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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nella causa di primo grado iscritta al n. 3943 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato FLAVIA Parte_1 C.F._1
MENICACCI
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione degli effetti civili)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in note scritte sostitutive di udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 09/03/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Roma in data 17/08/2016 e dalla loro unione non sono nati figli.
2. Con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. in data 01/08/2024 il marito ha chiesto la separazione dalla moglie e, non appena integrati i relativi presupposti di legge, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Nel giudizio così radicato la convenuta è rimasta contumace nonostante la rituale notifica eseguita nel luogo di sua residenza, attestato da certificato in atti, di Marano Sul Panaro (MO), via Liberazione
n. 12.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese del ricorrente e dalla decisione della convenuta di non costituirsi nemmeno in giudizio.
La causa viene rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la pronuncia di divorzio, una volta decorsi i relativi termini di legge.
Spese al definitivo.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, parzialmente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]) che hanno contratto matrimonio in Controparte_1
data 17/08/2016 a ROMA, come risulta dall'atto n. 723, parte 2, serie A, anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ROMA;
2. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronuncia di divorzio;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROMA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 13/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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