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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/03/2024, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 891/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 891/2023
Oggi 21 marzo 2024 alle ore 10.30 innanzi alla dott.ssa Alfonsina Manfredini nella sua stanza virtuale e in collegamento da remoto con l'applicativo sono comparsi: Org_1
Per l'avv. Elisa CASINI che si dichiara anche in sostituzione dell'avv. Domenico Parte_1
NASO
Per il funzionario dott.ssa Laura MARINO Controparte_1
I difensori dichiarano di essere soli nel loro studio e che non sono in atto sistemi di registrazione dell'udienza
Il Giudice invita i difensori alla discussione
Essi discutono riportandosi ai rispettivi atti, dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza e dichiarano altresì che l'udienza si è svolta regolarmente
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 16.50 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott. Alfonsina Manfredini
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Alfonsina Manfredini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 891/2023 promossa da: con il patrocinio degli avv.ti Domenico NASO e Elisa CASINI giusta Parte_1 procura e domiciliazione in atti.
ricorrente contro
(già ) in persona del Controparte_1 Controparte_1 CP_2
con il patrocinio del funzionario dott.ssa Laura MARINO
[...]
resistenti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A) il ricorrente ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
B) Condannare il al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni scolastici Controparte_1
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 della somma di € 3.000,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo, mediante accredito su suddetta carta o con qualsiasi altra modalità ritenuta idonea dall'Ill.mo giudicante. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari.”;
B) - Si è costituito il (già Controparte_1 Controparte_3
), eccependo la prescrizione quinquennale con riferimento all'anno scolastico 2017/2018,
[...] nonché di limitare l'accoglimento della domanda agli anni scolastici in cui la parte ricorrente ha stipulato contratti annuali e con orario pari o superiore al 50% dell'orario pieno.
Il ha poi richiamato i principi fissati nella sentenza della Cassazione n. 29961/2023 e ha chiesto, CP_1 altresì, la compensazione del giudizio sulla base del corretto operato dell'amministrazione, la quale ha dato
1 seguito a quanto disposto dal dettato normativo, tuttora vigente in materia.
C) - La causa è stata istruita documentalmente.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito espresso
A)- diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di euro 500 annui tramite la c.d. carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Il ricorrente ha esposto di aver prestato servizio presso il come docente in Controparte_1 forza di contratti a tempo determinato, nei seguenti anni scolastici: 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020;
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 lo stesso ha svolto mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato e al contempo è stata escluso dal beneficio previsto dalla legge n. 107/2015 segnatamente all'art. 1 comma 121 e assume come tale esclusione sia discriminatoria nonché in contrasto con i principi sanciti in sede europea come ben specificati all'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.70/1999 del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999.
Il , debitamente costituito in giudizio, ha contestato in fatto e in diritto il ricorso di cui ha CP_1 chiesto il rigetto esponendo che sulla base dell'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 la carta elettronica del docente finalizzata all'aggiornamento professionale è espressamente riservata soltanto in favore dei docenti di ruolo, stante l'obbligo di formazione obbligatoria previsto solo in capo a quest'ultima tipologia di personale. Infine, in relazione all'anno scolastico 2017/2018 ha eccepito la prescrizione del diritto.
La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 107/2015, art. 1 comma 121, la quale sancisce che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_3 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...] con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni Controparte_4 dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema
2 pubblico- per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla
Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Controparte_4
Il nodo problematico è rappresentato dal fatto che, i docenti a tempo indeterminato beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto part-time, mentre per quanto concerne i docenti con contratto a tempo determinato, pur svolgendo le medesime mansioni dei loro colleghi di ruolo ed essendo gli stessi sottoposti ai medesimi obblighi formativi, non usufruiscono del beneficio consistente nella attribuzione della carta docenti.
La questione è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
29961 del 27/10/2023 emessa a seguito dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c. su specifiche questioni di non semplice soluzione.
Questa Giudicante si riporta a quanto affermato dalla Suprema Corte in tale sentenza, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., stante l'autorevolezza della Corte e considerata l'identità delle questioni sottese nonché la funzione del nuovo istituto introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia.
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra menzionata, ha espresso i seguenti principi di diritto:
1)La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel
3 termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica. La prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Tuttavia, ove nelle more vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Alla luce dei principi esposti dalla Corte di Cassazione è possibile affermare che, nei limiti sotto considerati, sussista il diritto del ricorrente di beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente soprattutto nelle forme e nei modi cristallizzati (e sopra richiamati all'interno della sentenza emessa) dalla Corte di Cassazione il 27 ottobre 2023, stante la permanenza in servizio del ricorrente e il principio di non discriminazione tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, come meglio declinato nelle pronunce di cui sopra.
Considerato, altresì, che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività del docente per i periodi prospettati in ricorso, la domanda va accolta e va dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, l'accredito sulla carta del docente di € 500 per ciascun anno scolastico nel quale vi sia stata supplenza annuale, fino al 30 giugno o al 31 agosto, condannando il all'adozione delle attività propedeutiche e necessarie Controparte_1 volte a consentire alla parte ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo.
Tuttavia, deve essere accolta, in parte, l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Infatti, stante quanto affermato dalla Corte di Cassazione circa la prescrizione dei docenti precari ancora in servizio oppure ancora presenti nel circuito scolastico: “Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi". Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico. Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in
4 termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988,
n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti CP_1 che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020,
n. 10219).
“il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma
Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, punto 49).20.1 Da ciò deriva che la Organizzazione_2 prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. 20.2 Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Alla luce di quanto sopra, deve considerarsi prescritto il diritto con riferimento all'anno scolastico
2017/2018 essendo intervenuta la diffida soltanto a far data 19 giugno 2023.
B) Spese di lite
Sono compensate stante la novità nonché la complessità delle questioni giuridiche sottese al caso in esame. Inoltre, si ravvisa che il ricorrente si è attivato solo a seguito della pronuncia interna del Consiglio di
Stato sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842 prima e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ordinanza VI
Sezione del 18 maggio 2022 causa C-450/21 poi, senza aver mai in precedenza chiesto la concessione del
5 bonus anche semplicemente con richiesta posta a protocollo nelle scuole ove prestava servizio. Si rileva, ancora, che il ha dato applicazione a una normativa interna, presente nell'ordinamento italiano CP_1 ora come allora, nonostante le interpretazioni cristallizzate negli autorevoli arresti giurisprudenziali, peraltro condivisi da questa Giudicante, di cui si è già dato conto nella parte motiva. Si rileva, infine, che la domanda non è stata accolta nella sua interezza, in specie con riferimento all'anno scolastico 2017/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere il riconoscimento per gli AA.SS. 2018/19;
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 del beneficio della carta elettronica di cui alla legge n.
107/2015, art.1 comma 121, così come attuato dal relativo DPCM;
2) compensa le spese.
Sentenza resa ex art. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 21 marzo 2024
Il Giudice dott. Alfonsina Manfredini
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 891/2023
Oggi 21 marzo 2024 alle ore 10.30 innanzi alla dott.ssa Alfonsina Manfredini nella sua stanza virtuale e in collegamento da remoto con l'applicativo sono comparsi: Org_1
Per l'avv. Elisa CASINI che si dichiara anche in sostituzione dell'avv. Domenico Parte_1
NASO
Per il funzionario dott.ssa Laura MARINO Controparte_1
I difensori dichiarano di essere soli nel loro studio e che non sono in atto sistemi di registrazione dell'udienza
Il Giudice invita i difensori alla discussione
Essi discutono riportandosi ai rispettivi atti, dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza e dichiarano altresì che l'udienza si è svolta regolarmente
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 16.50 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott. Alfonsina Manfredini
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Alfonsina Manfredini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 891/2023 promossa da: con il patrocinio degli avv.ti Domenico NASO e Elisa CASINI giusta Parte_1 procura e domiciliazione in atti.
ricorrente contro
(già ) in persona del Controparte_1 Controparte_1 CP_2
con il patrocinio del funzionario dott.ssa Laura MARINO
[...]
resistenti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A) il ricorrente ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
B) Condannare il al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni scolastici Controparte_1
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 della somma di € 3.000,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo, mediante accredito su suddetta carta o con qualsiasi altra modalità ritenuta idonea dall'Ill.mo giudicante. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari.”;
B) - Si è costituito il (già Controparte_1 Controparte_3
), eccependo la prescrizione quinquennale con riferimento all'anno scolastico 2017/2018,
[...] nonché di limitare l'accoglimento della domanda agli anni scolastici in cui la parte ricorrente ha stipulato contratti annuali e con orario pari o superiore al 50% dell'orario pieno.
Il ha poi richiamato i principi fissati nella sentenza della Cassazione n. 29961/2023 e ha chiesto, CP_1 altresì, la compensazione del giudizio sulla base del corretto operato dell'amministrazione, la quale ha dato
1 seguito a quanto disposto dal dettato normativo, tuttora vigente in materia.
C) - La causa è stata istruita documentalmente.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito espresso
A)- diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di euro 500 annui tramite la c.d. carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Il ricorrente ha esposto di aver prestato servizio presso il come docente in Controparte_1 forza di contratti a tempo determinato, nei seguenti anni scolastici: 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020;
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 lo stesso ha svolto mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato e al contempo è stata escluso dal beneficio previsto dalla legge n. 107/2015 segnatamente all'art. 1 comma 121 e assume come tale esclusione sia discriminatoria nonché in contrasto con i principi sanciti in sede europea come ben specificati all'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.70/1999 del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999.
Il , debitamente costituito in giudizio, ha contestato in fatto e in diritto il ricorso di cui ha CP_1 chiesto il rigetto esponendo che sulla base dell'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 la carta elettronica del docente finalizzata all'aggiornamento professionale è espressamente riservata soltanto in favore dei docenti di ruolo, stante l'obbligo di formazione obbligatoria previsto solo in capo a quest'ultima tipologia di personale. Infine, in relazione all'anno scolastico 2017/2018 ha eccepito la prescrizione del diritto.
La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 107/2015, art. 1 comma 121, la quale sancisce che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_3 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...] con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni Controparte_4 dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema
2 pubblico- per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla
Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Controparte_4
Il nodo problematico è rappresentato dal fatto che, i docenti a tempo indeterminato beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto part-time, mentre per quanto concerne i docenti con contratto a tempo determinato, pur svolgendo le medesime mansioni dei loro colleghi di ruolo ed essendo gli stessi sottoposti ai medesimi obblighi formativi, non usufruiscono del beneficio consistente nella attribuzione della carta docenti.
La questione è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
29961 del 27/10/2023 emessa a seguito dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c. su specifiche questioni di non semplice soluzione.
Questa Giudicante si riporta a quanto affermato dalla Suprema Corte in tale sentenza, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., stante l'autorevolezza della Corte e considerata l'identità delle questioni sottese nonché la funzione del nuovo istituto introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia.
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra menzionata, ha espresso i seguenti principi di diritto:
1)La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel
3 termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica. La prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Tuttavia, ove nelle more vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Alla luce dei principi esposti dalla Corte di Cassazione è possibile affermare che, nei limiti sotto considerati, sussista il diritto del ricorrente di beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente soprattutto nelle forme e nei modi cristallizzati (e sopra richiamati all'interno della sentenza emessa) dalla Corte di Cassazione il 27 ottobre 2023, stante la permanenza in servizio del ricorrente e il principio di non discriminazione tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, come meglio declinato nelle pronunce di cui sopra.
Considerato, altresì, che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività del docente per i periodi prospettati in ricorso, la domanda va accolta e va dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, l'accredito sulla carta del docente di € 500 per ciascun anno scolastico nel quale vi sia stata supplenza annuale, fino al 30 giugno o al 31 agosto, condannando il all'adozione delle attività propedeutiche e necessarie Controparte_1 volte a consentire alla parte ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo.
Tuttavia, deve essere accolta, in parte, l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Infatti, stante quanto affermato dalla Corte di Cassazione circa la prescrizione dei docenti precari ancora in servizio oppure ancora presenti nel circuito scolastico: “Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi". Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico. Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in
4 termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988,
n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti CP_1 che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020,
n. 10219).
“il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma
Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, punto 49).20.1 Da ciò deriva che la Organizzazione_2 prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. 20.2 Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Alla luce di quanto sopra, deve considerarsi prescritto il diritto con riferimento all'anno scolastico
2017/2018 essendo intervenuta la diffida soltanto a far data 19 giugno 2023.
B) Spese di lite
Sono compensate stante la novità nonché la complessità delle questioni giuridiche sottese al caso in esame. Inoltre, si ravvisa che il ricorrente si è attivato solo a seguito della pronuncia interna del Consiglio di
Stato sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842 prima e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ordinanza VI
Sezione del 18 maggio 2022 causa C-450/21 poi, senza aver mai in precedenza chiesto la concessione del
5 bonus anche semplicemente con richiesta posta a protocollo nelle scuole ove prestava servizio. Si rileva, ancora, che il ha dato applicazione a una normativa interna, presente nell'ordinamento italiano CP_1 ora come allora, nonostante le interpretazioni cristallizzate negli autorevoli arresti giurisprudenziali, peraltro condivisi da questa Giudicante, di cui si è già dato conto nella parte motiva. Si rileva, infine, che la domanda non è stata accolta nella sua interezza, in specie con riferimento all'anno scolastico 2017/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere il riconoscimento per gli AA.SS. 2018/19;
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 del beneficio della carta elettronica di cui alla legge n.
107/2015, art.1 comma 121, così come attuato dal relativo DPCM;
2) compensa le spese.
Sentenza resa ex art. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 21 marzo 2024
Il Giudice dott. Alfonsina Manfredini
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