Art. 1.
L' articolo 2, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670 , e' sostituito dal seguente:
"6) approvare, di concerto col Ministro per il tesoro, i bilanci consuntivi dell'Ente, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio".
L' articolo 2, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670 , e' sostituito dal seguente:
"6) approvare, di concerto col Ministro per il tesoro, i bilanci consuntivi dell'Ente, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio".