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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/07/2024, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 4905/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4905/2023 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. LOBIANCO GIORGIO, e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia in Via Depretis, 28;
E
Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. GANDINI ILARIA e Controparte_1 C.F._2
con domicilio eletto presso il suo studio in Stradella (PV), Via XXVI Aprile n. 68;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Durazzo (Albania), in data 18/05/2001, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, atto n. 52; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) i coniugi vivranno separati con mutuo rispetto;
SITUAZIONE ABITATIVA
2) la casa coniugale sita in Zavattarello via Georgiana Masi n. 5, condotta in locazione con contratto intestato al sig. , resta assegnata al medesimo che continuerà ad Parte_1
abitarla con i relativi arredi, rinunciando l'altro coniuge espressamente ad ogni diritto sugli stessi. 3) la sig.ra , previo consenso del marito, ha già provveduto a prelevare i propri Controparte_1 effetti personali e trasferito la propria residenza, sempre nel Comune di Zavattarello, in una unità abitativa che occupa con un contratto di locazione alla stessa intestato, casa che può comodamente accogliere i figli avendo delle stanze agli stessi dedicate e arredate in modo funzionale alle loro necessità;
4) i genitori avranno l'affido condiviso dei figli che manterranno la residenza presso quella che
è stata la casa coniugale, che continuerà ad essere abitata dal padre, in via Georgiana Masi n.
5;
SITUAZIONE ECONOMICA
5) i redditi percepiti dai coniugi sono pressoché equivalenti come equivalenti sono i costi di locazione e utenze di ciascuno di loro. La suddivisione altrettanto equa della gestione e convivenza con i figli porta entrambi i coniugi a rinunciare ad un assegno di mantenimento di ciascuno nei confronti dell'altro;
6) la sig.ra percepisce l'assegno unico per i figli che, allo stato, ammonta a Controparte_1
complessivi € 650,00;
- i genitori concordano che, dell'assegno unico, l'importo di € 200,00 mensile sarà da riconoscere direttamente alla figlia maggiorenne e sarà versato dalla madre sulla carta ricaricabile intestata a Per_1
- la differenza di € 450,00 mensili sarà suddivisa tra i due figli minorenni e accantonata nel loro interesse su appositi libretti;
- i genitori concordano sin da ora che, in caso di variazione dell'importo oggi riconosciuto alla madre, verrà attuata la medesima distribuzione, solo eventualmente modificata per importi maggiori o minori, per i figli da considerare destinatari dell'assegno;
7) la madre si impegna a sostenere per intero le spese scolastiche per i figli, con ciò pagando le spese di iscrizione, per libri e corredo scolastico, gite scolastiche per le quali il padre si impegna a prestare il consenso quando richiesto dalla scuola.
8) le spese extra mantenimento, come da protocollo adottato dal Tribunale di Pavia saranno divise tra i genitori nella misura del 50%, con la possibilità, di attingere, ove si renda necessario, al fondo accantonato a favore dei figli minori di cui al punto 6; le spese mediche non mutuabili dovranno comunque previamente essere concordate tra i coniugi e la rifusione delle spese
Pag. 2 di 5 anticipate dall'uno piuttosto che dall'altro genitore avverrà entro cinque giorni dall' esibizione delle ricevute;
9) le parti hanno facoltà di concordare ulteriori spese straordinarie, nonché spese ludiche e sportive che suddivideranno in parti uguali.
