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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/06/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1245/2024 R.G.A.C., promosso da:
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, cittadino italiano, ivi residente in C/da Vassallaggi s.n.c., C.F._1 elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale Sicilia n.126 presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Buttiglieri, che lo rappresenta e difende.
Ricorrente
Contro nata a [...] il [...] (cf: ) ed ivi AR C.F._2 residente nella via Beppe Montana n. 9, elettivamente domiciliata in Caltanissetta presso lo studio dell'avv. Salvatore Licata, che la rappresenta e difende;
Convenuta
E
a San Cataldo il 04.01.2006 ) ed ivi Controparte_2 C.F._3 residente nella via Beppe Montana n. 9 elettivamente domiciliato in Caltanissetta presso lo studio dell'avv. Ileana Anna Zirone, che lo rappresenta e difende.
Convenuti
con l'intervento del Pubblico Ministero
Interveniente necessario OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: All'udienza del 4.2.2025, le parti, congiuntamente, hanno chiesto congiuntamente disporsi la modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale a suo tempo disposte con la revoca dell'obbligo per Parte_1
, di corrispondere il contributo per il mantenimento del figlio, ..
[...] Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.7.2024 , esponeva che a seguito di una Parte_1 relazione affettiva con la sig.ra nasceva in data 04.01.2006 il figlio, AR
, e che a seguito della cessata convivenza more uxorio, veniva dai Controparte_3 genitori, in via stragiudiziale, deciso il collocamento del minore presso la dimora materna.
Esponeva, altresì, che a seguito del sorgere di difficoltà e contrasti con la sig.ra CP_1 nella gestione dei rapporti con il proprio figlio, lo stesso adiva il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, chiedendo disporsi la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Con decreto del 24.2.2009, l'adito Tribunale disponeva l'affido condiviso del minore con collocamento dello stesso presso la madre e conseguentemente veniva regolato il diritto di visita del padre. Con tale decreto veniva altresì posto a carico del Sig. Parte_1
un contributo per il mantenimento del figlio determinato in € 250,00 mensili
[...]
(oltre spese straordinarie da suddividersi al 50% con la madre), integrato dalla somma mensile di € 150,00 poste a carico dei nonni paterni per la medesima causale.
Esponeva, altresì, che a seguito del reclamo avverso detto provvedimento proposto dal
Sig. innanzi la Corte d'Appello di Caltanissetta, il Tribunale per i Parte_1 minorenni, con decreto del 16/02/2010 disponeva, tra l'altro, la riduzione ad € 200,00 mensili dell'onere contributivo posto a carico del Sig. medesimo, per il Pt_1 mantenimento del figlio.
Ciò premesso, il ricorrente rappresentava che, medio tempore, intervenivano giustificati motivi, tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni statuite nel menzionato provvedimento, in quanto, il figlio , ormai maggiorenne, è divenuto P_ economicamente autosufficiente, dal momento che svolge attività lavorativa presso l'azienda di famiglia “Leonardi Service Srl”, con sede in San Cataldo, C/da Giorgibello sn.
Alla luce di quanto esposto, riteneva essere venuti meno i presupposti giustificativi per il relativo mantenimento e, di conseguenza, chiedeva la modifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 473 bis. 29 c.p.c, disponendo la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a beneficio del figlio . P_
Si costituivano in giudizio i convenuti, e , non AR Controparte_4 opponendosi alla domanda del ricorrente e precisando che dal compimento della maggiore età di , e con il raggiungimento della indipendenza economica, il sig. P_
, senza aver raggiunto alcun accordo con le altre parti, ha interrotto il Parte_1 versamento del contributo al mantenimento del figlio.
Contestavano, infine, la richiesta avversaria di condanna al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 4.2.2025, veniva precisato che il convenuto, , ha mutato Controparte_5 il proprio cognome in CP_1
Nel corso dell'udienza, le parti concludevano congiuntamente, chiedendo la modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale e, in particolare, la revoca in capo al ricorrente, , dell'obbligo di corresponsione Parte_1 dell'assegno di mantenimento a beneficio del figlio maggiore di età, Controparte_2 con compensazione delle spese di lite.
La domanda proposta dal ricorrente e diretta alla pronuncia di modifica delle condizioni della responsabilità genitoriale, statuite con decreto del 16/02/2010, emesso dal Tribunale per i Minorenni, è fondata e va accolta.
La statuizione relativa all'assegno di mantenimento, disposto a carico di Parte_1 in favore del figlio GA, trovava giustificazione nell'interesse dello stesso figlio, che, al momento in cui veniva disposta detta statuizione economica, non era maggiorenne, né economicamente autosufficiente. Il ricorrente, nell'istanza di modifica delle condizioni, ha allegato il venir meno di tale situazione, in quanto il figlio , divenuto P_ maggiorenne, svolge attività lavorativa ed ha raggiunto l'indipendenza economica e tale circostanza non è stata oggetto di contestazione, da parte dei convenuti costituitisi in giudizio..
In accoglimento della domanda del ricorrente, e a modifica delle statuizioni del decreto del Tribunale per i Minorenni, va dunque disposta la revoca dell'obbligo in capo al sig.
di corresponsione dell'assegno di mantenimento a beneficio del figlio, Pt_1 P_
.
[...]
Quanto alle spese del giudizio, atteso che il ricorrente non ha dimostrato di aver agito in via stragiudiziale per la revoca del contributo, queste vanno dichiarate integralmente compensate come richiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.1245/2024 R.G.A.C.
Dispone, a modifica delle condizioni di cui al Decreto del 16.2.2010, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, la revoca del contributo di mantenimento di euro 200,00 posto a carico di in favore del figlio . Parte_1 Controparte_2
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 3 giugno 2025.
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1245/2024 R.G.A.C., promosso da:
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, cittadino italiano, ivi residente in C/da Vassallaggi s.n.c., C.F._1 elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale Sicilia n.126 presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Buttiglieri, che lo rappresenta e difende.
Ricorrente
Contro nata a [...] il [...] (cf: ) ed ivi AR C.F._2 residente nella via Beppe Montana n. 9, elettivamente domiciliata in Caltanissetta presso lo studio dell'avv. Salvatore Licata, che la rappresenta e difende;
Convenuta
E
a San Cataldo il 04.01.2006 ) ed ivi Controparte_2 C.F._3 residente nella via Beppe Montana n. 9 elettivamente domiciliato in Caltanissetta presso lo studio dell'avv. Ileana Anna Zirone, che lo rappresenta e difende.
Convenuti
con l'intervento del Pubblico Ministero
Interveniente necessario OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: All'udienza del 4.2.2025, le parti, congiuntamente, hanno chiesto congiuntamente disporsi la modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale a suo tempo disposte con la revoca dell'obbligo per Parte_1
, di corrispondere il contributo per il mantenimento del figlio, ..
[...] Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.7.2024 , esponeva che a seguito di una Parte_1 relazione affettiva con la sig.ra nasceva in data 04.01.2006 il figlio, AR
, e che a seguito della cessata convivenza more uxorio, veniva dai Controparte_3 genitori, in via stragiudiziale, deciso il collocamento del minore presso la dimora materna.
Esponeva, altresì, che a seguito del sorgere di difficoltà e contrasti con la sig.ra CP_1 nella gestione dei rapporti con il proprio figlio, lo stesso adiva il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, chiedendo disporsi la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Con decreto del 24.2.2009, l'adito Tribunale disponeva l'affido condiviso del minore con collocamento dello stesso presso la madre e conseguentemente veniva regolato il diritto di visita del padre. Con tale decreto veniva altresì posto a carico del Sig. Parte_1
un contributo per il mantenimento del figlio determinato in € 250,00 mensili
[...]
(oltre spese straordinarie da suddividersi al 50% con la madre), integrato dalla somma mensile di € 150,00 poste a carico dei nonni paterni per la medesima causale.
Esponeva, altresì, che a seguito del reclamo avverso detto provvedimento proposto dal
Sig. innanzi la Corte d'Appello di Caltanissetta, il Tribunale per i Parte_1 minorenni, con decreto del 16/02/2010 disponeva, tra l'altro, la riduzione ad € 200,00 mensili dell'onere contributivo posto a carico del Sig. medesimo, per il Pt_1 mantenimento del figlio.
Ciò premesso, il ricorrente rappresentava che, medio tempore, intervenivano giustificati motivi, tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni statuite nel menzionato provvedimento, in quanto, il figlio , ormai maggiorenne, è divenuto P_ economicamente autosufficiente, dal momento che svolge attività lavorativa presso l'azienda di famiglia “Leonardi Service Srl”, con sede in San Cataldo, C/da Giorgibello sn.
Alla luce di quanto esposto, riteneva essere venuti meno i presupposti giustificativi per il relativo mantenimento e, di conseguenza, chiedeva la modifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 473 bis. 29 c.p.c, disponendo la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a beneficio del figlio . P_
Si costituivano in giudizio i convenuti, e , non AR Controparte_4 opponendosi alla domanda del ricorrente e precisando che dal compimento della maggiore età di , e con il raggiungimento della indipendenza economica, il sig. P_
, senza aver raggiunto alcun accordo con le altre parti, ha interrotto il Parte_1 versamento del contributo al mantenimento del figlio.
Contestavano, infine, la richiesta avversaria di condanna al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 4.2.2025, veniva precisato che il convenuto, , ha mutato Controparte_5 il proprio cognome in CP_1
Nel corso dell'udienza, le parti concludevano congiuntamente, chiedendo la modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale e, in particolare, la revoca in capo al ricorrente, , dell'obbligo di corresponsione Parte_1 dell'assegno di mantenimento a beneficio del figlio maggiore di età, Controparte_2 con compensazione delle spese di lite.
La domanda proposta dal ricorrente e diretta alla pronuncia di modifica delle condizioni della responsabilità genitoriale, statuite con decreto del 16/02/2010, emesso dal Tribunale per i Minorenni, è fondata e va accolta.
La statuizione relativa all'assegno di mantenimento, disposto a carico di Parte_1 in favore del figlio GA, trovava giustificazione nell'interesse dello stesso figlio, che, al momento in cui veniva disposta detta statuizione economica, non era maggiorenne, né economicamente autosufficiente. Il ricorrente, nell'istanza di modifica delle condizioni, ha allegato il venir meno di tale situazione, in quanto il figlio , divenuto P_ maggiorenne, svolge attività lavorativa ed ha raggiunto l'indipendenza economica e tale circostanza non è stata oggetto di contestazione, da parte dei convenuti costituitisi in giudizio..
In accoglimento della domanda del ricorrente, e a modifica delle statuizioni del decreto del Tribunale per i Minorenni, va dunque disposta la revoca dell'obbligo in capo al sig.
di corresponsione dell'assegno di mantenimento a beneficio del figlio, Pt_1 P_
.
[...]
Quanto alle spese del giudizio, atteso che il ricorrente non ha dimostrato di aver agito in via stragiudiziale per la revoca del contributo, queste vanno dichiarate integralmente compensate come richiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.1245/2024 R.G.A.C.
Dispone, a modifica delle condizioni di cui al Decreto del 16.2.2010, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, la revoca del contributo di mantenimento di euro 200,00 posto a carico di in favore del figlio . Parte_1 Controparte_2
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 3 giugno 2025.
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata