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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 7712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7712 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 25.9.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9186/2024 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall' avv. COPPOLA ANGELO, con cui Parte_1
è domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rapp.to e difeso dall' avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 16.4.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso che è stato un imprenditore edile e operava per anni nel Napoletano a favore di Enti pubblici, quali committenti di importanti opere pubbliche;
che cessava la sua attività imprenditoriale, definendo ogni pendenza sia con il Fisco che con gli Enti previdenziali, oltre che con i suoi dipendenti.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento della spiegata opposizione, revocare per i motivi di cui sopra il D.I.
n. 277/2024, emesso il 27 febbraio 2024 dal Giudice Unico del Lavoro presso il
Tribunale ordinario di Napoli, dott.ssa Maria Rosaria PALUMBO, e notificato il 7 marzo 2024, previo rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del D.I. opposto, vinte le spese”.
Ritualmente notificato il ricorso si costituiva in giudizio l' eccependo, CP_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto depositata oltre i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, e nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed diritto.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' in CP_1 quanto il ricorso è stato depositato entro i 40 giorni dalla notifica del decreto.
Ed invero, il decreto veniva notificato il 7.3.2024 e l'opposizione è stata depositata il 16.4.2024.
In merito alla dedotta vis actrattiva alla procedura concorsuale, si ritiene che la competenza è stata radicata correttamente dinanzi al Giudice del Lavoro in quanto l'erogazione del TFR in surroga da parte del Fondo di Garanzia attiene alla materia del lavoro e/o previdenziale ex art 409 c.p.c. e 442 c.p.c. e, pertanto, nessuna valenza può avere la dedotta circostanza secondo cui il presente giudizio dovrebbe essere incardinato dinanzi alla Sezione Fallimentare.
A tale riguardo si evidenzia, tra l'altro, che la circostanza dell'avvenuto fallimento della ditta datore di lavoro non è stata comprovata.
Pertanto la controversia è esclusivamente di natura previdenziale tale da radicare l'esclusiva competenza del Giudice del Lavoro.
In via ulteriormente preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente. Ed invero, oltre alla genericità dell'eccezione formulata dalla parte ricorrente, essa
è infondata, posto che il termine di prescrizione del diritto dell' nei confronti CP_1 del ricorrente, in via di surroga, non poteva iniziare a decorrere prima della data dell'avvenuta corresponsione del TFR ai predetti lavoratori ossia in data 3.8.16 e
17.2.15 a seguito della domanda amministrativa ,
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla parteopponente, la Suprema
Corte di Cassazione (cfr.: Cass., 26/05/2015, n.10824) ha ormai chiarito che: “In caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia
è quella ordinaria decennale.”.
Ebbene, la surroga dell' non avviene nel diritto di credito retributivo del CP_1 lavoratore nei confronti del datore di lavoro ma nel diverso diritto di natura previdenziale che legittima il lavoratore ad agire nei confronti dell' nel termine CP_1 di dieci anni dalla maturazione dei requisiti per l'accesso alla prestazione del
Fondo di Garanzia.
L'eccezione di prescrizione è, quindi, destituita di fondamento risultando l'atto interruttivo rappresentato dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuto in data
7.3.24.
Nel merito, il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto è comprovato dall'attestazione del Direttore p.t. della sede di Napoli Vomero, costituente CP_1 prova scritta ex art. 635 c.p.c. e, altresì, dalle quietanze riferite agli intervenuti pagamenti da parte del Fondo di Garanzia della prestazione T.F.R. in favore dei citati lavoratori e avvenuto in data 3.8.16 Parte_2 Controparte_2
e 17.2.15), documenti, pertanto, sufficienti a provare il credito, in difetto di una prova contraria.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede: A) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
B) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00, oltre spese generali.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 28/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 25.9.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9186/2024 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall' avv. COPPOLA ANGELO, con cui Parte_1
è domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rapp.to e difeso dall' avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 16.4.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso che è stato un imprenditore edile e operava per anni nel Napoletano a favore di Enti pubblici, quali committenti di importanti opere pubbliche;
che cessava la sua attività imprenditoriale, definendo ogni pendenza sia con il Fisco che con gli Enti previdenziali, oltre che con i suoi dipendenti.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento della spiegata opposizione, revocare per i motivi di cui sopra il D.I.
n. 277/2024, emesso il 27 febbraio 2024 dal Giudice Unico del Lavoro presso il
Tribunale ordinario di Napoli, dott.ssa Maria Rosaria PALUMBO, e notificato il 7 marzo 2024, previo rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del D.I. opposto, vinte le spese”.
Ritualmente notificato il ricorso si costituiva in giudizio l' eccependo, CP_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto depositata oltre i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, e nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed diritto.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' in CP_1 quanto il ricorso è stato depositato entro i 40 giorni dalla notifica del decreto.
Ed invero, il decreto veniva notificato il 7.3.2024 e l'opposizione è stata depositata il 16.4.2024.
In merito alla dedotta vis actrattiva alla procedura concorsuale, si ritiene che la competenza è stata radicata correttamente dinanzi al Giudice del Lavoro in quanto l'erogazione del TFR in surroga da parte del Fondo di Garanzia attiene alla materia del lavoro e/o previdenziale ex art 409 c.p.c. e 442 c.p.c. e, pertanto, nessuna valenza può avere la dedotta circostanza secondo cui il presente giudizio dovrebbe essere incardinato dinanzi alla Sezione Fallimentare.
A tale riguardo si evidenzia, tra l'altro, che la circostanza dell'avvenuto fallimento della ditta datore di lavoro non è stata comprovata.
Pertanto la controversia è esclusivamente di natura previdenziale tale da radicare l'esclusiva competenza del Giudice del Lavoro.
In via ulteriormente preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente. Ed invero, oltre alla genericità dell'eccezione formulata dalla parte ricorrente, essa
è infondata, posto che il termine di prescrizione del diritto dell' nei confronti CP_1 del ricorrente, in via di surroga, non poteva iniziare a decorrere prima della data dell'avvenuta corresponsione del TFR ai predetti lavoratori ossia in data 3.8.16 e
17.2.15 a seguito della domanda amministrativa ,
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla parteopponente, la Suprema
Corte di Cassazione (cfr.: Cass., 26/05/2015, n.10824) ha ormai chiarito che: “In caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia
è quella ordinaria decennale.”.
Ebbene, la surroga dell' non avviene nel diritto di credito retributivo del CP_1 lavoratore nei confronti del datore di lavoro ma nel diverso diritto di natura previdenziale che legittima il lavoratore ad agire nei confronti dell' nel termine CP_1 di dieci anni dalla maturazione dei requisiti per l'accesso alla prestazione del
Fondo di Garanzia.
L'eccezione di prescrizione è, quindi, destituita di fondamento risultando l'atto interruttivo rappresentato dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuto in data
7.3.24.
Nel merito, il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto è comprovato dall'attestazione del Direttore p.t. della sede di Napoli Vomero, costituente CP_1 prova scritta ex art. 635 c.p.c. e, altresì, dalle quietanze riferite agli intervenuti pagamenti da parte del Fondo di Garanzia della prestazione T.F.R. in favore dei citati lavoratori e avvenuto in data 3.8.16 Parte_2 Controparte_2
e 17.2.15), documenti, pertanto, sufficienti a provare il credito, in difetto di una prova contraria.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede: A) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
B) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00, oltre spese generali.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 28/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo