Art. 51.
Ai salariati iscritti o gia' iscritti alla Cassa e' riconosciuto, utile, per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, il servizio prestato con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti, o Fondi speciali per le pensioni contemplati nei precedenti articoli 7, ultimo comma, 10, 11 e 13.
L'indennita' o la pensione e' in tal caso liquidata in base al servizio complessivo ai termini del presente Ordinamento.
Per i servizi resi con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensione di cui al precedente art. 11, anteriormente al 1° luglio1924-II, o al 22 aprile 1925-III, o al 7 maggio 1926-IV, le retribuzioni sono valutate in misura eguale a quella rispettivamente goduta alle date predette, senza le maggiorazioni di cui al terzo comma dell'art. 33.
L'indennita' o la pensione e' ripartita a carico della Cassa di previdenza e degli Enti presso cui il servizio di cui ai commi precedenti fu prestato, in proporzione alle durate dei servizi rispettivamente resi con iscrizione alla Cassa di previdenza e con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensioni.
Agli effetti del riparto le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio, anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mese.
Il pagamento dell'intera indennita' o dell'intera pensione e' sempre fatto dalla Cassa di previdenza, che si rivale sugli Enti della quota messa a loro carico, con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. La quota di indennita', a carico degli Enti non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli interessati o per decisione della Corte dei conti.
Quando la quota messa a carico dell'Ente derivi da servizi prestati con iscrizione o assicurazione, ai. termini dell'art. 7, ultimo comma, del secondo comma del precedente art. 10, e dell'art. 13, all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e ad altri Istituti assicurativi, ovvero alle Casse, Istituti o Fondi speciali, a termini del secondo comma dell'articolo 11, l'Ente e' sostituito all'iscritto o all'assicurato negli eventuali corrispondenti diritti verso gli Istituti, Casse o i Fondi speciali predetti e sino a concorrenza della quota messa a suo carico.
Rimangono salvi in ogni caso, a carico degli Enti, i maggiori diritti in base alle disposizioni dei regolamenti o convenzioni di pensione che siano piu' favorevoli per il salariato o per le persone di sua famiglia, nel senso che ciascun Ente e' obbligato a corrispondere agli aventi diritto la maggiore quota differenziale relativa al periodo di servizio prestato con iscrizione al rispettivo regolamento o convenzione speciale di pensione. A tal fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile il salariato fosse stato soggetto al rispettivo regolamento o alla convenzione speciale, e si applicano poi, per la determinazione della quota proporzionale al servizio con iscrizione al regolamento o alla convenzione speciale, le norme stabilite dai commi quarto e quinto del presente articolo.
Non si fa luogo alla valutazione cumulativa prevista nel presente articolo nei casi in cui i servizi con iscrizione alla Cassa di previdenza e quelli con iscrizione a regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensioni siano stati contemporanei durante almeno due anni e le due iscrizioni, distintamente considerate, abbiano dato o diano diritto a due distinte pensioni.
A tutti gli effetti del presente Ordinamento la iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali, si considera avvenuta quando sia prescritta dalle rispettive disposizioni. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 35, commi 1 e 2) che "L'ultimo comma dell' art. 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 , e l'ultimo comma dell' art. 51 della legge 25 luglio 1941, n. 934 , si intendono applicabili pure ai dipendenti dei quali esistesse l'obbligo della iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche se materialmente non avvenuta.
Tale norma ha valore di interpretazione autentica agli effetti del cumulo di cui all' art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 ".
Ai salariati iscritti o gia' iscritti alla Cassa e' riconosciuto, utile, per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, il servizio prestato con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti, o Fondi speciali per le pensioni contemplati nei precedenti articoli 7, ultimo comma, 10, 11 e 13.
L'indennita' o la pensione e' in tal caso liquidata in base al servizio complessivo ai termini del presente Ordinamento.
Per i servizi resi con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensione di cui al precedente art. 11, anteriormente al 1° luglio1924-II, o al 22 aprile 1925-III, o al 7 maggio 1926-IV, le retribuzioni sono valutate in misura eguale a quella rispettivamente goduta alle date predette, senza le maggiorazioni di cui al terzo comma dell'art. 33.
L'indennita' o la pensione e' ripartita a carico della Cassa di previdenza e degli Enti presso cui il servizio di cui ai commi precedenti fu prestato, in proporzione alle durate dei servizi rispettivamente resi con iscrizione alla Cassa di previdenza e con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensioni.
Agli effetti del riparto le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio, anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mese.
Il pagamento dell'intera indennita' o dell'intera pensione e' sempre fatto dalla Cassa di previdenza, che si rivale sugli Enti della quota messa a loro carico, con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. La quota di indennita', a carico degli Enti non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli interessati o per decisione della Corte dei conti.
Quando la quota messa a carico dell'Ente derivi da servizi prestati con iscrizione o assicurazione, ai. termini dell'art. 7, ultimo comma, del secondo comma del precedente art. 10, e dell'art. 13, all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e ad altri Istituti assicurativi, ovvero alle Casse, Istituti o Fondi speciali, a termini del secondo comma dell'articolo 11, l'Ente e' sostituito all'iscritto o all'assicurato negli eventuali corrispondenti diritti verso gli Istituti, Casse o i Fondi speciali predetti e sino a concorrenza della quota messa a suo carico.
Rimangono salvi in ogni caso, a carico degli Enti, i maggiori diritti in base alle disposizioni dei regolamenti o convenzioni di pensione che siano piu' favorevoli per il salariato o per le persone di sua famiglia, nel senso che ciascun Ente e' obbligato a corrispondere agli aventi diritto la maggiore quota differenziale relativa al periodo di servizio prestato con iscrizione al rispettivo regolamento o convenzione speciale di pensione. A tal fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile il salariato fosse stato soggetto al rispettivo regolamento o alla convenzione speciale, e si applicano poi, per la determinazione della quota proporzionale al servizio con iscrizione al regolamento o alla convenzione speciale, le norme stabilite dai commi quarto e quinto del presente articolo.
Non si fa luogo alla valutazione cumulativa prevista nel presente articolo nei casi in cui i servizi con iscrizione alla Cassa di previdenza e quelli con iscrizione a regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensioni siano stati contemporanei durante almeno due anni e le due iscrizioni, distintamente considerate, abbiano dato o diano diritto a due distinte pensioni.
A tutti gli effetti del presente Ordinamento la iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali, si considera avvenuta quando sia prescritta dalle rispettive disposizioni. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 35, commi 1 e 2) che "L'ultimo comma dell' art. 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 , e l'ultimo comma dell' art. 51 della legge 25 luglio 1941, n. 934 , si intendono applicabili pure ai dipendenti dei quali esistesse l'obbligo della iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche se materialmente non avvenuta.
Tale norma ha valore di interpretazione autentica agli effetti del cumulo di cui all' art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 ".