Rigetto
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/07/2025, n. 6401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6401 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06401/2025REG.PROV.COLL.
N. 05549/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5549 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 12571/2021;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Francesca Picardi;
Preso dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione di parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 28 dicembre 2017, n. 333-B/12S.7.17, con cui è stato indetto il concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 804 posti per Ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 95 del 2017, già frequentatori del 7° e 8° corso di formazione per vice ispettore; nonché il provvedimento di esclusione n. 333-B/12S.7.17/2520 del 2 febbraio 2018, adottato nei suoi confronti per il mancato possesso del requisito previsto dall’art. 1, comma 1, del bando di concorso, non avendo frequentato né il 7° né l’8° corso a causa dell’illegittimo giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione di concorso e superato con la sentenza T.A.R. Lazio, Sez. I-Ter, n. 14507/2006 (che ha annullato in parte qua la procedura di concorso ed in ottemperanza della quale è stato ammesso al corso 8-bis ed è stato dichiarato allievo vice ispettore con decorrenza dal 21 ottobre 2008).
2. Nel corso del giudizio è stata chiesta ed ottenuta la tutela cautelare, in esecuzione della quale il ricorrente è stato ammesso alle prove concorsuali, superate le quali è stato inserito nella graduatoria di merito.
2. Con sentenza n. 12571 del 6 dicembre 2021 il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, stante il deposito, da parte del ricorrente, della “dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse”.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’originario ricorrente, il quale ha dedotto essere stata depositata la memoria de qua non in questo giudizio, ma in un altro autonomo giudizio (r.g. 3457/2021 dinanzi al T.a.r. per il Lazio), avente ad oggetto il bando relativo a un diverso concorso, ed essere, dunque, la sentenza frutto di un errore percettivo. Al contrario, come dedotto nel presente appello (a p. 6), nell’ambito del giudizio in esame, in primo grado (giudizio iscritto al r.g. n. 3421/2018 dinanzi al T.a.r. per il Lazio), nelle memorie del 22 ottobre 2021 e del 2 novembre 2021, è stato espressamente confermato il concreto interesse al ricorso, in quanto la domanda proposta “ha ad oggetto l’illegittimità dell’art. 1, comma 1, del bando del concorso per 804 posti di ispettore superiore, e, a monte, dell’art. 2, comma 1, lett. r), del s.lgs. n. 95 del 2017, e ciò risultando palese la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. derivante dalla mancata ammissione al Corso 8°, per ragioni agli stessi non imputabili, di quei tre candidati (tra cui il ricorrente) ammessi poi a partecipare all’8° Corso-bis”; e, pertanto, la stessa risulta “completamente svincolata dall’esito del richiamato ricorso r.g. n. 945/2012 [ndr: culminato nella sentenza n. 4902/2021], non avendo il dott. -OMISSIS- censurato la richiamata previsione del bando (e, a monte, della citata disposizione legislativa) sull’auspicio di poter ottenere, in corso di causa e con effetto retroattivo, il riconoscimento degli effetti economici e giuridici dell’inquadramento a decorrere dal giugno 2008, quanto piuttosto l’irragionevole esclusione dal novero dei destinatari della procedura per cui è causa dei frequentatori dell’8° Corso-bis, pur costituendo lo stesso, come ampiamente dedotto, una mera prosecuzione dell’8° Corso di formazione”. L’appellante ha, inoltre, riproposto i motivi formulati in primo grado e prospettato in via gradata le questioni di legittimità costituzionale della disciplina legislativa applicata dai provvedimenti impugnati: 1) la violazione degli artt. 25, 27-ter, 28, 31, 31-bis d.p.r. n. 335 del 1982 e dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, degli artt. art. 2, comma 1, lett. r, d.lgs. n. 95 del 2017, 8, comma 1, lett. a), della legge n.124 del 2015, oltre che l’eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta ed eccesso di potere, considerato che la partecipazione alla procedura selettiva è stata riservata dalla legge (da interpretarsi in maniera costituzionalmente orientata) in favore degli ispettori in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 95 del 2017, senza la previsione di una determinata anzianità, ma con la sola condizione che avessero frequentato il corso 7 e 8, di cui il corso 8-bis costituisce una mera appendice, resa necessaria dall’originaria illegittimità della procedura, e la cui omessa valutazione ai fini della partecipazione al concorso è del tutto irragionevole; 2) l’illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 95 del 2017, per violazione dell’art. 76 Cost., avendo il Governo esercitato la funzione legislativa oltre il termine legittimamente previsto. In relazione al primo motivo, si è precisato che, laddove si ritenesse ostacolo insormontabile ai fini della partecipazione al concorso la qualifica di ispettore capo alla data di entrata in vigore del decreto, “non potrebbe farsi a meno di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. r), del d.lgs. n. 95 del 2017, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 97 Cost., tanto più considerato che, nell’economia del precetto normativo, il requisito del possesso della qualifica di ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto costituisce un posterius rispetto al fatto che i candidati risultavano essere quelli già frequentatori del 7° e dell’8° corso di formazione per vice ispettore”.
4. Si è costituito il Ministero dell’Interno, che ha eccepito l’inammissibilità dell’appello, in quanto, da un lato, ha ad oggetto un errore revocatorio ed in quanto, dall’altro lato, la questione è stata già decisa con sentenza non impugnata ed ormai passata in giudicato e, cioè, con la sentenza n. 12806/2021, resa nell’altro giudizio r.g. 3457/2021, essendo state invertite le decisioni dei due ricorsi.
4. All’udienza di smaltimento del 2 luglio 2025, previo deposito di ulteriori memorie, la causa è passata in decisione, stante l’istanza di parte appellante.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità dell’appello, in quanto, ai sensi dell’art. 106, ultimo comma, c.p.a., contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l’appello. In definitiva, la revocazione avverso la sentenza del giudice di primo grado ha un ruolo residuale e suppletivo rispetto all’appello, essendo ammissibile solo se quest’ultimo è escluso, mentre, in caso contrario, l’errore revocatorio deve essere proposto con l’appello.
Né può ritenersi formato il giudicato sulla questione oggetto del presente giudizio, posto che la sentenza, pronunciata in altro giudizio, si riferisce ad un altro ricorso avverso diverso provvedimento.
2. Nel merito, effettivamente nel giudizio di primo grado non risulta depositata, da parte del ricorrente odierno appellante, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse a cui la sentenza impugnata ha fatto riferimento. Risulta dunque plausibile la prospettazione a base della censura, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe invertito la decisione rispetto al separato giudizio in cui effettivamente era stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse. La descritta svista si traduce, pertanto, nell’errore percettivo denunciato.
3. Tuttavia, nonostante tale errore, deve comunque confermarsi la decisione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sia pure per ragioni diverse da quelle espresse nella sentenza di primo grado, la cui motivazione va dunque modificata nei termini di seguito espressi.
Difatti, in ossequio all’art. 2, comma 1, lett. r, del d.lgs. n. 95 del 2017, il bando impugnato (art. 1, comma 1) riserva la partecipazione al concorso solo ai candidati in possesso della qualifica di ispettore capo alla data del 7 luglio 2017, mentre tale qualifica è stata acquisita dal ricorrente, odierno appellante, successivamente e, cioè, a decorrere dal 21 aprile 2019, in virtù di provvedimenti ormai divenuti inoppugnabili, come risulta da altra sentenza, passata in giudicato, resa tra le stesse parti. Più precisamente nella sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 4902 del 2021, resa all’esito del giudizio r.g. n. 945 del 2012 (a cui le parti hanno fatto riferimento), si legge che è “inammissibile…la domanda di riconoscimento dell’anzianità economica e giuridica a decorrere dal giugno 2005 in quanto la stessa mira a conseguire un risultato precluso dai provvedimenti del 15 ottobre 2008 e del 31/05/2010 che hanno riconosciuto gli effetti economici e giuridici dell’inquadramento a decorrere dall’ottobre 2008; tali provvedimenti risultano tempestivamente notificati come è indirettamente desumibile dallo stesso atto introduttivo in cui si dà espressamente atto della notifica del consequenziale provvedimento del 10/08/11 di nomina in ruolo”. In definitiva, come allegato dall’Amministrazione resistente, il ricorrente, odierno appellante, dopo essere stato ammesso a partecipare al corso 8-bis di formazione per vice-ispettore della Polizia di Stato, è stato nominato vice-ispettore a decorrere dal 21 aprile 2010, ha acquisito la qualifica di ispettore per merito assoluto a decorrere dal 21 aprile 2012 e successivamente è divenuto ispettore capo a decorrere dal 21 aprile 2019, con una decorrenza non utile per il concorso in esame (che richiedeva che la qualifica fosse acquisita entro il 7 luglio 2017).
Da tali premesse consegue che l’eventuale accoglimento del ricorso proposto, limitato a censurare l’art. 1 del bando nella parte in cui riserva la partecipazione al concorso ai frequentatori dei corsi 7° e 8°, escludendo i frequentatori del corso 8-bis, non potrebbe, comunque, consentire la partecipazione al concorso in esame al ricorrente, odierno appellante, privo dell’ulteriore requisito della qualifica di ispettore capo a decorrere dal 7 luglio 2017, come ormai definitivamente accertato nella sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 4902 del 2021, non impugnata e, quindi, passata in giudicato, per l’interesse alla decisione è venuto meno.
Per completezza deve evidenziarsi che le questioni di legittimità costituzionale prospettate risultano irrilevanti, atteso che una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale non potrebbe incidere sulla decisione in esame, incontrando la retroattività di tali sentenza il limite delle situazioni esaurite, tra cui rientrano quelle definite da sentenza passata in giudicato o da provvedimento divenuto inoppugnabile (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012). Difatti, nella fattispecie in esame, da un lato, la mancata impugnazione della clausola del bando di concorso, nella parte in cui prescrive, quale requisito di partecipazione, la qualifica di ispettore capo a decorrere dal luglio 2017, ha reso inoppugnabile e definitiva tale parte del provvedimento e, dall’altro lato, la carenza di tale requisito deriva da provvedimenti inoppugnabili ed è ormai definitivamente accertata da sentenza passata in giudicato.
Né può condividersi l’impostazione del ricorrente/appellante, secondo cui il requisito prescritto della qualifica di ispettore capo, in servizio già a decorrere dal luglio 2017, essendo conseguenziale alla frequentazione dei corsi 7° e 8°, sarebbe implicitamente investito dal ricorso introduttivo, trattandosi di due prescrizioni diverse, che introducono due requisiti diversi, sia pure collegati, che avrebbero dovuto essere oggetto di autonoma e distinta impugnazione. Non può, difatti, configurarsi un rapporto di invalidità cd. caducante tra le due diverse parti della clausola in esame, che hanno un contenuto collegato ma non direttamente, immediatamente e necessariamente conseguenziale.
In definitiva, la decisione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse deve essere confermata in base ad altre argomentazioni.
In proposito occorre sottolineare che l’interesse originariamente presente, in considerazione del contenzioso pendente in ordine alla decorrenza della qualifica originaria, è venuto meno in corso di causa, all’esito del definitivo rigetto delle domande aventi ad oggetto alla decorrenza giuridica della qualifica originaria (da cui deriva quella di ispettore capo). L’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve, invece, sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della condizione dell'azione in relazione a ciascuno di tali momenti; pertanto, il ricorso e l’appello devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, quando il processo non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per la parte ricorrente in primo grado o appellante, in quanto la decisione di annullamento non può comportare più alcuna utilità neppure meramente strumentale o morale (Cons. Stato, Sez. II, 26 maggio 2025, n. 4570).
4.In conclusione, l’appello va rigettato.
Le spese devono essere integralmente compensate, stante la effettiva sussistenza di un errore e la necessità di correggere la motivazione della sentenza impugnata e stante la proposizione, da parte dell’appellato, di eccezioni infondate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio, tenutasi da remoto, del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO