CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 305/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1695/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9636 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 9636 – prot. n. 147334 del 20/06/2025, notificato il
04/08/2025, con cui il Comune di Siracusa ha chiesto il pagamento dell'IMU per il 2020.
Si è costituito il Comune.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorrente contesta l'avviso “sia perché esso non è stato preceduto da un contraddittorio endo procedimentale ex art.
6-bis L. 212/2000, sia perché chiede l'IMU per l'abitazione principale e per l'unica pertinenza, come attesta il certificato storico di pertinenza ai sensi dell'art. 1, comma 740 della L. 160/2019, che prevede che l'abitazione principale non costituisce base imponibile ai fini IMU”.
Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.
2) Il 1° motivo è infondato perché anche se l'art.
6-bis della L. n. 212/2000 prevede, al comma 1, che “…tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”, fa però “salvo quanto previsto dal comma 2”, laddove è specificato che “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF 24.04.2024, di “individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'art.
6-bis della L. 27.07.2000 n. 212”, agli artt. 2 e 3, ha previsto, con previsioni di carattere generale che rendono meramente esemplificative le elencazioni ivi previste, che “ai fini del presente decreto, si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione”; analogamente, “ai fini del presente decreto, si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione”.
Questo Giudice ritiene che il tipo di provvedimento impugnato in questa sede sia agevolmente riconducibile alle categorie appena descritte, e che quindi il contraddittorio preventivo invocato non sia dovuto.
3) Sul 2° motivo, questo Giudice osserva quanto segue.
Il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, dopo aver premesso, nel 1° e 3° periodo, che l'IMU “ha per presupposto il possesso di immobili”, secondo “le definizioni di cui all'art. 2 del d.lgs. 30.12.92 n. 504”,
e che l'IMU “non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9…”, al 4° periodo – come corretto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13.10.2022 – prevede che “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
Il ricorrente ritiene di non dover versare l'IMU sugli immobili identificati al Catasto al Foglio 120 Particella
700 Sub 23 di categoria A2, e la relativa pertinenza, identificata al Foglio 120 Particella 700 sub 24 di categoria C6, entrambi siti in Indirizzo_1, a Siracusa. Ora, il Comune ha provato che, per l'anno 2020, il ricorrente risulta avere avuto residenza anagrafica in
Indirizzo_1 (e non al n. 3), per cui non spetta l'invocata esenzione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.200,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1695/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9636 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 9636 – prot. n. 147334 del 20/06/2025, notificato il
04/08/2025, con cui il Comune di Siracusa ha chiesto il pagamento dell'IMU per il 2020.
Si è costituito il Comune.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorrente contesta l'avviso “sia perché esso non è stato preceduto da un contraddittorio endo procedimentale ex art.
6-bis L. 212/2000, sia perché chiede l'IMU per l'abitazione principale e per l'unica pertinenza, come attesta il certificato storico di pertinenza ai sensi dell'art. 1, comma 740 della L. 160/2019, che prevede che l'abitazione principale non costituisce base imponibile ai fini IMU”.
Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.
2) Il 1° motivo è infondato perché anche se l'art.
6-bis della L. n. 212/2000 prevede, al comma 1, che “…tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”, fa però “salvo quanto previsto dal comma 2”, laddove è specificato che “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF 24.04.2024, di “individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'art.
6-bis della L. 27.07.2000 n. 212”, agli artt. 2 e 3, ha previsto, con previsioni di carattere generale che rendono meramente esemplificative le elencazioni ivi previste, che “ai fini del presente decreto, si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione”; analogamente, “ai fini del presente decreto, si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione”.
Questo Giudice ritiene che il tipo di provvedimento impugnato in questa sede sia agevolmente riconducibile alle categorie appena descritte, e che quindi il contraddittorio preventivo invocato non sia dovuto.
3) Sul 2° motivo, questo Giudice osserva quanto segue.
Il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, dopo aver premesso, nel 1° e 3° periodo, che l'IMU “ha per presupposto il possesso di immobili”, secondo “le definizioni di cui all'art. 2 del d.lgs. 30.12.92 n. 504”,
e che l'IMU “non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9…”, al 4° periodo – come corretto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13.10.2022 – prevede che “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
Il ricorrente ritiene di non dover versare l'IMU sugli immobili identificati al Catasto al Foglio 120 Particella
700 Sub 23 di categoria A2, e la relativa pertinenza, identificata al Foglio 120 Particella 700 sub 24 di categoria C6, entrambi siti in Indirizzo_1, a Siracusa. Ora, il Comune ha provato che, per l'anno 2020, il ricorrente risulta avere avuto residenza anagrafica in
Indirizzo_1 (e non al n. 3), per cui non spetta l'invocata esenzione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.200,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni