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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/05/2024, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 106/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di ER, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola Di Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 106/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Gianluca Bisogno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Tavernelle di Panicale (PG), piazza C. Marx n.8, in forza di delega apposta a margine all'atto di citazione in opposizione a D.I.;
-Appellante=
nei confronti di con sede in Tavernelle di Panicale Controparte_1
(PG), via Garibaldi n.54, in persona del l.r. pro tempore , rappresentata e CP_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Bibi e Michela Desantis,
giusta delega rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione in appello,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Desantis in Spello, via Centrale
Umbra n.50/B; pagina 1 di 9 -Appellata=
OGGETTO: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di citazione in appello;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(di seguito , in persona del Controparte_1 CP_1
suo legale rappresentante pro tempore, chiedeva – ed otteneva – dal Tribunale di ER
il decreto ingiuntivo n.434/2011, emesso in data 8.3.2011, con il quale veniva ingiunto a il pagamento di €.7.150,00, oltre interessi moratori e spese legali, quale Parte_1
corrispettivo a saldo per le opere di restauro e risanamento conservativo effettuate su una porzione di fabbricato sito in Panicale, via Colle del Calzolaro, dei comproprietari e committenti . Controparte_2
Proponeva formale opposizione deducendo l'esistenza di vari vizi e Parte_1
difetti dell'opera, indicati nella relazione tecnica a firma dell'ing. da cui si Per_1
ricavava l'inesatto adempimento della società appaltatrice;
ciò posto l'opponente chiedeva che fosse dichiarato nullo/annullabile/inefficace il decreto opposto e, accertata l'esistenza dei vizi e difetti denunciati, fossero compensate le somme richieste a saldo con quelle dovute per l'esistenza dei vizi, con condanna dell'opposta al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio che resisteva all'opposizione sostenendo CP_1
l'intervenuta decadenza dalla denuncia dei vizi e l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate;
chiedeva pertanto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, sotto un profilo di merito, concludeva per il rigetto della domanda di pagina 2 di 9 parte attrice, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza depositata l'11.5.12 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
quindi venivano ammesse (ed esperite) le prove orali richieste (interrogatorio libero delle parti e prove per testimoni).
Con ordinanza 12.6.15 veniva ammessa CTU al fine di accertare ed eventualmente quantificare i vizi e difetti denunciati.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di ER, con sentenza n.1039/21 respingeva l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla CP_1
Sosteneva il giudice di prime cure che, in base alla “ragione più liquida”, andasse affermata la decadenza del dall'azione di garanzia, non avendo egli denunciato i Pt_1
vizi riscontrati nel termine di 60 giorni dalla scoperta, tenuto anche conto che uno dei vizi denunciati – vale a dire “lo spostamento del punto d'appoggio del trave di cimale” -
era stato oggetto di specifica indicazione da parte del D.L. e della committenza, sicché
l'appaltatore aveva agito quale nudus minister.
Avverso tale sentenza ha interposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
- “Violazione e/o falsa applicazione del disposto degli artt. 1667-1669 cod.civ.
Relativamente alla declaratoria della intervenuta decadenza del committente dall'azione
di garanzia”;
Sostiene l'appellante che la denuncia dei vizi possa farsi anche verbalmente e che le deposizioni dei testi e – peraltro ignorate dal primo Testimone_1 Testimone_2
giudice – hanno confermato la tempestività della denuncia;
del resto il termine per la denuncia non poteva che decorrere dalla conoscenza sicura dei difetti, trattandosi di vizi occulti.
- “Erronea valutazione / omessa valutazione degli elementi probatori emersi nel corso
pagina 3 di 9 del giudizio di primo grado”;
La CTU ha confermato la sussistenza dei vizi lamentati e l'inadempimento dell'appaltatrice, tanto più che l'opera è stata realizzata in difformità al progetto strutturale depositato e che l'obbligo di diligenza della ditta appaltatrice non poteva venir meno neppure a seguito delle diverse indicazioni dal Direttore dei Lavori.
Ciò posto l'appellante ha chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e riforma della sentenza impugnata, fossero accertati i vizi denunciati e revocato il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente riduzione del prezzo e condanna della al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di lite di entrambi CP_1
i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta datata 19.9.22 si è costituita in giudizio che ha CP_1
contestato tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni dell'appellante ed ha chiesto che l'impugnazione venisse rigettata nel merito poiché priva di fondamento;
ha concluso quindi per la conferma in ogni sua parte della sentenza appellata, con condanna del al rimborso delle spese di lite. Pt_1
Con ordinanza datata 4.7.22 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese di lite e di CTU.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
28.9.2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
L'appello proposto da è parzialmente fondato e merita di essere accolto Parte_1
per quanto di ragione.
Tre sono le criticità evidenziate dal CTU geom. nella sua relazione, Persona_2
vale a dire: 1) “travi struttura primaria non ancorate a cordoli e trave di colmo ruotata
pagina 4 di 9 in modo anomalo” (pag. 15 e ss. Della relazione peritale); 2) “soletta strutturale in
calcestruzzo posta in opera su pavimento sottotetto” (pagg.18-19); 3) “infiltrazioni di
acqua nella proprietà sottostante durante l'esecuzione dei lavori” (pagg. 20-21).
Orbene, osserva questa Corte che i vizi/difetti dell'opera indicati dal CTU ai punti n.2) e n.3) fossero più che riconoscibili in sede di verifica, infatti non necessitavano di alcun accertamento o di competenza specifica per essere rilevati.
Risulta per tabulas che in data 31.7.2009 il committente abbia Parte_1
provveduto a firmare la fine dei lavori (doc.8 di e che, nello stesso giorno, CP_1
il Direttore dei Lavori abbia effettuato il collaudo finale (doc.9) sull'immobile oggetto di ristrutturazione (di cui era uno dei tre comproprietari). Parte_1
Data l'accettazione dell'opera ed il fatto che i vizi di cui trattasi fossero ben riconoscibili
(per verificare che la quota dell'estradosso della soletta coincide con la quota dell'ultimo gradino basta una semplice occhiata;
quanto al fatto che l'appartamento sottostante a quello dei lavori abbia subito un'infiltrazione di acqua nel corso degli stessi è agevole rilevare che l'accaduto era già noto prima ancora del collaudo) non può che CP_1
considerarsi liberata dalla garanzia per difformità o vizi, a norma dell'art. 1667 c.1 cod.
civile.
Del resto, anche qualora si volesse ritenere che la committenza non abbia accettato formalmente i lavori, le difformità ed i vizi dovevano essere denunciati – a pena di decadenza (art. 1667 c.2 cod. civile) – entro sessanta giorni dall'integrale esecuzione dell'opera (consegnata il 31.7.2009), ma non è provato che una siffatta denuncia sia stata proposta in quel termine, visto che né , né hanno saputo Testimone_1 Testimone_2
specificare con precisione quando le “lamentele” di sarebbero state Parte_1
esternate e, soprattutto, a chi fossero state rivolte.
Ne deriva che in ordine ai vizi/difetti indicati ai punti 2) e 3) della CTU va confermata la pagina 5 di 9 sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che dovesse ritenersi che l'odierno appellante sia decaduto dall'azione di garanzia.
*****
Ad opposte conclusioni si deve pervenire, ad avviso di questa Corte, per ciò che concerne i vizi indicati dal CTU a pagg. 15 e seguenti della relazione peritale.
Il CTU ha rilevato che: - “la trave individuata con la lettera “E” risulta posizionata ed
ancorata sotto il cordolo di c.a. della muratura esterna, così come previsto nei grafici
strutturali depositati dal Progettista e D.L. alla Provincia di ER, ma non ancorata
al cordolo della muratura portante interna. La stessa infatti risulta solo appoggiata
alla muratura esistente”; - “la trave di colmo risulta posizionata in modo irregolare e
precisamente ruotata in maniera anomala lungo il proprio asse longitudinale e non
ancorata al cordolo della muratura portante interna ma solo appoggiata alla
muratura portante esistente” (pag.16).
Orbene, il fatto che le travi in discorso non siano ancorate al cordolo della muratura portante interna ma solo appoggiate, unitamente al fatto che il cordolo in c.a. sia stato realizzato in modo incompleto (pag.17), non solo comporta un vulnus alla solidità
strutturale del fabbricato (cfr. pag.32 della prima relazione), ma costituisce anche un inadempimento rispetto a quanto “previsto ed indicato nei grafici di progetto presenti in
atti e nell'elaborato” (pag.8 della relazione integrativa del CTU).
Né è possibile sostenere che si trattasse di vizi riconoscibili, poiché potevano essere rilevati solo da accertamenti specifici effettuati da addetti ai lavori, tanto è vero che risultano essere venuti compiutamente alla luce solo con l'intervento del tecnico ing.
che in data 31.12.2010 aveva redatto relazione tecnica per conto di Per_1 Pt_1
(doc.6, tra l'altro non pare una coincidenza che, all'esito del deposito della CTP
[...]
– vale a dire il 14.2.2011 - la abbia emesso nota di credito per l'importo di CP_1
pagina 6 di 9 €.1.540,00).
Ciò premesso e considerato che si tratta di vizi che ineriscono alla stabilità della struttura, ritiene questa Corte che si debba applicare il disposto dell'art. 1669 cod. civile,
quindi non risulta essere incorso in alcuna decadenza. Parte_1
Del resto non è ipotizzabile che avesse agito, nella fattispecie, quale nudus CP_1
minister, dal momento che non giustificavano il mancato ancoraggio delle travi al cordolo della muratura portante le “piccole varianti” che si erano rese necessarie perché i muri perimetrali ed interni erano “fuori squadro” (testi , ) o Testimone_3 Tes_4
lo “spostamento della trave di cimale” richiesta dai (teste , Pt_1 Testimone_5
Direttore dei Lavori).
In buona sostanza, il semplice “appoggio” delle due travi sopra citate alla muratura portante pregiudicava (e pregiudica tuttora) la stabilità dell'edificio e, tra l'altro,
costituisce un inadempimento rispetto a quanto previsto nel Progetto Strutturale
trasmesso alla di ER (cfr. pag. 28 della CTU e pagg.
3-6 della Relazione Org_1
integrativa), sicché tali difformità costituiscono sia vizio dell'opera che inadempimento contrattuale.
Da ciò deriva che dal corrispettivo a saldo – richiesto da – debbano essere CP_1
defalcate le somme che il CTU ha indicato come necessarie per eliminare i difetti rilevati, vale a dire €.4.336,00 oltre Iva (10%), il cui ammontare risulta congruo e che non è stato contestato dalle parti.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, formulata da , osserva Parte_1
questa Corte che l'eliminazione del vizio, possibile con l'intervento indicato dal CTU,
esclude che all'esito degli interventi indicati permangano pregiudizi di sorta, quindi il danno verrà riparato integralmente ed non può essere condannata al CP_1
pagamento di somme ulteriori.
pagina 7 di 9 *****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che, in riforma della sentenza impugnata:
1. va revocato il decreto ingiuntivo opposto;
2. accertata l'esistenza di vizi per la cui eliminazione risulta necessario l'esborso di €.4.769,60 ed operata la compensazione
(impropria) tra le somme reciprocamente dovute, debba essere Parte_1
condannato al pagamento in favore della dell'importo residuo di €.2.380,40, CP_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di ER, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
persona del l.r. pro tempore , ed avverso la sentenza n.1039/2021 emessa CP_1
dal Tribunale di ER, contrariis reiectis, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accertata l'esistenza dei vizi dell'opera meglio descritti alle pagg. 31-33 della CTU
del geom. per la cui eliminazione risulta necessaria la somma di Persona_2
€.4.336,00 oltre Iva, operata la compensazione tra le somme reciprocamente dovute,
condanna l'appellante al pagamento a favore della della somma di €. CP_1
2.380,40 quale corrispettivo a saldo, oltre agli interessi moratori a far data dalla domanda;
- respinge ogni altra domanda;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in ER, lì 20 maggio 2024
pagina 8 di 9 IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di ER, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola Di Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 106/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Gianluca Bisogno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Tavernelle di Panicale (PG), piazza C. Marx n.8, in forza di delega apposta a margine all'atto di citazione in opposizione a D.I.;
-Appellante=
nei confronti di con sede in Tavernelle di Panicale Controparte_1
(PG), via Garibaldi n.54, in persona del l.r. pro tempore , rappresentata e CP_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Bibi e Michela Desantis,
giusta delega rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione in appello,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Desantis in Spello, via Centrale
Umbra n.50/B; pagina 1 di 9 -Appellata=
OGGETTO: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di citazione in appello;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(di seguito , in persona del Controparte_1 CP_1
suo legale rappresentante pro tempore, chiedeva – ed otteneva – dal Tribunale di ER
il decreto ingiuntivo n.434/2011, emesso in data 8.3.2011, con il quale veniva ingiunto a il pagamento di €.7.150,00, oltre interessi moratori e spese legali, quale Parte_1
corrispettivo a saldo per le opere di restauro e risanamento conservativo effettuate su una porzione di fabbricato sito in Panicale, via Colle del Calzolaro, dei comproprietari e committenti . Controparte_2
Proponeva formale opposizione deducendo l'esistenza di vari vizi e Parte_1
difetti dell'opera, indicati nella relazione tecnica a firma dell'ing. da cui si Per_1
ricavava l'inesatto adempimento della società appaltatrice;
ciò posto l'opponente chiedeva che fosse dichiarato nullo/annullabile/inefficace il decreto opposto e, accertata l'esistenza dei vizi e difetti denunciati, fossero compensate le somme richieste a saldo con quelle dovute per l'esistenza dei vizi, con condanna dell'opposta al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio che resisteva all'opposizione sostenendo CP_1
l'intervenuta decadenza dalla denuncia dei vizi e l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate;
chiedeva pertanto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, sotto un profilo di merito, concludeva per il rigetto della domanda di pagina 2 di 9 parte attrice, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza depositata l'11.5.12 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
quindi venivano ammesse (ed esperite) le prove orali richieste (interrogatorio libero delle parti e prove per testimoni).
Con ordinanza 12.6.15 veniva ammessa CTU al fine di accertare ed eventualmente quantificare i vizi e difetti denunciati.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di ER, con sentenza n.1039/21 respingeva l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla CP_1
Sosteneva il giudice di prime cure che, in base alla “ragione più liquida”, andasse affermata la decadenza del dall'azione di garanzia, non avendo egli denunciato i Pt_1
vizi riscontrati nel termine di 60 giorni dalla scoperta, tenuto anche conto che uno dei vizi denunciati – vale a dire “lo spostamento del punto d'appoggio del trave di cimale” -
era stato oggetto di specifica indicazione da parte del D.L. e della committenza, sicché
l'appaltatore aveva agito quale nudus minister.
Avverso tale sentenza ha interposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
- “Violazione e/o falsa applicazione del disposto degli artt. 1667-1669 cod.civ.
Relativamente alla declaratoria della intervenuta decadenza del committente dall'azione
di garanzia”;
Sostiene l'appellante che la denuncia dei vizi possa farsi anche verbalmente e che le deposizioni dei testi e – peraltro ignorate dal primo Testimone_1 Testimone_2
giudice – hanno confermato la tempestività della denuncia;
del resto il termine per la denuncia non poteva che decorrere dalla conoscenza sicura dei difetti, trattandosi di vizi occulti.
- “Erronea valutazione / omessa valutazione degli elementi probatori emersi nel corso
pagina 3 di 9 del giudizio di primo grado”;
La CTU ha confermato la sussistenza dei vizi lamentati e l'inadempimento dell'appaltatrice, tanto più che l'opera è stata realizzata in difformità al progetto strutturale depositato e che l'obbligo di diligenza della ditta appaltatrice non poteva venir meno neppure a seguito delle diverse indicazioni dal Direttore dei Lavori.
Ciò posto l'appellante ha chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e riforma della sentenza impugnata, fossero accertati i vizi denunciati e revocato il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente riduzione del prezzo e condanna della al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di lite di entrambi CP_1
i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta datata 19.9.22 si è costituita in giudizio che ha CP_1
contestato tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni dell'appellante ed ha chiesto che l'impugnazione venisse rigettata nel merito poiché priva di fondamento;
ha concluso quindi per la conferma in ogni sua parte della sentenza appellata, con condanna del al rimborso delle spese di lite. Pt_1
Con ordinanza datata 4.7.22 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese di lite e di CTU.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
28.9.2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
L'appello proposto da è parzialmente fondato e merita di essere accolto Parte_1
per quanto di ragione.
Tre sono le criticità evidenziate dal CTU geom. nella sua relazione, Persona_2
vale a dire: 1) “travi struttura primaria non ancorate a cordoli e trave di colmo ruotata
pagina 4 di 9 in modo anomalo” (pag. 15 e ss. Della relazione peritale); 2) “soletta strutturale in
calcestruzzo posta in opera su pavimento sottotetto” (pagg.18-19); 3) “infiltrazioni di
acqua nella proprietà sottostante durante l'esecuzione dei lavori” (pagg. 20-21).
Orbene, osserva questa Corte che i vizi/difetti dell'opera indicati dal CTU ai punti n.2) e n.3) fossero più che riconoscibili in sede di verifica, infatti non necessitavano di alcun accertamento o di competenza specifica per essere rilevati.
Risulta per tabulas che in data 31.7.2009 il committente abbia Parte_1
provveduto a firmare la fine dei lavori (doc.8 di e che, nello stesso giorno, CP_1
il Direttore dei Lavori abbia effettuato il collaudo finale (doc.9) sull'immobile oggetto di ristrutturazione (di cui era uno dei tre comproprietari). Parte_1
Data l'accettazione dell'opera ed il fatto che i vizi di cui trattasi fossero ben riconoscibili
(per verificare che la quota dell'estradosso della soletta coincide con la quota dell'ultimo gradino basta una semplice occhiata;
quanto al fatto che l'appartamento sottostante a quello dei lavori abbia subito un'infiltrazione di acqua nel corso degli stessi è agevole rilevare che l'accaduto era già noto prima ancora del collaudo) non può che CP_1
considerarsi liberata dalla garanzia per difformità o vizi, a norma dell'art. 1667 c.1 cod.
civile.
Del resto, anche qualora si volesse ritenere che la committenza non abbia accettato formalmente i lavori, le difformità ed i vizi dovevano essere denunciati – a pena di decadenza (art. 1667 c.2 cod. civile) – entro sessanta giorni dall'integrale esecuzione dell'opera (consegnata il 31.7.2009), ma non è provato che una siffatta denuncia sia stata proposta in quel termine, visto che né , né hanno saputo Testimone_1 Testimone_2
specificare con precisione quando le “lamentele” di sarebbero state Parte_1
esternate e, soprattutto, a chi fossero state rivolte.
Ne deriva che in ordine ai vizi/difetti indicati ai punti 2) e 3) della CTU va confermata la pagina 5 di 9 sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che dovesse ritenersi che l'odierno appellante sia decaduto dall'azione di garanzia.
*****
Ad opposte conclusioni si deve pervenire, ad avviso di questa Corte, per ciò che concerne i vizi indicati dal CTU a pagg. 15 e seguenti della relazione peritale.
Il CTU ha rilevato che: - “la trave individuata con la lettera “E” risulta posizionata ed
ancorata sotto il cordolo di c.a. della muratura esterna, così come previsto nei grafici
strutturali depositati dal Progettista e D.L. alla Provincia di ER, ma non ancorata
al cordolo della muratura portante interna. La stessa infatti risulta solo appoggiata
alla muratura esistente”; - “la trave di colmo risulta posizionata in modo irregolare e
precisamente ruotata in maniera anomala lungo il proprio asse longitudinale e non
ancorata al cordolo della muratura portante interna ma solo appoggiata alla
muratura portante esistente” (pag.16).
Orbene, il fatto che le travi in discorso non siano ancorate al cordolo della muratura portante interna ma solo appoggiate, unitamente al fatto che il cordolo in c.a. sia stato realizzato in modo incompleto (pag.17), non solo comporta un vulnus alla solidità
strutturale del fabbricato (cfr. pag.32 della prima relazione), ma costituisce anche un inadempimento rispetto a quanto “previsto ed indicato nei grafici di progetto presenti in
atti e nell'elaborato” (pag.8 della relazione integrativa del CTU).
Né è possibile sostenere che si trattasse di vizi riconoscibili, poiché potevano essere rilevati solo da accertamenti specifici effettuati da addetti ai lavori, tanto è vero che risultano essere venuti compiutamente alla luce solo con l'intervento del tecnico ing.
che in data 31.12.2010 aveva redatto relazione tecnica per conto di Per_1 Pt_1
(doc.6, tra l'altro non pare una coincidenza che, all'esito del deposito della CTP
[...]
– vale a dire il 14.2.2011 - la abbia emesso nota di credito per l'importo di CP_1
pagina 6 di 9 €.1.540,00).
Ciò premesso e considerato che si tratta di vizi che ineriscono alla stabilità della struttura, ritiene questa Corte che si debba applicare il disposto dell'art. 1669 cod. civile,
quindi non risulta essere incorso in alcuna decadenza. Parte_1
Del resto non è ipotizzabile che avesse agito, nella fattispecie, quale nudus CP_1
minister, dal momento che non giustificavano il mancato ancoraggio delle travi al cordolo della muratura portante le “piccole varianti” che si erano rese necessarie perché i muri perimetrali ed interni erano “fuori squadro” (testi , ) o Testimone_3 Tes_4
lo “spostamento della trave di cimale” richiesta dai (teste , Pt_1 Testimone_5
Direttore dei Lavori).
In buona sostanza, il semplice “appoggio” delle due travi sopra citate alla muratura portante pregiudicava (e pregiudica tuttora) la stabilità dell'edificio e, tra l'altro,
costituisce un inadempimento rispetto a quanto previsto nel Progetto Strutturale
trasmesso alla di ER (cfr. pag. 28 della CTU e pagg.
3-6 della Relazione Org_1
integrativa), sicché tali difformità costituiscono sia vizio dell'opera che inadempimento contrattuale.
Da ciò deriva che dal corrispettivo a saldo – richiesto da – debbano essere CP_1
defalcate le somme che il CTU ha indicato come necessarie per eliminare i difetti rilevati, vale a dire €.4.336,00 oltre Iva (10%), il cui ammontare risulta congruo e che non è stato contestato dalle parti.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, formulata da , osserva Parte_1
questa Corte che l'eliminazione del vizio, possibile con l'intervento indicato dal CTU,
esclude che all'esito degli interventi indicati permangano pregiudizi di sorta, quindi il danno verrà riparato integralmente ed non può essere condannata al CP_1
pagamento di somme ulteriori.
pagina 7 di 9 *****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che, in riforma della sentenza impugnata:
1. va revocato il decreto ingiuntivo opposto;
2. accertata l'esistenza di vizi per la cui eliminazione risulta necessario l'esborso di €.4.769,60 ed operata la compensazione
(impropria) tra le somme reciprocamente dovute, debba essere Parte_1
condannato al pagamento in favore della dell'importo residuo di €.2.380,40, CP_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di ER, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
persona del l.r. pro tempore , ed avverso la sentenza n.1039/2021 emessa CP_1
dal Tribunale di ER, contrariis reiectis, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accertata l'esistenza dei vizi dell'opera meglio descritti alle pagg. 31-33 della CTU
del geom. per la cui eliminazione risulta necessaria la somma di Persona_2
€.4.336,00 oltre Iva, operata la compensazione tra le somme reciprocamente dovute,
condanna l'appellante al pagamento a favore della della somma di €. CP_1
2.380,40 quale corrispettivo a saldo, oltre agli interessi moratori a far data dalla domanda;
- respinge ogni altra domanda;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in ER, lì 20 maggio 2024
pagina 8 di 9 IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 9 di 9