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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 951/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dr.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) Dr. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dr.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 951 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
IO EG
-APPELLANTE-
[...]
(C.F.. ) – Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
-APPELLATA -
La causa è stata decisa all'udienza del 27.11.2025 con deposito telematico del dispositivo a seguito di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito il procedimento di primo grado: “
Con ricorso depositato il 28.09.2018, proponeva opposizione ex art. 22 L.689/81 Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 361, emessa dall' Controparte_3
in data 3.08.2018, notificata il 21.08.2018, mediante la quale gli veniva
[...]
ingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per presunta violazione dell'art. 1, comma 3 quater D.L. n. 158/2012, come sanzionata dall'art. 1, comma 923, L.
n. 208/2015 (Stabilità per il 2016). Il ricorrente adduceva i seguenti motivi di opposizione: “1)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Legge 689/81; 2) Non applicabilità della sanzione irrogata ai circoli privati;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 923 Legge 208 del 28-
12-2015 nonché dell'art. 7 del Dl. 158/2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 Novembre 2012
n. 189.; - Falsa applicazione della Legge;
- Insufficienza dell'accertamento”. Per tutti i suesposti motivi,
previa istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, Parte_1
chiedeva l'accoglimento della spiegata opposizione, con conseguente annullamento del suddetto provvedimento sanzionatorio. Con provvedimento del 9.11.2018 veniva disposta la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione opposta e veniva fissata l'udienza di prima comparizione. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.02.2019 si costituiva l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di impugnare e contestare in Controparte_4
toto l'atto introduttivo del giudizio e chiedere il rigetto dell'avversa domanda, sul presupposto della legittimità dell'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione. All'odierna udienza, previa discussione orale, si perveniva alla definizione del giudizio mediante lettura contestuale del dispositivo di sentenza.”
Con sentenza n. 1481/2024, pubblicata il 18 aprile 2024, il Tribunale di Lecce, ritenuti infondati i motivi formulati da , ha respinto l'opposizione e, per l'effetto, Parte_1
previa revoca del provvedimento di sospensione emesso in data 9.11.2018, ha confermato integralmente l'ordinanza ingiunzione n. 361, emessa dall'
[...]
, in data 3.08.2018, notificata il 21.08.2018, e Controparte_3
ha compensato le spese di lite tra le parti.
Con ricorso ritualmente depositato in data 15.11.2024, ha interposto Parte_1
appello avverso la citata sentenza, affidandolo ai motivi di cui appresso, e ha chiesto alla
Corte: in via pregiudiziale, di sospendere il procedimento e sollevare la questione di illegittimità Costituzionale delle norme sottese all'ordinanza ingiunzione opposta;
in via gradata, di sospendere il procedimento in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale già adita sulla questione di costituzionalità su specificata;
nel merito, di riformare l'impugnata sentenza e conseguentemente dichiarare nulla e/o comunque priva di efficacia e annullare l'ordinanza ingiunzione per i motivi indicati nell'atto di gravame;
di condannare l'Amministrazione resistente, in ogni caso, alla refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, nella misura ritenuta di giustizia da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con memoria depositata in data 03.01.2025, si è costituita in appello l'
[...]
la quale ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame, in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La trattazione della causa è avvenuta attraverso il deposito telematico di note scritte e la causa è stata decisa in data 27.11.2025 all'esito del deposito delle note scritte sostitutive della comparizione in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'atto dell'emissione, l'ordinanza-ingiunzione n. 36 del 3.08.2018 trovava i propri presupposti nell'art. 7, comma 3 quater del D.L. n. 158/2012, il quale dispone che “fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità” e nell'all'art. 1, comma 923, L. n. 189/2012, per la conseguente sanzione amministrativa nella misura fissa pari a 20.000,00 euro.
Ebbene, nelle more del presente giudizio è sopravvenuta la decisione della Corte
Costituzionale, che con sentenza n. 104/2025 ha statuito: “1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3- quater, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del D.L. n. 158 del 2012, come convertito”.
Specificamente, la Consulta ha ritenuto che il divieto assoluto, imposto ai titolari di bar, sale giochi e internet point, di mettere a disposizione della clientela dispositivi come computer, tablet, o totem che consentano l'accesso a piattaforme di gioco online violi i principi di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dagli artt. 3, 41, 42, e 117 Cost., nonché dalle fonti sovranazionali. La disposizione colpisce, infatti, allo stesso modo, esercizi abilitati al gioco e altre attività commerciali, senza distinguere tra comportamenti occasionali o sistematici e senza tenere conto delle differenze di gravità, comprimendo ingiustificatamente la libertà d'impresa e la proprietà.
Ciò posto, occorre rammentare che l'art 136 della Costituzione dispone che nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Altresì, si ricorda che l'efficacia retroattiva della sentenza che dichiari l'illegittimità costituzionale di una norma non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti antecedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali. Secondo un ormai consolidato orientamento della
Suprema Corte, infatti, le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (ex multis, Cass. n. 10057/2025). Ebbene, nel caso di specie, la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme poste a fondamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta, riguarda un rapporto giuridico non ancora esauritosi. Sicché, in virtù di quanto statuito dalla citata sentenza della Corte
Costituzionale, deve senz'altro disporsi l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione qui opposta in quanto emessa in relazione ad una fattispecie incriminatrice non più vigente.
2. Visto l'esito complessivo della lite, considerato che l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta è conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano l'illecito amministrativo contestato dall'Amministrazione ingiungente, si dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Le spese di lite del presente grado devono essere compensate per intero tra le parti, atteso che l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta è conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano l'illecito amministrativo contestato dall'Amministrazione ingiungente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti dell'
[...] Controparte_5
E avverso la sentenza
[...] CP_2
n° 1481/2024 emessa dal Tribunale di Lecce, in data 18.04.2024, così provvede:
- Accoglie l'appello e, vista la sentenza Corte Cost. n. 104/2025, annulla l'ordinanza- ingiunzione n. 361, emessa dall' Controparte_3
, in data 3.08.2018, nei confronti di;
[...] Parte_1
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Lecce, il 27.11.2025
I Il Consigliere Est. Il Presidente
Dr.ssa Patrizia Evangelista Dr.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dr.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) Dr. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dr.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 951 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
IO EG
-APPELLANTE-
[...]
(C.F.. ) – Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
-APPELLATA -
La causa è stata decisa all'udienza del 27.11.2025 con deposito telematico del dispositivo a seguito di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito il procedimento di primo grado: “
Con ricorso depositato il 28.09.2018, proponeva opposizione ex art. 22 L.689/81 Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 361, emessa dall' Controparte_3
in data 3.08.2018, notificata il 21.08.2018, mediante la quale gli veniva
[...]
ingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per presunta violazione dell'art. 1, comma 3 quater D.L. n. 158/2012, come sanzionata dall'art. 1, comma 923, L.
n. 208/2015 (Stabilità per il 2016). Il ricorrente adduceva i seguenti motivi di opposizione: “1)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Legge 689/81; 2) Non applicabilità della sanzione irrogata ai circoli privati;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 923 Legge 208 del 28-
12-2015 nonché dell'art. 7 del Dl. 158/2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 Novembre 2012
n. 189.; - Falsa applicazione della Legge;
- Insufficienza dell'accertamento”. Per tutti i suesposti motivi,
previa istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, Parte_1
chiedeva l'accoglimento della spiegata opposizione, con conseguente annullamento del suddetto provvedimento sanzionatorio. Con provvedimento del 9.11.2018 veniva disposta la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione opposta e veniva fissata l'udienza di prima comparizione. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.02.2019 si costituiva l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di impugnare e contestare in Controparte_4
toto l'atto introduttivo del giudizio e chiedere il rigetto dell'avversa domanda, sul presupposto della legittimità dell'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione. All'odierna udienza, previa discussione orale, si perveniva alla definizione del giudizio mediante lettura contestuale del dispositivo di sentenza.”
Con sentenza n. 1481/2024, pubblicata il 18 aprile 2024, il Tribunale di Lecce, ritenuti infondati i motivi formulati da , ha respinto l'opposizione e, per l'effetto, Parte_1
previa revoca del provvedimento di sospensione emesso in data 9.11.2018, ha confermato integralmente l'ordinanza ingiunzione n. 361, emessa dall'
[...]
