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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6122 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Roberta Dotta Presidente rel.
Silvia Graziella Carosio Giudice
Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2514/2024 promossa da:
(CF ), (CUI 06J01OT), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Perù), in data 17.12.1966, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Pigino, presso il quale ha eletto domicilio in Vercelli, Corso Fiume, 5B.
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
-resistente non costituito-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1 Parte_1
“in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale.
pagina 1 di 5 Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 12 febbraio 2024, il sig. ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Parte_1
Vercelli emesso in data 16.03.2023 prot. n. 030/2023, che, richiamato il parere negativo della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Novara prot. n.
0014966 del 1.03.2023, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1 e 1.2 d.lgs. 286/1998, formalizzata in data 1.09.2022.
Il non si è costituito. CP_1
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 22.02.2024 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 10.10.2024, nel corso della quale veniva sentito il ricorrente. Il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c.
Il Giudice istruttore ha, pertanto, rimesso la causa al Collegio e fissato udienza a trattazione scritta al
27.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisone.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il sig. giungeva in Italia nel 2003, dove lavora, anche se Parte_1
originariamente senza un regolare contratto, dal 2003 (doc. 3) e, in data 1.09.2022 formalizzava la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co 1.1 e 1.2.
d.lgs. 286/1998 (doc. 2).
In particolare, il ricorrente dall'8.04.2014 era titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nr. rilasciato dal Questore di Genova, il quale risultava revocato il 9.05.2022 P.IVA_1
con provvedimento del Questore di Vercelli (doc. 7), in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3 e 9, comma 4 d.lgs. 286/1998, condannato con sentenza definitiva n. 9/2020 della
Corte d'Appello di Genova (doc. 8), in ordine al reato di violenza sessuale su minore, alla pena di 2 anni di reclusione con applicazione delle pene accessorie a esclusione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale. La pena, tuttavia, risultava successivamente sospesa, e l'istante non ha subito altre condanne né ha carichi pendenti (doc. 11).
La Questura della Provincia di Vercelli, previo parere negativo della Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Novara, ha rigettato l'istanza con decreto di rigetto n. 030/2023 adottato in data 16.03.2023, non ravvisando i presupposti per il permesso per protezione pagina 2 di 5 speciale, in questa sede impugnato (doc. 1).
3. Ciò posto, il Collegio osserva che alla fattispecie in esame la normativa applicabile è il dl. 130/2020 che, modificando il dl. 113/2018, ha esteso l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e amplia le ipotesi disciplinate dall'art. 19 TUI, introducendo una nuova tipologia di permesso speciale. Invero, la domanda di protezione speciale è stata formalizzata in data 1.09.2022, dunque, dopo il 2020 e prima di marzo 2023.
La nuova formulazione dell'art. 19 TUI prevede la sostituzione del comma 1.1 con un nuovo testo che delinea i casi in cui il Questore rilascia un Permesso di Soggiorno per protezione speciale, in particolare:
Nella nuova formulazione l'art. 19 D. L.vo 286/98, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
Il nuovo comma 1.2. prevede: “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Il Collegio, infatti, conformandosi alla più recente giurisprudenza (tra le ultime, Cass. 6.10.2023,
n.28162), ribadisce che la tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali salvaguardati dalla normativa in esame consente, dunque, una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui necessariamente deve desumersi l'esistenza di un sistema di relazioni significative che realizzano un effettivo legame con il territorio medesimo.
4. Alla stregua del predetto quadro normativo deve essere valutata la sussistenza circa i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
In primo luogo, occorre considerare che il reato di violenza sessuale a danno di minore, accaduto nel dicembre 2014, è stato successivamente ridimensionato in secondo grado nella fattispecie attenuata ai sensi dell'art. 609 bis c.p. e, di conseguenza, la Corte ha ridotto la pena a 2 anni di reclusione e pagina 3 di 5 concesso la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna sul certificato penale. Dunque, tenuto conto della pena nel bilanciamento, il Collegio ritiene che l'episodio delittuoso citato non costituisce motivo ostativo rispetto al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1 e 1.2 d.lgs. 286/1998.
Nel caso di specie, infatti, sussistono i requisiti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, per le ragioni di seguito esposte, a salvaguardia della vita privata e famigliare, dovendo essere presa in considerazione la situazione attuale del ricorrente ed il suo livello di integrazione attuale.
Invero, il sig. è giunto in Italia nel 2003 e seppure all'inizio non Parte_1
abbia lavorato con un contratto di lavoro stabile, egli ha ampiamente dimostrato e documentato di essersi prontamente attivato e di aver ottenuto un contratto di lavoro domestico a tempo determinato fino a febbraio 2024 (doc. 6) e successivo contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato a partire dalla data 29.03.2024 (doc.13).
Il ricorrente ha pienamente dimostrato di avere stretti legami familiari sul territorio italiano, in particolare sua moglie il di lei figlio Persona_1 Persona_2
e suo figlio , nato il [...] (doc. 15), frequentante le scuole
[...] Persona_3
medie a Vercelli (doc. 16).
Il ricorrente, inoltre, vive in un appartamento adatto alle sue esigenze e quelle della sua famiglia, il tutto documentato con un contratto di locazione regolarmente registrato (doc. 5).
Con memoria datata 7.10.2024 è stata prodotta l'ulteriore documentazione: 12. estratto conto contributivo aggiornato;
13. trasformazione contratto a tempo indeterminato;
14. busta paga di agosto 2024;
15. attestato atto di nascita di;
Persona_3
16. iscrizione alla scuola superiore di . Persona_3
Inoltre, all'udienza del 10.10.2024, il ricorrente dichiarava di lavorare con un contratto a tempo indeterminato come badante di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, con il quale vive e, nelle pause, fa ritorno a casa. Ha affermato che sua moglie svolge l'attività lavorativa di badante e suo figlio che ha trena anni lavora come magazziniere.
Alla luce di quanto sinora esposto è evidente che l'allontanamento del ricorrente dal nostro Paese comporterebbe indubbiamente una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, unito al fatto che il sig. dimostra un buon livello di inserimento Parte_1
pagina 4 di 5 sociale dati gli stretti legami familiari presenti sul territorio italiano, e la sua volontà di stabilizzarsi in un ambiente lavorativo specializzato.
5. Si può, quindi, concludere che la documentazione in atti - costituita dalle numerose buste paga, dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal contratto di locazione regolarmente registrato, dalla documentazione scolastica del figlio, dalla residenza- consente di affermare che il sig.
[...]
ha ampiamente dimostrato un grado adeguato di integrazione nel tessuto Parte_1
socio-economico in Italia tale da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 e 1.2 TUI, come novellato dal dl. 130/20, alla luce del fatto che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso deve essere accolto.
6. Spese del giudizio.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa posto che i presupposti per il pieno accoglimento della domanda sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
Accoglie il ricorso e accerta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2 TUI, con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale convertibile in permesso di lavoro.
Compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così decido nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 25.11.2024.
Il Presidente est.
Dotta Roberta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Roberta Dotta Presidente rel.
Silvia Graziella Carosio Giudice
Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2514/2024 promossa da:
(CF ), (CUI 06J01OT), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Perù), in data 17.12.1966, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Pigino, presso il quale ha eletto domicilio in Vercelli, Corso Fiume, 5B.
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
-resistente non costituito-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1 Parte_1
“in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale.
pagina 1 di 5 Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 12 febbraio 2024, il sig. ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Parte_1
Vercelli emesso in data 16.03.2023 prot. n. 030/2023, che, richiamato il parere negativo della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Novara prot. n.
0014966 del 1.03.2023, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1 e 1.2 d.lgs. 286/1998, formalizzata in data 1.09.2022.
Il non si è costituito. CP_1
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 22.02.2024 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 10.10.2024, nel corso della quale veniva sentito il ricorrente. Il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c.
Il Giudice istruttore ha, pertanto, rimesso la causa al Collegio e fissato udienza a trattazione scritta al
27.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisone.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il sig. giungeva in Italia nel 2003, dove lavora, anche se Parte_1
originariamente senza un regolare contratto, dal 2003 (doc. 3) e, in data 1.09.2022 formalizzava la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co 1.1 e 1.2.
d.lgs. 286/1998 (doc. 2).
In particolare, il ricorrente dall'8.04.2014 era titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nr. rilasciato dal Questore di Genova, il quale risultava revocato il 9.05.2022 P.IVA_1
con provvedimento del Questore di Vercelli (doc. 7), in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3 e 9, comma 4 d.lgs. 286/1998, condannato con sentenza definitiva n. 9/2020 della
Corte d'Appello di Genova (doc. 8), in ordine al reato di violenza sessuale su minore, alla pena di 2 anni di reclusione con applicazione delle pene accessorie a esclusione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale. La pena, tuttavia, risultava successivamente sospesa, e l'istante non ha subito altre condanne né ha carichi pendenti (doc. 11).
La Questura della Provincia di Vercelli, previo parere negativo della Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Novara, ha rigettato l'istanza con decreto di rigetto n. 030/2023 adottato in data 16.03.2023, non ravvisando i presupposti per il permesso per protezione pagina 2 di 5 speciale, in questa sede impugnato (doc. 1).
3. Ciò posto, il Collegio osserva che alla fattispecie in esame la normativa applicabile è il dl. 130/2020 che, modificando il dl. 113/2018, ha esteso l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e amplia le ipotesi disciplinate dall'art. 19 TUI, introducendo una nuova tipologia di permesso speciale. Invero, la domanda di protezione speciale è stata formalizzata in data 1.09.2022, dunque, dopo il 2020 e prima di marzo 2023.
La nuova formulazione dell'art. 19 TUI prevede la sostituzione del comma 1.1 con un nuovo testo che delinea i casi in cui il Questore rilascia un Permesso di Soggiorno per protezione speciale, in particolare:
Nella nuova formulazione l'art. 19 D. L.vo 286/98, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
Il nuovo comma 1.2. prevede: “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Il Collegio, infatti, conformandosi alla più recente giurisprudenza (tra le ultime, Cass. 6.10.2023,
n.28162), ribadisce che la tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali salvaguardati dalla normativa in esame consente, dunque, una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui necessariamente deve desumersi l'esistenza di un sistema di relazioni significative che realizzano un effettivo legame con il territorio medesimo.
4. Alla stregua del predetto quadro normativo deve essere valutata la sussistenza circa i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
In primo luogo, occorre considerare che il reato di violenza sessuale a danno di minore, accaduto nel dicembre 2014, è stato successivamente ridimensionato in secondo grado nella fattispecie attenuata ai sensi dell'art. 609 bis c.p. e, di conseguenza, la Corte ha ridotto la pena a 2 anni di reclusione e pagina 3 di 5 concesso la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna sul certificato penale. Dunque, tenuto conto della pena nel bilanciamento, il Collegio ritiene che l'episodio delittuoso citato non costituisce motivo ostativo rispetto al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1 e 1.2 d.lgs. 286/1998.
Nel caso di specie, infatti, sussistono i requisiti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, per le ragioni di seguito esposte, a salvaguardia della vita privata e famigliare, dovendo essere presa in considerazione la situazione attuale del ricorrente ed il suo livello di integrazione attuale.
Invero, il sig. è giunto in Italia nel 2003 e seppure all'inizio non Parte_1
abbia lavorato con un contratto di lavoro stabile, egli ha ampiamente dimostrato e documentato di essersi prontamente attivato e di aver ottenuto un contratto di lavoro domestico a tempo determinato fino a febbraio 2024 (doc. 6) e successivo contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato a partire dalla data 29.03.2024 (doc.13).
Il ricorrente ha pienamente dimostrato di avere stretti legami familiari sul territorio italiano, in particolare sua moglie il di lei figlio Persona_1 Persona_2
e suo figlio , nato il [...] (doc. 15), frequentante le scuole
[...] Persona_3
medie a Vercelli (doc. 16).
Il ricorrente, inoltre, vive in un appartamento adatto alle sue esigenze e quelle della sua famiglia, il tutto documentato con un contratto di locazione regolarmente registrato (doc. 5).
Con memoria datata 7.10.2024 è stata prodotta l'ulteriore documentazione: 12. estratto conto contributivo aggiornato;
13. trasformazione contratto a tempo indeterminato;
14. busta paga di agosto 2024;
15. attestato atto di nascita di;
Persona_3
16. iscrizione alla scuola superiore di . Persona_3
Inoltre, all'udienza del 10.10.2024, il ricorrente dichiarava di lavorare con un contratto a tempo indeterminato come badante di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, con il quale vive e, nelle pause, fa ritorno a casa. Ha affermato che sua moglie svolge l'attività lavorativa di badante e suo figlio che ha trena anni lavora come magazziniere.
Alla luce di quanto sinora esposto è evidente che l'allontanamento del ricorrente dal nostro Paese comporterebbe indubbiamente una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, unito al fatto che il sig. dimostra un buon livello di inserimento Parte_1
pagina 4 di 5 sociale dati gli stretti legami familiari presenti sul territorio italiano, e la sua volontà di stabilizzarsi in un ambiente lavorativo specializzato.
5. Si può, quindi, concludere che la documentazione in atti - costituita dalle numerose buste paga, dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal contratto di locazione regolarmente registrato, dalla documentazione scolastica del figlio, dalla residenza- consente di affermare che il sig.
[...]
ha ampiamente dimostrato un grado adeguato di integrazione nel tessuto Parte_1
socio-economico in Italia tale da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 e 1.2 TUI, come novellato dal dl. 130/20, alla luce del fatto che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso deve essere accolto.
6. Spese del giudizio.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa posto che i presupposti per il pieno accoglimento della domanda sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
Accoglie il ricorso e accerta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2 TUI, con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale convertibile in permesso di lavoro.
Compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così decido nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 25.11.2024.
Il Presidente est.
Dotta Roberta
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