Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/02/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SPECIALE USI CIVICI così composta:
Franca Mangano Presidente
Gisella Dedato Consigliere
Riccardo Massera Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili in grado di appello riunite, iscritte al n. 5714 e al n. 5742 dell'anno
2020, trattenute in decisione all'udienza del 05/11/2024, promosse da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GERARDO MANUNZA e dall'avv. MAURO MORELLI;
- Appellante - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO GRAZIANI e dall'avv. CATERINA ALBESANO;
- Appellato -
e contro
(C.F. ; Controparte_2 C.F._2
- Appellato, contumace -
e con l'intervento del Pubblico ministero
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per Lazio, Toscana e Umbria n. 17/2020 pubblicata il 31/01/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 17/2020 pubblicata il 31/01/2020 il Commissario per la liquidazione degli usi civici, in accoglimento della domanda proposta dal nei Controparte_1 confronti di e , ha dichiarato che il terreno in Parte_1 Controparte_2
Comune di Roma, distinto in Catasto Terreni al foglio 1038, particelle 761, 762/parte,
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- il fondo, già appartenente all'Università Agraria di Frascati, è stato trasferito al
[...] con decreto ministeriale del 25 febbraio 1925, mantenendo la sua originaria CP_1 destinazione collettiva;
- l'Università Agraria di Frascati, in quanto ente preposto alla gestione di beni collettivi, ha esercitato la propria funzione in linea con la normativa vigente, conferendo ai terreni la natura di demanio civico;
- la consulenza tecnica d'ufficio ha confermato che il fondo rientra storicamente nelle proprietà collettive della popolazione di e che la sua gestione non era CP_1 riconducibile a titolarità privata;
- il passaggio del fondo al non ha comportato una modifica della sua Controparte_1 natura, in quanto il agisce in qualità di ente esponenziale della collettività civica;
CP_1
- la legge n. 168 del 2017 ha riconosciuto il rango costituzionale dei domini collettivi, riaffermando il principio secondo cui i beni appartenenti a e altre entità Parte_2 collettive devono essere considerati parte integrante del patrimonio della comunità.
2. ha impugnato la sentenza chiedendo: «dichiarare nulla la sentenza Parte_1 del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana n.
17, cron. n. 113, pubblicata il 31.01.2020, per pretermissione di litisconsorti necessari per tutte le terre oggetti di causa e Seconda di Roma Parte_3 Parte_4 per le particelle 693 e 694 del foglio di mappa 1038) e, in conseguenza, rinviare il giudizio in primo grado ai sensi dell'art. 354, 1° comma, c.p.c.; in subordine … dichiarare che le terre distinte in catasto del Comune di Roma al foglio 1038, particelle 761,
762/parte, 764, 765, 766, 693 e 694, della superficie complessiva di mq. 12645, hanno natura allodiale e sono libere da ogni e qualsiasi diritto di uso civico;
in ulteriore subordine, … chiamare a chiarimenti l'autore della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel primo grado di giudizio, o disporre nuovo accertamento d'ufficio all'uopo nominando nuovo consulente».
2.1. Il ha chiesto il rigetto del reclamo. Controparte_1
2.2. non ha svolto attività difensiva e deve quindi essere dichiarato Controparte_2 contumace.
2.3. Il Procuratore generale ha espresso parere per la conferma della sentenza impugnata.
Pag. 2 di 7 2.4. Riunita al procedimento la causa n. 5742/2020, costituente mera duplicazione del primo, il 05/11/2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. I motivi di appello possono essere sintetizzati nei termini che seguono.
3.1. In primo luogo, l'appellante lamenta difetto di prova sulla natura demaniale civica del fondo. In particolare, rileva la mancata dimostrazione del passaggio effettivo del terreno all'Università Agraria di Frascati e della sua presunta destinazione collettiva derivante dal rogito del 1925; non vi sarebbe alcuna evidenza catastale o Per_1 documentale che supporti la tesi dell'inclusione del terreno nel demanio collettivo della popolazione di la consulenza tecnica d'ufficio su cui si fonda la sentenza CP_1 impugnata è priva di adeguata base probatoria.
3.2. In secondo luogo, l'appellante deduce che non emergono prove che il fondo fosse gravato da usi civici né in epoca preunitaria né tra il 1870 e il 1925; l'assenza di documentazione archivistica e catastale non consente di confermare la posizione giuridica assunta dal Controparte_1
3.3. Il Commissario avrebbe poi errato nel valutare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio: questa ha formulato conclusioni erronee, non supportate da una verifica storica e documentale adeguata. Ha inoltre errato il Commissario nel dichiarare inammissibili le produzioni documentali da lui effettuate in primo grado, dal momento che avrebbe dovuto, in base ai suoi poteri istruttori d'ufficio, esaminare i rogiti Notaio del Per_1
1925 e del 1930 menzionati nella relazione di c.t.u., il cui contenuto è diverso da quanto riportato dall'ausiliario e da cui si ricava che le terre non sono pervenute in proprietà all'Università agraria di in quanto l se ne era CP_1 Controparte_3 riservata la proprietà e non si è verificata la condizione alla quale era subordinato l'effetto traslativo. Nemmeno vi è prova, del resto, che le particelle in contestazione provengano effettivamente dalle particelle 1 o 2 del foglio 1038 e dunque appartengano alle terre di Passo Lombardo e non ad altre tenute anch'esse originariamente di proprietà dell' e successivamente cedute a singoli coloni. Controparte_3
3.4. L'appellante deduce, infine, la nullità del procedimento per violazione del principio del contraddittorio a seguito della pretermissione di e della Parte_3 [...]
, che rivestirebbero la qualità di litisconsorti necessari;
la prima, Controparte_4 perché i terreni sono compresi nella sua circoscrizione territoriale;
la seconda, perché dalle visure catastali storiche risulta che le particelle 693 e 694 del foglio 1038 furono da questa acquisite nel 1978 in seguito a decreto prefettizio e successivamente
Pag. 3 di 7 sarebbero ritornate al Comune di sulla base di un atto di «assegnazione» non CP_1 specificato, volturato nel 2008.
4. Deve essere esaminata per prima la questione inerente all'integrità del contraddittorio, per la sua natura pregiudiziale.
Essa è infondata.
Analogamente a quanto avviene nell'azione di rivendicazione, nel giudizio di accertamento della demanialità di un bene e di condanna al suo rilascio la legittimazione passiva spetta a colui che lo possiede o ne risulti proprietario al momento della domanda, e non vi è litisconsorzio necessario nei confronti di altri, potenziali proprietari del bene stesso. L'oggetto del presente procedimento è infatti limitato ad accertare, nel contraddittorio dell'odierno appellante in qualità di possessore del terreno, la qualitas soli del fondo di cui si discute e il diritto su esso vantato dal fermo Controparte_1 restando che l'accertamento in questa sede compiuto non sarà opponibile ad altri soggetti – quali, in ipotesi, o l'Università – che Parte_3 Controparte_5 possano a loro volta (eventualmente) vantare diritti sui medesimi terreni.
5. Nel merito, correttamente il Commissario ha ritenuto inammissibili le produzioni documentali, effettuate dall'odierno appellante quando erano già scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e dunque in un momento processuale in cui qualunque produzione non può che essere considerata irrituale e tamquam non esset. Nemmeno risulta, d'altro lato, che in corso di causa il convenuto abbia sollecitato il Commissario ad avvalersi dei suoi poteri istruttori d'ufficio per acquisire la documentazione medesima, sicché alcuna doglianza può ora essere mossa al riguardo: l'esercizio dei poteri istruttori officiosi rientra nella discrezionalità del giudice.
L'art. 33 d.lgs. 150 del 2011, poi, non conferisce analoghi poteri istruttori alla Corte di appello investita del reclamo avverso la sentenza del , e l'appellante nulla Parte_5 ha dedotto circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 345 c.p.c. per la produzione dei documenti in grado di appello.
6. Non sono pertanto smentite da argomenti di prova di segno contrario le conclusioni cui
è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del giudizio di primo grado, il quale a seguito dell'esame della «Relazione tecnica per la sistemazione dei terreni di uso civico del terreno di redatta dall'agronomo su incarico del CP_1 Per_2
Commissario per gli usi civici negli anni '50 del XX secolo e degli atti da questa richiamati ha riferito che le particelle oggetto di causa rientrano nell'originario fondo «Quarto Passo
Lombardo», già facente parte della Tenuta «Torrenova» appartenente alla famiglia
, che fu assegnato all' nel 1920 con CP_6 Parte_6
Pag. 4 di 7 provvedimento del Collegio Centrale Arbitrale. Con atto notaio del 4 gennaio Per_1 Parte 1925, registrato a il 7 luglio 1925, l cedette il fondo – insieme ad altri – CP_1 all'Università Agraria di Frascati, ente sorto a seguito della fusione tra l'
[...]
