Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2003, n. 15039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15039 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 11557/01 15 039/03- Consigliere Cron.30467 Dott. Giovanni MAZZARF' Dott. Guido VIDIRI Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere 1.07/05/03 Consigliere -Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SE N T ENZA sul ricorso proposto da: DIRETTORE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 284, presso lo studio dell'avvocato SERGIO PANUNZIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA LARCHER, RENATE VON GUGGENBERG, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BAUMGARTNER THOMAS, in proprio e quale legale rappresentante della FERCAM S.P.A., elettivamente 2003 2691 domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo -1- ! studio dell'avvocato PAOLO PACIFICI, che 10 rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar ELISABETTA SCARAMELLINO di BOLZANO del 21 maggio 2001, rep. 60653; CONTRORICORRENTE resistente con procura - la sentenza n. 199/00 del Tribunale di avverso BOLZANO, depositata il 06/04/00 R.G.N. 956/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/03 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato PANUNZIO;
udito l'Avvocato PACIFICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al tribunale di LZ Thomas Baumgartner, in proprio e quale legale rappresentante della Fercam s.r.l., impugnava l'ordinanza-ingiunzione con la quale l'Ispettorato del lavoro della Provincia autonoma di LZ gli aveva applicato la sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 15, comma 5, Regolamento CEE/ n. 3821/85. In particolare, il ricorrente eccepiva l'incompetenza di detto Ispettorato, competente essendo il Commissario del Governo nella sua veste di Prefetto, in quanto trattavasi di violazione all'art. 179 cod. strada, che appunto regola l'installazione e l'uso dei cronotachigrafi. Lamentava, inoltre, il ricorrente che avendo egli proposto ricorso al Prefetto. M Commissario del Governo tramite detto Ispettorato ex art.203 cod. strada., non aveva ricevuto risposta entro il prescritto termine e pertanto chiedeva che l'ordinanza venisse dichiarata illegittima anche per tale violazione, della quale eccepiva l'illegittimità pure per carenza di motivazione sia in ordine alle norme asseritamente violate, sia in ordine all'entità della sanzione concretamente applicata. L'Ispettorato opposto si costituiva e contestava le eccezioni sollevate dall'opponente, chiedendo il rigetto del ricorso. Con l'impugnata sentenza il tribunale di LZ, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso, compensando tra le parti le spese di giudizio. Avverso questa decisione ricorre per cassazione l'Ispettorato del lavoro della provincia autonoma di LZ con tre motivi di impugnazione illustrati anche con successiva memoria. Resiste con controricorso l'intimato. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 legge 24.11.1981 n.689, degli artt. 194 e ss. d.lgs. 30.4.1992 n. 285, dell'art. 1 d.P.R 28.3.1975 n. 474 e succ. mod., degli artt. 3 e 4 d.P.R. 26.1.1980 n.197 e, infine, dell'art. 12 della legge della Provincia di LZ 7.1.1977 n. 9; denuncia altresì l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Premesso che le violazioni cui si riferisce l'ordinanze-ingiunzione impugnata attiene alla disciplina dei turni di riposo dei conducenti, posta a tutela del lavoratore, delle sue condizioni di lavoro e della sua salute e sicurezza, la difesa ricorrente sostiene che è proprio l'Ispettorato del Lavoro della Provincia di LZ, in base alle norme che disciplinano la materia, l'unica autorità competente ad emanare sanzioni in materia di rispetto dei turni di riposo dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto su strada M Si tratta infatti di norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela del lavoro, materie che rientrano nella competenza della Provincia autonoma di LZ. Infatti il d.P.R. 28.03.1975, n. 474, e successive modificazioni, contenente norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino Alto Adige in materia di igiene e sanità - materia di competenza delle province autonome di RE e LZ ai sensi dell'art. 9, n. 10, del d.P.R. 31.08.1972 n. 670 (statuto del Trentino Alto Adige) - ha chiarito che nelle attribuzioni provinciali in materia "sono comprese anche ... la prevenzione degli infortuni sul lavoro e della malattie professionali." (art. 1, comma 2). Inoltre, "al fine di realizzare un organico sistema di ispezione del lavoro nelle province di RE e LZ", si è provveduto con il d.P.R. 26.1.1980 n. 197 (che reca norme di attuazione dello Statuto T.-A.A. di integrazione a quelle contenute nel d.P.R. 28.3.1975 n. 474) a delegare alle province l'esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di "vigilanza e tutela del lavoro" che non spettassero già alla stessa in base alle norme statutarie. Contestualmente sono stati trasferiti alle due Province Autonome gli ispettorati provinciali del lavoro aventi sede nei rispettivi territori (art. 4 d.P.R. 197/80). 4 Poiché la materia è, dunque, di competenza provinciale, spetta ad un organo della provincia stessa (e cioè proprio all'Ispettorato provinciale del Lavoro) - e non ad un organo statale, quale il Commissario del Governo - il compito di emanare le relative sanzioni.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso l'Ispettorato ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 203 e 204 d.lgs. 30.4.1992 n. 285 (nuovo cod. strada), dell'art. 2 legge 1.7 agosto 1990, n. 241, nonché delle leggi della Provincia autonoma di LZ 7.1.1977, n. 9, e 22.10.1993. n. 17; si duole altresì anche sotto questo ulteriore profilo - dell'omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata. In particolare il ricorrente deduce l'applicabilità della disciplina provinciale contenuta nella legge prov. gennaio 1977, n. 9 ("Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative"), la quale ricalca in buona parte la legge n. 689/81. Nelle richiamate discipline (art. 7 1. prov. n. 9/77 e art. 18 1. n. 689/81) non sono previsti termini di decadenza per la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, sicché questa può intervenire nel termine prescrizionale, fissato rispettivamente dagli art. 91. prov. n. 9/77 e 28 1. n. 689/81, con riguardo al diritto alla riscossione del relativo credito. Ne consegue che erroneamente il tribunale ha ritenuto applicabile la procedura prevista dagli artt. 203 e 204 cod. strada che, sul punto specifico, imponendo al prefetto il rispetto del termine di novanta giorni per emettere un motivato provvedimento sul ricorso, si discostano dalla procedura di cui alla legge n. 689/81 (e dalla corrispondente normativa provinciale applicabile nel caso concreto).
1.3. Con il terzo, ed ultimo, motivo di ricorso l'Ispettorato ricorrente denuncia l'omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione della sentenza sul punto dell'asserita mancata indicazione delle norme che comminano le sanzioni applicate. Il ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'illegittimità delle ordinanze in quanto non sarebbero indicate le norme che comminano le sanzioni applicate, con conseguente impossibilità da parte dell'ingiunto e del giudice di verificare se siano stati rispettati almeno i massimi delle sanzioni stesse e in base a quali criteri sia stata comunque determinata l'entità della pena. Il ricorrente poi deduce che sia nella 5 contestazione della violazione, sia nell'ordinanza stessa sono esattamente individuate le norme comunitarie violate e sono indicate le relative sanzioni con preciso riferimento ai singoli fatti contestati.
2. Il primo motivo del ricorso è fondato.
3. Risulta in punto di fatto (dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte di questo giudizio) che l'ispettorato del lavoro della provincia autonoma di LZ, a seguito di una verifica presso l'azienda di trasporto della parte resistente, ha accertato una serie di ripetute violazioni della disciplina comunitaria sui cronotachigrafi (consistenti in speciali apparecchi di misura destinati al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada) e segnatamente dell'art. 6 del regolamento CEE n.3820/85 (in ragione del superamento – ad opera di conducenti operanti alle dipendenze della parte resistente del periodo massimo di guida giornaliera consentito tra due periodi di - riposo) e dell'art. 15, comma 5, del regolamento CEE n. 3821/85 (in ragione della M compilazione in modo incompleto e inesatto dei fogli di registrazione relativi all'utilizzazione dei prescritti cronotachigrafi). L'accertamento di tali violazioni amministrative è stato trasfuso in verbali, notificati al dipendente conducente ed al datore di lavoro esercente l'impresa di trasporto, il quale, oltre ad essere direttamente responsabile per la violazione degli obblighi posti a suo carico, è anche solidalmente responsabile in riferimento alle trasgressioni contestate ai singoli suoi dipendenti, conducenti degli automezzi. All'esito del procedimento amministrativo l'Ispettorato provinciale emetteva ordinanza- ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa. In particolare l'Ispettorato disattendeva la richiesta, avanzata dalla parte resistente, di trasmissione delle doglianze della stessa, nelle forme di ricorso amministrativo, al Commissario governativo affinché fosse quest'ultimo a delibare il ricorso ed ad adottare eventualmente il provvedimento sanzionatorio ai sensi degli artt. 203 e 204 codice della strada. Questa prospettazione difensiva della parte resistente - secondo cui, come già riferito in narrativa, doveva essere il Commissario governativo e non già l'Ispettorato del lavoro ad 6 -emettere il provvedimento sanzionatorio è stata ritenuta fondata dal tribunale di LZ che con l'impugnata sentenza, disattendendo l'opposta tesi dell'Ispettorato, ha accolto l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione.
