Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 08/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 3366/2022
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 08/01/2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.3366/2022 posta in deliberazione tra:
, n.q. di erede di Parte_1 Persona_1
(deceduto in data 21.10.2020) rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Drago e avv. Elisa Santopadre ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Arce (FR) via Magni 8, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Frosinone, Via G. Marconi 31 (sede rappresentato e difeso dagli avv. Caputo Luciano Giuseppe, CP_1 giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, , nella Parte_1 qualità di erede del de cuius , ha convenuto in Persona_1 giudizio l' Controparte_2
in persona del
[...] suo legale rappresentante, e ha chiesto al giudice di “Accertare e
per l'effetto, b) Condannare l' convenuta, in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, sig.ra , la rendita prevista Parte_1 dall'art. 85 T.U. L. 1124/65, a decorrere dal primo giorno successivo a quello della morte del coniuge come stabilito dall'art. 105 T.U. 1124/65 , oltre interessi e rivalutazione come per legge nella misura dovuta e, comunque, in quella che risulterà dovuta a seguito di C.T.U. o in quell'altra ritenuta e stabilita dal giudice previo il calcolo secondo i criteri di legge”.
A fondamento della sua domanda, parte ricorrente ha esposto:
- che il defunto marito, , lavorava come Persona_1 manutentore edile alle dipendenze di “C.M. Costruzioni Generali S.p.A” con sede a Modugno di Bari dal 05.03.2018 con contratto a tempo indeterminato;
- che in data 21/10/2020 il sig. , stava lavorando Persona_1 all'interno della filiale della banca di Via Pietro CP_3
Metastasio n°13 in Pomezia (RM), e in particolare si trovava nel seminterrato che collega i diversi locali tecnici, compreso i servizi del personale della banca e il caveau, occupandosi alla messa in posa dello zoccolino insieme ad un altro collega, ; Persona_2
- che nella prima parte della mattinata del 21.10.2020 il
[...]
e erano stati impegnati nella rimozione Per_1 Persona_2 del vecchio impianto di riscaldamento e raffreddamento dei locali della banca, che doveva essere sostituito, ubicato all'interno di uno dei locali del seminterrato, del peso di circa 40 kg;
- che la rimozione di tale impianto, ubicato all'interno di uno dei locali del seminterrato della banca, per il suo notevole peso, ha comportato un notevole sforzo fisico e stress da parte del e del;
Per_1 Per_2
- che dopo aver ultimato il lavoro e spostato l'impianto caldaia il e il riprendevano l'attività di messa in posa Per_1 Per_2 dello zoccolino nel corridoio dello scantinato;
- che intorno alle ore 14,00 il veniva colto da Persona_1 malore e nell'immediatezza soccorso dal che allertava Per_2
i soccorsi;
- che interveniva l'ambulanza del 118 che nonostante le manovre di rianimazione poste in essere doveva accertarne il decesso;
- che il medico legale intervenuto, dott.ssa , Persona_3 accertava quale causa di morte “cardiopatia ischemica in pregresso IMA”;
- che con lettera pec del 17.02.2021 e successiva del
16.03.2021 la sig. nella qualità di erede del Parte_1 defunto marito, chiedeva all' il riconoscimento della CP_1 rendita vitalizia e dell'assegno vitalizio;
- che con provvedimento del 23.06.2021 l' CP_4 comunicava il proprio diniego ritenendo che “Per il decesso dell'assicurato non può essere riconosciuto il diritto alla rendita ai superstiti in quanto la morte non è riconducibile all'evento”;
- di aver proposto opposizione avverso il provvedimento di dinego dell , senza esito. CP_1
Parte ricorrente, nella propria qualità di erede del defunto
[...]
, ha dunque concluso chiedendo il riconoscimento Per_1 dell'evento lesivo occorso al durante l'orario di Persona_1 lavoro in data 21.10.2020, che ha portato alla morte dello stesso per cardiopatia ischemica, quale infortunio sul lavoro, con condanna dell' al riconoscimento della rendita ai superstiti CP_1 prevista dall'art. 85 TU L. 1124/65.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, l' ha dedotto che l'evento lesivo subito dal de CP_1 cuius (infarto acuto del miocardio) non è Persona_1 eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa neppure sotto il profilo della occasionalità necessaria, trattandosi di patologia comune.
Escussi i testimoni, esperita CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, autorizzate le note difensive, richiamati i testimoni già escussi per alcuni chiarimenti, la cui necessità è emersa all'esito della prima perizia depositata dal CTU, la causa è stata discussa all'udienza odierna, e decisa, con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per quanto di seguito indicato. Parte ricorrente, nella propria qualità di erede del defunto
[...]
, ha chiesto il riconoscimento dell'evento lesivo occorso Per_1 al durante l'orario di lavoro in data 22.10.2020, Persona_1 che ha portato alla morte dello stesso per cardiopatia ischemica, quale infortunio sul lavoro, con condanna dell' al CP_1 riconoscimento della rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 TU L. 1124/65.
Va premesso che l'Art. 2 T.U. 1124/65 prevede che
“L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.”
Ai sensi dell'art.2 del T.U. cit., affinché un evento lesivo possa ritenersi avvenuto per causa violenta ed in occasione di lavoro è necessario che le prestazioni lavorative ed il sinistro siano legati da un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l'evento dipenda dal rischio comunque inerente ad un atto intrinseco a quelle prestazioni o comunque, strettamente connesso al compimento delle medesime ed al perseguimento delle relative finalità.
In particolare, la giurisprudenza è orientata nel ritenere che la morte da infarto costituisce infortunio e non deve considerare necessariamente una malattia non indennizzabile anche in soggetto già sofferente di cuore e iperteso, purché sia provato che tale evento sia stato causato o concausato da uno sforzo, ovvero dalla necessità di vincere una resistenza inconsueta o un accadimento verificatosi nell'ambito di lavoro che abbia richiesto un impegno eccedente la normale adattabilità e tollerabilità.
É stato anche affermato che il ruolo dell'attività lavorativa non è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore, la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio mortale laddove il ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia. Pertanto, l'infortunio sul lavoro si verifica quando l'evento dannoso avviene per una causa violenta, in occasione del lavoro, determinando la morte del lavoratore o la sua inabilità. L'infarto è considerato "causa violenta" in quanto, per il suo attuarsi in un brevissimo arco temporale, ma in modo concentrato e intenso, ha il carattere della violenza (Cass, Sent, 14085/2000).
La causa violenta prevista dall'art. 2 del DPR n. 1124/65, per l'indennizzabilità dell'infortunio, può ravvisarsi anche in relazione allo sforzo connesso all'atto lavorativo purchè lo sforzo stesso sia diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro e del relativo ambiente.
L'infarto, inoltre, può avvenire in "occasione di lavoro" quando sussiste un nesso causale, "anche indiretto", con l'attività lavorativa svolta, o con le modalità del suo svolgimento. Quindi, mansioni che comportano sforzi fisici troppo intensi oppure carichi d lavoro e responsabilità che determinano stanchezza e stress accumulati in determinati periodi possono, pur se associati ad altre cause, provocare un infarto nel lavoratore. Sicché la connessione infarto-lavoro fa si che il primo possa essere considerato infortunio sul lavoro e generare la responsabilità indennitaria dell' . CP_1
La giurisprudenza è costante nel ritenere sufficiente ai fini del nesso di causalità che l'attività lavorativa abbia avuto un ruolo di concausa nell'infarto, che non si sarebbe verificato senza tale fattore (cfr. sent. n. 1044/2004).
Ciò premesso, all'esito della prova testimoniale, sono state confermate le modalità dell'infortunio, per come allegato dalla parte ricorrente.
