Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
16/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 438 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
elettivamente domiciliata in Trecase alla via Vesuvio Parte_1
n. 53, presso lo studio dell'Avv. Gabriella LAURETTA dalla quale è rappresentata e difesa
APPELLANTE
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e CP_1
difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Gambino, Vincenzo Di
Maio, Erminio Capasso, Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato con gli stessi presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale in Napoli, alla via Alcide De
Gasperi n. 55
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 28.02.2024, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata
[...]
n. 389/2024, pubblicata in data 21.02.2024, con la quale il giudice ha rigettato la sua domanda tesa ad ottenere l'accertamento della non debenza delle somme richieste dall' asseritamente corrisposte indebitamente a titolo di indennità CP_1
di maternità e malattia.
L'appellato, ritualmente costituitosi, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, di cui ha sottolineato l'infondatezza, con vittoria delle spese di lite.
La Corte all'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, ha deciso la causa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Occorre preliminarmente rilevare che il giudice di primo grado ha ritenuto non prescritta la pretesa dell' e sul punto, in mancanza di censure è caduto il CP_2
giudicato.
Ciò di cui si duole l'appellante è la valutazione effettuata dal Tribunale con riferimento ai modelli 770 prodotti dall' a riprova dell'avvenuto CP_1
pagamento delle prestazioni oggetto della richiesta di ripetizione.
La censura è fondata.
Al riguardo, occorre premettere che l' appellato ha prodotto sin dal primo CP_2 grado delle schermate attestanti: 1) per l'anno di imposta 2002 il Modello 770
Semplificato n. 16282384000-000001 del 02.09.2003 – Quadro DA per
, trasmesso all'Agenzia delle Entrate con comunicazione n. Parte_1
145345; 1) per l'anno di imposta 2003 il Modello 770 presentato dall' – con CP_1
n. 16051084000-000001 del 23.09.2024 – Quadro DA – con comunicazione n.
7216831.
In primo luogo, va rilevato che non vi è, dunque, il deposito dei modelli in questione.
In ogni caso, essi comprovano esclusivamente che l' - in qualità di CP_2 sostituto d'imposta – ha certificato di aver effettuato le ritenute d'imposta, poi versate all'Erario.
A ciò aggiungasi che le somme ivi riportate neanche corrispondono a quelle oggetto di ripetizione, senza considerare che neanche è specificato per quali prestazioni (previdenziali o assistenziali) è stata fatta la ritenuta.
In sostanza, mancando la prova dell'effettivo pagamento delle somme di cui si chiede la ripetizione, non può che ritenersi fondata la domanda. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda di va dichiarato il diritto dell'appellante di non restituire la Parte_1 somma di € 1.041,77 ritenuta erogata all'appellante a titolo di indennità di malattia e maternità agricola per il periodo dal 01/1/2002 al 31/12/2002 con condanna dell' alla restituzione di quanto già eventualmente trattenuto a CP_2
tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante di non restituire la somma di €
1.041,77 richiesta con comunicazione del 02.11.2022 relativa a ratei di indennità di malattia e di maternità per il periodo dal 01/1/2002 al 31/12/2002; condanna dell' alla restituzione di quanto già eventualmente trattenuto a tale titolo. CP_2
Condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si CP_1 liquidano in € 341,00 per il primo grado ed in € 337,00 per il secondo grado oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Gabriella
LAURETTA.
Napoli 16/05/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro