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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/11/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
MO CA, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 25/6/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 4005/2021 R.G.;
nella causa pendente tra:
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, con sede in Rosignano M.mo (LI), Via dell'Energia n. 3, (P.Iva:
), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ercolini ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Livorno, Via Borra, 26, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del titolare Controparte_1
con sede in Urbino (PU) via San Tommaso n.18, località Controparte_1
Trasanni, (P. Iva: , rappresentata e difesa dall'Avv. Gilberta Arcangeli P.IVA_2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Urbino (PU), via B. da
Montefeltro n. 1, giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 346/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Livorno.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Ditta individuale
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 346/2021 Parte_2 emessa dal Giudice di Pace di Livorno in data 9/10/2021 e depositata il
12/10/2021, con la quale è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata
1 dalla ditta e revocato il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 829/2019, e condannata la ditta al pagamento in favore della Parte_1 controparte della somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno oltre al pagamento delle spese di lite liquidate nell'importo di € 870,00 per compensi oltre accessori di legge e oltre spese anticipate per contributo unificato e marca da bollo.
Nello specifico, l'odierna appellante ha rappresentato i seguenti fatti:
- la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
829/2019, emesso su istanza della innanzi al giudice di pace Controparte_2 di Livorno, rassegnando le seguenti conclusioni ““Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in via principale revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto
e nel merito, per i motivi di cui in narrativa o per quelli che il Giudice riterrà di giustizia, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla ditta individuale
[...]
, da parte della ditta individuale . In via Parte_1 Controparte_1 riconvenzionale: condannare per le causali di cui in narrativa la ditta individuale
[...] al pagamento in favore della ditta individuale Parte_1
della somma di Euro 3.000,00 o a quella maggiore o minore che Controparte_1 dovesse risultare ad istruttoria espletata. In via subordinata, nella non voluta e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle ragioni dell'opponente, si chiede di ridurre il corrispettivo ex art. 1668 c.c., in considerazione dei vizi e difetti, della mancata consegna e della conseguente disponibilità della scala da parte dell'opponente e di tutti i materiali di cui è composta, con compensazione totale delle rispettive pretese;
in estremo subordine di distinguere il valore del lavoro dal valore della materia prima e di ridurre il prezzo in maniera corrispondente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
- Si costituiva nel giudizio di primo grado la ditta individuale Parte_1
la quale contestava integralmente le richieste avversarie e così
[...] concludeva “In via pregiudiziale e di rito, affinché il Giudice dichiari l'avvenuta tardività della notifica dell'opposizione oltre il termine dell'art. 641 cpc e per l'effetto venga respinta la formulata opposizione al D.I. n. 829/2019, RG n. 1821/2019 RG,
Cron.n. 2967/2019. Nel caso in cui il Giudice ritenga diversamente avvenuta la notifica dell'opposizione nei termini di legge, parte opposta chiede altresì che il decreto opposto venga dichiarato provvisoriamente esecutivo in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e di non facile soluzione (possibile necessità di CTU) e quindi conclude nel merito ugualmente per il rigetto della notificata opposizione a D.I.
n. 829/2019 n. 1821/2019 RG Cron.n. 2967/2019, in quanto, previa istruttoria, venga dichiarata la perfetta conformità tra l'ordine ricevuto e la scala costruita da
2 parte della ditta con esclusione di ogni inadempimento contrattuale a Controparte_3 suo carico. Pertanto in entrambi i casi di rigetto dell'opposizione dovrà confermarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”;
- Il Giudice di Pace di Livorno con sentenza n. 346/2021 RG. n. 673/2020 emessa in data 09/10/2021 e depositata in Cancelleria il 12/10/2021, dichiarava la risoluzione del contratto del 09/09/2017 per inadempimento da parte della Società opposta;
revocava il decreto ingiuntivo n. 829/2019 emesso dal Giudice di Pace di
Livorno e condannava la ditta al pagamento Parte_1 della somma di Euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno in favore di parte opponente, nonché al rimborso delle spese di giudizio che liquidava in complessivi
Euro 870,00 per comensi professionali, oltre spese generali e accessori, e rimborso delle spese di CU e marca.
