Art. 16. Disposizioni per il passaggio di categoria dei salariati
Nella prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell' articolo 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , e dell' articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , fruendo della relativa indennita' per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinui, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianita' di servizio maturata nella categoria di provenienza.
Possono essere, altresi', collocati nella prima categoria, con le modalita' di cui sopra, anche, ove occorra, in soprannumero, da riassorbirsi con le successive vacanze, gli operai di seconda categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente di guida di categoria D o E, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianita' di servizio maturata nella categoria di provenienza.
Sulle domande di inquadramento in categoria superiore delibera il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e salariato, tenendo conto della qualita' del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.
Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante fino al riassorbimento un posto nella categoria inferiore.
Nella prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell' articolo 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , e dell' articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , fruendo della relativa indennita' per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinui, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianita' di servizio maturata nella categoria di provenienza.
Possono essere, altresi', collocati nella prima categoria, con le modalita' di cui sopra, anche, ove occorra, in soprannumero, da riassorbirsi con le successive vacanze, gli operai di seconda categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente di guida di categoria D o E, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianita' di servizio maturata nella categoria di provenienza.
Sulle domande di inquadramento in categoria superiore delibera il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e salariato, tenendo conto della qualita' del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.
Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante fino al riassorbimento un posto nella categoria inferiore.