Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/06/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1118 V.G. anno
2025, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) domiciliati rispettivamente presso lo studio C.F._2
dell'Avv. Elisabetta Galeazzi e dell'Avv. Pina Bigini, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 2.5.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso:
“1 Dichiarare la cessazione degli eƯetti civili del matrimonio concordatario contratto in Montignoso in data 6.7.1997 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montignoso atto N. 10 parte 2 serie A - anno 1997 ,vmandando alla
Cancelleria per le necessarie comunicazioni all'Ufficiale di Stato Civile e conseguenti trascrizioni di legge nei pubblici registri dello Stato Civile del Comune di
Montignoso. 2 Dichiarare l'obbligo del signor di concorrere al Parte_3
professionale e convivente con la madre nella misura di euro 400 mensili
(quattrocento,00) oltre aumenti istat , a titolo di mantenimento ordinario ,da versare alla signora entro il 5 di ogni mese , oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie come fa protocollo del Tribunale di Massa che le parti dichiarano di averne preso visione e che si obbligano a rispettare . L'assegno unico sarà percepito dai genitori direttamente nella misura del 50% ciascuno;
3. Spese di lite compensate”.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi Parte_4
hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Montignoso il 6.7.1997, deducendo: che dalla unione coniugale era nata la figlia (4.11.2005), maggiorenne ma non ancora autosufficiente;
che Per_1
essi ricorrenti si erano separati con sentenza 867/2016; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al
P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura matrimoniale venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno recepite le concordate condizioni in punto di contributo al mantenimento della figlia e di partecipazione alle spese straordinarie a carico del padre;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Montignoso il 6.7.1997 tra , nato a [...] il [...], e Parte_3 Pt_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Montignoso all'anno 1997, Parte II, Serie A, n.
10 e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montignoso di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 27.5.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli