TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/07/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 07-07-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4564 dell'anno 2024
OGGETTO
Opposizione a verbale di accertamento
TRA
(c. f. , rapp.to e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico dall' Avv. Antonio
Santoro (c. f. ) ed elett.te dom.to presso il suo studio. C.F._2 ricorrente
E CP_
(cf. ), in persona del Presidente p.t., rapp.ro e difeso dall'Avv. Ida P.IVA_1
Verrengia ) in virtù di procura generale alle liti prodotta in atti. C.F._3 resistente
CONCLUSIONI CP_ Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 21-06-2024, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva che in data 29.12.2023 gli era stato notificato un verbale unico di accertamento n. 2023004702 dell'11-12-2023, con il quale l' gli aveva CP_1 contestato lo svolgimento di attività commerciale all'interno della srl Gioielleria IC
IA e della srl Muda con carattere di abitualità e prevalenza, provvedendo alla iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti e intimandogli quale titolare, la regolarizzazione nei confronti dell' delle inadempienze accertate e rispetto alle CP_1 quali veniva tenuto a versare: a titolo di contributi l'importo di € 22.528,62; a titolo di
1 somme aggiuntive l'importo di € 5.926,74; che il ricorso amministrativo proposto avverso detto provvedimento dell' era rimasto senza esito. CP_2
Esponeva l'istante che nel 2016 era stata costituita la società Controparte_3 con capitale sociale versato € 10.000,00, e, quali soci, la signora IC
[...]
IA, per la quota del 51%, ed il signor per la quota del 49%; che Parte_1 amministratore della società era stata inizialmente la signora IA IC e poi il padre della stessa signor;
che la società era gestita dalla Persona_1 signora IA, affiancata dal padre, in considerazione della giovane età della medesima, poco più che trentenne e non avvezza a gestire i volumi economici richiesti da un'attività nel settore orafo;
che solo talvolta e per lo più nell'ultimo periodo, per consentire alla moglie di attendere ai figli, l'esponente era talvolta presente in negozio;
che nel 2022 la signora IC decideva di cedere l'attività; che esso deducente, per non vanificare anni di sacrifici dediti a crearsi una clientela in un territorio ancora rurale, decideva di continuare quanto diligentemente creato dalla moglie per cui ne rilevava l'attività ed iniziava la sua “nuova esperienza”, forte dei consigli e dell'avviamento che la signora IA in termini di clientela e di rapporti commerciali aveva intessuto;
che la srl Muda – esercitata dall'esponente dal Dicembre 2022 - era società affatto diversa dalla Gioielleria IC IA srl;
che il deducente non aveva mai lavorato per la srl
Gioielleria IC IA, essendosi limitato solo a sostituire la moglie nei periodi di forte affaticamento della stessa.
Lamentava il ricorrente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese agli ispettori dell' posto che le stesse erano liberamente apprezzabili;
che le dichiarazioni del CP_1 deducente non erano state spontaneamente rese agli ispettori;
contestava il tipo di domande formulategli dagli ispettori e la verbalizzazione errata di alcune risposte rese in tale sede
Tanto premesso, il ricorrente, previa sospensione dell'esecutorietà del verbale di accertamento, chiedeva dichiararsi che alcun rapporto di lavoro era mai sorto tra l'esponente e la srl Gioielleria IC IA e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare il verbale unico di accertamento nullo e illegittimo per carenza di presupposti e/o motivazione con conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio;
- inibire l'esecuzione della diffida ad adempiere pronunciata dalla di CP_1
Caserta e quindi la iscrizione di ufficio come con il verbale unico minacciata;
2 - accertare e dichiarare la illegittimità dell'attività compiuta in quanto assunta in violazione dei diritti di difesa;
- dichiarare non dovuto l'importo di cui al verbale unico di accertamento ed alla diffida ad adempiere.
Con vittoria di spese processuali. CP_
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso non notificato in vista della prima udienza;
nel merito, assumeva con varie argomentazioni, la legittimità e la correttezza delle attività ispettive e che, dalle dichiarazioni rese dal , era risultato che lo stesso aveva svolto attività di Parte_1 vendita e i rapporti con banche e fornitori già per la Srl Gioielleria IC IA.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda.
Concesso il solo termine per il deposito di note, all'odierna udienza di discussione questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico. CP_ In merito all'eccezione – formulata dalla difesa dell' – di improcedibilità del ricorso per omessa notifica del decreto di fissazione dell'originaria udienza di discussione, questo Giudice si limita a richiamare il condivisibile principio espresso dalla S.C. secondo cui nel rito del lavoro, pur nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica
(Cass. 27-01-2015, n.1483; Cass. n. 2621 del 01-02-2017; Cass. 14-03-2019, n.7350).
Ne consegue, con riguardo al caso di specie, che, adeguandosi all'orientamento di legittimità qui richiamato, legittimamente questo Giudice ha concesso alla parte ricorrente un nuovo termine per la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio: termine, quest'ultimo, che risulta rispettato dalla parte ricorrente.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
Avuto riguardo alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente é stata modificata dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 203 che così sostituisce la Legge 3 giugno
1975, n. 160, articolo 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla Legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
3 dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non é richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
L'articolo 1, comma 208 dispone poi: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
Spetta all' decidere sulla iscrizione Controparte_4 nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente…..(cfr. in termini Sez. Un. 12-
02-2010, n.3240; Sez. Lav. 5-10-2007 n.10886; n.854 del 2008)”.
L'iscrizione alla gestione commercianti é quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Quindi, presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U n. 3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa.
Occorre poi richiamare il condivisibile orientamento della S.C. secondo cui, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, il verbale di
4 accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (Cass. n. 2988/96; Cass. n. 13010/97; Cass. n.
3350/01; Cass. n. 13858/02; Cass. n. 11718/03; Cass. n. 2780/04; Cass. 07-11-2014,
n.23800; Cass. 07-10-2022, n.29320).
Per contro, sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (Cass. 14-02-2013, n.3705; Sez. Un. n.17355/2009).
Nel caso di specie, l'ispezione ha riguardato lo svolgimento di attività di commercio da parte del nell'ambito della srl Gioielleria IC IA nel Parte_1 periodo dal 2018 sino a tutto il 2022.
In sede ispettiva, in data 26-06-2023, il rendeva le seguenti dichiarazioni Parte_1
CP_ agli ispettori dell' (cfr. verbale in atti):
Sono socio ed amministratore unico della Muda Srls, con sede legale ed operativa in
Alvignano – Corso Umberto I, 226. La società ha rilevato l'attività commerciale della nel dicembre 2022, iniziando ad operare nel gennaio Controparte_5
2023. Io e mia moglie eravamo soci rispettivamente al 49% e 51%. Da gennaio mi occupo in prima persona del negozio, curando la vendita al dettaglio dei gioielli. Mia moglie non partecipa all'attività perché al momento preferisce occuparsi della nostra famiglia. Non so dire perché al momento non risulti la mia iscrizione alla gestione CP_ commercianti In merito alla mia attività nella Gioielleria IC IA, della quale ero socio al 49%, preciso che ho collaborato con mia moglie alla conduzione del negozio e dell'attività commerciale in genere, sia per le vendite che per i rapporti con i fornitori;
era la mia attività abituale e prevalente. Il ruolo di amministratore di mio suocero, , è sempre stato solo Persona_1 formale, in quanto l'attività è sempre stata gestita da me e da mia moglie, sia nei rapporti con il pubblico che con banche e fornitori. Il conto della società è sempre
5 stato gestito da mia moglie, che provvedeva a tutti i pagamenti, compreso il suo stipendio e la gestione del denaro per la nostra famiglia.
Attraverso tali dichiarazioni, il ricorrente ha quindi ammesso di aver svolto attività di conduzione e gestione della srl Gioielleria IC IA unitamente alla moglie;
che il suocero, di fatto, non svolgeva alcun compito né attività gestoria all'interno del negozio, posto che i rapporti con i clienti, fornitori e banche erano tenuti dal
. Parte_1
Sul punto è il caso di rammentare che la confessione (art. 2730 c.c.) è la
“dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte”. La legge, dunque, esige tre elementi essenziali: a) che la confessione abbia ad oggetto un “fatto giuridico”; b) che il fatto confessato sia sfavorevole al confitente;
c) che il fatto confessato sia favorevole alla “altra parte”.
In specie, l'univocità delle dichiarazioni rese dal sul punto controverso della Parte_1 vicenda processuale – che hanno reso irrilevante la prova per testi richiesta dalla difesa del ricorrente – ad avviso di questo giudicante, hanno valore confessorio, atteso che esse risultano sfavorevoli al dichiarante – nel senso di una ammissione dello svolgimento dell'attività commerciale del nella srl Gioielleria IC Parte_1
CP_ IA - e, per contro, favorevole alla parte processuale avversa. l'
Inoltre, chi scrive ritiene di dare continuità all'orientamento secondo cui ai fini dell'attribuzione di valore confessorio ad una dichiarazione, per "fatto sfavorevole" alla parte che la compie deve intendersi il fatto contestato che nuoce ad un interesse giuridico vantato dal confitente nei confronti della controparte processuale cui, al contempo, giova, nell'ambito del solo rapporto obbligatorio intercorrente con il destinatario in quanto l'ordinamento non tollera che taluno possa incidere negativamente sulla sfera giuridica altrui con una propria dichiarazione unilaterale, salvi i casi di soggezione espressamente previsti dalla legge (Cass. 14-06-2024,
n.16669).
Nel caso di specie, la dichiarazione del Valentino così come trascritta dagli
Ispettori dell'Inps attiene allo svolgimento di una attività commerciale da parte del ricorrente ben prima del Dicembre 2022, nell'ambito della srl IC IA
Gioielleria; il fatto oggetto delle dichiarazioni del si palesa sfavorevole al Parte_1 ricorrente in quanto l'obbliga all'iscrizione nella gestione commercianti con CP_ decorrenza dal 2018 ed è favorevole all' che quindi deve iscriverlo d'ufficio addebitandogli la relativa contribuzione.
6 Lo svolgimento del Valentino unitamente alla IA dell'attività commerciale nell'ambito della srl IC IA Gioielleria, scaturente dalle ammissioni rese dal ricorrente in sede ispettiva, si fonda altresì sulla considerazione del possesso della quota pari al 49% del capitale sociale della società in capo al . Parte_1
Parte ricorrente lamenta la ricorrenza di errori nella trascrizione delle risposte rese dal agli ispettori, la mancata verbalizzazione delle domande, l'assenza di Parte_1 spontaneità delle dichiarazioni rese agli ispettori. Tali doglianze, ad avviso di questo giudicante, che sul punto ritiene di manifestare la propria convinta adesione all'orientamento della S.C. sopra richiamato – in considerazione della qualità di pubblici ufficiali degli ispettori verbalizzanti, ai fini della verifica processuale inerente la fondatezza delle contestazioni - avrebbero dovuto essere formulate attraverso la proposizione di una querela di falso;
non avendo proposto tale rimedio processuale, le contestazioni formulate al riguardo dalla difesa del ricorrente sono irrilevanti ai fini della decisione e le dichiarazioni del costituiscono piena prova dello Parte_1 svolgimento di attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza.
Pertanto, in virtù delle dichiarazioni confessorie stragiudiziali del , si palesa Parte_1
CP_ corretto l'operato dell' che ha iscritto il ricorrente nella gestione commercianti a far data dal 2018, sicchè la domanda deve essere respinta, con il consequenziale regime delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_
nei confronti dell' con ricorso depositato in data 21-06-2024, Parte_1 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi €.2.000,00
Santa Maria Capua Vetere 07-07-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 07-07-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4564 dell'anno 2024
OGGETTO
Opposizione a verbale di accertamento
TRA
(c. f. , rapp.to e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico dall' Avv. Antonio
Santoro (c. f. ) ed elett.te dom.to presso il suo studio. C.F._2 ricorrente
E CP_
(cf. ), in persona del Presidente p.t., rapp.ro e difeso dall'Avv. Ida P.IVA_1
Verrengia ) in virtù di procura generale alle liti prodotta in atti. C.F._3 resistente
CONCLUSIONI CP_ Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 21-06-2024, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva che in data 29.12.2023 gli era stato notificato un verbale unico di accertamento n. 2023004702 dell'11-12-2023, con il quale l' gli aveva CP_1 contestato lo svolgimento di attività commerciale all'interno della srl Gioielleria IC
IA e della srl Muda con carattere di abitualità e prevalenza, provvedendo alla iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti e intimandogli quale titolare, la regolarizzazione nei confronti dell' delle inadempienze accertate e rispetto alle CP_1 quali veniva tenuto a versare: a titolo di contributi l'importo di € 22.528,62; a titolo di
1 somme aggiuntive l'importo di € 5.926,74; che il ricorso amministrativo proposto avverso detto provvedimento dell' era rimasto senza esito. CP_2
Esponeva l'istante che nel 2016 era stata costituita la società Controparte_3 con capitale sociale versato € 10.000,00, e, quali soci, la signora IC
[...]
IA, per la quota del 51%, ed il signor per la quota del 49%; che Parte_1 amministratore della società era stata inizialmente la signora IA IC e poi il padre della stessa signor;
che la società era gestita dalla Persona_1 signora IA, affiancata dal padre, in considerazione della giovane età della medesima, poco più che trentenne e non avvezza a gestire i volumi economici richiesti da un'attività nel settore orafo;
che solo talvolta e per lo più nell'ultimo periodo, per consentire alla moglie di attendere ai figli, l'esponente era talvolta presente in negozio;
che nel 2022 la signora IC decideva di cedere l'attività; che esso deducente, per non vanificare anni di sacrifici dediti a crearsi una clientela in un territorio ancora rurale, decideva di continuare quanto diligentemente creato dalla moglie per cui ne rilevava l'attività ed iniziava la sua “nuova esperienza”, forte dei consigli e dell'avviamento che la signora IA in termini di clientela e di rapporti commerciali aveva intessuto;
che la srl Muda – esercitata dall'esponente dal Dicembre 2022 - era società affatto diversa dalla Gioielleria IC IA srl;
che il deducente non aveva mai lavorato per la srl
Gioielleria IC IA, essendosi limitato solo a sostituire la moglie nei periodi di forte affaticamento della stessa.
Lamentava il ricorrente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese agli ispettori dell' posto che le stesse erano liberamente apprezzabili;
che le dichiarazioni del CP_1 deducente non erano state spontaneamente rese agli ispettori;
contestava il tipo di domande formulategli dagli ispettori e la verbalizzazione errata di alcune risposte rese in tale sede
Tanto premesso, il ricorrente, previa sospensione dell'esecutorietà del verbale di accertamento, chiedeva dichiararsi che alcun rapporto di lavoro era mai sorto tra l'esponente e la srl Gioielleria IC IA e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare il verbale unico di accertamento nullo e illegittimo per carenza di presupposti e/o motivazione con conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio;
- inibire l'esecuzione della diffida ad adempiere pronunciata dalla di CP_1
Caserta e quindi la iscrizione di ufficio come con il verbale unico minacciata;
2 - accertare e dichiarare la illegittimità dell'attività compiuta in quanto assunta in violazione dei diritti di difesa;
- dichiarare non dovuto l'importo di cui al verbale unico di accertamento ed alla diffida ad adempiere.
Con vittoria di spese processuali. CP_
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso non notificato in vista della prima udienza;
nel merito, assumeva con varie argomentazioni, la legittimità e la correttezza delle attività ispettive e che, dalle dichiarazioni rese dal , era risultato che lo stesso aveva svolto attività di Parte_1 vendita e i rapporti con banche e fornitori già per la Srl Gioielleria IC IA.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda.
Concesso il solo termine per il deposito di note, all'odierna udienza di discussione questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico. CP_ In merito all'eccezione – formulata dalla difesa dell' – di improcedibilità del ricorso per omessa notifica del decreto di fissazione dell'originaria udienza di discussione, questo Giudice si limita a richiamare il condivisibile principio espresso dalla S.C. secondo cui nel rito del lavoro, pur nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica
(Cass. 27-01-2015, n.1483; Cass. n. 2621 del 01-02-2017; Cass. 14-03-2019, n.7350).
Ne consegue, con riguardo al caso di specie, che, adeguandosi all'orientamento di legittimità qui richiamato, legittimamente questo Giudice ha concesso alla parte ricorrente un nuovo termine per la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio: termine, quest'ultimo, che risulta rispettato dalla parte ricorrente.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
Avuto riguardo alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente é stata modificata dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 203 che così sostituisce la Legge 3 giugno
1975, n. 160, articolo 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla Legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
3 dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non é richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
L'articolo 1, comma 208 dispone poi: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
Spetta all' decidere sulla iscrizione Controparte_4 nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente…..(cfr. in termini Sez. Un. 12-
02-2010, n.3240; Sez. Lav. 5-10-2007 n.10886; n.854 del 2008)”.
L'iscrizione alla gestione commercianti é quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Quindi, presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U n. 3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa.
Occorre poi richiamare il condivisibile orientamento della S.C. secondo cui, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, il verbale di
4 accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (Cass. n. 2988/96; Cass. n. 13010/97; Cass. n.
3350/01; Cass. n. 13858/02; Cass. n. 11718/03; Cass. n. 2780/04; Cass. 07-11-2014,
n.23800; Cass. 07-10-2022, n.29320).
Per contro, sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (Cass. 14-02-2013, n.3705; Sez. Un. n.17355/2009).
Nel caso di specie, l'ispezione ha riguardato lo svolgimento di attività di commercio da parte del nell'ambito della srl Gioielleria IC IA nel Parte_1 periodo dal 2018 sino a tutto il 2022.
In sede ispettiva, in data 26-06-2023, il rendeva le seguenti dichiarazioni Parte_1
CP_ agli ispettori dell' (cfr. verbale in atti):
Sono socio ed amministratore unico della Muda Srls, con sede legale ed operativa in
Alvignano – Corso Umberto I, 226. La società ha rilevato l'attività commerciale della nel dicembre 2022, iniziando ad operare nel gennaio Controparte_5
2023. Io e mia moglie eravamo soci rispettivamente al 49% e 51%. Da gennaio mi occupo in prima persona del negozio, curando la vendita al dettaglio dei gioielli. Mia moglie non partecipa all'attività perché al momento preferisce occuparsi della nostra famiglia. Non so dire perché al momento non risulti la mia iscrizione alla gestione CP_ commercianti In merito alla mia attività nella Gioielleria IC IA, della quale ero socio al 49%, preciso che ho collaborato con mia moglie alla conduzione del negozio e dell'attività commerciale in genere, sia per le vendite che per i rapporti con i fornitori;
era la mia attività abituale e prevalente. Il ruolo di amministratore di mio suocero, , è sempre stato solo Persona_1 formale, in quanto l'attività è sempre stata gestita da me e da mia moglie, sia nei rapporti con il pubblico che con banche e fornitori. Il conto della società è sempre
5 stato gestito da mia moglie, che provvedeva a tutti i pagamenti, compreso il suo stipendio e la gestione del denaro per la nostra famiglia.
Attraverso tali dichiarazioni, il ricorrente ha quindi ammesso di aver svolto attività di conduzione e gestione della srl Gioielleria IC IA unitamente alla moglie;
che il suocero, di fatto, non svolgeva alcun compito né attività gestoria all'interno del negozio, posto che i rapporti con i clienti, fornitori e banche erano tenuti dal
. Parte_1
Sul punto è il caso di rammentare che la confessione (art. 2730 c.c.) è la
“dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte”. La legge, dunque, esige tre elementi essenziali: a) che la confessione abbia ad oggetto un “fatto giuridico”; b) che il fatto confessato sia sfavorevole al confitente;
c) che il fatto confessato sia favorevole alla “altra parte”.
In specie, l'univocità delle dichiarazioni rese dal sul punto controverso della Parte_1 vicenda processuale – che hanno reso irrilevante la prova per testi richiesta dalla difesa del ricorrente – ad avviso di questo giudicante, hanno valore confessorio, atteso che esse risultano sfavorevoli al dichiarante – nel senso di una ammissione dello svolgimento dell'attività commerciale del nella srl Gioielleria IC Parte_1
CP_ IA - e, per contro, favorevole alla parte processuale avversa. l'
Inoltre, chi scrive ritiene di dare continuità all'orientamento secondo cui ai fini dell'attribuzione di valore confessorio ad una dichiarazione, per "fatto sfavorevole" alla parte che la compie deve intendersi il fatto contestato che nuoce ad un interesse giuridico vantato dal confitente nei confronti della controparte processuale cui, al contempo, giova, nell'ambito del solo rapporto obbligatorio intercorrente con il destinatario in quanto l'ordinamento non tollera che taluno possa incidere negativamente sulla sfera giuridica altrui con una propria dichiarazione unilaterale, salvi i casi di soggezione espressamente previsti dalla legge (Cass. 14-06-2024,
n.16669).
Nel caso di specie, la dichiarazione del Valentino così come trascritta dagli
Ispettori dell'Inps attiene allo svolgimento di una attività commerciale da parte del ricorrente ben prima del Dicembre 2022, nell'ambito della srl IC IA
Gioielleria; il fatto oggetto delle dichiarazioni del si palesa sfavorevole al Parte_1 ricorrente in quanto l'obbliga all'iscrizione nella gestione commercianti con CP_ decorrenza dal 2018 ed è favorevole all' che quindi deve iscriverlo d'ufficio addebitandogli la relativa contribuzione.
6 Lo svolgimento del Valentino unitamente alla IA dell'attività commerciale nell'ambito della srl IC IA Gioielleria, scaturente dalle ammissioni rese dal ricorrente in sede ispettiva, si fonda altresì sulla considerazione del possesso della quota pari al 49% del capitale sociale della società in capo al . Parte_1
Parte ricorrente lamenta la ricorrenza di errori nella trascrizione delle risposte rese dal agli ispettori, la mancata verbalizzazione delle domande, l'assenza di Parte_1 spontaneità delle dichiarazioni rese agli ispettori. Tali doglianze, ad avviso di questo giudicante, che sul punto ritiene di manifestare la propria convinta adesione all'orientamento della S.C. sopra richiamato – in considerazione della qualità di pubblici ufficiali degli ispettori verbalizzanti, ai fini della verifica processuale inerente la fondatezza delle contestazioni - avrebbero dovuto essere formulate attraverso la proposizione di una querela di falso;
non avendo proposto tale rimedio processuale, le contestazioni formulate al riguardo dalla difesa del ricorrente sono irrilevanti ai fini della decisione e le dichiarazioni del costituiscono piena prova dello Parte_1 svolgimento di attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza.
Pertanto, in virtù delle dichiarazioni confessorie stragiudiziali del , si palesa Parte_1
CP_ corretto l'operato dell' che ha iscritto il ricorrente nella gestione commercianti a far data dal 2018, sicchè la domanda deve essere respinta, con il consequenziale regime delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_
nei confronti dell' con ricorso depositato in data 21-06-2024, Parte_1 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi €.2.000,00
Santa Maria Capua Vetere 07-07-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
7