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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/09/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 568 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in c/o C.F._1 Controparte_1
Via A. Volta n. 82 98071 Capo d'Orlando (Me) ITALIA presso lo studio
[...] dell'Avv. MANCUSO MARIO MASSIMILIANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO CP_2 P.IVA_1
EMANUELE 100 SS presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 12.02.2020 il ricorrente proponeva opposizione avverso avviso di addebito N. 595 2019 00060469 68 000 con cui l' gli CP_2 intimava il pagamento all'Agente della Riscossione Sicilia SpA della somma complessiva di € 7.306,96 per contributi dovuti a titolo di Gestione Separata
Liberi Professionisti per l'anno 2012.
Parte ricorrente deduceva di essere iscritto all'albo degli Architetti della Provincia di Messina a far data dal 16.09.1987 ed aver corrisposto all' regolari CP_3 versamenti contributivi integrativi. Precisava che dal 29.09.1992 prestava attività di docente di ruolo di scuola secondaria a tempo indeterminato con regolare posizione assicurativa e contributiva presso l'ex Inpdap e che questa rappresentava l'attività principale, svolgendo quella di architetto solo in via saltuaria ed episodica.
Eccepiva che l' ciò nonostante aveva provveduto ad iscriverlo d'ufficio alla CP_2
Gestione Separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995 con decorrenza dal
01.01.2005, contestando il mancato versamento di contenuti previdenziali.
A fondamento del ricorso sosteneva l'illegittimità dell'iscrizione alla Gestione
Separata dell' essendo il medesimo già iscritto all'Albo e obbligato al CP_2 versamento dei contributi integrativi all' , con conseguente esclusione CP_3 dell'obbligo di iscrizione . CP_2
Eccepiva, altresì, la prescrizione delle pretese contributive per decorrenza del termine quinquennale e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito, in ragione del grave pregiudizio economico derivante dall'eventuale esecuzione forzata.
Con memoria del 22.01.2021 si costituiva in giudizio l' , che rilevava che il CP_2 ricorrente in quanto architetto con partita IVA e percettore di redditi da lavoro autonomo nel 2012 per € 22.835,00, non era tenuto all'iscrizione all' (da CP_3 cui era escluso per la contemporanea iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria quale dipendente pubblico), ma era comunque obbligato ad iscriversi alla Gestione Separata . CP_2
Deduceva che i soli contributi integrativi versati ad non hanno natura CP_3 previdenziale e non possono sostituire il contributo soggettivo, sicché i redditi professionali non coperti da contribuzione obbligatoria restano imponibili ai fini della Gestione Separata.
In ordine all'eccezione di prescrizione ne rilevava l'infondatezza, rilevando al riguardo che il ricorrente non aveva presentato la dichiarazione nel quadro RR e non aveva adempiuto agli obblighi di comunicazione all' ex art. 2, comma CP_2
27, L. 335/1995, con conseguente differimento del dies a quo. L' , pertanto, chiedeva il rigetto integrale del ricorso, con vittorie di spese. CP_2
La causa veniva istruita documentalmente, quindi all'udienza odierna la causa veniva decisa con la presente sentenza.
L'oggetto della controversia riguarda la legittimità dell'iscrizione del professionista (nella fattispecie architetto) alla Gestione separata dell' di cui CP_2 all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 e la conseguente pretesa contributiva confluita nell'avviso di addebito per contributi e relative sanzioni.
Ordine logico di trattazione impone di esaminare, prioritariamente, l'eccezione di prescrizione, la quale decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto tale dichiarazione in quanto esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (in tali termini Cass. 31.10.2018 n. 27950). E' stato rilevato che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n.
335/1995 deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo, ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione, con cui l' abbia accertato ex art. 1 del d. Controparte_4 lgs. N. 462/1997, un maggior credito. (Cass. N. 13463/2017; n. 19640/2018).
Ed ancora la Suprema Corte (v. Cass. n. 27950/2019, Cass. n. 13601/2020) ha chiarito che “la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa”. Ciò in quanto anche per i contributi dovuti per la gestione separata opera la regola, fissata dal d.lgs. n. 214/1997, art 18, comma 4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”. La relativa prescrizione decorre quindi dal momento in cui “i singoli contributi dovevano essere versati” (R.D.L. n. 187/1935, art.55) e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza (tra molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725), non è il presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione dei redditi rilevante ai sensi di legge (Cass. Civ. Sez. I, ord. N. 5379/2019).
Orbene, facendo applicazione dei suesposti, condivisibili principi giurisprudenziali al caso di specie, va evidenziato che il termine di pagamento dei contributi 2012 andava a scadere il 16.06.2013 sicchè già l'avviso bonario notificato dall' alla ricorrente in data 31.07.2018 risultava oltre il termine CP_2 quinquennale di prescrizione, con la conseguenza che il credito contributivo ivi fatto valere, e successivamente inserito nell'avviso di addebito oggi opposto, risulta estinto per intervenuta prescrizione.
Da ciò consegue l'illegittimità dell'avviso di pagamento e del susseguente avviso di addebito che, pertanto, vanno annullati restando assorbita ogni ulteriore questione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , Parte_1 con ricorso depositato in data 12.02.2020 nei confronti dell' in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, uditi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Accoglie la domanda e dichiara estinta, per intervenuta prescrizione, la pretesa contributiva dell' relativa all'anno 2012; CP_2
- Ritenuta l'illegittimità, annulla l'avviso di pagamento notificato il
31.07.2018 e l'avviso di addebito n. N. 595 2019 00060469 68 000, notificato il 21.01.2020. - Condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese CP_2 Parte_1 di lite che liquida in € 1700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti 25/09/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo