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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/05/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 84 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Civitavecchia (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Bonifazi e dall'Avv.
Laura De Prophetis, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...]; CP_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.03.2025 parte ricorrente depositava le note di udienza nei termini assegnati dal giudice delegato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11.01.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio civile in Romania il 09.09.2000 con
[...]
registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di Civitavecchia al CP_1
n.90, parte II, Serie C, anno 2003;
- che dalla loro unione sono nati i figli (il 12.06.2001) e Per_1 Per_2
(02.03.2012);
- che il resistente è rimasto contumace nel giudizio di separazione e si è reso irreperibile;
- che il padre si è sempre disinteressato dei figli omettendo di corrispondere il mantenimento a loro favore e la rata di mutuo per la casa familiare e che la sua irreperibilità ha determinato difficoltà a prendere le decisioni per i figli;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio.
Tanto dedotto, la ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio disponendo l'affidamento esclusivo del figlio minore con conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e un Per_2 assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 400,00 mensili (euro
200,00 ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 15.05.2024 compariva per l'audizione esclusivamente la ricorrente ed il difensore esibiva in udienza copia del ricorso e del decreto di fissazione di udienza notificati al resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed il certificato di residenza da cui risultava l'irreperibilità del resistente e pertanto il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente. All'esito dell'audizione il procuratore della ricorrente precisava le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate e il Giudice adottava i provvedimenti provvisori disponendo l'affidamento esclusivo del figlio alla Per_2 madre, confermando nel resto i provvedimenti emessi in sede di separazione, 2 nonché disponeva ordine di esibizione reddituale ex art. 210 c.p.c. e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 28.03.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Con decreto del 17.03.2025 il Giudice disponeva la trattazione in modalità cartolare dell'udienza prevista per il 28.03.2025.
All'udienza del 28.03.2025 parte ricorrente depositava le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 09.09.2000, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Sull'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio
La ricorrente ha chiesto disporsi la pronuncia di scioglimento del matrimonio in condizione di autosufficienza economica delle parti, l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento dello stesso presso la casa Per_2 coniugale e disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro
400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
In merito all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, dalla quale il resistente si è già allontanato, dopo la cessazione della convivenza matrimoniale, va confermata l'assegnazione alla in quanto genitore collocatario del figlio minore. Pt_1
In accoglimento della domanda della ricorrente, il Tribunale ritiene che nulla osti alla conferma delle disposizioni adottate all'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 22
c.p.c., sia in relazione all'affidamento esclusivo di alla madre, genitore che ne Per_2 prende cura in via esclusiva oramai da diversi anni, sia per l'assegno di mantenimento da disporsi a carico del padre nella misura di 400,00 euro mensili. Dalla documentazione reddituale depositata risulta che la ricorrente percepisce uno stipendio da uno studio odontoiatrico di circa 1500,00 euro mensili oltre a versamenti in contanti per somme modeste ed ha dichiarato redditi lordi di euro
20.541,00 per l'anno 2022 e di essere comproprietaria con il resistente della casa coniugale. 3 Deve disporsi l'affidamento esclusivo in quanto il resistente ha dimostrato, come detto, un totale disinteresse materiale ed affettivo nei riguardi dei figli, al quale provvede esclusivamente la madre anche in relazione alle decisioni da adottarsi sulla loro educazione e nelle materie di maggiore interesse. Il disinteresse del padre per i figli si è reso altresì palese anche dalla scelta di non costituirsi né comparire all'udienza di prima comparizione tenutasi il 15.05.2024. Sebbene, infatti, la contumacia sia una scelta processuale libera ed insindacabile, non è in dubbio che nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei figli minori la stessa sia sintomatica di un sostanziale disinteresse nei confronti della prole, tale da rendere concretamente difficile e financo, talvolta, impraticabile la condivisione delle scelte di interesse dei figli, di talché l'affidamento condiviso si risolverebbe in un pregiudizio portando ad una paralisi decisionale.
La disciplina della frequentazione padre figlio potrà avvenire come dettagliatamente previsto in parte dispositiva, confermando le disposizioni già assunte in sede di separazione nel rispetto della volontà del figlio e del suo benessere psicofisico.
Le spese straordinarie relative ai minori, con le specificazioni di cui al vigente
Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 e DM
147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità ai valori ai valori minimi ed in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, decisionale (cfr., in tal senso,
Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 84/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
4 eccezione così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania il 09.09.2000 tra nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 CP_1
TR MT il 07.06.1975, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di
Civitavecchia al n. 90, parte II, Serie C, anno 2003;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) conferma l'assegnazione della casa familiare sita a Civitavecchia in via S.
Leonardo n. 7 a in quanto genitore collocatario del figlio minore;
Parte_1
4) dispone l'affidamento esclusivo di alla madre con collocamento Per_2 prevalente presso la stessa ove è fissata la loro residenza;
5) dispone che il padre potrà vedere e tenere liberamente con sé il figlio secondo le seguenti modalità e salvo diverso accordo: a) a fine settimana alternati dalle
10 del sabato alle 21 della domenica;
b) nelle settimane in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre, due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 15 alle ore 21,00; in caso di chiusura scolastica i minori staranno con il padre dalle 10 alle 21; c) nelle settimane in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, tre pomeriggi a settimana il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 21,00; in caso di chiusura scolastica i minori staranno con il padre dalle 10 alle 21; d) per metà della durata delle vacanze natalizie e pasquali in modo da alternare negli anni le principali festività; e) nel mese di luglio di ciascun anno i genitori trascorreranno con il figlio 15 giorni consecutivi;
f) il minore trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma e il giorno del di lei compleanno e trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà e il giorno del di lui compleanno, trascorrerà il giorno del loro compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
6) pone a carico di quale contributo al mantenimento dei CP_1 figli , minorenne, e maggiorenne non economicamente Per_2 Per_1 autosufficiente, un assegno mensile pari ad euro 400,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla sentenza di separazione, assegno rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie (mediche, di istruzione, sportive e ricreative) dei figli da concordarsi in via preventiva tra i genitori e da documentarsi;
5 7) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
8) condanna al pagamento, in favore di delle CP_1 Parte_1 spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro
2.906,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 6 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 84 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Civitavecchia (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Bonifazi e dall'Avv.
Laura De Prophetis, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...]; CP_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.03.2025 parte ricorrente depositava le note di udienza nei termini assegnati dal giudice delegato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11.01.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio civile in Romania il 09.09.2000 con
[...]
registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di Civitavecchia al CP_1
n.90, parte II, Serie C, anno 2003;
- che dalla loro unione sono nati i figli (il 12.06.2001) e Per_1 Per_2
(02.03.2012);
- che il resistente è rimasto contumace nel giudizio di separazione e si è reso irreperibile;
- che il padre si è sempre disinteressato dei figli omettendo di corrispondere il mantenimento a loro favore e la rata di mutuo per la casa familiare e che la sua irreperibilità ha determinato difficoltà a prendere le decisioni per i figli;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio.
Tanto dedotto, la ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio disponendo l'affidamento esclusivo del figlio minore con conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e un Per_2 assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 400,00 mensili (euro
200,00 ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 15.05.2024 compariva per l'audizione esclusivamente la ricorrente ed il difensore esibiva in udienza copia del ricorso e del decreto di fissazione di udienza notificati al resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed il certificato di residenza da cui risultava l'irreperibilità del resistente e pertanto il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente. All'esito dell'audizione il procuratore della ricorrente precisava le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate e il Giudice adottava i provvedimenti provvisori disponendo l'affidamento esclusivo del figlio alla Per_2 madre, confermando nel resto i provvedimenti emessi in sede di separazione, 2 nonché disponeva ordine di esibizione reddituale ex art. 210 c.p.c. e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 28.03.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Con decreto del 17.03.2025 il Giudice disponeva la trattazione in modalità cartolare dell'udienza prevista per il 28.03.2025.
All'udienza del 28.03.2025 parte ricorrente depositava le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 09.09.2000, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Sull'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio
La ricorrente ha chiesto disporsi la pronuncia di scioglimento del matrimonio in condizione di autosufficienza economica delle parti, l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento dello stesso presso la casa Per_2 coniugale e disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro
400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
In merito all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, dalla quale il resistente si è già allontanato, dopo la cessazione della convivenza matrimoniale, va confermata l'assegnazione alla in quanto genitore collocatario del figlio minore. Pt_1
In accoglimento della domanda della ricorrente, il Tribunale ritiene che nulla osti alla conferma delle disposizioni adottate all'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 22
c.p.c., sia in relazione all'affidamento esclusivo di alla madre, genitore che ne Per_2 prende cura in via esclusiva oramai da diversi anni, sia per l'assegno di mantenimento da disporsi a carico del padre nella misura di 400,00 euro mensili. Dalla documentazione reddituale depositata risulta che la ricorrente percepisce uno stipendio da uno studio odontoiatrico di circa 1500,00 euro mensili oltre a versamenti in contanti per somme modeste ed ha dichiarato redditi lordi di euro
20.541,00 per l'anno 2022 e di essere comproprietaria con il resistente della casa coniugale. 3 Deve disporsi l'affidamento esclusivo in quanto il resistente ha dimostrato, come detto, un totale disinteresse materiale ed affettivo nei riguardi dei figli, al quale provvede esclusivamente la madre anche in relazione alle decisioni da adottarsi sulla loro educazione e nelle materie di maggiore interesse. Il disinteresse del padre per i figli si è reso altresì palese anche dalla scelta di non costituirsi né comparire all'udienza di prima comparizione tenutasi il 15.05.2024. Sebbene, infatti, la contumacia sia una scelta processuale libera ed insindacabile, non è in dubbio che nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei figli minori la stessa sia sintomatica di un sostanziale disinteresse nei confronti della prole, tale da rendere concretamente difficile e financo, talvolta, impraticabile la condivisione delle scelte di interesse dei figli, di talché l'affidamento condiviso si risolverebbe in un pregiudizio portando ad una paralisi decisionale.
La disciplina della frequentazione padre figlio potrà avvenire come dettagliatamente previsto in parte dispositiva, confermando le disposizioni già assunte in sede di separazione nel rispetto della volontà del figlio e del suo benessere psicofisico.
Le spese straordinarie relative ai minori, con le specificazioni di cui al vigente
Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 e DM
147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità ai valori ai valori minimi ed in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, decisionale (cfr., in tal senso,
Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 84/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
4 eccezione così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania il 09.09.2000 tra nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 CP_1
TR MT il 07.06.1975, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di
Civitavecchia al n. 90, parte II, Serie C, anno 2003;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) conferma l'assegnazione della casa familiare sita a Civitavecchia in via S.
Leonardo n. 7 a in quanto genitore collocatario del figlio minore;
Parte_1
4) dispone l'affidamento esclusivo di alla madre con collocamento Per_2 prevalente presso la stessa ove è fissata la loro residenza;
5) dispone che il padre potrà vedere e tenere liberamente con sé il figlio secondo le seguenti modalità e salvo diverso accordo: a) a fine settimana alternati dalle
10 del sabato alle 21 della domenica;
b) nelle settimane in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre, due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 15 alle ore 21,00; in caso di chiusura scolastica i minori staranno con il padre dalle 10 alle 21; c) nelle settimane in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, tre pomeriggi a settimana il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 21,00; in caso di chiusura scolastica i minori staranno con il padre dalle 10 alle 21; d) per metà della durata delle vacanze natalizie e pasquali in modo da alternare negli anni le principali festività; e) nel mese di luglio di ciascun anno i genitori trascorreranno con il figlio 15 giorni consecutivi;
f) il minore trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma e il giorno del di lei compleanno e trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà e il giorno del di lui compleanno, trascorrerà il giorno del loro compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
6) pone a carico di quale contributo al mantenimento dei CP_1 figli , minorenne, e maggiorenne non economicamente Per_2 Per_1 autosufficiente, un assegno mensile pari ad euro 400,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla sentenza di separazione, assegno rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie (mediche, di istruzione, sportive e ricreative) dei figli da concordarsi in via preventiva tra i genitori e da documentarsi;
5 7) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
8) condanna al pagamento, in favore di delle CP_1 Parte_1 spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro
2.906,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 6 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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