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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2024, n. 4413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4413 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
N. 30633/2022 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 30633/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 22/04/2024 senza la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281quinquies, co. I, c.p.c. stante la rinunzia dei difensori oralmente acquisita
TRA
, (P.IVA , corrente in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Benedetto Croce n. 122/124, incorporante la (P.IVA Controparte_2
), giusta atto di fusione per incorporazione del 10 novembre 2022, P.IVA_2
rep. n. 13118 e racc. n. 8338, a firma del Notaio in Roma, in Persona_1
persona del dott. in qualità di Amministratore Delegato e legale Controparte_3
rapp.te p.t. della e ivi domiciliato per la carica, rappresentato e difeso dal prof. avv.
Felice Laudadio (C.F: , con domicilio eletto in alla via F. C.F._1 CP_2
Caracciolo, n. 15, presso il Suo studio giusta procura in calce al presente atto
- Appellante E
c.f.: , in persona del Sindaco p.t., dom.to Controparte_4 P.IVA_3
per la carica in al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che CP_2
lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Carla D'Alterio (c.f. ), C.F._2
giusta procura generale alle liti per notaio dott. , allegata alla Persona_2
presente memoria.
- Appellato
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni: all'udienza del 22/04/2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato in data 30 dicembre 2022, la
[...]
(già ) ha inteso proporre appello avverso la Controparte_1 CP_2
sentenza n. 20141/2022, del 1.6.2022, resa dal Giudice di Pace di sez. IX, CP_2
dott.ssa a definizione del giudizio RG n. 14920/2021 recante opposizione Per_3
ex lege n. 689/1981 a) all'ordinanza-ingiunzione n IS20960057610 cron. Reg. n.
20201149572 del 7.12.2020, notificata in data 8.1.2021, con la quale il
[...]
ha Controparte_5
ingiunto alla società ricorrente “di versare entro trenta giorni dalla notifica del
presente atto, la somma di Euro 514,50 di cui Euro 500,00 quale sanzione
amministrativa pecuniaria ed Euro 14,50 per spese di accertamento e notifica”; b)
contro tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compreso il processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo redatto in data
- 2 - 1.3.2019 verbale n. 20190341230 – VV/17990067025 per l'asserita violazione dell'art. 17 co.1 e 24 co.2 Regolamento Comunale “ Organizzazione_1
approvato dal con D.C.C. n. 74 del 21.12.2015 e, segnatamente, Controparte_4
per aver accertato che alle ore 00,05 del 1.3.2019 “all'orario di stesura del presenta atto lo stesso risultava ancora aperto non rispettando l'orario di chiusura”.
L'appellante ha chiarito che, già nella fase istruttoria ed a mezzo scritti difensivi, venivano evidenziati i profili di illegittimità dell'accertamento e,
precisamente:
- l'illegittimità del verbale per incompetenza dell'organo accertatore, in quanto l'asserito illecito amministrativo era stato accertato da due funzionari della Polizia
Locale del sforniti della necessaria ed indefettibile competenza Controparte_4
a svolgere detta attività.
A dire dell'appellante, l'ordinanza ingiunzione successivamente non valutava in alcun modo i motivi di contestazione dell'accertamento che venivano riproposti con il giudizio introdotto innanzi al Giudice di Pace.
Segnatamente, veniva contestata l'ordinanza ingiunzione, in quanto:
(i) emessa da organo accertatore incompetente;
(ii) violativa dei principi di tassatività e tipicità delle sanzioni amministrative
- 3 - per erronea individuazione della norma ritenuta violata carente, peraltro, di portata precettiva;
(iii) violativa del principio del favor rei in parte qua, atteso che, con il sopravvenuto intervento della normativa regionale (L.R. n. 2 del Org_2
2.3.2020), la condotta della società si rivelava pienamente conforme CP_2
ai limiti ex lege prescritti;
(iv) omessa individuazione della condotta incriminata.
Con la gravata sentenza l'opposizione veniva rigettata.