e la della stessa città, in conformità Controparte_7 Controparte_8 alle previsioni della legge 4 agosto 1894, n. 397; in quell'occasione il fondo di cui si discute non fu oggetto di quotizzazione e assegnazione in concessione a singoli ex combattenti o soci dell'Università. Con decreto del Ministro per l'economia nazionale del
10 febbraio 1925, poi, l'Università Agraria di fu sciolta e i suoi beni furono CP_1
«trasferiti al Comune omonimo colla destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono e aperti all'uso di tutti i cittadini» (all. 27 alla c.t.u.). Con successivi atti notaio del 6 luglio 1930, poi, il succeduto all'Università Per_1 Controparte_1
Agraria, dopo aver completato il pagamento del prezzo acquisì definitivamente la titolarità dei terreni oggetto dell'atto del 1925 tra cui, appunto, il fondo «Quarto Passo
Lombardo». Successivamente il Comune chiese al competente Ministero, ai sensi dell'art. 12 del r.d. 22 maggio 1924 convertito in legge il 16 giugno 1927, n. 1766,
l'autorizzazione a lottizzare e vendere i terreni già di proprietà dell'Università Agraria
(vendita poi non effettuata, e già in una precedente deliberazione del Podestà di CP_1 del 26 ottobre 1929 si era dato atto che sulla tenuta di Passo Lombardo «veniva e viene esercitata la semina a turno di terzieria [«ossia la messa a coltura ogni a rotazione di un terzo dei terreni, lasciando a riposo (“a maggese”) i restanti due terzi eventualmente destinati al pascolo invernale delle greggi transumanti»: così il c.t.u. in altro passo della relazione] ed il pascolo». Dopo la guerra, infine, il Comune di concesse le terre in CP_1 affitto alle Cooperative Combattenti, Pt_7 Parte_8
7. La Corte di cassazione ha ormai chiarito in più occasioni (Cass. Sez. 2, 09/02/2023,
n. 4004; 08/09/2024, n. 25083) che le università agrarie, previste dalla citata legge 4 agosto 1894, n. 397, che regolò l'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex
Stato pontificio, erano persone giuridiche i cui beni erano destinati ad uso civico;
che questo poteva riguardare anche una categoria determinata di cittadini (allevatori di bestiame ad esempio) e non necessariamente l'intera comunità; che «il collocamento pubblicistico delle università agrarie, all'interno della più vasta categoria degli usi civici, risulta confermato dalla legislazione successiva. In particolare, la L. 16 giugno 1927, n.
1766, di conversione del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordino degli usi civici, agli artt. 1, 11 e 25 richiama espressamente le università agrarie», e anche la legge
20 novembre 2017, n. 168, all'art. 1, lett. a), «include espressamente fra i beni collettivi
"le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni
Pag. 5 di 7 agrarie comunque denominate". Il richiamato art. 1 elenca dalla lett. a) alla lett. f), con finalità evidentemente ricognitiva, le situazioni giuridiche qualificabili "bene collettivo"».
Già con sentenza delle Sezioni Unite n. 3135, 13/5/1980, del resto, la Suprema Corte
«ha precisato che le associazioni agrarie regolate dalla L. 4 agosto 1894 n 397, sul riordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex stato pontificio, come l'università agraria di Bracciano, hanno natura di enti pubblici non economici, atteso che alla stregua della normativa sul riordinamento degli Usi civici la loro attività di amministrazione e gestione di terre, demaniali ed anche non demaniali, pur se con il ricorso a strumenti ed operazioni di libero mercato, è diretta alla cura degli interessi generali di collettività di uso civico, e si svolge in stretto collegamento con le strutture municipali, nel rispetto della disciplina e con i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, nonché con un'organizzazione priva dei connotati dell'impresa (Rv. 406922)». Pochi anni dopo,
«successiva decisione delle Sezioni Unite ha affermato che con riguardo ad immobili appartenenti ad università agrarie (le quali, incluse quelle costituite nelle province dell'ex stato pontificio, hanno natura di enti pubblici non economici), la controversia promossa per sentir riconoscere la nullità di atti di disposizione e la non assoggettabilità dei beni medesimi ad espropriazione forzata, per effetto della loro inclusione nel Demanio di uso civico, è devoluta alla competenza giurisdizionale del Commissario regionale per gli Usi civici, anche per la parte in cui si richieda l'adozione di provvedimenti cautelari quale il sequestro giudiziario, atteso che tale Competenza giurisdizionale, a norma della L. 16 giugno 1927, n. 1766, artt. 29 e 30, si estende alle questioni sulla indisponibilità di detti immobili come conseguenza della loro demanialità, ed inoltre non trova deroga nel disposto dell'art. 615 c.p.c., circa la devoluzione al giudice dell'esecuzione delle cause dirette a contestare la pignorabilità di un bene, il quale opera nel presupposto della spettanza delle cause stesse alla giurisdizione del giudice ordinario (S.U. n. 4749,
24/7/1986, Rv. 447452)».
8. I terreni di cui si discute, quindi, vennero trasferiti all'Università Agraria di Frascati;
il loro regime giuridico non poteva che essere regolato dalla legge n. 397 del 1894 e non era ipotizzabile un loro uso iure privatorum, in violazione della legge stessa. Sciolta
l'Università, il passaggio delle terre al comune di non ne ha mutato il loro regime CP_1 giuridico, dal momento che, come si è visto, il decreto del Ministro dell'economia nazionale ha previsto che i terreni dovessero continuare ad essere aperti «agli usi di tutti i cittadini».
L'appello deve pertanto essere respinto.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per le cause di valore
Pag. 6 di 7 indeterminato, non emergendo dagli atti elementi idonei a stimare il valore dei terreni, con esclusione di quelli relativi alla fase istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, inoltre, la Corte deve dare atto che parte appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso in favore del delle spese del Controparte_1 presente procedimento che liquida in 7.000 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 13/02/2025
Il Consigliere estensore La Presidente Riccardo Massera Franca Mangano
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