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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 5774 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 26/03/2025 a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te pro- tempore, part. iva Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Marco Pruiti
( ), che la rappresenta e difende per procura in atti- C.F._1
APPELLANTE-
E
“ RO
”, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
[...]
, aderente al ”, in persona CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di legale rappresentante della Banca stessa;
elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Paolo
Pannunzio (codice fiscale ) e l'avvocato Antonio Pannunzio CodiceFiscale_2
(codice fiscale ), che la rappresentano e difendono per procura CodiceFiscale_3
in atti. - APPELLATA-
r.g. n. 1 OGGETTO: appello proposto da nei confronti di Pt_1 Parte_2 [...]
, avverso la RO
sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Velletri n. 1354/2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 348/19 – opposizione alla esecuzione-
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Velletri “rigetta la opposizione al precetto, dichiara la sussistenza di un diritto dello opposto a procedere in via esecutiva per la somma precettata, nei limiti di cui in motivazione;
condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta, liquidate in complessivi euro 3 mila, oltre accessori di legge”.
La sentenza è impugnata da “ che propone tre ordini di censure e Parte_3
conclude come di seguito:
“ (…) – previa ammissione delle testimonianze come articolate nelle memorie 183 VI comma cpc laddove ritenuto: in via principale: accertare e dichiarare la nullità ovvero
l'annullabilità della fideiussione e dell'ipoteca rilasciata dalla fideiubente Pt_4
[... a favore della di cui è RO causa e per l'effetto dichiarare l'inefficacia del pignoramento immobiliare e della relativa esecuzione iscritta al RG 381/16 Tribunale di Velletri;
per l'effetto ordinare la cancellazione delle relative trascrizione alla Conservatoria del registro immobiliare di competenza, nonché ordinare la cancellazione delle segnalazioni nel circuito del credito a nome ed in pregiudizio del sig. n.q.. Con vittoria di spese e Parte_5 spettanze professionali del presente giudizio.”
Si costituisce in giudizio la RO
; resiste alle censure dell'appellante e rassegna le seguenti conclusioni:
[...]
<< (…) - in via principale nel merito, voglia rigettare l'interposto appello e le domande
avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi e le eccezioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
La causa è trattenuta in decisione alla udienza dell'11.12.2024, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Le parti non depositano memorie conclusionali, ma dichiarazioni di rinuncia agli atti e accettazione della rinuncia.
La Corte rimette la causa sul ruolo istruttorio per la regolarizzazione della rinuncia agli atti e della relativa accettazione.
r.g. n. 2 Alla udienza del 26.03.2025, tenutasi con le modalità dell'art 127 ter c.p.c., la causa è trattenuta in decisione senza termini.
Con note di trattazione autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la nuova udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.2025, l'appellante chiede che venga dichiarata l'estinzione del presente giudizio e produce la procura speciale, ai difensori, in data 19
Marzo 2025, con il conferimento, all'avvocato Marco Pruiti, dei poteri di rinuncia agli atti e al presente giudizio, documentando i poteri di , che sottoscrive tale Persona_1
procura.
Con note di trattazione autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.2025, la Banca produce dichiarazione di accettazione della rinuncia agli atti giudizio sottoscritta dalla procuratrice speciale,
, nonché procura speciale per atto a rogito del notaio In Parte_6 Persona_2
Roma, 10 luglio 2024, n. rep. 29744, che documenta i poteri della procuratrice speciale.
Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (Cass. n. 5250 del 06/03/2018).
La dichiarata rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio) determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Le parti sulle spese non rassegnano conclusioni, limitandosi, entrambe, a chiedere solo la estinzione del giudizio, ciò detto il processo viene dichiarato estinto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da Pt_1
nei confronti di Parte_2 RO
, avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale
[...]
Ordinario di Velletri n. 1354/2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 348/19, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Roma il giorno 26.03.2025.
Il Consigliere est.
Maria Speranza Ferrara
Il Presidente
Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 3
r.g. n.
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