Con il proposto appello la parte ha lamentato l'omessa valutazione del primo motivo di opposizione (incompetenza dell'organo accertatore), del secondo
(erronea indicazione delle disposizioni ritenute violate) e terzo motivo di ricorso
(illegittimità del provvedimento ingiuntivo perché adottato sulla scorta di riferimenti legislativi non più applicabili alla fattispecie sanzionatoria in esame per la sopravvenienza di norma regionale – regolante gli orari di esercizio delle attività
di raccolta e commercializzazione di gioco lecito – che riconosce una disciplina più
favorevole al soggetto sanzionato) nonché del quarto motivo (omessa individuazione della condotta sanzionata).
Ha, quindi, riproposto i motivi di impugnativa, lamentando l'erroneità e/o lacunosità della statuizione adottata dal Giudice di prime cure.
- 4 - Si è costituito il il quale ha chiesto rigettarsi il gravame Controparte_4
stante l'infondatezza dei motivi fatti valere.
La causa, all'esito dell'udienza del 22 aprile 2024, veniva riservata in decisione senza concessione dei termini per scritti conclusionali stante la rinunzia acquisita in atti.
****
§ Sull'incompetenza dell'organo accertatore.
Con un primo motivo di appello la ha reiterato la censura Controparte_2
inerente l'incompetenza dell'agente accertatore in punto di irrogazione della sanzione amministrativa oggetto del presente gravame, effettivamente non esaminata dal giudice di prime cure;
parte appellante assume che la normativa nazionale regolante la raccolta e commercializzazione di giochi leciti attribuirebbe esclusivamente al corpo della Guardia di Finanza la competenza a contestare violazioni amministrative in materia di giochi pubblici (art. 1, c. 69, della l. n.
220/2010, secondo cui “i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere
attività ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o
nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti o atti che possono
configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse e
concorsi pronostici li comunicano all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza
- 5 - territorialmente competenti”).
Ebbene, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, nel caso di specie non è stata contestata una violazione amministrativa in materia di giochi,
scommesse e concorsi pronostici, bensì la violazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale n.74 del 21 dicembre 2015 (Regolamento “Sale da
Gioco e Giochi leciti”), che “disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza
comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.
773 e s.m.i., d'ora innanzi dalla Legge n. 16 del 7 agosto CP_6 Org_2
2014 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977”; l'art.17 di detto Regolamento
espressamente prevede che “anche ai sensi dell'art. 50, comma 7 del vigente TUEL
l'orario di attività delle sale da gioco è dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 18,00 alle
23,00 di tutti i giorni, festivi compresi e salvo diversa determinazione del Sindaco
nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge”; la ricostruzione normativa va integrata a mezzo del richiamo all'art.50 del TUEL il cui 5° comma così recita: “in particolare,
in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente
necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del
territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e
- 6 - della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della
tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di
vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa
la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o
alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali”; il comma 7 della medesima norma prevede che “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli
indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente
indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi
con le esigenze complessive e generali degli utenti”; il verbale di accertamento contiene, inoltre, l'espresso richiamo all'art.7 bis del TUEL, secondo cui “Salvo
diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti
comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro
a 500 euro”.
In breve la norma sanzionatoria è quest'ultima (violazione delle disposizioni dei regolamenti comunati), mentre il precetto violato si rinviene nell'art.17 del
Regolamento Comunale del 21 dicembre 2015 n.74 nella parte in cui fissa gli orari
- 7 - di apertura delle sale giochi (il tutto nei termini sopra ricostruiti e nell'esercizio del potere regolamentare riconosciuto dalla legge); è, quindi, evidente come appaia non conferente il richiamo alle “violazioni amministrative o tributarie in materia di
giochi, scommesse e concorsi pronostici”, vertendosi, piuttosto, in tema di regolamentazione degli orari degli esercizi pubblici, tra cui i locali destinati a sale giochi.
Il motivo di appello va, pertanto, respinto.
§ Sulla richiesta di disapplicazione del regolamento comunale contenente il
precetto violato.
Parte appellante assume l'omessa pronunzia sul secondo motivo di opposizione.
Orbene, avuto riguardo alla asserita assenza di portata precettiva dell'art.17
del Regolamento parte appellante assume Organizzazione_3
che il regolamento comunale “costituisce regolamentazione sussidiaria suscettibile
di applicazione unicamente laddove il Sindaco non abbia posto alcuna disciplina
oraria con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L.; il Sindaco ha
disciplinato la regolamentazione oraria delle attività di raccolta e
commercializzazione di giochi leciti dapprima con l'O.S. prot. n. 387 del 4.4.2016 e
poi con l'O.S. prot. n. 1 del 23.10.2017, neanche richiamate nel verbale presupposto
all'ingiunzione opposta. Pertanto, la disciplina oraria è contenuta nelle OO.SS. nn.
- 8 - 387 del 4.4.2016 (con riferimento alla disciplina “standard” applicabile) e n. 1 del
23.10.2017 (recante la disciplina sperimentale e alternativa a quella di cui alla O.S.
n. 387/2016) e non già nel Regolamento Comunale Sale Giochi e Giochi Leciti
approvato con la D.C.C. n. 74 del 21.12.2015”.
A tal riguardo preme evidenziare come l'ordinanza n.387 del 4 aprile 2016
abbia semplicemente confermato la disciplina degli orari di apertura delle sale giochi come già fissata nel Regolamento Comunale Sale Giochi, non avendo il
Sindaco fatto esercizio del potere di regolamentare in maniera difforme la materia;
parimenti non pertinente appare il richiamo alla O.S. n.1 del 23 ottobre 2017,
atteso che con essa si mira ad una rimodulazione degli orari in via sperimentale su base essenzialmente “convenzionale”, ovvero previo accordo con il CP_4
che preveda l'assunzione di obblighi per la cui individuazione si fa rinvio
[...]
all'ordinanza; ebbene appare evidente come, in assenza di detta convenzione, la regolamentazione degli orari di apertura rimanga ancorata al regolamento comunale, semplicemente confermato dal Sindaco nella richiamata ordinanza sindacale;
da quanto appena evidenziato deriva l'infondatezza dell'assunto di parte appellante secondo cui negli atti impugnati vi sarebbe un'erronea indicazione delle norme violate.
Avuto riguardo ai prefigurati vizi di illegittimità del Regolamento Comunale
Sale Giochi e della Ordinanza Sindacale prot. n.387 del 4 aprile 2016, nella parte in cui lo richiama, l'appellante assume che tali vizi sarebbero integrati (i) dal difetto di
- 9 - istruttoria;
(ii) dall'incompetenza; (iii) dalla violazione del principio di affidamento e di leale collaborazione. Orbene il ha documentato come parte Controparte_4
appellante abbia espressamente impugnato innanzi al Tar gli atti in Org_2
oggetto facendo valere i vizi in oggetto, impugnativa conclusasi con una statuizione di rigetto che ne ha espressamente ritenuto l'infondatezza; va,
pertanto, fatta applicazione del principio secondo cui l'atto presupposto non può
essere disapplicato quando la sua legittimità sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato (Cass.,
Sez. Un., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., Sez. 5, 31 luglio 2007, n. 16937; Cass., Sez.
Un., 2 dicembre 2008, n. 28535).
§ Sulla violazione del principio del favor rei.
Con un ulteriore motivo di appello la parte lamenta che la sopravvenuta normativa regionale (rispetto alla data dell'accertamento), vigente alla data di emissione dell'ordinanza opposta, avrebbe eliminato la illiceità della condotta invece, pervicacemente, sanzionata dal Controparte_4
Tale motivo non sarebbe stato esaminato dal Giudice di Pace e viene,
pertanto, riproposto.
L'appellato, in sede di costituzione in giudizio, ha replicato che lamentando la totale infondatezza dell'avverso motivo di gravame i seguenti rilievi: il principio del tempus regit actum (l'illecito è stato realizzato nel 2019 vale a dire prima
- 10 - dell'entrata in vigore della norma 2020); la supposta normativa non sorregge le avverse deduzioni quanto alla natura più favorevole della stessa rispetto agli illeciti compiuti dall'appellante (accertati e mai contestati); in ambito di sanzioni amministrative non opera in via indiscriminata e generale il principio della retroattività in mitior il quale vale come principio generale solo in ambito penalistico.
Orbene l'infondatezza del motivo di appello discende da quanto evidenziato dal e secondo cui in ambito di sanzioni amministrative non Controparte_4
opererebbe in maniera indiscriminata e generale il principio di retroattività in mitior.
