Sentenza 26 settembre 2023
Massime • 1
Ai fini della individuazione della legge applicabile per la determinazione degli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, secondo comma, lett. f) e 15 del Regolamento n. 1346 del 2000, adottato dal Consiglio dell'U.E. in data 29 maggio 2000 - relativo alle procedure di insolvenza europea -, ricadono tra i procedimenti pendenti le azioni monitorie intraprese in forza di ricorso per decreto ingiuntivo.
Commentari • 3
- 1. Studio Legale Panariti & Morellihttps://www.panaritimorelli.it/
Il Giudice, anche nella materia di della diffamazione a mezzo stampa, nella determinazione del danno deve indicare le concrete modalità della quantificazione dello stesso con riferimento a ciascuno degli elementi indicati nelle tabelle milanesi in subiecta materia La recentissima sentenza n. 8248/2024, pubblicata il 27 marzo 2024 a definizione di un ricorso curato anche da […] L'iscrizione all'AIRE non esclude – ai fini fiscali – che il cittadino sia residente all'estero La Cassazione – Sezione Tributaria, a seguito di ricorso curato da questo Studio Legale, nella sentenza n. 12311/2016 del 15.6.2016, ha stabilito i criteri per l'individuazione del cittadino, anche se iscritto all'AIRE, …
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La Suprema Corte, con sentenza n. 27346 del 26.9.2023, è venuta a dirimere una controversia questione circa l'applicabilità della legge nazionale in pendenza del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in Italia, con successiva dichiarazione di fallimento della ingiunta in Austria nelle more tra deposito e notifica del decreto stesso. Sia il Tribunale di Padova che la Corte d'Appello di Venezia, nel merito, avevano ritenuto sussistere la competenza austriaca, sul presupposto che il decreto ingiuntivo, al momento della dichiarazione di fallimento, non fosse stato ancora notificato alla debitrice. Di diverso ed opposto avviso la Cassazione: “Ai fini della individuazione della legge …
Leggi di più… - 3. La nostra Giurisprudenzahttps://www.panaritimorelli.it/ · 9 aprile 2024
Il Giudice, anche nella materia di della diffamazione a mezzo stampa, nella determinazione del danno deve indicare le concrete modalità della quantificazione dello stesso con riferimento a ciascuno degli elementi indicati nelle tabelle milanesi in subiecta materia Il Giudice, anche nella materia di della diffamazione a mezzo stampa, nella determinazione del danno deve indicare le concrete modalità della quantificazione dello stesso con riferimento a ciascuno degli elementi indicati nelle tabelle milanesi in subiecta materia La recentissima sentenza n. 8248/2024, pubblicata il 27 marzo 2024 a… L'iscrizione all'AIRE non esclude – ai fini fiscali – che il cittadino sia residente all'estero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/09/2023, n. 27346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27346 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro Curatela della TAP LI Vertriebs GmbH (C.F.: 94082940308), società ammessa dapprima alla procedura concorsuale regolata dal diritto austriaco “Sanierungsverfahren” con sentenza del 4 luglio 2013 del Tribunale di Linz, che ne ha dichiarato l’insolvenza ai sensi dell’art. 3 del Reg. (CE) n. 1346/2000 del Consiglio Fornitura merci – Corrispettivo richiesto con ricorso per decreto ingiuntivo – Dichiarazione stato insolvenza europea in pendenza del procedimento monitorio R.G.N. 17259/18 U.P. 12/9/2023 Civile Sent. Sez. 2 Num. 27346 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 26/09/2023 2 di 20 dell’U.E. del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza, e successivamente dichiarata fallita, sempre in base al diritto austriaco, con sentenza del 7 aprile 2014 dello stesso Tribunale, in persona del suo curatore pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Paolo Panariti, nel cui studio in Roma, via Celimontana n. 38, ha eletto domicilio;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 669/2018, pubblicata il 19 marzo 2018, notificata l’11 aprile 2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 settembre 2023 dal Consigliere relatore ES Trapuzzano;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto l’accoglimento del primo e del secondo motivo, l’assorbimento del terzo, il rigetto del quarto e del quinto nonché l’inammissibilità o, comunque, il rigetto dei due rimanenti motivi, richiamando tali conclusioni anche all’udienza pubblica;
vista la memoria depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; sentito, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. Daniele Ciuti per la ricorrente. 3 di 20 FATTI DI CAUSA 1.– Con ricorso depositato il 25 giugno 2013, la SA S.r.l. chiedeva al Tribunale di Padova (Sezione distaccata di Cittadella) che fosse ingiunto, nei confronti della società TA LI Vertriebs GmbH, il pagamento della somma di euro 59.644,72 per conto capitale, oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, a titolo di fornitura dei prodotti specificati nelle fatture allegate. Con decreto ingiuntivo n. 783/2013, emesso il 15 luglio 2013, depositato il 22 luglio 2013, munito della clausola di provvisoria esecuzione rilasciata inaudita altera parte ai sensi dell’art. 642 c.p.c., il Tribunale adito ingiungeva il pagamento della somma richiesta. All’esito, SA iscriveva in data 29 luglio 2013, r.g. n. 20.917, r.p. n. 3.028, ipoteca giudiziale sull’immobile di proprietà di TA LI sito in Portogruaro, via Majorana s.n.c., individuato in catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio n. 42, particella n. 505, piano T1, zona censuaria 2, categoria D08. Il provvedimento monitorio, unitamente al precetto, era notificato alla TA LI e all’institore Anziutti Lino il 2 agosto 2013. 2.– Quindi, con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2013, la Curatela della TA LI Vertriebs GmbH proponeva opposizione avverso l’emesso decreto ingiuntivo, con la quale rilevava: che la TA LI era una società di diritto austriaco che aveva una sede secondaria in Italia cessata sin dal 1° gennaio 2013; che era proprietaria di un immobile sito nel Comune di Portogruaro;
che il 4 luglio 2013 il Tribunale di Linz, tenuto conto del fatto che all’epoca la società aveva sedi operative anche in 4 di 20 altri paesi comunitari oltre che in Italia, aveva dichiarato lo stato di insolvenza di TA LI, ai sensi dell’art. 3 del Reg. (CE) n. 1346/2000 del Consiglio dell’U.E. del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza, ammettendo la società alla procedura concorsuale di risanamento senza gestione autonoma “Sanierungsverfahren”, con spossessamento dei beni;
che il 7 aprile 2014 lo stesso Tribunale di Linz aveva dichiarato il fallimento “Konkursverfahren” di detta società; che il decreto ingiuntivo e l’iscrizione ipotecaria dovevano considerarsi inefficaci nei confronti della procedura concorsuale, poiché lo stato di insolvenza europea – riconosciuto automaticamente in tutti gli Stati membri – era stato dichiarato prima che il decreto ingiuntivo fosse notificato all’ingiunto, sicché la creditrice avrebbe potuto invocare la propria pretesa solo nell’ambito della procedura concorsuale. Per l’effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Padova, la SA S.r.l. e chiedeva che, previa sospensione della provvisoria esecuzione, il provvedimento monitorio opposto fosse dichiarato inefficace e/o nullo e quindi revocato e che fosse altresì ordinata, verso il Conservatore dei registri immobiliari, la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. Si costituiva in giudizio la SA S.r.l., la quale resisteva all’opposizione e sosteneva: che, quand’anche il decreto ingiuntivo e l’iscrizione ipotecaria fossero stati inefficaci nei confronti della procedura concorsuale, non era comunque giustificata la richiesta di revoca e cancellazione;
che, infatti, il titolo e l’ipoteca sarebbero stati eventualmente inopponibili alla massa dei creditori, ma non invalidi;
che la creditrice avrebbe potuto usufruirne nei confronti della debitrice, ove essa fosse tornata in 5 di 20 bonis, ovvero nei confronti di un’eventuale procedura di insolvenza secondaria aperta in Italia, ai sensi dell’art. 27 del Reg. (CE) n. 1346/2000 del 29 maggio 2000. All’udienza del 18 febbraio 2014 era sospesa, ai sensi dell’art. 649 c.p.c., la provvisoria esecuzione concessa inaudita altera parte. All’esito, il Tribunale adito, con sentenza n. 3883/2014, depositata il 23 dicembre 2014, notificata il 30 dicembre 2014, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto e ordinava la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. In proposito, la pronuncia di prime cure osservava: che il Reg. (CE) n. 1346/2000 era direttamente applicabile in Italia, trattandosi di normativa sovranazionale equiparata alla legislazione nazionale e su questa prevalente;
che il Tribunale adito con il ricorso monitorio non era competente ad emettere il decreto ingiuntivo in costanza di procedura europea di insolvenza, sicché detto provvedimento era affetto da nullità; che a tale nullità conseguiva l’inefficacia dell’ipoteca giudiziale iscritta sull’immobile sito in Portogruaro. 3.– Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2015, proponeva appello la SA S.r.l., la quale, nell’ordine, lamentava: 1) che la competenza del giudice italiano adito doveva essere determinata con riferimento al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, anteriore all’apertura della procedura di insolvenza austriaca;
2) che l’inefficacia/inopponibilità del decreto ingiuntivo alla procedura concorsuale, operando automaticamente, escludeva che 6 di 20 controparte avesse interesse a promuovere l’azione di opposizione e, in ogni caso, essa non implicava l’invalidità del titolo ai fini dell’iscrizione ipotecaria;
3) che doveva essere valutata la reviviscenza degli effetti dell’iscrizione ipotecaria nell’eventualità che, alla chiusura della procedura concorsuale, il bene immobile in questione non fosse stato venduto mentre solo nel caso di vendita e riscossione del prezzo il giudice delegato italiano avrebbe potuto disporre la cancellazione della garanzia;
4) che la procedura secondaria di insolvenza in Italia, che l’appellante intendeva avviare con effetto limitato al bene immobile sito in Portogruaro, avrebbe privato di effetti in Italia la decisione del Tribunale di Linz. Si costituiva nel giudizio di gravame la Curatela della TA LI Vertriebs GmbH, la quale eccepiva l’inammissibilità dell’appello e, nel merito, ne contestava la fondatezza e ne chiedeva il rigetto, con la conferma della sentenza impugnata. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, lett. f), del Reg. (CE) n. 1346/2000, la legge dello Stato di apertura determinava gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti;
b) che gli effetti sostanziali e processuali propri della domanda giudiziale si producevano solo con la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, momento a cui doveva essere ricondotta la pendenza della lite ai sensi 7 di 20 dell’art. 643, terzo comma, c.p.c., rilevando l’art. 39, terzo comma, c.p.c. solo ai fini della prevenzione delle liti;
c) che, esclusivamente per effetto dell’instaurazione del contraddittorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si era reso necessario verificare l’anteriore avvio di una procedura concorsuale diversa e prevalente sulla causa di opposizione;
d) che erano inefficaci, nei confronti della massa, i decreti ingiuntivi non definitivi al momento dell’apertura della procedura di insolvenza, anche qualora fosse stata iscritta ipoteca giudiziale anteriormente al fallimento, in virtù della provvisoria esecuzione del decreto opposto, esecuzione tra l’altro sospesa nel corso del giudizio di opposizione;
e) che vi era interesse a proporre l’opposizione per evitare che si consolidasse l’efficacia esecutiva del decreto non opposto, poiché il giudice delegato austriaco non avrebbe potuto disporre la cancellazione dell’ipoteca iscritta sulla base di un provvedimento emesso da un giudice italiano e gravante su un bene immobile sito in Italia;
f) che solo i provvedimenti conservativi successivi all’apertura della procedura di insolvenza, adottati dallo stesso giudice officiato di detta procedura, potevano avere efficacia negli Stati membri dell’Unione senza altre formalità; g) che, in conseguenza, correttamente il Tribunale aveva dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto, cui doveva necessariamente conseguire l’ordine di cancellazione dell’ipoteca giudiziale, in quanto fondata su un titolo invalido che aveva perso efficacia ex tunc, trattandosi altresì di garanzia incompatibile con lo spossessamento dei beni della società opponente anteriormente disposto con la dichiarazione di insolvenza;
h) che gli effetti della dichiarazione di insolvenza si 8 di 20 producevano negli Stati membri dell’U.E. immediatamente, senza altra formalità, a prescindere dall’iscrizione della decisione di apertura nel registro delle imprese;
i) che il consolidamento dell’ipoteca in caso di apertura di procedura di insolvenza secondaria in Italia costituiva una mera ipotesi, in quanto non vi era stato alcun avvio di tale procedura a cura di SA, ed inoltre altra analoga iniziativa promossa dall’Agenzia delle entrate, davanti al Tribunale di Udine, era stata respinta con decreto del 3 luglio 2015; l) che l’iscrizione ipotecaria, unitamente al decreto ingiuntivo che ne costituiva il titolo, non potevano restare in uno stato di quiescenza fino alla chiusura del fallimento, per l’eventualità che il bene immobile sito in Portogruaro fosse rimasto estraneo ed eccedente rispetto al patrimonio esaurito per la soddisfazione dei creditori. 4.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, la SA S.r.l. Ha resistito con controricorso la Curatela della TA LI Vertriebs GmbH. 5.– Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. 6.– La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 643, terzo comma, c.p.c. nonché degli artt. 4, secondo comma, lett. f), e 15 del Reg. (CE) n. 1346/2000 del 29 maggio 2000, per avere la Corte di merito 9 di 20 ritenuto che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono solo con la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo e solo da allora si realizzerebbe la pendenza della lite, anziché sin dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Obietta l’istante che, nel caso di specie, il procedimento monitorio era già pendente all’epoca della dichiarazione dello stato di insolvenza, sicché gli effetti dell’apertura della relativa procedura sarebbero stati disciplinati dalla legge italiana. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 643, terzo comma, c.p.c. nonché degli artt. 5 e 112 c.p.c. e dell’art. 16, secondo comma, della legge fallimentare, per avere la Corte territoriale affermato che momento determinante per la individuazione della competenza fosse rappresentato dalla data di notifica del decreto ingiuntivo e non dalla data del deposito del ricorso. Per converso, ad avviso dell’istante, la competenza si sarebbe radicata con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che avessero rilevanza, rispetto ad esso, successivi mutamenti dello stato medesimo. Sicché – sostiene la ricorrente –, all’epoca del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il Tribunale adito era certamente competente ad emettere il provvedimento monitorio. Inoltre, secondo la ricorrente, gli effetti dell’apertura della procedura di insolvenza sull’azione giudiziaria pendente, in quanto regolati dalla legge italiana, si sarebbero prodotti solo a decorrere dalla iscrizione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 10 di 20 nel registro delle imprese, ossia dal 4 settembre 2013, data successiva non solo al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ma anche all’emissione e alla notifica del provvedimento monitorio. Peraltro, il giudice del gravame avrebbe dichiarato l’incompetenza del Tribunale adito con il ricorso per decreto ingiuntivo senza che tale eccezione fosse stata mai sollevata dalla TA LI, che si sarebbe limitata a dedurne l’inefficacia, basando su tale esclusivo asserto la richiesta di revoca. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 della legge fallimentare, dell’art. 647 c.p.c. e dell’art. 100 c.p.c., per avere la Corte distrettuale travisato le categorie giuridiche dell’inefficacia/inopponibilità e della nullità, con la conseguenza che, in ragione del principio di esclusività del procedimento di accertamento dei crediti da ammettere al passivo secondo le norme della legge fallimentare, principio peraltro valido anche per la legge federale austriaca, il decreto ingiuntivo emesso contro il fallito in corso di fallimento sarebbe stato inopponibile alla massa dei creditori e quindi inefficace, non già radicalmente nullo, come ritenuto dal giudice d’appello. Senonché, continua l’istante, detta inefficacia avrebbe operato ex lege, senza necessità di alcuna opposizione, né di alcuna pronuncia del Tribunale che aveva emesso il provvedimento monitorio. L’inefficacia e l’inopponibilità nei confronti della massa dei creditori non sarebbero equivalsi ad invalidità del decreto 11 di 20 ingiuntivo, il quale avrebbe potuto spiegare interamente i propri effetti nei confronti della società tornata in bonis. Quindi, il provvedimento monitorio non avrebbe potuto essere revocato. 4.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 11 e 20 del Reg. (CE) n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 nonché dell’art. 16, secondo comma, della legge fallimentare, per avere la Corte del gravame dichiarato l’inefficacia dell’iscrizione ipotecaria derivante dalla dichiarazione di insolvenza, mentre l’apertura della procedura concorsuale in Austria non avrebbe pregiudicato in alcun modo il diritto reale di garanzia spettante ad SA in forza dell’iscrizione ipotecaria avvenuta in Italia su un immobile sito in Portogruaro, iscrizione perfettamente valida ed efficace. In specie, deduce l’istante che, al tempo dell’iscrizione ipotecaria giudiziale (ossia il 29 luglio 2013), il provvedimento di apertura della procedura di insolvenza non era ancora stato trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Venezia (trascrizione avvenuta il 27 agosto 2013). La ricorrente rileva altresì che il diritto reale di garanzia in favore dell’SA sarebbe sorto prima che la procedura di insolvenza iniziasse ad avere effetti in Italia, atteso che l’iscrizione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nel registro delle imprese era avvenuta solo il 4 settembre 2013, con l’effetto che il titolare del diritto reale di garanzia su un immobile situato in paese diverso da quello dove era stata aperta la procedura di 12 di 20 insolvenza avrebbe potuto soddisfarsi sul bene medesimo, non essendogli precluse le correlate azioni esecutive. 5.– Con il quinto motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 della legge fallimentare, dell’art. 2916 c.c., dell’art. 655 c.p.c., degli artt. 2808, 2818 e 2884 c.c. nonché dell’art. 25 del Reg. (CE) n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 e degli artt. 64 e ss. della legge n. 218/1995, per avere la Corte di merito reputato che l’iscrizione ipotecaria, comunque dichiarata inefficace, dovesse essere cancellata e non potesse mantenersi in stato di quiescenza fino alla chiusura del fallimento. Al riguardo, l’istante eccepisce che, quand’anche la sentenza austriaca dichiarativa dello Stato di insolvenza avesse iniziato a produrre effetti a partire dalla sua pronuncia, con la conseguente posteriorità dell’iscrizione ipotecaria rispetto all’apertura della procedura, comunque il principio di inefficacia a sfavore dei creditori delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se effettuate dopo l’apertura della procedura, non avrebbe impedito il compimento di tali formalità, che avrebbero potuto riprendere efficacia all’esito della chiusura della procedura concorsuale. Solo la vendita del cespite ipotecato e la riscossione del prezzo nell’ambito della procedura concorsuale avrebbero consentito la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, anche a cura di un giudice straniero. Peraltro, la ricorrente evidenzia che sullo stesso cespite risultava iscritta in data 30 aprile 2012 ipoteca volontaria di primo grado a favore di AN ER per euro 8.000.000,00. 13 di 20 6.– Il sesto motivo di ricorso attiene, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., alla violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 27 del Reg. (CE) n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 e dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che SA non avesse potuto aprire in Italia una procedura di insolvenza secondaria a carico di TA LI. All’uopo, l’istante precisa che, pur a fronte della contestata cessazione della dipendenza della società austriaca in Italia, l’immobile di sua proprietà sito in Portogruaro era comunque stato dato in locazione ad altra società, e non ceduto, sicché la società avrebbe continuato a percepire i canoni e ad esercitare in tal modo attività in Italia. Cosicché l’apertura della procedura secondaria avrebbe privato di effetti in Italia la decisione del Tribunale di Linz e i rapporti con i creditori sarebbero stati regolati soltanto dalla procedura secondaria, con la conseguente emersione della rilevanza del titolo monitorio e della connessa garanzia. 7.– Il settimo motivo di ricorso concerne, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa la trasformazione della procedura di risanamento senza gestione autonoma in procedura fallimentare e circa le sue conseguenze, sia in ordine agli effetti dell’apertura del fallimento sul procedimento monitorio, sia in ordine alla legittimazione processuale del curatore. Sostiene, in merito, la ricorrente che il rigetto dell’istanza di concordato e la dichiarazione di fallimento avrebbero comportato l’apertura di una nuova e autonoma procedura concorsuale, con la 14 di 20 conseguenza che gli effetti di tale nuova procedura si sarebbero prodotti solo a decorrere dal 7 aprile 2014. Aggiunge l’istante che, a fronte di tale nuova procedura, il decreto ingiuntivo sarebbe passato in giudicato ben prima della sua apertura. Ed inoltre il curatore della procedura di risanamento senza gestione autonoma avrebbe perso ogni capacità processuale. 8.– Il primo e il secondo motivo – che, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione, possono essere affrontati congiuntamente – sono fondati. Ed invero, la Corte distrettuale – conformemente a quanto osservato dal Tribunale – ha escluso che, all’esito dell’apertura della procedura di insolvenza europea, trovasse applicazione la legge italiana sugli effetti di tale apertura, non essendovi – al momento in cui la procedura è stata aperta – alcun procedimento pendente in Italia, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, lett. f), del Reg. (CE) n. 1346/2000 del Consiglio dell’U.E. del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza. Tale conclusione è stata argomentata avendo riguardo al fatto che la pendenza del procedimento volto alla soddisfazione del credito (azionato in via monitoria) avrebbe dovuto essere ancorata alla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, e non al deposito del ricorso monitorio, ossia ad un’epoca successiva alla dichiarazione dello stato di insolvenza. Sicché la pubblicazione (il 22 luglio 2013) e la notificazione del decreto ingiuntivo (il 2 agosto 2013) – nonché l’iscrizione ipotecaria giudiziale il 29 luglio 2013 – in un momento successivo all’apertura della procedura di insolvenza europea (avvenuta il 4 15 di 20 luglio 2013), benché antecedentemente fosse stato proposto il ricorso monitorio (depositato il 25 giugno 2013), hanno indotto la Corte a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, per incompetenza ad emettere il provvedimento monitorio, e a disporre la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, anziché dichiararne la mera inopponibilità alla procedura concorsuale secondo la legge italiana. 8.1.– L’assunto della Corte di merito non trova riscontro nel consolidato formante giurisprudenziale. L’attuale formulazione dell’art. 39, terzo comma, c.p.c. “parifica”, infatti, ai fini della prevenzione, la notificazione dell’atto introduttivo avente la forma della citazione al deposito del ricorso. E la previsione si coordina perfettamente con il disposto dell’art. 643, terzo comma, c.p.c. Ora, in relazione al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, opera il principio secondo cui il procedimento monitorio pende in esito alla notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti processuali e sostanziali della domanda (e tra essi quelli legati alla litispendenza e continenza) retroagiscono al momento del deposito del ricorso: gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione retroagiscono, dunque, al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007). Pertanto, ove la causa sia introdotta col rito monitorio, il giudizio deve ritenersi pendente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, trovando applicazione il criterio di cui 16 di 20 all’ultimo comma dell’art. 39 c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, senza che rilevi la circostanza che l’emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell’art. 643, terzo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4987 del 14/03/2016; Sez. 1, Sentenza n. 18564 del 21/09/2015; Sez. 6-2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014; Sez. 6-3, Ordinanza n. 6511 del 26/04/2012; e ciò anche nell’ipotesi in cui il deposito del ricorso sia avvenuto in via telematica: Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1366 del 19/01/2018). L’opzione percorsa dal legislatore del 2009, che riconduce la “prevenienza” al deposito del ricorso, lasciando al contempo inalterata la formulazione dell’art. 643, terzo comma, c.p.c. – a mente del quale la pendenza della lite si determina nel procedimento monitorio solo con la notificazione del ricorso e del decreto –, emancipa l’istituto della prevenzione dalla pendenza della lite, individuando un più ampio criterio “prenotativo” che prescinde sia dall’apertura del giudizio a cognizione piena di opposizione sia dall’instaurazione del contraddittorio. Pertanto, al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo si riannoda il momento “prenotativo” della pendenza della lite, sebbene in quel momento controparte sia all’oscuro dell’iniziativa giudiziaria. Siffatta ricostruzione risponde altresì al più generale principio a mente del quale la parte ex post vittoriosa che ha agito in giudizio non deve risentire gli effetti della durata del “procedimento”, dovendo, dunque, essere posta nella medesima situazione in cui si sarebbe trovata qualora la tutela invocata 17 di 20 (nella specie monitoria) fosse stata concessa nello stesso momento in cui è stata domandata. 8.2.– Ne discende che, ove il fallimento (o, comunque, l’apertura della procedura concorsuale) dell’ingiungendo sia intervenuto dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, lett. f), del Reg. (CE) n. 1346/2000, il procedimento deve considerarsi pendente e dovrà trovare applicazione la legge italiana in ordine alla sorte di tale procedimento. Segnatamente, il fallimento del debitore, intervenuto nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (ipotesi alla quale deve essere a fortiori equiparata l’apertura della procedura concorsuale dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e prima della proposizione dell’opposizione), non determina l’inefficacia assoluta di quest’ultimo, ma la sua mera inopponibilità alla massa, con la conseguenza che, una volta tornato in bonis il debitore, i relativi effetti tornano a dispiegarsi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8110 del 14/03/2022; Sez. 1, Sentenza n. 22047 del 13/10/2020; Sez. 1, Sentenza n. 23394 del 16/11/2015). Al riguardo, secondo la legge italiana, il provvedimento monitorio, quand’anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 23474 del 27/10/2020; 18 di 20 Sez. 6-1, Ordinanza n. 23679 del 10/10/2017; Sez. 6-1, Ordinanza n. 11811 del 27/05/2014). Non è, infatti, opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l’avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento;
né ciò viola l’art. 1, protocollo n. 1 della CEDU (che tutela sia i “beni” che i valori patrimoniali, compresi i crediti), poiché l’aspettativa dell’ingiungente di tutela del diritto di credito in via privilegiata non ha base legale di diritto interno alla luce della suddetta consolidata giurisprudenza (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 21583 del 03/09/2018; Sez. L, Ordinanza n. 1774 del 24/01/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 25191 del 24/10/2017; Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014). È altresì inopponibile la stessa iscrizione ipotecaria eseguita in forza del titolo inopponibile al fallimento. 8.3.– Da tanto consegue che l’assunto del giudice d’appello, secondo cui – alla stregua dell’esclusione di un procedimento pendente alla data dell’apertura della procedura di insolvenza europea – il provvedimento monitorio avrebbe dovuto essere revocato e l’iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto essere cancellata, deve essere rivisto in ragione dei principi innanzi esposti. 19 di 20 E ciò considerato che certamente l’azione monitoria volta all’accertamento di un credito ricade tra i “procedimenti pendenti” di cui al combinato disposto degli artt. 4, secondo comma, lett. f), e 15 del Reg. (CE) n. 1346/2000, non avendo natura esecutiva individuale (Corte di giustizia U.E., Sez. 3, Sentenza 13 gennaio 2022, in causa C-724/20; Sez. 5, Sentenza 9 novembre 2016, in causa C-212/15). 9.– I restanti cinque motivi sono assorbiti, in quanto dipendenti dal rilievo pregiudiziale cassato sull’esclusione della “pendenza” del procedimento monitorio all’epoca dell’apertura della procedura di insolvenza europea. 10.– In conclusione, devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo di ricorso, mentre i residui motivi sono assorbiti. La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione: “Ai fini della individuazione della legge applicabile per la determinazione degli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, secondo comma, lett. f), e 15 del Reg. (CE) n. 1346/2000 del Consiglio dell’U.E. del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza europea, ricadono tra i «procedimenti pendenti» le azioni monitorie intraprese in forza di ricorso per decreto 20 di 20 ingiuntivo depositato prima della dichiarazione dello stato di insolvenza”.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda