TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/12/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n.6837/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU IN
BE, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. DI MEO DONATA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 02/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 20/08/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere l'indennità di accompagnamento, la condanna dell' CP_1 all'erogazione della corrispondente prestazione assistenziale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda
1 amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
NA OR, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
2 Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.6, 7 e 8 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Dalla documentazione sanitaria in atti e dalle risultanze della visita peritale, si può affermare che la ricorrente è affetta da: cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico, esiti di mastectomia per K infiltrante mammella sx. in dicembre 2023 in terapia con inibitore aromatasi senza riscontro di ripetizioni metastatiche, ateromasia carotidea di grado lieve, ipoacusia corretta da apparecchi acustici, segni di spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con protrusioni discali, segni di coxartrosi, diabete mellito tipo II° in ottimale compenso glico-metabolico in trattamento con antidiabetici orali. Assenza di deficit cognitivo mnesici.
Dalle patologie in atti e dall'esito della visita peritale si evince che la ricorrente è ancora in grado di deambulare autonomamente come si riscontra dal test di con risultato Per_1 riportato al paragrafo precedente ovvero di soggetto deambulante non a rischio di cadute;
nonché di svolgere gran parte delle attività di vita quotidiana come riscontrato ai tests ADL con 4 su
6 funzioni conservate e IADL 2 su 8 funzioni conservate.
La patologia oncologica è in follow.up e attualmente non ha presentato ripetizioni metastatiche.
Pertanto si ritiene la ricorrente invalido ultra 65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti della sua età grave 100% dalla data della domanda amministrativa del
28.6.24. e dalla stessa data non abbisognevole della indennità di accompagnamento».
3 In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dello CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
Per le ragioni innanzi esposte, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro
EU IN BE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU IN
BE, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. DI MEO DONATA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 02/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 20/08/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere l'indennità di accompagnamento, la condanna dell' CP_1 all'erogazione della corrispondente prestazione assistenziale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda
1 amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
NA OR, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
2 Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.6, 7 e 8 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Dalla documentazione sanitaria in atti e dalle risultanze della visita peritale, si può affermare che la ricorrente è affetta da: cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico, esiti di mastectomia per K infiltrante mammella sx. in dicembre 2023 in terapia con inibitore aromatasi senza riscontro di ripetizioni metastatiche, ateromasia carotidea di grado lieve, ipoacusia corretta da apparecchi acustici, segni di spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con protrusioni discali, segni di coxartrosi, diabete mellito tipo II° in ottimale compenso glico-metabolico in trattamento con antidiabetici orali. Assenza di deficit cognitivo mnesici.
Dalle patologie in atti e dall'esito della visita peritale si evince che la ricorrente è ancora in grado di deambulare autonomamente come si riscontra dal test di con risultato Per_1 riportato al paragrafo precedente ovvero di soggetto deambulante non a rischio di cadute;
nonché di svolgere gran parte delle attività di vita quotidiana come riscontrato ai tests ADL con 4 su
6 funzioni conservate e IADL 2 su 8 funzioni conservate.
La patologia oncologica è in follow.up e attualmente non ha presentato ripetizioni metastatiche.
Pertanto si ritiene la ricorrente invalido ultra 65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti della sua età grave 100% dalla data della domanda amministrativa del
28.6.24. e dalla stessa data non abbisognevole della indennità di accompagnamento».
3 In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dello CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
Per le ragioni innanzi esposte, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro
EU IN BE
4