Sul punto è sufficiente fare rinvio a quanto anche di recente riaffermato dalla
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 11/01/2024 n.1154, ai cui principi
è sufficiente fare rinvio (capi 5, 5.1, 5.2, 5.3); in particolare deve escludersi la
natura afflittiva delle sanzioni irrogate dal (nei termini descritti Controparte_4
nella richiamata pronunzia della Suprema Corte e neppure specificamente prospettata da parte appellante), sicchè riprende vigore l'orientamento della
Suprema Corte di Cassazione in virtù del quale in materia di illecito amministrativo il principio di legalità e irretroattività comporta l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, in base al principio tempus regit
actum (ex multis di recente: Cass. Sez. 2, n. 6295 del 02.03.2023; Cass. Sez. 2, n.
- 11 - § Sulla omessa valutazione degli argomenti difensivi.
In merito all'ultima doglianza, inerente alla omessa valutazione degli scritti difensivi, l'infondatezza della stessa discende dall'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al
Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 -
i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione,
decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr. in tal senso Cassazione SU sentenza n.1786 del 28 gennaio
2010).
Non si comprende, infine, la doglianza afferente all'omessa individuazione della condotta sanzionata, emergendo dal verbale la chiara individuazione della stessa (apertura del locale oltre l'orario consentito in sede di regolamentazione comunale).
- 12 - Conclusivamente l'appello proposto va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli- Decima Sezione civile – nella persona del dott. Marcello
Amura in funzione di Giudice Unico, così provvede:
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la Controparte_1
sentenza n. 20141/2022, del 1.6.2022, resa dal Giudice di Pace di sez. IX, CP_2
dott.ssa a definizione del giudizio RG n. 14920/2021 recante opposizione Per_3
ex lege n. 689/1981 a) all'ordinanza-ingiunzione n IS20960057610 cron. Reg. n.
20201149572 del 7.12.2020, notificata in data 8.1.2021;
➢ condanna, secondo la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c.,
l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'appellato che si liquidano in complessivi € 300,00, per Controparte_4
compensi, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di
Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
- 13 - Così deciso in Napoli, il 24/04/2024.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 14 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16322 del 18.06.2019).
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 30633/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 22/04/2024 senza la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281quinquies, co. I, c.p.c. stante la rinunzia dei difensori oralmente acquisita
TRA
, (P.IVA , corrente in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Benedetto Croce n. 122/124, incorporante la (P.IVA Controparte_2
), giusta atto di fusione per incorporazione del 10 novembre 2022, P.IVA_2
rep. n. 13118 e racc. n. 8338, a firma del Notaio in Roma, in Persona_1
persona del dott. in qualità di Amministratore Delegato e legale Controparte_3
rapp.te p.t. della e ivi domiciliato per la carica, rappresentato e difeso dal prof. avv.
Felice Laudadio (C.F: , con domicilio eletto in alla via F. C.F._1 CP_2
Caracciolo, n. 15, presso il Suo studio giusta procura in calce al presente atto
- Appellante E
c.f.: , in persona del Sindaco p.t., dom.to Controparte_4 P.IVA_3
per la carica in al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che CP_2
lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Carla D'Alterio (c.f. ), C.F._2
giusta procura generale alle liti per notaio dott. , allegata alla Persona_2
presente memoria.
- Appellato
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni: all'udienza del 22/04/2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato in data 30 dicembre 2022, la
[...]
(già ) ha inteso proporre appello avverso la Controparte_1 CP_2
sentenza n. 20141/2022, del 1.6.2022, resa dal Giudice di Pace di sez. IX, CP_2
dott.ssa a definizione del giudizio RG n. 14920/2021 recante opposizione Per_3
ex lege n. 689/1981 a) all'ordinanza-ingiunzione n IS20960057610 cron. Reg. n.
20201149572 del 7.12.2020, notificata in data 8.1.2021, con la quale il
[...]
ha Controparte_5
ingiunto alla società ricorrente “di versare entro trenta giorni dalla notifica del
presente atto, la somma di Euro 514,50 di cui Euro 500,00 quale sanzione
amministrativa pecuniaria ed Euro 14,50 per spese di accertamento e notifica”; b)
contro tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compreso il processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo redatto in data
- 2 - 1.3.2019 verbale n. 20190341230 – VV/17990067025 per l'asserita violazione dell'art. 17 co.1 e 24 co.2 Regolamento Comunale “ Organizzazione_1
approvato dal con D.C.C. n. 74 del 21.12.2015 e, segnatamente, Controparte_4
per aver accertato che alle ore 00,05 del 1.3.2019 “all'orario di stesura del presenta atto lo stesso risultava ancora aperto non rispettando l'orario di chiusura”.
L'appellante ha chiarito che, già nella fase istruttoria ed a mezzo scritti difensivi, venivano evidenziati i profili di illegittimità dell'accertamento e,
precisamente:
- l'illegittimità del verbale per incompetenza dell'organo accertatore, in quanto l'asserito illecito amministrativo era stato accertato da due funzionari della Polizia
Locale del sforniti della necessaria ed indefettibile competenza Controparte_4
a svolgere detta attività.
A dire dell'appellante, l'ordinanza ingiunzione successivamente non valutava in alcun modo i motivi di contestazione dell'accertamento che venivano riproposti con il giudizio introdotto innanzi al Giudice di Pace.
Segnatamente, veniva contestata l'ordinanza ingiunzione, in quanto:
(i) emessa da organo accertatore incompetente;
(ii) violativa dei principi di tassatività e tipicità delle sanzioni amministrative
- 3 - per erronea individuazione della norma ritenuta violata carente, peraltro, di portata precettiva;
(iii) violativa del principio del favor rei in parte qua, atteso che, con il sopravvenuto intervento della normativa regionale (L.R. n. 2 del Org_2
2.3.2020), la condotta della società si rivelava pienamente conforme CP_2
ai limiti ex lege prescritti;
(iv) omessa individuazione della condotta incriminata.
Con la gravata sentenza l'opposizione veniva rigettata.
Con il proposto appello la parte ha lamentato l'omessa valutazione del primo motivo di opposizione (incompetenza dell'organo accertatore), del secondo
(erronea indicazione delle disposizioni ritenute violate) e terzo motivo di ricorso
(illegittimità del provvedimento ingiuntivo perché adottato sulla scorta di riferimenti legislativi non più applicabili alla fattispecie sanzionatoria in esame per la sopravvenienza di norma regionale – regolante gli orari di esercizio delle attività
di raccolta e commercializzazione di gioco lecito – che riconosce una disciplina più
favorevole al soggetto sanzionato) nonché del quarto motivo (omessa individuazione della condotta sanzionata).
Ha, quindi, riproposto i motivi di impugnativa, lamentando l'erroneità e/o lacunosità della statuizione adottata dal Giudice di prime cure.
- 4 - Si è costituito il il quale ha chiesto rigettarsi il gravame Controparte_4
stante l'infondatezza dei motivi fatti valere.
La causa, all'esito dell'udienza del 22 aprile 2024, veniva riservata in decisione senza concessione dei termini per scritti conclusionali stante la rinunzia acquisita in atti.
****
§ Sull'incompetenza dell'organo accertatore.
Con un primo motivo di appello la ha reiterato la censura Controparte_2
inerente l'incompetenza dell'agente accertatore in punto di irrogazione della sanzione amministrativa oggetto del presente gravame, effettivamente non esaminata dal giudice di prime cure;
parte appellante assume che la normativa nazionale regolante la raccolta e commercializzazione di giochi leciti attribuirebbe esclusivamente al corpo della Guardia di Finanza la competenza a contestare violazioni amministrative in materia di giochi pubblici (art. 1, c. 69, della l. n.
220/2010, secondo cui “i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere
attività ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o
nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti o atti che possono
configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse e
concorsi pronostici li comunicano all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza
- 5 - territorialmente competenti”).
Ebbene, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, nel caso di specie non è stata contestata una violazione amministrativa in materia di giochi,
scommesse e concorsi pronostici, bensì la violazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale n.74 del 21 dicembre 2015 (Regolamento “Sale da
Gioco e Giochi leciti”), che “disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza
comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.
