Articolo 4 della Legge 4 marzo 1963, n. 558
Articolo 3
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15 maggio 1963
Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, per una quota di lire 1 miliardo, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 e, per l'altra quota di lire 1 miliardo, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al corrispondente capitolo n. 546 dell'esercizio 1961-62.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 maggio 1963