, in data 3.08.2018, notificata il 21.08.2018, e Controparte_3
ha compensato le spese di lite tra le parti.
Con ricorso ritualmente depositato in data 15.11.2024, ha interposto Parte_1
appello avverso la citata sentenza, affidandolo ai motivi di cui appresso, e ha chiesto alla
Corte: in via pregiudiziale, di sospendere il procedimento e sollevare la questione di illegittimità Costituzionale delle norme sottese all'ordinanza ingiunzione opposta;
in via gradata, di sospendere il procedimento in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale già adita sulla questione di costituzionalità su specificata;
nel merito, di riformare l'impugnata sentenza e conseguentemente dichiarare nulla e/o comunque priva di efficacia e annullare l'ordinanza ingiunzione per i motivi indicati nell'atto di gravame;
di condannare l'Amministrazione resistente, in ogni caso, alla refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, nella misura ritenuta di giustizia da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con memoria depositata in data 03.01.2025, si è costituita in appello l'
[...]
la quale ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame, in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La trattazione della causa è avvenuta attraverso il deposito telematico di note scritte e la causa è stata decisa in data 27.11.2025 all'esito del deposito delle note scritte sostitutive della comparizione in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'atto dell'emissione, l'ordinanza-ingiunzione n. 36 del 3.08.2018 trovava i propri presupposti nell'art. 7, comma 3 quater del D.L. n. 158/2012, il quale dispone che “fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità” e nell'all'art. 1, comma 923, L. n. 189/2012, per la conseguente sanzione amministrativa nella misura fissa pari a 20.000,00 euro.
Ebbene, nelle more del presente giudizio è sopravvenuta la decisione della Corte
Costituzionale, che con sentenza n. 104/2025 ha statuito: “1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3- quater, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del D.L. n. 158 del 2012, come convertito”.
Specificamente, la Consulta ha ritenuto che il divieto assoluto, imposto ai titolari di bar, sale giochi e internet point, di mettere a disposizione della clientela dispositivi come computer, tablet, o totem che consentano l'accesso a piattaforme di gioco online violi i principi di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dagli artt. 3, 41, 42, e 117 Cost., nonché dalle fonti sovranazionali. La disposizione colpisce, infatti, allo stesso modo, esercizi abilitati al gioco e altre attività commerciali, senza distinguere tra comportamenti occasionali o sistematici e senza tenere conto delle differenze di gravità, comprimendo ingiustificatamente la libertà d'impresa e la proprietà.
Ciò posto, occorre rammentare che l'art 136 della Costituzione dispone che nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Altresì, si ricorda che l'efficacia retroattiva della sentenza che dichiari l'illegittimità costituzionale di una norma non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti antecedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali. Secondo un ormai consolidato orientamento della
Suprema Corte, infatti, le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (ex multis, Cass. n. 10057/2025). Ebbene, nel caso di specie, la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme poste a fondamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta, riguarda un rapporto giuridico non ancora esauritosi. Sicché, in virtù di quanto statuito dalla citata sentenza della Corte
Costituzionale, deve senz'altro disporsi l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione qui opposta in quanto emessa in relazione ad una fattispecie incriminatrice non più vigente.
2. Visto l'esito complessivo della lite, considerato che l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta è conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano l'illecito amministrativo contestato dall'Amministrazione ingiungente, si dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Le spese di lite del presente grado devono essere compensate per intero tra le parti, atteso che l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta è conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano l'illecito amministrativo contestato dall'Amministrazione ingiungente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti dell'
[...] Controparte_5
E avverso la sentenza
[...] CP_2
n° 1481/2024 emessa dal Tribunale di Lecce, in data 18.04.2024, così provvede:
- Accoglie l'appello e, vista la sentenza Corte Cost. n. 104/2025, annulla l'ordinanza- ingiunzione n. 361, emessa dall' Controparte_3
, in data 3.08.2018, nei confronti di;
[...] Parte_1
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Lecce, il 27.11.2025
I Il Consigliere Est. Il Presidente
Dr.ssa Patrizia Evangelista Dr.ssa Anna Rita Pasca