773 e s.m.i., d'ora innanzi dalla Legge n. 16 del 7 agosto CP_6 Org_2
2014 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977”; l'art.17 di detto Regolamento
espressamente prevede che “anche ai sensi dell'art. 50, comma 7 del vigente TUEL
l'orario di attività delle sale da gioco è dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 18,00 alle
23,00 di tutti i giorni, festivi compresi e salvo diversa determinazione del Sindaco
nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge”; la ricostruzione normativa va integrata a mezzo del richiamo all'art.50 del TUEL il cui 5° comma così recita: “in particolare,
in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente
necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del
territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e
- 6 - della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della
tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di
vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa
la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o
alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali”; il comma 7 della medesima norma prevede che “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli
indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente
indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi
con le esigenze complessive e generali degli utenti”; il verbale di accertamento contiene, inoltre, l'espresso richiamo all'art.7 bis del TUEL, secondo cui “Salvo
diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti
comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro
a 500 euro”.
In breve la norma sanzionatoria è quest'ultima (violazione delle disposizioni dei regolamenti comunati), mentre il precetto violato si rinviene nell'art.17 del
Regolamento Comunale del 21 dicembre 2015 n.74 nella parte in cui fissa gli orari
- 7 - di apertura delle sale giochi (il tutto nei termini sopra ricostruiti e nell'esercizio del potere regolamentare riconosciuto dalla legge); è, quindi, evidente come appaia non conferente il richiamo alle “violazioni amministrative o tributarie in materia di
giochi, scommesse e concorsi pronostici”, vertendosi, piuttosto, in tema di regolamentazione degli orari degli esercizi pubblici, tra cui i locali destinati a sale giochi.
Il motivo di appello va, pertanto, respinto.
§ Sulla richiesta di disapplicazione del regolamento comunale contenente il
precetto violato.
Parte appellante assume l'omessa pronunzia sul secondo motivo di opposizione.
Orbene, avuto riguardo alla asserita assenza di portata precettiva dell'art.17
del Regolamento parte appellante assume Organizzazione_3
che il regolamento comunale “costituisce regolamentazione sussidiaria suscettibile
di applicazione unicamente laddove il Sindaco non abbia posto alcuna disciplina
oraria con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L.; il Sindaco ha
disciplinato la regolamentazione oraria delle attività di raccolta e
commercializzazione di giochi leciti dapprima con l'O.S. prot. n. 387 del 4.4.2016 e
poi con l'O.S. prot. n. 1 del 23.10.2017, neanche richiamate nel verbale presupposto
all'ingiunzione opposta. Pertanto, la disciplina oraria è contenuta nelle OO.SS. nn.
- 8 - 387 del 4.4.2016 (con riferimento alla disciplina “standard” applicabile) e n. 1 del
23.10.2017 (recante la disciplina sperimentale e alternativa a quella di cui alla O.S.
n. 387/2016) e non già nel Regolamento Comunale Sale Giochi e Giochi Leciti
approvato con la D.C.C. n. 74 del 21.12.2015”.
A tal riguardo preme evidenziare come l'ordinanza n.387 del 4 aprile 2016
abbia semplicemente confermato la disciplina degli orari di apertura delle sale giochi come già fissata nel Regolamento Comunale Sale Giochi, non avendo il
Sindaco fatto esercizio del potere di regolamentare in maniera difforme la materia;
parimenti non pertinente appare il richiamo alla O.S. n.1 del 23 ottobre 2017,
atteso che con essa si mira ad una rimodulazione degli orari in via sperimentale su base essenzialmente “convenzionale”, ovvero previo accordo con il CP_4
che preveda l'assunzione di obblighi per la cui individuazione si fa rinvio
[...]
all'ordinanza; ebbene appare evidente come, in assenza di detta convenzione, la regolamentazione degli orari di apertura rimanga ancorata al regolamento comunale, semplicemente confermato dal Sindaco nella richiamata ordinanza sindacale;
da quanto appena evidenziato deriva l'infondatezza dell'assunto di parte appellante secondo cui negli atti impugnati vi sarebbe un'erronea indicazione delle norme violate.
Avuto riguardo ai prefigurati vizi di illegittimità del Regolamento Comunale
Sale Giochi e della Ordinanza Sindacale prot. n.387 del 4 aprile 2016, nella parte in cui lo richiama, l'appellante assume che tali vizi sarebbero integrati (i) dal difetto di
- 9 - istruttoria;
(ii) dall'incompetenza; (iii) dalla violazione del principio di affidamento e di leale collaborazione. Orbene il ha documentato come parte Controparte_4
appellante abbia espressamente impugnato innanzi al Tar gli atti in Org_2
oggetto facendo valere i vizi in oggetto, impugnativa conclusasi con una statuizione di rigetto che ne ha espressamente ritenuto l'infondatezza; va,
pertanto, fatta applicazione del principio secondo cui l'atto presupposto non può
essere disapplicato quando la sua legittimità sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato (Cass.,
Sez. Un., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., Sez. 5, 31 luglio 2007, n. 16937; Cass., Sez.
Un., 2 dicembre 2008, n. 28535).
§ Sulla violazione del principio del favor rei.
Con un ulteriore motivo di appello la parte lamenta che la sopravvenuta normativa regionale (rispetto alla data dell'accertamento), vigente alla data di emissione dell'ordinanza opposta, avrebbe eliminato la illiceità della condotta invece, pervicacemente, sanzionata dal Controparte_4
Tale motivo non sarebbe stato esaminato dal Giudice di Pace e viene,
pertanto, riproposto.
L'appellato, in sede di costituzione in giudizio, ha replicato che lamentando la totale infondatezza dell'avverso motivo di gravame i seguenti rilievi: il principio del tempus regit actum (l'illecito è stato realizzato nel 2019 vale a dire prima
- 10 - dell'entrata in vigore della norma 2020); la supposta normativa non sorregge le avverse deduzioni quanto alla natura più favorevole della stessa rispetto agli illeciti compiuti dall'appellante (accertati e mai contestati); in ambito di sanzioni amministrative non opera in via indiscriminata e generale il principio della retroattività in mitior il quale vale come principio generale solo in ambito penalistico.
Orbene l'infondatezza del motivo di appello discende da quanto evidenziato dal e secondo cui in ambito di sanzioni amministrative non Controparte_4
opererebbe in maniera indiscriminata e generale il principio di retroattività in mitior.
Sul punto è sufficiente fare rinvio a quanto anche di recente riaffermato dalla
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 11/01/2024 n.1154, ai cui principi
è sufficiente fare rinvio (capi 5, 5.1, 5.2, 5.3); in particolare deve escludersi la
natura afflittiva delle sanzioni irrogate dal (nei termini descritti Controparte_4
nella richiamata pronunzia della Suprema Corte e neppure specificamente prospettata da parte appellante), sicchè riprende vigore l'orientamento della
Suprema Corte di Cassazione in virtù del quale in materia di illecito amministrativo il principio di legalità e irretroattività comporta l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, in base al principio tempus regit
actum (ex multis di recente: Cass. Sez. 2, n. 6295 del 02.03.2023; Cass. Sez. 2, n.
- 11 - § Sulla omessa valutazione degli argomenti difensivi.
In merito all'ultima doglianza, inerente alla omessa valutazione degli scritti difensivi, l'infondatezza della stessa discende dall'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al
Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 -
i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione,
decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr. in tal senso Cassazione SU sentenza n.1786 del 28 gennaio
2010).
Non si comprende, infine, la doglianza afferente all'omessa individuazione della condotta sanzionata, emergendo dal verbale la chiara individuazione della stessa (apertura del locale oltre l'orario consentito in sede di regolamentazione comunale).
- 12 - Conclusivamente l'appello proposto va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli- Decima Sezione civile – nella persona del dott. Marcello
Amura in funzione di Giudice Unico, così provvede:
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la Controparte_1
sentenza n. 20141/2022, del 1.6.2022, resa dal Giudice di Pace di sez. IX, CP_2
dott.ssa a definizione del giudizio RG n. 14920/2021 recante opposizione Per_3
ex lege n. 689/1981 a) all'ordinanza-ingiunzione n IS20960057610 cron. Reg. n.
20201149572 del 7.12.2020, notificata in data 8.1.2021;
➢ condanna, secondo la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c.,
l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'appellato che si liquidano in complessivi € 300,00, per Controparte_4
compensi, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di
Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
- 13 - Così deciso in Napoli, il 24/04/2024.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 14 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16322 del 18.06.2019).