In particolare, il teste , collega di lavoro del Persona_2 ricorrente presente al momento dell'evento occorso, all'udienza del 1.06.2023, ha riferito: “Conoscevo , in quanto Persona_1 abbiamo lavorato insieme per circa un anno e mezzo, dall'ottobre 2019 presso CN Costruzioni. Facevamo manutenzione ordinaria e straordinaria. Io lavoravo con il Per_1 proprio il giorno del 21.10.2020 quando il si è sentito Per_1 male. Ci trovavamo presso una banca a Pomezia, nel sotterraneo, ed eravamo occupati a mettere il battiscopa. Stavamo lavorando entrambi. Durante la mattina ricordo che eravamo stati impegnati a spostare una caldaia molto pensante con la gru. Ricordo che quel giorno avevamo trasportato degli scatoloni, non eccessivamente pesanti, avevamo con noi un seghetto per tagliare i battiscopa. Non so dire cosa contenessero gli scatoloni. Quel pomeriggio quindi abbiamo utilizzato solo la sega a mano per tagliare i battiscopa e preciso che questa sega non era molto rumorosa. Ricordo che abbiamo utilizzato cuffie per il rumore e occhiali protettivi. Prima che il si sentisse Per_1 male non ho notato nessun comportamento anomalo, né segni di stanchezza. Ricordo che quel giorno il ricorrente si sedeva spesso su una sedia per riposarsi qualche minuto e poi riprendeva a lavorava. Il sig. non si è lamentato. In quel Per_1 periodo abbiamo spesso lavorato insieme anche su altri cantieri e lavoravamo anche di notte in quota. Il pomeriggio quando si è sentito male il eravamo presenti solo io e lui. La mattina Per_1 quando abbiamo spostato la caldaia c'erano anche altri operai, eravamo circa 4-5 operai in tutto. Ricordo che mentre stavamo mettendo il battiscopa, eravamo inginocchiati, il mi stava Per_1 dicendo di tagliare il battiscopa che era a regola d'arte, in quel momento ci siamo alzati e in quel momento di ha stretto forte il braccio e mi ha detto che gli girava forte la testa. Allora io lo ho preso lo ho poggiato su una sedia. Poi lo ho sdraiato a terra e da lì a pochi secondi dopo è morto” - ha inoltre precisato – “Ricordo che la mattina, in particolare, dovevamo far uscire la caldaia dal locale della banca e io e il ricorrente, insieme agli altri operai presenti, la sollevavamo un po' da terra e la guidavamo fuori dal locale. Preciso che la caldaia era attacca ad una gru, ma il braccio della gru rischiava di toccare il soffitto e quindi noi accompagnavamo la caldaia per farla uscire”.
Tali circostanze sono state confermate anche da , Testimone_1 figlio del defunto , che ha lavorato con lui per la Persona_1 medesima ditta dal 2018 fino al decesso, il quale ha dichiarato:
“Io ero supervisore mentre mio padre faceva l'operaio. Sul cap. a) confermo che mio padre fino al 30 agosto 2020 lavorava all'interno della galleria della metro di Roma, sia A che B, ed eseguiva lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, come lavori di manutenzione e tinteggiatura all'interno della galleria, rimozione di controsoffitti, pavimenti e installazioni di controsoffitti e ponteggi. Mio padre, quindi, lavorava spesso in altezza su ponteggi e sempre di notte. Mio padre ha lavorato presso la metropolitana per circa 2 anni. Preciso che non lavorava lì tutti i giorni ma dipendeva dal lavorava che andava eseguito. In genere mio padre lavorava il fine settimana o presso la metro o presso le filiali e lavorava di notte. CP_3
Confermo che presso la banca di Pomezia si stavano CP_3 svolgendo lavori di ristrutturazione totali dell'edificio, e quindi lavori di straordinaria manutenzione all'interno della banca”. Il testimone ha inoltre precisato: “Il giorno in cui mio padre si è sentito male, non ero presente sono arrivato circa un'oretta dopo. C'era presente la mattina il capocommesso. Persona_4
ADR parte ricorrente: preciso che un cartone contente battiscopa pesa intorno ai 20 kg. Il numero degli scatolini varia in relazione ai mq, per una banca quale quella in questione a due piani, parliamo di circa un paio di pedane dal peso di 15 quintali l'una circa. Gli scatolini vengono scaricati dal camion e poi portati a mano dagli operai. ADR parte convenuta: la squadra degli operai è composta da circa 4-5 persone, compreso il capocommesso. Ricordo però che quel giorno erano presenti solo tre dipendenti: mio padre,
[...]
, e il capocommessa , che non Per_2 Persona_5 Persona_6 era presente al momento del decesso di mio madre. Persona_5 era presente al momento del decesso di mio padre. Persona_5 mi sembra che viva a Frosinone”.
È stata quindi disposta una CTU medico legale sulla persona della ricorrente.
In particolare, il perito nominato dott. , ha Persona_7 osservato che “è pacificamente dimostrato che il lavoratore
era impiegato nello svolgimento delle mansioni di Persona_1 manutentore edile anche in condizioni di straordinario sforzo fisico e che eseguiva con regolarità ed impegno la propria prestazione lavorativa. Infatti, malgrado le indicazioni riportate dai medici della medicina del lavoro, il Sig. veniva Persona_1 regolarmente adibito alla esecuzione di lavori normalmente gravosi e indotto a conformare i suoi lavorativi alle esigenze dl realizzare (anche in ore notturne) lo svolgimento di quanto richiesto dalla natura dell'incarico affidatogli secondo le direttive impartite dalla società datoriale nei tempi richiesti dalla molteplicità del lavoro da eseguire in buona sostanza, il Sig. è deceduto durante lo svolgimento del suo Persona_1 lavoro di manutentore edile e l'infarto del miocardio che ne è stato causa è correlabile, in via concausale, e con elevatissimo indice di probabilità, ai serrati ritmi di lavoro svolti in tutte le trascorse vicende lavorative. Pertanto, non potrà non riconoscersi che anche in quella fatidica giornata del 21/10/2020 il lavoratore aveva concorso alla esecuzione di Persona_1 lavori eccedenti la normale tollerabilità e in tali contesti ebbe, sicuramente, a superare la soglia di normale adattabilità e tollerabilità alto sforzo fisico tali da Integrare fattori concorrenti alla produzione di una tensione organica con azione rapida ed intensa (Causa Violenta)”.
Tuttavia, pur rilevando che il medico aziendale aveva dispensato il lavoratore dal sollevamento di pesi superiori a 3 kg, ha evidenziato l'opportunità di procedere ad una integrazione istruttoria al fine di poter valutare se il perdurante sforzo giornaliero compiuto dal fosse tale da integrare Persona_1 una causa violenta idonea “a rompere l'equilibrio dell'organismo del paziente e quindi tale da configurare un infortunio sul lavoro”.
Il CTU quindi concludeva ritendendo: “II Sig. è Persona_1 deceduto il 22.10.2020 per verosimile infarto del miocardio acuto con insufficienza cardiorespiratoria acuta in soggetto con esiti di pregresso IMA trattato con stent.
• Sotto il profilo medico-legale e sotto il profilo giuridico allo stato attuale gli elementi di valutazione tecnica a nostra disposizione non ci consentono di qualificare detto decesso come un infortunio sul lavoro.
• Ci rendiamo comunque disponibili a rivalutare il caso dell'ipotesi in cui ci vengano forniti ulteriori e validi elementi di valutazione tecnica”.
Il Giudice, sulla base delle risultanze della CTU, e ritenuto di dover integrare le deposizioni testimoniali già rese al fine di chiedere alcuni chiarimenti ai testimoni già escussi, disponeva nuovamente l'escussione testimoniale del teste , Persona_5 collega di lavoro del ricorrente presente sul luogo di lavoro il giorno dell'evento occorso, e del teste . Persona_2
In particolare, il teste riferiva in particolare che Persona_5
“Quella mattina ci siamo dovuti occupare dello spostamento di un macchinario che produce aria condizionata, post in uno scantinato/garage e lo abbiamo dovuto tirar fuori dal garage per essere caricato con una gru per portarlo all'esterno della filiale, in quanto andava smaltito. Tale macchinario era montato, posto a terra, ma in disuso. Noi abbiamo dapprima montato dei crick al di sotto del macchinario, posizionato dei rulli al di sotto e poi abbiamo spinto il macchinario al di fuori del locale. Oltre a me e il sig.
c'erano altri tre/quattro persone a spingere tale Per_1 macchinario. Il macchinario era pesantissimo, a spingerlo non è stata una passeggiata, ognuno metteva la forza che poteva mettere. Il macchinario non è stato sollevato manualmente da terra da noi” – precisando – “Ricordo che il locale era molto stretto e ricordo che all'inizio per spingere questo macchinario mi sono dovuto accovacciare per terra, appoggiando le spalle al muro spingendo con le gambe per utilizzare lo sforzo con le gambe. Confrontando lo sforzo che io ho fatto per spostare quel macchinario con quello generalmente usato per spostare una sacca di 50 kg posto a terra, posso dire che lo sforzo di quel giorno è stato maggiore. Credo che il macchinario sia stato spostato con un movimento ad L e che sia stato spostato per 1,5 metri e poi per ulteriori 4 m e passa”.