4. In diritto deve considerarsi che le disposizioni asseritamente violate, quali indicate nell'ordinanza-ingiunzione opposta, sono contenute nei due regolamenti comunitari del 20 dicembre 1985 n.3820 e n.3821, recanti rispettivamente norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e norme sugli apparecchi di controllo (cronotachigrafi). In particolare si assumono violati l'art. 6 del regolamento n.3820/85 che prescrive, al primo comma, che il periodo complessivo di guida giomaliero non deve superare nove ore;
e l'art. 15 del regolamento n.3821/85 che prescrive, al quinto comma, che il conducente deve apportare sul foglio di registrazione del cronotachigrafo una serie di indicazioni, che valgono, tra l'altro, a controllare il rispetto dei prescritti limiti del periodo di guida. Le disposizioni dei due regolamenti comunitari che rappresentano un testo unico di altri precedenti regolamenti nella stessa materia e che sono direttamente applicabili M nell'ordinamento interno senza necessità di trasposizione - perseguono una finalità sia di sicurezza dei trasporti su strada, che di protezione dei lavoratori addetti a tale attività. Questa endiadi risulta chiaramente dalle stesse premesse al primo regolamento che parla di miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale>>. Vi sono inoltre disposizioni che hanno una valenza marcatamente "lavoristica", come l'art. 10 reg. 3820/85 (che fa divieto ai datori lavoro di retribuire i conducenti con premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse o al volume delle merci trasportate) ed il successivo art. 15 (che, con norma di carattere generale, impone al datore di lavoro di organizzare l'attività dei conducenti in modo tale che siano posti in condizione di osservare le prescrizioni di entrambi i regolamenti). E' vero che in ogni caso gli obblighi posti a carico del datore di lavoro, pur finalizzati alla protezione del lavoratore dipendente, soddisfano indirettamente anche l'esigenza di sicurezza dei trasporti;
come anche si ha analogamente che gli obblighi posti a carico dei conducenti, pur miranti alla sicurezza dei trasporti, proteggono anche l'attività lavorativa dei conducenti medesimi. Ma al di là di questa innegabile interrelazione 7 sussiste un duplice piano di tutela, che risulta peraltro ancora più evidente nella direttiva del Consiglio 88/599/CEE del 23 novembre 1988 recante le procedure per l'applicazione dei due citati regolamenti;
la quale distingue nettamente tra controlli su strada (art. 3) e controlli nelle imprese (art. 4). A questa direttiva comunitaria il legislatore nazionale ha dato attuazione in via amministrativa ex art. 5 legge 22 febbraio 1994 n.146 (legge comunitaria per il 1993) con il d.m. 12 luglio 1995 (in G.U. 9 novembre 1995 n.262), il quale appunto ripete questa distinzione definendo le autorità competenti>> (art. 2): per i controlli su strada (art. 4) e quindi sui conducenti - è competente il Ministero dell'interno; per i controlli - nelle imprese (art. 6) e quindi sui datori di lavoro è competente il Ministero del lavoro. Peraltro non c'è separatezza, ma complementarietà dei due livelli di protezione: infatti il successivo art. 8 del medesimo d.m. 12 luglio 1995 prevede che gli organi accertatori su strada (i.e. la polizia stradale), in caso di gravi violazioni, ne diano comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro che può disporre un controllo nei locali delle imprese. Gli artt. 174 e 179 del codice della strada sanzionano poi la violazione delle prescrizioni dei regolamenti comunitari, sia da parte dei conducenti che dei datori di lavoro, per i M quali ultimi peraltro sussiste sia la responsabilità per fatto proprio (per inadempimento degli obblighi gravanti direttamente sugli stessi), sia quella solidale per le violazioni commesse dai propri dipendenti.
5. Deve poi considerarsi che in generale, al fine dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada, l'art. 194 cod. strada richiama con rinvio formale le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della - legge 24 novembre 1981 n.689. Contestualmente, ed in particolare, l'ultimo comma dell'art. 179 cod. strada ha abrogato l'art. 20 legge 13 novembre 1978 n.727, di attuazione del precedente regolamento CEE n. 1463/70 del 20 luglio 1970, relativo all'istituzione dei cronotachigrafi;
disposizione questa che per le sanzioni amministrative richiamava e rendeva applicabili le norme previste negli artt.
3-9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (recante la disciplina generale del sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili 8 con l'ammenda). Marginalmente può notarsi che già nel previgente sistema l'art. 7 legge n. 706/75 cit. prevedeva che nelle materie trasferite o delegate alle regioni ai sensi degli artt. 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, il rapporto era presentato all'ufficio regionale competente, che poi era anche l'ufficio competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione (art. 8). Contestualmente all'abrogazione dell'art. 20 cit. l'ultimo comma dell'art. 179 cod. strada richiama le successive disposizioni del titolo VI e quindi anche il cit. art. 194 cod. strada che a sua volta, come già notato, fa salva l'applicabilità delle menzionate disposizioni generali>> della legge n.689/81 (ossia degli artt. 1-31). Tra queste disposizioni richiamate vi è l'art. 17 che prevede che nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.>>. Il successivo art. 18 individua poi l'autorità competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione nell'autorità competente a ricevere il rapporto. L'art. 31 inoltre estende all'ordinanza-ingiunzione emessa dall'autorità regionale il combinato disposto degli artt. 22 e 23 sul giudizio di opposizione. A tal proposito questa Corte (Cass. 6 giugno 1991 n. 6373) ha già affermato - proprio M con riferimento ad un'ordinanza ingiunzione della Provincia di LZ - che la legge statale n. 689 del 1981 dispone che, nelle materie di competenza delle regioni (e quindi anche delle province autonome ad esse parificate) il rapporto è presentato all'ufficio regionale (o provinciale) "competente" (art. 17, terzo comma), che poi ha il potere di emanare l'ordinanza-ingiunzione (art. 18)>>. Peraltro, con riferimento proprio ad una violazione della normativa comunitaria in tema di cronotachigrafi, questa Corte (Cass. 10 settembre 2002 n. 13165) ha scrutinato un'ordinanza-ingiunzione emessa appunto dall'organo regionale di una regione a statuto speciale, la cui competenza ad emettere il provvedimento sanzionatorio è apparsa pacifica. Né l'affermata salvezza delle competenze regionali, trasferite o delegate, è revocata in dubbio da Cass. 3 dicembre 1994 n. 10412 e da Cass. 29 luglio 1997 n. 7081 che riguardano il diverso problema della sussistenza, o meno, della particolare competenza di un ulteriore organo statale decentrato (ufficio metrico provinciale) ad emettere l'ordinanza-ingiunzione per determinati illeciti. 9 6. Orbene tale riserva di competenza regionale (ex art. 17 legge n.689/81, cit.) deve ritenersi richiamata direttamente (in generale) dall'art. 194 cod. strada ed indirettamente (in particolare quanto alle violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi) dall'ultimo comma dell'art. 179 cod. strada;
essa è pertanto pienamente operante nella fattispecie in esame. Deve allora considerarsi che in questa fattispecie (quanto alle violazione degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dai citati regolamenti comunitari del 1985) la competenza della provincia autonoma ricorrente emerge dall'art. 1, comma 2, d.P.R. 28 marzo 1975 n.474 e dall'art. 3 d.P.R. 26 gennaio 1980 n.197 che rispettivamente assegnano alle province autonome l'esercizio delle attribuzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché delegano alle province medesime le funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela del lavoro. Il successivo art. 4 poi trasferisce alle province autonome gli ispettorati provinciali del lavoro. Quindi vuoi le funzioni amministrative riguardanti la sicurezza del lavoro, vuoi l'organo deputato ad esercitarle risultano essere stati trasferiti alle M province autonome (peraltro la delega di funzioni amministrative comporta anche il conferimento di funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti: art. 3, comma 2, d.P.R. 19 novembre 1987 n.526). Da ciò consegue anche che quelle particolari funzioni rientranti nella competenza degli organi periferici del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quali previste dal cit. d.m. 12 luglio 1995 (ossia i controlli nelle imprese per la verifica del rispetto dei menzionati regolamenti comunitari del 1985), sono state devolute alle province autonome.
7. Ed è quanto puntualmente avvenuto nella specie perché è stato l'ispettorato della provincia di LZ ad effettuare il controllo nell'azienda di trasporto de qua, accertando una serie di violazioni alla menzionata normativa comunitaria. Occorre poi aggiungere che questa competenza ispettiva e di controllo non può - nel caso delle province autonome di LZ e RE - andare disgiunta dal potere di emettere anche l'ordinanza-ingiunzione. Il trasferimento della funzione di vigilanza, 10 controllo ed accertamento delle violazioni dei citati regolamenti comunitari, quanto al profilo della sicurezza del lavoro a cui sono ispirati i controlli nelle imprese ad opera dell'ispettorato del lavoro, trascina con sé anche il potere di emettere l'ordinanza- ingiunzione di applicazione della sanzione amministrativa. La pienezza della funzione amministrativa risulta del resto predicata dall'art. 4 d.lgs. 16 marzo 1992 n.266 sui rapporti tra atti statali ed atti della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome. E' previsto solo, al secondo comma dell'art. 4 cit., quale espressione del principio di leale collaborazione, che l'autorità amministrativa statale, regionale o provinciale "riferisca" all'autorità amministrativa competente per i provvedimenti ad essa spettanti. Invece andrebbe al di là di questo onere di reciproca informazione la previsione di un'attività di controllo e di accertamento dell'illecito amministrativo disgiunta dal potere di irrogazione della sanzione;
una tale dissociazione comporterebbe, nella fattispecie, un sostanziale avvalimento di un organo provinciale (l'ispettorato del lavoro) da parte di un organo statale (il Commissario di governo che, nella prospettiva difensiva della parte resistente, accolta dalla sentenza impugnata, avrebbe il potere di emettere l'ordinanza-ingiunzione) con conseguente parziale deroga alle citate disposizioni, attuative dello Statuto di autonomia, che viceversa hanno trasferito alle province l'Ispettorato medesimo e le funzioni amministrative riguardanti la sicurezza del lavoro;
deroga questa non consentita con atto di normazione primaria di rango non costituzionale, stante la natura sovraordinata delle disposizioni di attuazione dello Statuto di autonomia. Il rilievo costituzionale dell'autonomia riconosciuta alla provincia di LZ (e di RE) non consente questo ipotizzato e sistematico avvalimento dell'Ispettorato del lavoro nella specifica materia in esame (quella della vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni da parte dei datori di lavoro delle disposizioni dei menzionati regolamenti comunitari) in una posizione di sostanziale sottordinazione (se non proprio di subordinazione) ad un organo statale. Non c'è quindi scissione tra accertamento della sanzione ed irrogazione della sanzione stessa, questi essendo invece entrambi devoluti alla competenza provinciale (cfr., mutatis mutandis, C. cost. n.277 del 1988 che, nel risolvere un conflitto di attribuzione in favore della provincia di LZ, ha affermato che nessuna ragionevole distinzione potrebbe essere individuata tra una tutela della sicurezza pubblica (da intendersi trasferita alla Provincia) e una tutela 11 dell'ordine pubblico (da intendersi, invece, riservata allo Stato)>> e quindi ha ritenuto la competenza della provincia ad emettere un provvedimento amministrativo autorizzatorio di competenza, sul restante territorio dello Stato, del Prefetto secondo l'abrogato codice della strada). Può anche ricordarsi che la medesima Corte (C. cost. n. 115 del 1995) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma statale che indicava il prefetto, organo statale periferico, quale autorità competente ad emanare sanzioni amministrative, mentre la competenza spettava agli organi regionali trattandosi di illeciti amministrativi relativi a materie trasferite o delegate alle regioni.. In particolare con riferimento al trasferimento delle competenze amministrative (ex d.P.R. n.616 del 1977) in materia di vendita e consumo di alimenti e bevande la Corte ha affermato che nelle funzioni trasferite rientrava anche la polizia amministrativa e quindi la determinazione dell'ufficio (regionale) competente a ricevere il rapporto ai sensi del cit. art. 17 della legge n.689/81, con conseguente incostituzionalità della norma statale che, in quel contesto di competenze trasferite o delegate, continuava a riservare al prefetto la competenza ad adottare il provvedimento sanzionatorio (in senso conforme e sempre con riferimento a competenze trasferite ex d.P.R. n.616 del 1977 - cfr. anche C. cost. n. 1034 del 1988 ricevere il rapporto per l'applicazione delle sanzioni amministrative). M che già aveva affermato che spettava alle regioni individuare gli uffici competenti a 8. Giustamente poi la difesa dell'Ispettorato ricorrente non ha mancato, nella discussione orale, di ricordare, in prospettiva, che la tutela e sicurezza del lavoro>> costituisce ormai materia di legislazione concorrente delle regioni a statuto ordinario alle quali spetta la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, questi soli invece riservati alla legislazione dello Stato (art. 117, terzo comma, Costituzione). Quindi in questa materia si è transitati da competenze talora delegate o trasferite all'attribuzione diretta a tutte le regioni ordinarie;
attribuzione questa che, per il tramite dell'art. 10 legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3, rileva (in via di regime transitorio) anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di RE e LZ (come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale: cfr. C. cost. n. 103 del 2003) nei limiti in cui la modifica del titolo V della parte seconda della 12 Costituzione prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dai rispettivi statuti.
9. In conclusione è erronea l'affermazione della sentenza impugnata che ha negato ogni competenza dell'Ispettorato del lavoro della provincia di LZ ad emettere il provvedimento sanzionatorio nella forma dell'ordinanza-ingiunzione, dovendo invece affermarsi come principio di diritto ex art. 384 c.p.c. che l'Ispettorato suddetto (e - non già il Commissario governativo) è competente non solo ad effettuare i controlli nei locali delle imprese di trasporto di cui all'art. 6 d.m. 12 luglio 1995 cit., ma anche ad emettere gli eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti dei datori di lavoro per le violazioni ai cit. regolamenti comunitari nn. 3820/85 e n.3821/85. Pertanto il primo motivo di ricorso deve essere accolto. 10. La fondatezza anche del secondo motivo di ricorso discende conseguenzialmente dalla soluzione data al problema interpretativo sopra posto. M Infatti l'affermata competenza dell'ispettorato della provincia di LZ comporta che non trovano applicazione - diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata - gli artt. 203 e 204 cod. strada sul ricorso al Prefetto ed in particolare sul termine di novanta giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 204 cit. perché il Prefetto si pronunci sul ricorso del (presunto) trasgressore. -Né l'art. 18 della legge n.689 del 1981 norma omologa sul potere di ordinanza- ingiunzione, cui peraltro fa riferimento anche la legge prov. n. 9 del 1977 cit. - prevede alcun termine per la sua emissione, salvo il termine prescrizionale quinquennale di cui al successivo art. 24; né si applica il termine breve di novanta giorni di cui al precedente art. 14 (Cass. 18 febbraio 1989 n. 972; Cass. 9 marzo 1996 n. 1902; cfr. anche Cass. 15 gennaio 2002 n. 369 sulla natura acceleratoria e non già perentoria del termine di trenta giorni previsto in generale dall'art. 2 legge 7 agosto 1990 n. 241 per l'emissione del provvedimento amministrativo). 13 11. Fondato è infine anche terzo, ed ultimo, motivo di ricorso. Giustamente si duole l'Ispettorato ricorrente del fatto che il tribunale di LZ abbia ritenuto la carenza di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione opposta. Dalla stessa sentenza impugnata risulta infatti che tale provvedimento sanzionatorio recava in realtà l'indicazione delle disposizioni dei citati regolamenti comunitari n. 3820/85 e n.3821/85 che si assumevano violati. Ciò è sufficiente per l'individuazione della fattispecie di illecito contestato (Cass. 1 settembre 1999 n. 9196) ed è idoneo a consentire al presunto trasgressore di esercitare il suo diritto di contraddire e di difendersi, anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione in cui peraltro il giudice ha altresì il potere di modificare l'entità della sanzione ove quella inflitta non risulti assistita da congrua motivazione (Cass. 11 aprile 2001 n. 5443). 12. Il ricorso quindi deve, nel suo complesso, essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, al tribunale di RE.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le tribunale di RE. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2003 Il Consigliere estensore Il Presidente Test ✓ CANCELLERE Depositato in Cancelleria 0 OTT. 2003 M E R oggi, P U IL CANCELLIERE 14