. n. 26372/2024).
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell' art.306 cpc, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile -
6 sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale (Cass.n. 1168/1995).
L'accettazione, pertanto, non è richiesta quando il convenuto, non essendosi costituito, non abbia rivelato alcun interesse (nel senso sopra indicato) alla prosecuzione del processo
(v. Cass. n. 1168/1995 e 6850/2011). A tal riguardo la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento (v. Cass. n.
10978/1996, Cass. n. 6850/2011 e Cass. n. 11384/1999 secondo cui “ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio;
tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali.).
La mancata costituzione della parte appellata per l'odierna udienza è, quindi, nel caso di specie incompatibile con la prosecuzione del processo, a fronte della manifestata volontà dell'appellante di rinunciare agli atti del giudizio.
Da ciò consegue l'integrale estinzione del giudizio, a fronte di rinuncia regolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., in quanto contenuta in un atto depositato telematicamente dal difensore dell'appellante munito di procura speciale, rilasciata anche per la rinuncia agli atti del giudizio.
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
7 Nel caso di specie, tuttavia, tale questione è superata posto che in sede di appello il , CP_2
come visto, non risulta costituito in giudizio talchè nulla deve disporre questa Corte in ordine al regime di regolazione delle spese di lite per questo grado di giudizio.
9. Infine la pronuncia di una sentenza recante la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015
e n. 25485/2018).
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Nulla dispone quanto alle spese di lite del giudizio di appello attesa la mancata costituzione in giudizio di . CP_2
Così deciso in Cagliari il 10 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
8