Articolo 679 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 684Articolo 697
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17 agosto 2023
Art. 679. Modalita' di reclutamento dei marescialli e degli ispettori 1. Il reclutamento nei ruoli marescialli, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
b) per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente.
2. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali per la partecipazione ai predetti concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti messi a concorso.
2-bis. Il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
c) per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri ((in servizio permanente)) .
(( 2-ter. La posizione di stato di cui al comma 2-bis, lettere b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del relativo corso di formazione. ))
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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