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Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott. ssa Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 116 del ruolo generale per l'anno 2025, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Stefano Mannironi ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Maria
laura Randaccio,
reclamante contro
Controparte_1
[...]
reclamato non costituito con l'intervento del
Procuratore Generale,
intervenuto
***
Con ricorso depositato il 14 marzo 2025, ha proposto reclamo Parte_1 avverso il decreto n. cronol. 931/2025 del 11/03/2025, con il quale il Tribunale di Cagliari ha rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento della
[...]
di Cagliari, emesso in data 05.02.2025, che ha Controparte_1
rigettato per manifesta infondatezza l'istanza proposta da , Parte_1
nato il [...] in [...]: 0746XU4).
Il Tribunale ha, innanzi tutto, premesso che nel ricorso sono stati allegati fatti ulteriori e diversi
rispetto a quelli esposti dal ricorrente in sede di audizione dinnanzi alla CP_1
: interrogato sulle ragioni che lo hanno spinto ad espatriare, ha dichiarato in
[...]
“Povertà, ero senza lavoro, i miei genitori sono anziani. Le situazioni in Algeria CP_1
sono molto difficili. Io intendo andare in Francia a raggiungere i miei cugini e lavorare con
loro regolarmente così posso sostenere la mia famiglia che economicamente è in crisi. Ho
rischiato in mare per andare a cercare lavoro. Così mi posso prendere cura della famiglia”,
in caso di rimpatrio ha espresso il seguente timore: “Avrò problemi economici. È difficile
trovare lavoro per mantenere la mia famiglia e vorrei avere una vita migliore”; mentre nel
ricorso il legale, oltre a ribadire le ragioni di espatrio addotte dal ricorrente in sede
amministrativa, allega la seguente ulteriore motivazione: “(…) secondo quanto emerge nel
report pubblicato dal periodico dei Missionari OM NI (prod.n.3), in Algeria
l'espatrio senza le prescritte autorizzazioni, l'art. 175 bis 1 del codice penale algerino prevede
che “è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 100mila a 300mila dinari
algerini lo straniero algerino o residente che lascia il territorio nazionale in modo illecito o
che tenti di farlo, sottraendo l'identità altrui durante il transito […] o utilizzando documenti
falsificati o qualsiasi altro mezzo fraudolento […]”, rendendo evidenti i rischi a cui andrebbe
incontro l'istante ove rimpatriato”; Il Tribunale ha, quindi, sostenuto che:
- le “gravi e circostanziate ragioni” di cui all'art. 35 bis, comma 4, D.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. 17 febbraio 2017 n. 13 convertito in legge n. 46/17, giustificanti la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, non possono identificarsi nel pericolo di rimpatrio del ricorrente di per sé considerato, risolvendosi, una opposta soluzione, in un'interpretatio abrogans della disposizione sopra citata;
- dalle dichiarazioni del ricorrente non emerge il pericolo di danno grave ai sensi dell'art. 14
del D. Lgs. n. 251/2007, lett. a) e b). In particolare, sarebbero credibili le ragioni familiari ed economiche che avrebbero indotto il ricorrente all'espatrio, ma queste non sono sussumibili nelle fattispecie della protezione internazionale,
-quanto, alla possibilità, rilevata nel ricorso, che in caso di rimpatrio il ricorrente venga arrestato per il reato di cui all'art. 175 bis 1 del codice penale algerino, si tratta anche qui di una questione che il ricorrente potrebbe risolvere avvalendosi dell'assistenza di un legale e dimostrando la propria innocenza nelle opportune sedi giudiziarie algerine;
- non ricorrono nella specie situazioni riconducibili alla previsione dell'art. 14 lett. c) d.lgs.,
251 del 2007, sulla base dei dati raccolti da fonti attendibili e attuali per il riconoscimento della protezione sussidiaria;
- non sono ravvisabili profili individualizzanti atti a superare le valutazioni espresse dalla nel provvedimento impugnato in riferimento ai presupposti per il Controparte_1
rilascio del permesso di soggiorno relativo alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 1.1, del D.
Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. n. 20 del 2023, convertito con modificazioni nella legge n. 50 del 2023, considerato che il ricorrente non ha un lavoro, non dispone di un alloggio autonomo, e nulla ha prodotto con riferimento al suo attuale livello di competenza linguistica.
***
Il reclamo proposto da è affidato a tre motivi. Parte_1
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 28.2.1990 n.39 e successive modificazioni
in relaz. art. 3 commi 1 e 3 D.L.vo n.251/07. Eccesso di potere per carenza assoluta di
motivazione.
Il reclamante ha, innanzi tutto, richiamato il contenuto del report pubblicato dal periodico del
, nel quale, fra altro, si denuncia il fatto che l'art. 175 bis 1 Controparte_2
del codice penale algerino prevede che l'espatrio senza le prescritte autorizzazioni “è punito
con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 100 mila a 300mila dinari algerini lo straniero
algerino o residente che lascia il territorio nazionale in modo illecito o che tenti di farlo,
sottraendo l'identità altrui durante il transito […] o utilizzando documenti falsificati o
qualsiasi altro mezzo fraudolento […]”, rendendo evidenti i rischi a cui andrebbe incontro l'istante ove rimpatriato, tanto più ove si consideri che in detta nazione viene tutt'oggi applicata
la pena di morte, nonché i rapporti Human Rights Watch del 2024, gennaio 2025 e febbraio
2025 ed il report pubblicato da Amnesty International nel settembre 2024, alla luce dei quali sarebbe riduttivo il richiamo alla SCHEDA ALGERIA in data 28/10/2022 citata nel Decreto
interministeriale 17.3.2023, datato rispetto alla evoluzione della situazione di fatto, talché il
Paese non potrebbe essere considerato di origine sicura nonostante il suo inserimento nell'apposito elenco.
Il reclamante ha poi lamentato che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione dei fatti nuovi,
per un verso perché non ha tenuto conto del fatto che la fase giurisdizionale è del tutto autonoma
da quella amministrativa, attenendo alla tutela di diritti fondamentali per la quale è ordinariamente previsto l'intervento dell'autorità giudiziaria che è tenuta ad un completo
riesame della domanda dinanzi a sé proposta previa qualificazione di essa in relazione ai fatti
dedotti, per altro verso perché avrebbe violato l'art.8 comma 3 D.L.vo n. 25/2008, avendo omesso di adempiere a quel dovere di cooperazione istruttoria imposto al giudice dalla suddetta norma, in relazione al denunciato rischio di poter subire, il richiedente, un trattamento inumano e degradante per essere espatriato in violazione delle disposizioni stabilite dall'ar.175 bis codice penale algerino. Contraddittoria ed irrealistica sarebbe, poi l'affermazione del tribunale per cui il richiedente potrebbe risolvere le sue pendenze giudiziarie avvalendosi dell'assistenza di un
legale.
Il reclamante, ancora, ha censurato il decreto del Tribunale affermando che questo avrebbe ulteriormente errato nel ritenere insussistenti profili individualizzanti atti a superare le
valutazioni espresse dalla CT nel provvedimento impugnato in riferimento ai presupposti per
il rilascio del permesso di soggiorno relativo alla fattispecie di cui all'art. 19 comma 1.1 D.L.vo
n.286/1998, così come modificato dal D.L. n.20/2023, ignorando totalmente il principio di "non
refoulement" predicato dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra e dall'art.4 del Prot.
addizionale CEDU nonché la regola per cui “lo Stato a cui viene presentata richiesta d'asilo
ha l'obbligo di assicurarsi che l'eventuale respingimento del richiedente nel proprio Paese
d'origine o in un altro Paese non lo esporrà alla pena di morte, alla tortura o a pene o
trattamenti inumani o degradanti. Ciò anche in caso di espulsione”. Nell'escludere situazioni individualizzanti il giudice avrebbe violato l'art. 19 comma 1.1 TUI in relazione all'art. 10 Cost.,
perché ove l'interpretazione dell'art.35 bis comma 4 D.L.vo n.25/2008 dovesse essere intesa nell'accezione fatta propria dal Tribunale, verrebbe nella sostanza disatteso il cd. principio del
non refoulement. 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 16 del D.Lo n.251/07 - Motivazione
contraddittoria.
ha contestato l'affermazione secondo la quale l'Algeria sarebbe un Parte_1
paese d'origine sicura, a fronte delle fonti aggiornate precedentemente richiamate e, con riferimento alla fattispecie di cui alla lett.c) del richiamato art.14 del D.L.vo n. 251/07, l'assunto per cui l'Algeria non sarebbe attualmente interessata da condizioni integranti la nozione di
conflitto armato interno o internazionale né, di conseguenza , generanti violenza indiscriminata
alla quale l'istante sarebbe esposto in caso di rientro, fondata su fonti non aggiornate che non terrebbero conto dei continui scambi d'artiglieria che si verificano tra Algeria e Marocco per
il controllo del Sahara occidentale.
3. Violazione e falsa applicazione dell'art.19 del D.Lo n.286/98 . Eccesso di potere per carenza
assoluta di motivazione.
ha, infine, sostenuto che sussisterebbero i requisiti per il Parte_1
riconoscimento quanto meno della protezione umanitaria prevista dall'art. 19 del D.l.vo n.286/98 posto che “… In Algeria ogni forma di contestazione viene punita con il carcere
(prod.n.
3-9 ric.) e viene tutt'oggi applicata la pena di morte (prod. n.4 ric.), tutto potendosi
affermare tranne che detta nazione possa essere definita un Paese sicuro legittimando
l'accoglimento del reclamo anche per tale motivo. … sebbene nella sua formulazione attuale
l'art.19 comma 1.1 non stabilisce alcuna specifica tutela con riferimento alle condizioni di vita
privata e familiare in attuazione dell'art.8 CEDU non di meno vengono richiamati gli obblighi
costituzionali o internazionali il cui rispetto è appunto fatto salvo dall'art. 5 comma 6 TUI in
quella che appare la sua attuale formulazione.”. Errato sarebbe il rilievo del primo giudice secondo cui "il ricorrente non ha un lavoro, non dispone di un alloggio autonomo e nulla ha prodotto con riferimento al suo attuale livello di competenza linguistica e che pertanto non
sussistono elementi per ritenere che il richiedente sia integrato nel nostro tessuto economico
sociale in misura tale che un rimpatrio possa costituire una violazione del proprio diritto alla
vita priva e familiare”.
Il Sostituto Procuratore Generale, con atto depositato il 20 marzo 2025, ha concluso chiedendo alla Corte di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di rigetto della
richiesta di ammissione del cittadino algerino alla Parte_1
protezione internazionale
***
All'udienza fissata è comparso il solo difensore del reclamante che ha insistito nel reclamo.
***
Il reclamo non può trovare accoglimento, non essendo alcuna delle ragioni poste a suo fondamento idonea a superare gli argomenti svolti dal Tribunale nel rigettare l'istanza.
Si premette che la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato deve essere giustificata da gravi e circostanziate ragioni a mente del disposto dell'art. 35 bis d.lgs. n.
25/2008 nella sua attuale formulazione, non identificabili in sé e per sé nel pericolo di rimpatrio,
come osservato dal primo giudice, talché anche la clausola di non refoulement genericamente agganciata alla norma costituzionale (art. 10 Cost.) e svincolata dal quadro normativo di riferimento, a tutela delle situazioni individualizzanti così come invocata in questa sede, si risolverebbe in una interpretatio abrogans della disposizione sopra citata.
Tanto premesso, si rileva quanto segue.
I primi due motivi introducono una serie di questioni e richiamano principi trattati e reiterati indistintamente, rendendo non agevole una individuazione separata delle singole problematiche. Essi vanno considerati unitariamente.
Deve darsi anzitutto atto che l'Algeria è inclusa nell'elenco dei cd. Paesi sicuri (d.lvo 28.1.2008
n. 25 art. 2bis c.5 art. 28 bis). A tal proposito, a fronte delle argomentazioni svolte dal reclamante circa l'indagine demandata al giudice in ordine alla sussistenza in concreto dei requisiti per considerare effettivamente sicuro un paese di cui all'elenco, si richiama il principio espresso dalla Suprema Corte con ordinanza interlocutoria in materia di convalida del trattenimento del richiedente (Cass. n. 34898 del 30/12/2024) secondo cui : “Il giudice della
convalida, garante, nell'esame del singolo caso, dell'effettività del diritto fondamentale alla
libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al
Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto, ma è
chiamato a riscontrare, nell'ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili
con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza
dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro,
rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del
trattenimento; pertanto, egli è chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione
ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo
manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non più
rispondente alla situazione reale, come risultante, ad esempio, dalle univoche ed evidenti fonti
di informazione affidabili ed aggiornate sul paese di origine del richiedente. (Principio
interpretativo dettato dalla S.C., a fronte di un ricorso avverso un provvedimento di diniego
della convalida del trattenimento di uno straniero proveniente dall'Egitto, al fine di partecipare
al dialogo tra supreme giurisdizioni, in attesa della imminente decisione della CGUE su rinvio
pregiudiziale incidente sulla definitiva formulazione della regula iuris del caso).”. Ebbene, tali limiti, agli effetti della invocata tutela provvisoria non risultano in alcun modo varcati, né
apertamente arbitrario risulta l'inserimento dell'Algeria nell'elenco suddetto, come d'altra parte confermato all'esito del vaglio effettuato dal primo giudicante sulla base di fonti autorevoli e aggiornate all'anno 2024/2025 (ACLED). Queste ultime non risultano smentite dalle notizie riferite dal reclamante, fondate in larga parte su relazioni dei missionari
OM, notoriamente operanti in zone particolari e in situazioni di estrema difficoltà,
inidonee a documentare una condizione di violenza generalizzata e indiscriminata nel paese ex art. 14 lett. c d.lgs. 251/2007, alla stregua di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee con le note sentenze dei casi e Per_1 Per_2
Neanche è dato comprendere se ed in che termini opererebbe la previsione penale citata nei confronti del richiedente, la cui portata, in ogni caso, ove intesa nel senso propugnato dalla difesa porterebbe ad una sostanziale interpretatio abrogans dell'intero impianto normativo in materia di protezione internazionale.
Con riguardo alla asserita violazione di cui all'art. 19 comma 1.1 D.L.vo n.286/1998, così come
modificato dal D.L. n.20/2023 e del principio di "non refoulement", va ritenuto che, posto l'inserimento del paese di provenienza nell'elenco dei paesi sicuri, ed in assenza di un fumus circa la sussistenza di situazioni individualizzanti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, non si possono ravvisare i presupposti in concreto di un rischio grave per la persona e l'incolumità del richiedente in caso di rimpatrio.
Passando all'esame della terza censura, deve ritenersi che, quantomeno agli effetti del provvedimento invocato in questa sede, non può che rilevarsi l'insussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno relativo alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 1.1,
del D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. n. 20 del 2023, convertito con modificazioni nella legge n. 50 del 2023 applicabile al caso in esame
Invero il reclamante ha sostenuto che deve ritenersi palesemente fondata la domanda proposta
non fosse altro perché la violazione dei diritti umani in Algeria risulta ampiamente dimostrata
dalla documentazione qui come al ricorso allegata ed ha aggiunto che d'altra parte nella
misura in cui il Tribunale reputa credibili le ragioni familiari ed economiche che hanno indotto
il ricorrente all'espatrio … escludere nel contempo che un rimpatrio possa costituire una
violazione del proprio diritto alla vita priva e familiare non può che rappresentare una
contraddizione in termini, ma entrambi tali argomenti non hanno pregio.
Il primo in quanto in contrato con quanto in precedenza osservato sulla natura dell'Algeria
quale paese sicuro.
Per quanto riguarda, invece, il secondo, deve ribadirsi che l'assenza di una integrazione nel paese ospitante comporta la mancanza di quel radicamento che, ove reciso con un rimpatrio potrebbe determinare gravi lesioni del diritto del richiedente asilo alla sua vita privata o familiare. Viceversa, la allegata condizione di miseria nel paese di origine, unitamente alla mancanza di lavoro, non integra di per sé, alla stregua della vigente normativa i presupposti per il riconoscimento di tale minore forma di tutela.
In ultima analisi, non ravvisandosi le “gravi e circostanziate ragioni” di cui all'art. 35 bis,
comma 4, D.lgs. 25/2008, il reclamo deve essere rigettato.
Il Collegio non deve statuire sulle spese del presente procedimento poiché, trattandosi di provvedimento cautelare incidentale del giudizio principale, adottato in pendenza della lite, su di esse deve provvedere il Tribunale con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado
(cfr. Cass., n. 8432/2020; Cass. 9433/23).
P.Q.M.
La Corte rigetta il reclamo proposto da avverso il decreto n. cronol. Parte_1
931/2025 del 11/03/2025 pronunciato dal Tribunale di Cagliari.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Cagliari il 21 marzo 2025
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Stefano Greco
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott. ssa Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 116 del ruolo generale per l'anno 2025, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Stefano Mannironi ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Maria
laura Randaccio,
reclamante contro
Controparte_1
[...]
reclamato non costituito con l'intervento del
Procuratore Generale,
intervenuto
***
Con ricorso depositato il 14 marzo 2025, ha proposto reclamo Parte_1 avverso il decreto n. cronol. 931/2025 del 11/03/2025, con il quale il Tribunale di Cagliari ha rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento della
[...]
di Cagliari, emesso in data 05.02.2025, che ha Controparte_1
rigettato per manifesta infondatezza l'istanza proposta da , Parte_1
nato il [...] in [...]: 0746XU4).
Il Tribunale ha, innanzi tutto, premesso che nel ricorso sono stati allegati fatti ulteriori e diversi
rispetto a quelli esposti dal ricorrente in sede di audizione dinnanzi alla CP_1
: interrogato sulle ragioni che lo hanno spinto ad espatriare, ha dichiarato in
[...]
“Povertà, ero senza lavoro, i miei genitori sono anziani. Le situazioni in Algeria CP_1
sono molto difficili. Io intendo andare in Francia a raggiungere i miei cugini e lavorare con
loro regolarmente così posso sostenere la mia famiglia che economicamente è in crisi. Ho
rischiato in mare per andare a cercare lavoro. Così mi posso prendere cura della famiglia”,
in caso di rimpatrio ha espresso il seguente timore: “Avrò problemi economici. È difficile
trovare lavoro per mantenere la mia famiglia e vorrei avere una vita migliore”; mentre nel
ricorso il legale, oltre a ribadire le ragioni di espatrio addotte dal ricorrente in sede
amministrativa, allega la seguente ulteriore motivazione: “(…) secondo quanto emerge nel
report pubblicato dal periodico dei Missionari OM NI (prod.n.3), in Algeria
l'espatrio senza le prescritte autorizzazioni, l'art. 175 bis 1 del codice penale algerino prevede
che “è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 100mila a 300mila dinari
algerini lo straniero algerino o residente che lascia il territorio nazionale in modo illecito o
che tenti di farlo, sottraendo l'identità altrui durante il transito […] o utilizzando documenti
falsificati o qualsiasi altro mezzo fraudolento […]”, rendendo evidenti i rischi a cui andrebbe
incontro l'istante ove rimpatriato”; Il Tribunale ha, quindi, sostenuto che:
- le “gravi e circostanziate ragioni” di cui all'art. 35 bis, comma 4, D.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. 17 febbraio 2017 n. 13 convertito in legge n. 46/17, giustificanti la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, non possono identificarsi nel pericolo di rimpatrio del ricorrente di per sé considerato, risolvendosi, una opposta soluzione, in un'interpretatio abrogans della disposizione sopra citata;
- dalle dichiarazioni del ricorrente non emerge il pericolo di danno grave ai sensi dell'art. 14
del D. Lgs. n. 251/2007, lett. a) e b). In particolare, sarebbero credibili le ragioni familiari ed economiche che avrebbero indotto il ricorrente all'espatrio, ma queste non sono sussumibili nelle fattispecie della protezione internazionale,
-quanto, alla possibilità, rilevata nel ricorso, che in caso di rimpatrio il ricorrente venga arrestato per il reato di cui all'art. 175 bis 1 del codice penale algerino, si tratta anche qui di una questione che il ricorrente potrebbe risolvere avvalendosi dell'assistenza di un legale e dimostrando la propria innocenza nelle opportune sedi giudiziarie algerine;
- non ricorrono nella specie situazioni riconducibili alla previsione dell'art. 14 lett. c) d.lgs.,
251 del 2007, sulla base dei dati raccolti da fonti attendibili e attuali per il riconoscimento della protezione sussidiaria;
- non sono ravvisabili profili individualizzanti atti a superare le valutazioni espresse dalla nel provvedimento impugnato in riferimento ai presupposti per il Controparte_1
rilascio del permesso di soggiorno relativo alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 1.1, del D.
Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. n. 20 del 2023, convertito con modificazioni nella legge n. 50 del 2023, considerato che il ricorrente non ha un lavoro, non dispone di un alloggio autonomo, e nulla ha prodotto con riferimento al suo attuale livello di competenza linguistica.
***
Il reclamo proposto da è affidato a tre motivi. Parte_1
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 28.2.1990 n.39 e successive modificazioni
in relaz. art. 3 commi 1 e 3 D.L.vo n.251/07. Eccesso di potere per carenza assoluta di
motivazione.
Il reclamante ha, innanzi tutto, richiamato il contenuto del report pubblicato dal periodico del
, nel quale, fra altro, si denuncia il fatto che l'art. 175 bis 1 Controparte_2
del codice penale algerino prevede che l'espatrio senza le prescritte autorizzazioni “è punito
con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 100 mila a 300mila dinari algerini lo straniero
algerino o residente che lascia il territorio nazionale in modo illecito o che tenti di farlo,
sottraendo l'identità altrui durante il transito […] o utilizzando documenti falsificati o
qualsiasi altro mezzo fraudolento […]”, rendendo evidenti i rischi a cui andrebbe incontro l'istante ove rimpatriato, tanto più ove si consideri che in detta nazione viene tutt'oggi applicata
la pena di morte, nonché i rapporti Human Rights Watch del 2024, gennaio 2025 e febbraio
2025 ed il report pubblicato da Amnesty International nel settembre 2024, alla luce dei quali sarebbe riduttivo il richiamo alla SCHEDA ALGERIA in data 28/10/2022 citata nel Decreto
interministeriale 17.3.2023, datato rispetto alla evoluzione della situazione di fatto, talché il
Paese non potrebbe essere considerato di origine sicura nonostante il suo inserimento nell'apposito elenco.
Il reclamante ha poi lamentato che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione dei fatti nuovi,
per un verso perché non ha tenuto conto del fatto che la fase giurisdizionale è del tutto autonoma
da quella amministrativa, attenendo alla tutela di diritti fondamentali per la quale è ordinariamente previsto l'intervento dell'autorità giudiziaria che è tenuta ad un completo
riesame della domanda dinanzi a sé proposta previa qualificazione di essa in relazione ai fatti
dedotti, per altro verso perché avrebbe violato l'art.8 comma 3 D.L.vo n. 25/2008, avendo omesso di adempiere a quel dovere di cooperazione istruttoria imposto al giudice dalla suddetta norma, in relazione al denunciato rischio di poter subire, il richiedente, un trattamento inumano e degradante per essere espatriato in violazione delle disposizioni stabilite dall'ar.175 bis codice penale algerino. Contraddittoria ed irrealistica sarebbe, poi l'affermazione del tribunale per cui il richiedente potrebbe risolvere le sue pendenze giudiziarie avvalendosi dell'assistenza di un
legale.
Il reclamante, ancora, ha censurato il decreto del Tribunale affermando che questo avrebbe ulteriormente errato nel ritenere insussistenti profili individualizzanti atti a superare le
valutazioni espresse dalla CT nel provvedimento impugnato in riferimento ai presupposti per
il rilascio del permesso di soggiorno relativo alla fattispecie di cui all'art. 19 comma 1.1 D.L.vo
n.286/1998, così come modificato dal D.L. n.20/2023, ignorando totalmente il principio di "non
refoulement" predicato dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra e dall'art.4 del Prot.
addizionale CEDU nonché la regola per cui “lo Stato a cui viene presentata richiesta d'asilo
ha l'obbligo di assicurarsi che l'eventuale respingimento del richiedente nel proprio Paese
d'origine o in un altro Paese non lo esporrà alla pena di morte, alla tortura o a pene o
trattamenti inumani o degradanti. Ciò anche in caso di espulsione”. Nell'escludere situazioni individualizzanti il giudice avrebbe violato l'art. 19 comma 1.1 TUI in relazione all'art. 10 Cost.,
perché ove l'interpretazione dell'art.35 bis comma 4 D.L.vo n.25/2008 dovesse essere intesa nell'accezione fatta propria dal Tribunale, verrebbe nella sostanza disatteso il cd. principio del
non refoulement. 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 16 del D.Lo n.251/07 - Motivazione
contraddittoria.
ha contestato l'affermazione secondo la quale l'Algeria sarebbe un Parte_1
paese d'origine sicura, a fronte delle fonti aggiornate precedentemente richiamate e, con riferimento alla fattispecie di cui alla lett.c) del richiamato art.14 del D.L.vo n. 251/07, l'assunto per cui l'Algeria non sarebbe attualmente interessata da condizioni integranti la nozione di
conflitto armato interno o internazionale né, di conseguenza , generanti violenza indiscriminata
alla quale l'istante sarebbe esposto in caso di rientro, fondata su fonti non aggiornate che non terrebbero conto dei continui scambi d'artiglieria che si verificano tra Algeria e Marocco per
il controllo del Sahara occidentale.
3. Violazione e falsa applicazione dell'art.19 del D.Lo n.286/98 . Eccesso di potere per carenza
assoluta di motivazione.
ha, infine, sostenuto che sussisterebbero i requisiti per il Parte_1
riconoscimento quanto meno della protezione umanitaria prevista dall'art. 19 del D.l.vo n.286/98 posto che “… In Algeria ogni forma di contestazione viene punita con il carcere
(prod.n.
3-9 ric.) e viene tutt'oggi applicata la pena di morte (prod. n.4 ric.), tutto potendosi
affermare tranne che detta nazione possa essere definita un Paese sicuro legittimando
l'accoglimento del reclamo anche per tale motivo. … sebbene nella sua formulazione attuale
l'art.19 comma 1.1 non stabilisce alcuna specifica tutela con riferimento alle condizioni di vita
privata e familiare in attuazione dell'art.8 CEDU non di meno vengono richiamati gli obblighi
costituzionali o internazionali il cui rispetto è appunto fatto salvo dall'art. 5 comma 6 TUI in
quella che appare la sua attuale formulazione.”. Errato sarebbe il rilievo del primo giudice secondo cui "il ricorrente non ha un lavoro, non dispone di un alloggio autonomo e nulla ha prodotto con riferimento al suo attuale livello di competenza linguistica e che pertanto non
sussistono elementi per ritenere che il richiedente sia integrato nel nostro tessuto economico
sociale in misura tale che un rimpatrio possa costituire una violazione del proprio diritto alla
vita priva e familiare”.
Il Sostituto Procuratore Generale, con atto depositato il 20 marzo 2025, ha concluso chiedendo alla Corte di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di rigetto della
richiesta di ammissione del cittadino algerino alla Parte_1
protezione internazionale
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All'udienza fissata è comparso il solo difensore del reclamante che ha insistito nel reclamo.
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Il reclamo non può trovare accoglimento, non essendo alcuna delle ragioni poste a suo fondamento idonea a superare gli argomenti svolti dal Tribunale nel rigettare l'istanza.
Si premette che la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato deve essere giustificata da gravi e circostanziate ragioni a mente del disposto dell'art. 35 bis d.lgs. n.
25/2008 nella sua attuale formulazione, non identificabili in sé e per sé nel pericolo di rimpatrio,
come osservato dal primo giudice, talché anche la clausola di non refoulement genericamente agganciata alla norma costituzionale (art. 10 Cost.) e svincolata dal quadro normativo di riferimento, a tutela delle situazioni individualizzanti così come invocata in questa sede, si risolverebbe in una interpretatio abrogans della disposizione sopra citata.
Tanto premesso, si rileva quanto segue.
I primi due motivi introducono una serie di questioni e richiamano principi trattati e reiterati indistintamente, rendendo non agevole una individuazione separata delle singole problematiche. Essi vanno considerati unitariamente.
Deve darsi anzitutto atto che l'Algeria è inclusa nell'elenco dei cd. Paesi sicuri (d.lvo 28.1.2008
n. 25 art. 2bis c.5 art. 28 bis). A tal proposito, a fronte delle argomentazioni svolte dal reclamante circa l'indagine demandata al giudice in ordine alla sussistenza in concreto dei requisiti per considerare effettivamente sicuro un paese di cui all'elenco, si richiama il principio espresso dalla Suprema Corte con ordinanza interlocutoria in materia di convalida del trattenimento del richiedente (Cass. n. 34898 del 30/12/2024) secondo cui : “Il giudice della
convalida, garante, nell'esame del singolo caso, dell'effettività del diritto fondamentale alla
libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al
Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto, ma è
chiamato a riscontrare, nell'ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili
con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza
dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro,
rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del
trattenimento; pertanto, egli è chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione
ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo
manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non più
rispondente alla situazione reale, come risultante, ad esempio, dalle univoche ed evidenti fonti
di informazione affidabili ed aggiornate sul paese di origine del richiedente. (Principio
interpretativo dettato dalla S.C., a fronte di un ricorso avverso un provvedimento di diniego
della convalida del trattenimento di uno straniero proveniente dall'Egitto, al fine di partecipare
al dialogo tra supreme giurisdizioni, in attesa della imminente decisione della CGUE su rinvio
pregiudiziale incidente sulla definitiva formulazione della regula iuris del caso).”. Ebbene, tali limiti, agli effetti della invocata tutela provvisoria non risultano in alcun modo varcati, né
apertamente arbitrario risulta l'inserimento dell'Algeria nell'elenco suddetto, come d'altra parte confermato all'esito del vaglio effettuato dal primo giudicante sulla base di fonti autorevoli e aggiornate all'anno 2024/2025 (ACLED). Queste ultime non risultano smentite dalle notizie riferite dal reclamante, fondate in larga parte su relazioni dei missionari
OM, notoriamente operanti in zone particolari e in situazioni di estrema difficoltà,
inidonee a documentare una condizione di violenza generalizzata e indiscriminata nel paese ex art. 14 lett. c d.lgs. 251/2007, alla stregua di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee con le note sentenze dei casi e Per_1 Per_2
Neanche è dato comprendere se ed in che termini opererebbe la previsione penale citata nei confronti del richiedente, la cui portata, in ogni caso, ove intesa nel senso propugnato dalla difesa porterebbe ad una sostanziale interpretatio abrogans dell'intero impianto normativo in materia di protezione internazionale.
Con riguardo alla asserita violazione di cui all'art. 19 comma 1.1 D.L.vo n.286/1998, così come
modificato dal D.L. n.20/2023 e del principio di "non refoulement", va ritenuto che, posto l'inserimento del paese di provenienza nell'elenco dei paesi sicuri, ed in assenza di un fumus circa la sussistenza di situazioni individualizzanti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, non si possono ravvisare i presupposti in concreto di un rischio grave per la persona e l'incolumità del richiedente in caso di rimpatrio.
Passando all'esame della terza censura, deve ritenersi che, quantomeno agli effetti del provvedimento invocato in questa sede, non può che rilevarsi l'insussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno relativo alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 1.1,
del D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. n. 20 del 2023, convertito con modificazioni nella legge n. 50 del 2023 applicabile al caso in esame
Invero il reclamante ha sostenuto che deve ritenersi palesemente fondata la domanda proposta
non fosse altro perché la violazione dei diritti umani in Algeria risulta ampiamente dimostrata
dalla documentazione qui come al ricorso allegata ed ha aggiunto che d'altra parte nella
misura in cui il Tribunale reputa credibili le ragioni familiari ed economiche che hanno indotto
il ricorrente all'espatrio … escludere nel contempo che un rimpatrio possa costituire una
violazione del proprio diritto alla vita priva e familiare non può che rappresentare una
contraddizione in termini, ma entrambi tali argomenti non hanno pregio.
Il primo in quanto in contrato con quanto in precedenza osservato sulla natura dell'Algeria
quale paese sicuro.
Per quanto riguarda, invece, il secondo, deve ribadirsi che l'assenza di una integrazione nel paese ospitante comporta la mancanza di quel radicamento che, ove reciso con un rimpatrio potrebbe determinare gravi lesioni del diritto del richiedente asilo alla sua vita privata o familiare. Viceversa, la allegata condizione di miseria nel paese di origine, unitamente alla mancanza di lavoro, non integra di per sé, alla stregua della vigente normativa i presupposti per il riconoscimento di tale minore forma di tutela.
In ultima analisi, non ravvisandosi le “gravi e circostanziate ragioni” di cui all'art. 35 bis,
comma 4, D.lgs. 25/2008, il reclamo deve essere rigettato.
Il Collegio non deve statuire sulle spese del presente procedimento poiché, trattandosi di provvedimento cautelare incidentale del giudizio principale, adottato in pendenza della lite, su di esse deve provvedere il Tribunale con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado
(cfr. Cass., n. 8432/2020; Cass. 9433/23).
P.Q.M.
La Corte rigetta il reclamo proposto da avverso il decreto n. cronol. Parte_1
931/2025 del 11/03/2025 pronunciato dal Tribunale di Cagliari.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Cagliari il 21 marzo 2025
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Stefano Greco