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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
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17 agosto 2023
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Art. 679. Modalita' di reclutamento dei marescialli e degli ispettori 1. Il reclutamento nei ruoli marescialli, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
b) per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente.
2. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali per la partecipazione ai predetti concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti messi a concorso.
2-bis. Il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
c) per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri ((in servizio permanente)) .
(( 2-ter. La posizione di stato di cui al comma 2-bis, lettere b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del relativo corso di formazione. ))
a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
b) per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente.
2. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali per la partecipazione ai predetti concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti messi a concorso.
2-bis. Il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
c) per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri ((in servizio permanente)) .
(( 2-ter. La posizione di stato di cui al comma 2-bis, lettere b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del relativo corso di formazione. ))
Commentari • 13
- 1. La conversione in legge 112/2024 delle misure (anche) in materia penitenziaria del d.l. 92/2024: pochi correttivi, nuove criticità e capitoli tutti ancora da…Fabio Gianfilippi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
1. I nuovi contenuti della legge Al Parlamento sono bastati appena trentacinque giorni per convertire in legge le disposizioni contenute nel decreto-legge c.d. “Carcere sicuro” n. 92/2024. Trentacinque giorni di caldo torrido, di crescente sovraffollamento carcerario, di nuovi suicidi dietro le sbarre, di critiche diffuse circa i contenuti deludenti del testo, di esortazioni, anche formalmente rese nel corso delle audizioni svolte in Senato, a correggere e integrare quanto contenuto nella decretazione d'urgenza[1]. In effetti le correzioni effettuate sono meno che sporadiche, mentre le integrazioni, invece copiose, non sembrano rispondere alle richieste largamente pervenute al …
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Giurisprudenza • 25
- 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 30/12/2024, n. 23665Provvedimento: […] Il bando in parola riguarderebbe, invece, il più specifico reclutamento del personale marescialli e ispettori a mezzo di concorsi interni, regolamentato dagli artt. 679 e ss. del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al Capo IV. […]Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- art. 638 d.lgs. 66/2010·
- disparità di trattamento·
- esclusione concorso·
- prescrizione reato·
- compensazione spese·
- art. 679 e ss. d.lgs. 66/2010·
- discrezionalità tecnica·
- eccesso di potere·
- requisiti concorsuali·
- diritto al lavoro·
- art. 2 d.P.R. 487/1994·
- concorso interno militare·
- illegittimità derivata