a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
b) per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente.
2. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali per la partecipazione ai predetti concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti messi a concorso.
2-bis. Il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
c) per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri ((in servizio permanente)) .
(( 2-ter. La posizione di stato di cui al comma 2-bis, lettere b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del relativo corso di formazione. ))