Qualora, per contro, una delle parti non fosse d'accordo, per giustificata e motivata ragione da comunicare per iscritto all'altro genitore, la relativa spesa resterà ad esclusivo carico del coniuge proponente;
GESTIONE ORDINARIA DEI FIGLI
10) le figlie frequentano la scuola di Voghera ed escono di casa per prendere il pullman ogni mattina alle 6.30 per rientrare in Zavattarello alle 15.30 o 16.00, in base all'orario scolastico del giorno;
- il figlio minore frequenta la scuola secondaria di primo grado in Zavattarello dove si reca a piedi, da solo, esce da casa alle 7.50 circa per rientrare alle 13.20;
11) i figli resteranno con la madre dal lunedì dopo il rientro dalla scuola fino a giovedì pomeriggio quando si recheranno presso l'abitazione del padre al rientro dalla scuola di tale giorno;
12) il pernottamento dei figli da un genitore coincide con le giornate che i figli trascorrono con una e con l'altro;
13) nelle serate in cui la madre dovrà restare fuori casa per motivi di lavoro oltre le ore 1,00, nei giorni in cui è previsto che i figli stiano con lei, le parti concordano sin d'ora che questi, solo per la notte in questione, e solo se desiderano farlo, ma il desiderio dei figlio dovrà essere comunicato al padre, pernotteranno presso l'abitazione di quest'ultimo riprendendo il giorno successivo le normali condizioni qui previste;
Per 14) il periodo di permanenza dei figli minori e presso il padre e la madre durante le Per_3
festività natalizie e pasquali sarà suddiviso in modo paritetico tra i genitori, con alternanza negli anni dei diversi periodi individuati;
Per
- per il periodo estivo, salvo diversi accordi, e trascorreranno con il padre e con la Per_3
madre una o due settimane, anche non consecutive, quando potranno disporre delle ferie dal lavoro, da concordarsi di anno in anno nel rispetto degli impegni dei medesimi genitori entro il mese di Maggio;
Pag. 3 di 5 15) Come regola generale per tutti i periodi di vacanza, i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi con ampio anticipo se si recheranno all'estero e per quanto tempo, specificando l'indirizzo del luogo di permanenza e assicurando all'altro genitore la reperibilità e la possibilità di comunicare quotidianamente con i figli minori;
16) Per quant' altro non regolato dalle suesposte condizioni le parti danno atto che ogni rapporto di natura economico-patrimoniale tra essi esistenti è stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione e pertanto dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per nessuna ragione e/o titolo;
17) i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio di documentazione valida per l'espatrio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/11/2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
All'udienza del 22/02/2024 le parti hanno dichiarato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso ed hanno precisato le proprie condizioni patrimoniali.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi he Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Durazzo (Albania) il 18/05/2001, (atto n.52);
Pag. 4 di 5 2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia il 16.7.2024
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 4905/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4905/2023 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. LOBIANCO GIORGIO, e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia in Via Depretis, 28;
E
Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. GANDINI ILARIA e Controparte_1 C.F._2
con domicilio eletto presso il suo studio in Stradella (PV), Via XXVI Aprile n. 68;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Durazzo (Albania), in data 18/05/2001, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, atto n. 52; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) i coniugi vivranno separati con mutuo rispetto;
SITUAZIONE ABITATIVA
2) la casa coniugale sita in Zavattarello via Georgiana Masi n. 5, condotta in locazione con contratto intestato al sig. , resta assegnata al medesimo che continuerà ad Parte_1
abitarla con i relativi arredi, rinunciando l'altro coniuge espressamente ad ogni diritto sugli stessi. 3) la sig.ra , previo consenso del marito, ha già provveduto a prelevare i propri Controparte_1 effetti personali e trasferito la propria residenza, sempre nel Comune di Zavattarello, in una unità abitativa che occupa con un contratto di locazione alla stessa intestato, casa che può comodamente accogliere i figli avendo delle stanze agli stessi dedicate e arredate in modo funzionale alle loro necessità;
4) i genitori avranno l'affido condiviso dei figli che manterranno la residenza presso quella che
è stata la casa coniugale, che continuerà ad essere abitata dal padre, in via Georgiana Masi n.
5;
SITUAZIONE ECONOMICA
5) i redditi percepiti dai coniugi sono pressoché equivalenti come equivalenti sono i costi di locazione e utenze di ciascuno di loro. La suddivisione altrettanto equa della gestione e convivenza con i figli porta entrambi i coniugi a rinunciare ad un assegno di mantenimento di ciascuno nei confronti dell'altro;
6) la sig.ra percepisce l'assegno unico per i figli che, allo stato, ammonta a Controparte_1
complessivi € 650,00;
- i genitori concordano che, dell'assegno unico, l'importo di € 200,00 mensile sarà da riconoscere direttamente alla figlia maggiorenne e sarà versato dalla madre sulla carta ricaricabile intestata a Per_1
- la differenza di € 450,00 mensili sarà suddivisa tra i due figli minorenni e accantonata nel loro interesse su appositi libretti;
- i genitori concordano sin da ora che, in caso di variazione dell'importo oggi riconosciuto alla madre, verrà attuata la medesima distribuzione, solo eventualmente modificata per importi maggiori o minori, per i figli da considerare destinatari dell'assegno;
7) la madre si impegna a sostenere per intero le spese scolastiche per i figli, con ciò pagando le spese di iscrizione, per libri e corredo scolastico, gite scolastiche per le quali il padre si impegna a prestare il consenso quando richiesto dalla scuola.
8) le spese extra mantenimento, come da protocollo adottato dal Tribunale di Pavia saranno divise tra i genitori nella misura del 50%, con la possibilità, di attingere, ove si renda necessario, al fondo accantonato a favore dei figli minori di cui al punto 6; le spese mediche non mutuabili dovranno comunque previamente essere concordate tra i coniugi e la rifusione delle spese
Pag. 2 di 5 anticipate dall'uno piuttosto che dall'altro genitore avverrà entro cinque giorni dall' esibizione delle ricevute;
9) le parti hanno facoltà di concordare ulteriori spese straordinarie, nonché spese ludiche e sportive che suddivideranno in parti uguali.
Qualora, per contro, una delle parti non fosse d'accordo, per giustificata e motivata ragione da comunicare per iscritto all'altro genitore, la relativa spesa resterà ad esclusivo carico del coniuge proponente;
GESTIONE ORDINARIA DEI FIGLI
10) le figlie frequentano la scuola di Voghera ed escono di casa per prendere il pullman ogni mattina alle 6.30 per rientrare in Zavattarello alle 15.30 o 16.00, in base all'orario scolastico del giorno;
- il figlio minore frequenta la scuola secondaria di primo grado in Zavattarello dove si reca a piedi, da solo, esce da casa alle 7.50 circa per rientrare alle 13.20;
11) i figli resteranno con la madre dal lunedì dopo il rientro dalla scuola fino a giovedì pomeriggio quando si recheranno presso l'abitazione del padre al rientro dalla scuola di tale giorno;
12) il pernottamento dei figli da un genitore coincide con le giornate che i figli trascorrono con una e con l'altro;
13) nelle serate in cui la madre dovrà restare fuori casa per motivi di lavoro oltre le ore 1,00, nei giorni in cui è previsto che i figli stiano con lei, le parti concordano sin d'ora che questi, solo per la notte in questione, e solo se desiderano farlo, ma il desiderio dei figlio dovrà essere comunicato al padre, pernotteranno presso l'abitazione di quest'ultimo riprendendo il giorno successivo le normali condizioni qui previste;
Per 14) il periodo di permanenza dei figli minori e presso il padre e la madre durante le Per_3
festività natalizie e pasquali sarà suddiviso in modo paritetico tra i genitori, con alternanza negli anni dei diversi periodi individuati;
Per
- per il periodo estivo, salvo diversi accordi, e trascorreranno con il padre e con la Per_3
madre una o due settimane, anche non consecutive, quando potranno disporre delle ferie dal lavoro, da concordarsi di anno in anno nel rispetto degli impegni dei medesimi genitori entro il mese di Maggio;
Pag. 3 di 5 15) Come regola generale per tutti i periodi di vacanza, i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi con ampio anticipo se si recheranno all'estero e per quanto tempo, specificando l'indirizzo del luogo di permanenza e assicurando all'altro genitore la reperibilità e la possibilità di comunicare quotidianamente con i figli minori;
16) Per quant' altro non regolato dalle suesposte condizioni le parti danno atto che ogni rapporto di natura economico-patrimoniale tra essi esistenti è stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione e pertanto dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per nessuna ragione e/o titolo;
17) i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio di documentazione valida per l'espatrio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/11/2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
All'udienza del 22/02/2024 le parti hanno dichiarato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso ed hanno precisato le proprie condizioni patrimoniali.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi he Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Durazzo (Albania) il 18/05/2001, (atto n.52);
Pag. 4 di 5 2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia il 16.7.2024
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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