La ditta ha impugnato la suddetta sentenza ritenendola errata ed Parte_1 ingiusta per i seguenti motivi:
- Inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni prescritto dalla legge;
- Mancata prova ex art. 2697 c.c. di fatti controversi e/o costitutivi, impeditivi, modificativi, estintivi, avendo il giudice di pace deciso la controversia in assenza di qualsiasi attività istruttoria e senza che fosse assolto dalla parte opponente l'onere probatorio che sulla stessa gravava.
Alla luce di tali motivi, la ditta ha introdotto il presente giudizio Parte_1 di appello rassegnando le seguenti conclusioni “In via pregiudiziale di rito, sin formula istanza preliminare di immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 cpc per i gravi motivi precedentemente indicati e anche in funzione dell'atto di precetto già notificato alla parte appellante in data
06.12.2021. In via ulteriormente pregiudiziale ritenere la opposizione improcedibile in quanto notificata oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 I° comma cpc. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione della CTU tecnica, atta a determinare la conformità delle misure della scala, così come commissionate da parte della ditta
, rispetto a quelle effettivamente risultanti a seguito della costruzione della CP_1 scala, secondo allegazione della ditta con richiesta di eventuale Controparte_3 integrazione dei mezzi istruttori ove ritenuti ulteriormente necessari. Nel merito, accertata la piena conformità tra l'ordine ricevuto e la scala costruita da parte della anche mediante la richiesta CTU, dichiararsi la ditta Parte_4 CP_1 responsabile dell'inadempimento contrattuale e come tale obbligata al pagamento della fattura versata in atti, con conferma del D.I. 829/2019 RG. N. 1821/2019
3 Cron.n. 2967/2019, e rigetto dell'opposizione e di altra domanda riconvenzionale proposta mediante tale atto, contro la Con vittoria di spese e Parte_4 compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la ditta la Controparte_1 quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, domandando il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato.
Con ordinanza del 17/3/2022, il giudice precedentemente assegnatario del fascicolo ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 25/6/2025 è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, in via preliminare osserva questo giudice come l'appello sia ammissibile in quanto, contrariamente a quanto sostiene l'appellata, ai fini dell'ammissibilità del gravame, in base all'art. 342 c.p.c., è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata
(cfr. Cass. 2143/2015). Con la sentenza a Sezioni Unite del 16.11.2017 n. 27199, la
Suprema Corte ha affermato che l'interpretazione degli artt. 342 e ss., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 2012 - conv. con modif. in L. n. 134 del 2012 - deve essere effettuata nel senso che l'impugnazione individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi dei relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, ma dovendosi escludere, permanendo la natura di
"revisio prioris instantiae" dell'appello, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione.
Nella specie parte appellante ha esposto le ragioni di critica alle parti della sentenza che non condivide, esponendo inoltre quelle che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre questo Tribunale a rivederle per accogliere la domanda attorea che invece il primo giudice ha respinto.
3. Passando ad analizzare i motivi di appello ritiene questo giudice che gli stessi siano infondati e che l'appello vada rigettato con conseguenziale conferma della sentenza impugnata per le ragioni di seguito specificate..
In primis, va evidenziato come infondata sia l'eccezione formulata dall'odierna appellante di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
4 Ed invero, il decreto ingiuntivo n. 829/2019 è stato notificato alla ditta in data 21/11/2019, pertanto il termine di quaranta giorni prescritto CP_1 dalla legge per l'opposizione scadeva il 31/12/2019. Il debitore ingiunto ha rispettato il suddetto termine, notificando l'opposizione in data 24/12/2019. Infatti, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione confermato anche dalla Corte Costituzionale, ai fini del rispetto del termine di decadenza -in caso di notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo- assume rilevanza, per l'opponente, la data di consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario. Dunque, se la consegna è stata effettuata entro il termine di 40 giorni prescritto dalla legge, come nel caso di specie, l'opposizione va ritenuta tempestiva, anche se poi l'atto sia stato materialmente consegnato al destinatario in un momento successivo.
L'appellante ha, inoltre, contestato la correttezza della sentenza impugnata per avere il giudice deciso la controversia in mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda di controparte.
Anche tale contestazione è infondata.
Si rammenta che oggetto del giudizio di primo grado sia l'opposizione proposto dalla ditta avverso il decreto ingiuntivo n. 829/2019 notificatole ad Controparte_1 istanza della ditta Controparte_4
Sul punto va, in via preliminare, osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue, in punto di onere della prova, che, secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli
2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta
è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto, mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta
5 invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria" (cfr. tra molte,
Tribunale Roma, 07 agosto 2018, n.16333) e ancora ex multis Cassazione civile sez.
III, 17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto trova la sua origine nella fattura n. 201/2017 del 31/10/2017 emessa dalla ditta per il pagamento dell'importo complessivo di € 2.360,70 Parte_1 asseritamente dovuto per la fornitura di una scala a giorno in ferro.
Sotto il profilo probatorio, deve osservarsi, con specifico riferimento alle fatture commerciali, che la granitica giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito, ormai da tempo, per un verso, che le fatture hanno valore assorbente nella sola fase monitoria del procedimento, mentre nel successivo giudizio di opposizione ed in ogni altro giudizio, essendo documenti forniti dalla parte che intende avvalersene, non possono costituire prova in favore della stessa, né determinano l'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro cui sono prodotte contesti il diritto oltre che nella sua entità anche nella sua stessa esistenza (cfr. Cass. n.
5915/2011); e, per altro verso, possono avere una valenza probatoria (o, quantomeno, indiziaria) nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, quando il rapporto non sia contestato fra le parti ed il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. n.
13651/2006; conf. Cass. n. 6502/1998; Cass. n. 10160/1999; Cass. n. 46/2002;
Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Trib. Roma n. 4026/2017).
Ebbene, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto su richiamati al caso in esame, deve constatarsi che, nel caso in esame, costituisce circostanza pacifica che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale in virtù del quale la ditta aveva commissionato alla ditta la CP_1 Pt_1 Parte_1 fornitura di una scala a giorno composta da 10 gradini retti e 3 a ventaglio con
6 struttura in metallo e gradini in legno, da installare presso l'abitazione del sig.
come documentalmente confermato dalla commessa d'ordine Parte_5 confermata con mail del 22/8/2017.
Costituisce, altresì circostanza pacifica e non contestata, che la scala non sia mai stata consegnata, in quanto presentava vizi che la rendevano assolutamente inidonea all'uso per la quale era stata commissionata.
Ciò che è in contestazione tra le parti è la imputabilità o meno dell'inadempimento alla ditta e la conseguente responsabilità per la risoluzione del Parte_1 contratto.
Sul punto, si osserva come secondo i criteri generali in materia di adempimento
(vedi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011 ), il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'esatto adempimento deve provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dell'inadempimento dovuto a causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, la ditta ha dato prova della conclusione del Controparte_1 contratto intercorso con la controparte -circostanza, del resto, pacifica e non contestata dalla controparte- allegando l'inadempimento di quest'ultima derivante alla inidoneità della scala all'utilizzo pattuito;
mentre dal canto loro la ditta Pt_1 nulla è riuscita a provare in merito al suo esatto adempimento.
[...]
Anzi al contrario, la stessa ditta ha confermato che la scala Parte_1 presentava un evidente errore di misura, che rendeva impossibile la sua installazione, per cui lo stesso titolare della ditta, recatosi sul posto di persona, provvedeva a ritirare la scala e a riportarla presso la propria sede.
Da quanto rappresentato da entrambe le parti in causa, dunque, è emerso chiaramente che il bene oggetto del contratto intercorso tra le stesse non era idoneo allo scopo perseguito dalle parti. Tale circostanza non può che essere imputabile ad inadempimento della la quale non è riuscita a fornire la prova, Parte_4 che solo sulla stessa gravava, di aver adempiuto correttamente alla sua prestazione o che comunque l'inadempimento non è dipeso da causa a lei imputabile. Né a tale prova poteva sopperire la CTU richiesta da parte appellante, che infatti è stata rigettata sia in primo che in secondo grado, in quanto nulla avrebbe potuto provare in merito.
7 E' appena il caso di rammentare, in diritto, che in merito alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento è opportuno richiamare, quanto ribadito dalla
Cassazione ovvero: "il principio sancito dall'art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione" (Cass. n. 14034/2005).
Nel caso de quo, non pare esservi dubbio alcuno sulla gravità dell'inadempimento imputabile alla odierna appellante
La inutilizzabilità assoluta della scala alle esigenze del committente, nella economia di un contratto che prevede l'acquisto, la installazione e l'utilizzo della stessa, costituisce inequivocabilmente inadempimento grave giustificativo della pronuncia di risoluzione del contratto per cui è causa.
Alla pronuncia dichiarativa della risoluzione consegue l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la revoca dello stesso in quanto avente ad oggetto una pretesa creditoria fondata su una fattura emessa senza alcuna ragione giustificatrice, non essendo stata la merce oggetto del contratto mai consegnata perché viziata.
Quanto alla domanda risarcitoria formulata da parte attrice per i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della condotta inadempiente della convenuta, questo giudice ritiene di condividere anche sul punto quanto già statuito dal giudice di primo cure, trattandosi di domanda non contestata, nel giudizio di primo grado, né nell'an né nel quantum dalla e trattandosi di Parte_4 importo che, equitativamente determinato, può ritenersi congruo, tenuto conto della gravità dell'inadempimento e delle circostanze del caso specifico.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, l'appello deve essere rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata n. 346/2021 emessa dal Giudice di
Pace di Livorno.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (atteso che la stessa non ha avuto luogo)
e tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalle parti.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 346/2021 del
Giudice di pace di Livorno;
• CONDANNA parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.190,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
• Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso.
Livorno, 18/11/2025
Il giudice
Dott.ssa MO CA
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
MO CA, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 25/6/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 4005/2021 R.G.;
nella causa pendente tra:
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, con sede in Rosignano M.mo (LI), Via dell'Energia n. 3, (P.Iva:
), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ercolini ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Livorno, Via Borra, 26, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del titolare Controparte_1
con sede in Urbino (PU) via San Tommaso n.18, località Controparte_1
Trasanni, (P. Iva: , rappresentata e difesa dall'Avv. Gilberta Arcangeli P.IVA_2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Urbino (PU), via B. da
Montefeltro n. 1, giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 346/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Livorno.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Ditta individuale
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 346/2021 Parte_2 emessa dal Giudice di Pace di Livorno in data 9/10/2021 e depositata il
12/10/2021, con la quale è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata
1 dalla ditta e revocato il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 829/2019, e condannata la ditta al pagamento in favore della Parte_1 controparte della somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno oltre al pagamento delle spese di lite liquidate nell'importo di € 870,00 per compensi oltre accessori di legge e oltre spese anticipate per contributo unificato e marca da bollo.
Nello specifico, l'odierna appellante ha rappresentato i seguenti fatti:
- la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
829/2019, emesso su istanza della innanzi al giudice di pace Controparte_2 di Livorno, rassegnando le seguenti conclusioni ““Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in via principale revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto
e nel merito, per i motivi di cui in narrativa o per quelli che il Giudice riterrà di giustizia, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla ditta individuale
[...]
, da parte della ditta individuale . In via Parte_1 Controparte_1 riconvenzionale: condannare per le causali di cui in narrativa la ditta individuale
[...] al pagamento in favore della ditta individuale Parte_1
della somma di Euro 3.000,00 o a quella maggiore o minore che Controparte_1 dovesse risultare ad istruttoria espletata. In via subordinata, nella non voluta e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle ragioni dell'opponente, si chiede di ridurre il corrispettivo ex art. 1668 c.c., in considerazione dei vizi e difetti, della mancata consegna e della conseguente disponibilità della scala da parte dell'opponente e di tutti i materiali di cui è composta, con compensazione totale delle rispettive pretese;
in estremo subordine di distinguere il valore del lavoro dal valore della materia prima e di ridurre il prezzo in maniera corrispondente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
- Si costituiva nel giudizio di primo grado la ditta individuale Parte_1
la quale contestava integralmente le richieste avversarie e così
[...] concludeva “In via pregiudiziale e di rito, affinché il Giudice dichiari l'avvenuta tardività della notifica dell'opposizione oltre il termine dell'art. 641 cpc e per l'effetto venga respinta la formulata opposizione al D.I. n. 829/2019, RG n. 1821/2019 RG,
Cron.n. 2967/2019. Nel caso in cui il Giudice ritenga diversamente avvenuta la notifica dell'opposizione nei termini di legge, parte opposta chiede altresì che il decreto opposto venga dichiarato provvisoriamente esecutivo in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e di non facile soluzione (possibile necessità di CTU) e quindi conclude nel merito ugualmente per il rigetto della notificata opposizione a D.I.
n. 829/2019 n. 1821/2019 RG Cron.n. 2967/2019, in quanto, previa istruttoria, venga dichiarata la perfetta conformità tra l'ordine ricevuto e la scala costruita da
2 parte della ditta con esclusione di ogni inadempimento contrattuale a Controparte_3 suo carico. Pertanto in entrambi i casi di rigetto dell'opposizione dovrà confermarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”;
- Il Giudice di Pace di Livorno con sentenza n. 346/2021 RG. n. 673/2020 emessa in data 09/10/2021 e depositata in Cancelleria il 12/10/2021, dichiarava la risoluzione del contratto del 09/09/2017 per inadempimento da parte della Società opposta;
revocava il decreto ingiuntivo n. 829/2019 emesso dal Giudice di Pace di
Livorno e condannava la ditta al pagamento Parte_1 della somma di Euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno in favore di parte opponente, nonché al rimborso delle spese di giudizio che liquidava in complessivi
Euro 870,00 per comensi professionali, oltre spese generali e accessori, e rimborso delle spese di CU e marca.
La ditta ha impugnato la suddetta sentenza ritenendola errata ed Parte_1 ingiusta per i seguenti motivi:
- Inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni prescritto dalla legge;
- Mancata prova ex art. 2697 c.c. di fatti controversi e/o costitutivi, impeditivi, modificativi, estintivi, avendo il giudice di pace deciso la controversia in assenza di qualsiasi attività istruttoria e senza che fosse assolto dalla parte opponente l'onere probatorio che sulla stessa gravava.
Alla luce di tali motivi, la ditta ha introdotto il presente giudizio Parte_1 di appello rassegnando le seguenti conclusioni “In via pregiudiziale di rito, sin formula istanza preliminare di immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 cpc per i gravi motivi precedentemente indicati e anche in funzione dell'atto di precetto già notificato alla parte appellante in data
06.12.2021. In via ulteriormente pregiudiziale ritenere la opposizione improcedibile in quanto notificata oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 I° comma cpc. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione della CTU tecnica, atta a determinare la conformità delle misure della scala, così come commissionate da parte della ditta
, rispetto a quelle effettivamente risultanti a seguito della costruzione della CP_1 scala, secondo allegazione della ditta con richiesta di eventuale Controparte_3 integrazione dei mezzi istruttori ove ritenuti ulteriormente necessari. Nel merito, accertata la piena conformità tra l'ordine ricevuto e la scala costruita da parte della anche mediante la richiesta CTU, dichiararsi la ditta Parte_4 CP_1 responsabile dell'inadempimento contrattuale e come tale obbligata al pagamento della fattura versata in atti, con conferma del D.I. 829/2019 RG. N. 1821/2019
3 Cron.n. 2967/2019, e rigetto dell'opposizione e di altra domanda riconvenzionale proposta mediante tale atto, contro la Con vittoria di spese e Parte_4 compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la ditta la Controparte_1 quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, domandando il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato.
Con ordinanza del 17/3/2022, il giudice precedentemente assegnatario del fascicolo ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 25/6/2025 è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, in via preliminare osserva questo giudice come l'appello sia ammissibile in quanto, contrariamente a quanto sostiene l'appellata, ai fini dell'ammissibilità del gravame, in base all'art. 342 c.p.c., è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata
(cfr. Cass. 2143/2015). Con la sentenza a Sezioni Unite del 16.11.2017 n. 27199, la
Suprema Corte ha affermato che l'interpretazione degli artt. 342 e ss., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 2012 - conv. con modif. in L. n. 134 del 2012 - deve essere effettuata nel senso che l'impugnazione individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi dei relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, ma dovendosi escludere, permanendo la natura di
"revisio prioris instantiae" dell'appello, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione.
Nella specie parte appellante ha esposto le ragioni di critica alle parti della sentenza che non condivide, esponendo inoltre quelle che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre questo Tribunale a rivederle per accogliere la domanda attorea che invece il primo giudice ha respinto.
3. Passando ad analizzare i motivi di appello ritiene questo giudice che gli stessi siano infondati e che l'appello vada rigettato con conseguenziale conferma della sentenza impugnata per le ragioni di seguito specificate..
In primis, va evidenziato come infondata sia l'eccezione formulata dall'odierna appellante di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
4 Ed invero, il decreto ingiuntivo n. 829/2019 è stato notificato alla ditta in data 21/11/2019, pertanto il termine di quaranta giorni prescritto CP_1 dalla legge per l'opposizione scadeva il 31/12/2019. Il debitore ingiunto ha rispettato il suddetto termine, notificando l'opposizione in data 24/12/2019. Infatti, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione confermato anche dalla Corte Costituzionale, ai fini del rispetto del termine di decadenza -in caso di notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo- assume rilevanza, per l'opponente, la data di consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario. Dunque, se la consegna è stata effettuata entro il termine di 40 giorni prescritto dalla legge, come nel caso di specie, l'opposizione va ritenuta tempestiva, anche se poi l'atto sia stato materialmente consegnato al destinatario in un momento successivo.
L'appellante ha, inoltre, contestato la correttezza della sentenza impugnata per avere il giudice deciso la controversia in mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda di controparte.
Anche tale contestazione è infondata.
Si rammenta che oggetto del giudizio di primo grado sia l'opposizione proposto dalla ditta avverso il decreto ingiuntivo n. 829/2019 notificatole ad Controparte_1 istanza della ditta Controparte_4
Sul punto va, in via preliminare, osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue, in punto di onere della prova, che, secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli
2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta
è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto, mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta
5 invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria" (cfr. tra molte,
Tribunale Roma, 07 agosto 2018, n.16333) e ancora ex multis Cassazione civile sez.
III, 17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto trova la sua origine nella fattura n. 201/2017 del 31/10/2017 emessa dalla ditta per il pagamento dell'importo complessivo di € 2.360,70 Parte_1 asseritamente dovuto per la fornitura di una scala a giorno in ferro.
Sotto il profilo probatorio, deve osservarsi, con specifico riferimento alle fatture commerciali, che la granitica giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito, ormai da tempo, per un verso, che le fatture hanno valore assorbente nella sola fase monitoria del procedimento, mentre nel successivo giudizio di opposizione ed in ogni altro giudizio, essendo documenti forniti dalla parte che intende avvalersene, non possono costituire prova in favore della stessa, né determinano l'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro cui sono prodotte contesti il diritto oltre che nella sua entità anche nella sua stessa esistenza (cfr. Cass. n.
5915/2011); e, per altro verso, possono avere una valenza probatoria (o, quantomeno, indiziaria) nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, quando il rapporto non sia contestato fra le parti ed il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. n.
13651/2006; conf. Cass. n. 6502/1998; Cass. n. 10160/1999; Cass. n. 46/2002;
Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Trib. Roma n. 4026/2017).
Ebbene, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto su richiamati al caso in esame, deve constatarsi che, nel caso in esame, costituisce circostanza pacifica che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale in virtù del quale la ditta aveva commissionato alla ditta la CP_1 Pt_1 Parte_1 fornitura di una scala a giorno composta da 10 gradini retti e 3 a ventaglio con
6 struttura in metallo e gradini in legno, da installare presso l'abitazione del sig.
come documentalmente confermato dalla commessa d'ordine Parte_5 confermata con mail del 22/8/2017.
Costituisce, altresì circostanza pacifica e non contestata, che la scala non sia mai stata consegnata, in quanto presentava vizi che la rendevano assolutamente inidonea all'uso per la quale era stata commissionata.
Ciò che è in contestazione tra le parti è la imputabilità o meno dell'inadempimento alla ditta e la conseguente responsabilità per la risoluzione del Parte_1 contratto.
Sul punto, si osserva come secondo i criteri generali in materia di adempimento
(vedi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011 ), il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'esatto adempimento deve provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dell'inadempimento dovuto a causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, la ditta ha dato prova della conclusione del Controparte_1 contratto intercorso con la controparte -circostanza, del resto, pacifica e non contestata dalla controparte- allegando l'inadempimento di quest'ultima derivante alla inidoneità della scala all'utilizzo pattuito;
mentre dal canto loro la ditta Pt_1 nulla è riuscita a provare in merito al suo esatto adempimento.
[...]
Anzi al contrario, la stessa ditta ha confermato che la scala Parte_1 presentava un evidente errore di misura, che rendeva impossibile la sua installazione, per cui lo stesso titolare della ditta, recatosi sul posto di persona, provvedeva a ritirare la scala e a riportarla presso la propria sede.
Da quanto rappresentato da entrambe le parti in causa, dunque, è emerso chiaramente che il bene oggetto del contratto intercorso tra le stesse non era idoneo allo scopo perseguito dalle parti. Tale circostanza non può che essere imputabile ad inadempimento della la quale non è riuscita a fornire la prova, Parte_4 che solo sulla stessa gravava, di aver adempiuto correttamente alla sua prestazione o che comunque l'inadempimento non è dipeso da causa a lei imputabile. Né a tale prova poteva sopperire la CTU richiesta da parte appellante, che infatti è stata rigettata sia in primo che in secondo grado, in quanto nulla avrebbe potuto provare in merito.
7 E' appena il caso di rammentare, in diritto, che in merito alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento è opportuno richiamare, quanto ribadito dalla
Cassazione ovvero: "il principio sancito dall'art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione" (Cass. n. 14034/2005).
Nel caso de quo, non pare esservi dubbio alcuno sulla gravità dell'inadempimento imputabile alla odierna appellante
La inutilizzabilità assoluta della scala alle esigenze del committente, nella economia di un contratto che prevede l'acquisto, la installazione e l'utilizzo della stessa, costituisce inequivocabilmente inadempimento grave giustificativo della pronuncia di risoluzione del contratto per cui è causa.
Alla pronuncia dichiarativa della risoluzione consegue l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la revoca dello stesso in quanto avente ad oggetto una pretesa creditoria fondata su una fattura emessa senza alcuna ragione giustificatrice, non essendo stata la merce oggetto del contratto mai consegnata perché viziata.
Quanto alla domanda risarcitoria formulata da parte attrice per i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della condotta inadempiente della convenuta, questo giudice ritiene di condividere anche sul punto quanto già statuito dal giudice di primo cure, trattandosi di domanda non contestata, nel giudizio di primo grado, né nell'an né nel quantum dalla e trattandosi di Parte_4 importo che, equitativamente determinato, può ritenersi congruo, tenuto conto della gravità dell'inadempimento e delle circostanze del caso specifico.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, l'appello deve essere rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata n. 346/2021 emessa dal Giudice di
Pace di Livorno.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (atteso che la stessa non ha avuto luogo)
e tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalle parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 346/2021 del
Giudice di pace di Livorno;
• CONDANNA parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.190,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
• Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso.
Livorno, 18/11/2025
Il giudice
Dott.ssa MO CA
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