Inoltre, il teste , ha precisato che “Uno scatolone Persona_2 può contenere anche più di 15 pezzi, ma non ricordo di preciso, posso dire che uno scatolone pesa sui 25 kg circa ed erano lunghi più di un metro. Ricordo che quel giorno c'erano tanti metri quadri da dover coprire con i battiscopa e ricordo che c'era un bancale intero da dover spostare. Ognuno si prendeva il proprio pacco e lo spostava, eravamo solo noi due quel giorno a fare questa attività. Abbiamo iniziato dopo pranzo a fare questa attività fin quando il si è sentito male;
quindi, posso dire Per_1 che quest'attività era stata fatta per circa un'ora. Il bancale era posto davanti al cavò, quindi all'ingresso della banca, e quindi dovevamo trasportare il pacco contente i battiscopa per circa 200/300 metri, non so essere più preciso. Abbiamo fatto su e giù con gli scatoloni diverse volte a testa e preciso che è stata un'attività continua nel senso che dopo aver preso uno scatolone e portato nella stanza di destinazione andavamo subito a prendere l'altro. Ognuno di noi trasportava gli scatolini da solo. ADR parte ricorrente: un bancale può contenere anche 60 pacchi”.
All'esito di tali risultanze istruttorie il CTU ha osservato che dalla testimonianza resa da e da , Persona_5 Persona_2
“emerge con tutta evidenza che nel caso che ci occupa tutti i criteri medico legali del nesso di causalità, ivi compresi quello qualitativo e quantitativo, risultano soddisfatti. Ci troviamo quindi al cospetto di una causa violenta idonea a configurare un infortunio sul lavoro e conseguentemente il decesso del sig.
[...]
deve essere ricondotto causalmente a detto infortunio”. Per_1 IL CTU ha pertanto concluso: “ Il Sig. è deceduto Persona_1 il 22.10.2020 per verosimile infarto del miocardio acuto con insufficienza cardiorespiratoria acuta in soggetto con esiti di pregresso IMA trattato con stent. Il predetto decesso deve essere ricondotto causalmente ad un infortunio sul lavoro indennizzabile dall' avvenuto il CP_1
21.10.2020”.
Il Giudicante osserva che le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale in atti, che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile, possono esser condivise e poste a base della decisione.
Il Giudice, pertanto, considerato che il consulente ha effettuato un attento esame del caso, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e contemporaneamente prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, ritiene di far proprie le conclusioni rassegnate nella relazione tecnica. Il Tribunale osserva inoltre che le conclusioni del CTU, non sono state oggetto di critica dalle parti, e trovano ampio riscontro nella documentazione medica allegata.
Giova ricordare che ai sensi, l'art 85 TU 1124 del 1965 prevede che: “Se l'infortunio o la malattia professionale ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. La rendita spetta in caso di coniuge superstite nella misura del cinquanta per fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita”.
Pertanto, una volta accertato che sussiste il cd. Requisito oggettivo, ovvero il decesso del lavoratore la cui causa sia riconducibile, per giudizio medico legale, ad infortunio o malattia professionale, va precisato che sussiste anche il cd. Requisito soggettivo, ovvero lo Stato vedovile (cf. certificato di stato di famiglia all'epoca del decesso attestante lo stato vedovile della ricorrente, in atti e in ogni caso non contestato dall ). CP_1
Deve quindi rilevarsi che la CTU ha effettivamente accertato la sussistenza della cd. causa violenta richiesta ai fini del riconoscimento dell'infortunio occorso al de cuius. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto
Le spese di lite, oltre alle spese di CTU come di norma, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico dell' , tenuto conto CP_1 rispettivamente della complessità bassa delle questioni oggetto di giudizio e del valore indeterminabile della causa nonché della completezza dell'accertamento peritale effettuato dal CTU.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nq. di erede del de cuius Parte_1 [...]
, nei confronti dell' , nella causa iscritta al n. Per_1 CP_1
3366/2022 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara che il decesso del Sig. Persona_1 intervenuto in data 22.10.2020 sul luogo di lavoro è da qualificarsi come infortunio professionale, e per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, ad erogare alla sig.ra , in qualità Parte_1 di erede del defunto sig. , le conseguenti Persona_1 prestazioni e specificatamente la rendita ai superstiti ex art. 85 T.U. n. 1124/65, oltre agli interessi legali maturati e maturandi;
b) Condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.638,00 Pt_1 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi;
c) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in CP_1 favore del dott. che si liquidano in euro Persona_7
580,00, oltre accessori.
Frosinone, 08/01/2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore