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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di ConSIlio, composto dai magistrati: dott.ssa AR Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa NA Coletti giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1180/2024 R.G., avente ad oggetto: cumulo delle domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto
TRA
, nato il [...] a [...], codice Parte_1 fiscale , residente a [...]
46 E
, nata il [...] a [...], codice Parte_2 fiscale , residente a [...]
n. 246, entrambi elettivamente domiciliati in NT AR La AR (NA) alla Via Visitazione n. 353, presso lo studio dell'avvocato Pasquale Calabrese, che li rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 07.03.2025 ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 06.06.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni concordate in ricorso e di pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, della l. 1 dicembre n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in NT AR La AR (NA), scegliendo il regime della comunione legale;
che l'ultima residenza comune dei coniugi è stata presso la casa di proprietà esclusiva della coniuge sita in NT AR La AR (NA) alla via Petraro n. Parte_2
246; che nel corso del rapporto matrimoniale, sono nati due figli, NA in data 31.03.1999 che ha contratto matrimonio e in data 21.10.2003, che vive Per_1 con la madre;
che da qualche tempo i coniugi per incompatibilità di carattere e incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile;
che la dissoluzione del consorzio familiare è definitiva e impedisce, allo stato, ogni possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze insorte tra le parti. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16.10.2024, le parti concordemente avevano dichiarato di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi gli accordi di cui al ricorso;
il giudice delegato rilevava che non risultava depositato il ricorso sottoscritto personalmente dalle parti, che occorreva distinguere l'ammontare dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto a carico dello a favore del figlio maggiorenne e della Pt_2 moglie, indicato in ricorso un unico importo per entrambi senza alcuna distinzione tra somma dovuta a titolo di mantenimento della moglie e quella dovuta a titolo di mantenimento del figlio ed infine che nel ricorso non vi era alcuna allegazione sulle condizioni economiche delle parti e altresì, che in caso di trattazione scritta della causa l'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti dovevano depositare i documenti di cui all'articolo 473-bis.12. Pertanto, rinviava all'udienza del 13.01.2025, al fine di consentire alle parti di fornire i richiesti chiarimenti e depositare documentazione reddituale, oltre che il ricorso dalle stesse sottoscritto. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, rilevato che era stata depositata la documentazione richiesta, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, la causa veniva riservata in decisione al Collegio, previo parere favorevole del PM. Il PM in data 07.03.2025 esprimeva parere favorevole.
2. Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio. L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che
“negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”. Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talchè la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio. Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio. La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: “"In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo. In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 47 3 -bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa". Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c.., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili". Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).” In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito rileva il Collegio che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Ritiene, pertanto, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili. Dal modello 730 relativo al ricorrente risulta, relativamente Parte_1 all'anno 2023, un reddito da lavoro dipendente di euro 22.214,00, e dalla Certificazione Unica relativa a per l'anno 2023 un reddito di euro Parte_2
7.223,66.
3. Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del 10.06.2024 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
4. La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione proposta sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Pt_2
, così provvede:
[...]
A. Omologa la separazione dei coniugi , nato il [...] a Parte_1
MM di AB (NA) e , nata il [...] a Parte_2
MM di AB (NA), ai seguenti patti e condizioni: 1) La casa coniugale sita in NT AR La AR (NA) alla via Petraro n. 246, di proprietà della SI.ra , resta nella esclusiva Parte_2 disponibilità della stessa che ci vivrà col proprio figlio maggiorenne
. Al riguardo le parti danno atto che il marito si è già allontanato, Per_1 portando con sé oltre i propri effetti personali, anche tutti i beni mobili di sua esclusiva proprietà, per cui quanto attualmente contenuto nella casa coniugale rimane di esclusiva proprietà della coniuge;
2) Tutte le spese straordinarie, le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e odontoiatriche del figlio , seppur Per_1 maggiorenne, e le attività ad esse complementari, nonché le attività sportive che lo stesso deciderà di svolgere e/o di quelle che si rendessero necessarie nel suo interesse saranno suddivise nella misura del cinquanta per cento a carico di ciascuno dei coniugi;
3) corrisponderà in favore della SI.ra un Parte_1 Parte_2 contributo di euro 100,00 a titolo di mantenimento del figlio e di Per_1 euro 100,00 a titolo di mantenimento del coniuge, da corrispondere mensilmente mediante un unico accredito sulla carta POSTEPAY EVOLUTION di titolarità di (IBAN Parte_2
T21X3608105138267594667687). Detta somma sarà annualmente aggiornata secondo gli indici Istat sul costo della vita a decorrere dal mese di luglio;
4) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
5) Le parti danno atto della cessazione del regime di comunione legale di beni alla data dell'omologazione della presente separazione consensuale;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile di NT AR La AR (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 9 parte II S.A. dei registri di matrimonio dell'anno 1998); C.. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva. Torre Annunziata(NA), camera di conSIlio dell'11.03.2025
il presidente relatore
Dott.ssa AR Rosaria Barbato
Nella causa civile iscritta al n. 1180/2024 R.G., avente ad oggetto: cumulo delle domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto
TRA
, nato il [...] a [...], codice Parte_1 fiscale , residente a [...]
46 E
, nata il [...] a [...], codice Parte_2 fiscale , residente a [...]
n. 246, entrambi elettivamente domiciliati in NT AR La AR (NA) alla Via Visitazione n. 353, presso lo studio dell'avvocato Pasquale Calabrese, che li rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 07.03.2025 ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 06.06.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni concordate in ricorso e di pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, della l. 1 dicembre n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in NT AR La AR (NA), scegliendo il regime della comunione legale;
che l'ultima residenza comune dei coniugi è stata presso la casa di proprietà esclusiva della coniuge sita in NT AR La AR (NA) alla via Petraro n. Parte_2
246; che nel corso del rapporto matrimoniale, sono nati due figli, NA in data 31.03.1999 che ha contratto matrimonio e in data 21.10.2003, che vive Per_1 con la madre;
che da qualche tempo i coniugi per incompatibilità di carattere e incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile;
che la dissoluzione del consorzio familiare è definitiva e impedisce, allo stato, ogni possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze insorte tra le parti. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16.10.2024, le parti concordemente avevano dichiarato di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi gli accordi di cui al ricorso;
il giudice delegato rilevava che non risultava depositato il ricorso sottoscritto personalmente dalle parti, che occorreva distinguere l'ammontare dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto a carico dello a favore del figlio maggiorenne e della Pt_2 moglie, indicato in ricorso un unico importo per entrambi senza alcuna distinzione tra somma dovuta a titolo di mantenimento della moglie e quella dovuta a titolo di mantenimento del figlio ed infine che nel ricorso non vi era alcuna allegazione sulle condizioni economiche delle parti e altresì, che in caso di trattazione scritta della causa l'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti dovevano depositare i documenti di cui all'articolo 473-bis.12. Pertanto, rinviava all'udienza del 13.01.2025, al fine di consentire alle parti di fornire i richiesti chiarimenti e depositare documentazione reddituale, oltre che il ricorso dalle stesse sottoscritto. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, rilevato che era stata depositata la documentazione richiesta, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, la causa veniva riservata in decisione al Collegio, previo parere favorevole del PM. Il PM in data 07.03.2025 esprimeva parere favorevole.
2. Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio. L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che
“negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”. Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talchè la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio. Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio. La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: “"In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo. In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 47 3 -bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa". Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c.., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili". Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).” In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito rileva il Collegio che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Ritiene, pertanto, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili. Dal modello 730 relativo al ricorrente risulta, relativamente Parte_1 all'anno 2023, un reddito da lavoro dipendente di euro 22.214,00, e dalla Certificazione Unica relativa a per l'anno 2023 un reddito di euro Parte_2
7.223,66.
3. Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del 10.06.2024 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
4. La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione proposta sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Pt_2
, così provvede:
[...]
A. Omologa la separazione dei coniugi , nato il [...] a Parte_1
MM di AB (NA) e , nata il [...] a Parte_2
MM di AB (NA), ai seguenti patti e condizioni: 1) La casa coniugale sita in NT AR La AR (NA) alla via Petraro n. 246, di proprietà della SI.ra , resta nella esclusiva Parte_2 disponibilità della stessa che ci vivrà col proprio figlio maggiorenne
. Al riguardo le parti danno atto che il marito si è già allontanato, Per_1 portando con sé oltre i propri effetti personali, anche tutti i beni mobili di sua esclusiva proprietà, per cui quanto attualmente contenuto nella casa coniugale rimane di esclusiva proprietà della coniuge;
2) Tutte le spese straordinarie, le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e odontoiatriche del figlio , seppur Per_1 maggiorenne, e le attività ad esse complementari, nonché le attività sportive che lo stesso deciderà di svolgere e/o di quelle che si rendessero necessarie nel suo interesse saranno suddivise nella misura del cinquanta per cento a carico di ciascuno dei coniugi;
3) corrisponderà in favore della SI.ra un Parte_1 Parte_2 contributo di euro 100,00 a titolo di mantenimento del figlio e di Per_1 euro 100,00 a titolo di mantenimento del coniuge, da corrispondere mensilmente mediante un unico accredito sulla carta POSTEPAY EVOLUTION di titolarità di (IBAN Parte_2
T21X3608105138267594667687). Detta somma sarà annualmente aggiornata secondo gli indici Istat sul costo della vita a decorrere dal mese di luglio;
4) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
5) Le parti danno atto della cessazione del regime di comunione legale di beni alla data dell'omologazione della presente separazione consensuale;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile di NT AR La AR (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 9 parte II S.A. dei registri di matrimonio dell'anno 1998); C.. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva. Torre Annunziata(NA), camera di conSIlio dell'11.03.2025
il presidente relatore
Dott.ssa AR Rosaria Barbato