Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R. V.G. N. 400/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente rel
Dott. Maria Teresa Brena - Consigliera
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa sub R.VG. n. 400/2025
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
UMBERTO I 94 65121 PESCARA presso lo studio dell'avv. MALATESTA EMANUELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via xx Controparte_1 P.IVA_1 settembre 4 BRESCIA presso lo studio dell'avv. BONARDI ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMATA
Oggetto: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di procedure concorsuali
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DI : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE: disporre la remissione in termini della scrivente difesa per la proposizione del reclamo ex art. 50 C.C.I.I. configurandosi un errore incolpevole;
NEL MERITO: accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento rubricato al R.G. 1550 – 1/2024 dichiarando aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della ai Controparte_1 sensi dell'art. 50 comma 5 C.C.I.I.. Condannare la al pagamento delle Controparte_1 spese del presente giudizio.
NELL'INTERESSE DI CP_1
In rito: Respinga la Corte d'Appello di Milano il reclamo proposto da per la Parte_1 tardiva proposizione dello stesso previo rigetto dell'istanza di rimessioni in termini a fronte dell'imputabilità dell'errore.
Nel merito: Respinga la Corte d'Appello di Milano il Reclamo proposto da Parte_1 per la palese infondatezza dello stesso sia in fatto sia in diritto, mancando totalmente i requisiti – anche sotto il profilo della competenza - per dichiarare aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
. Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, con il decreto qui reclamato, ha rigettato l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale avanzata da nei confronti di che si è Parte_1 CP_1 dichiarata creditrice per il pagamento di forniture di acciaio Inox, deducendo di avere ottenuto un decreto ingiuntivo europeo, in base al quale era stato emesso sequestro conservativo europeo dal
Tribunale dell'Aja, per € 769.214,65.
Il tribunale di Milano ha ritenuto che difettasse la legittimazione attiva dell'istante, in quanto il credito affermato da non risulterebbe portato da un titolo giudiziale (non essendovi prova Pt_1 della avvenuta notifica del decreto ingiuntivo europeo emesso in favore del creditore, né dell'asserita procedura di sequestro europeo), e in ogni caso il credito sarebbe stato contestato in più circostanze e in modo circostanziato quanto al fatto che la merce consegnata era affetta da rilevanti vizi.
ha presentato reclamo ex art. 50 CCII, chiedendo che fosse accolta la domanda di apertura Pt_1 della liquidazione giudiziale.
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Preliminarmente ha chiesto di essere rimessa in termini, avendo tempestivamente depositato il reclamo con erronea iscrizione al registro contenzioso, e di essere quindi stata invitata dalla cancelleria alla reiscrizione presso il registro Volontaria Giurisdizione al fine della corretta iscrizione. Deduceva la non imputabilità dell'errore di iscrizione.
Nel merito, ha lamentato:
- Il tribunale erroneamente avrebbe effettuato l'accertamento incidenter tantum della sussistenza del credito, escludendo lo stesso in ragione dell'assenza del titolo giudiziale, quando per contro la notifica dell'ingiunzione di pagamento emessa dal tribunale dell'Aja è avvenuta, ed inoltre risulta emesso e notificato il provvedimento di sequestro conservativo europeo, sulla base del quale è stata iniziata la procedura esecutiva ai danni di CP_1
- Erroneamente il tribunale avrebbe assegnato rilievo alle contestazioni sulla merce consegnata, per escludere la sussistenza del credito, quando per contro l'effettuazione della prestazione risulta dalle bolle di consegna della merce, e la contestazione dei vizi è stata sollevata tardivamente e in ogni caso in modo contraddittorio e non puntuale;
- Acclarato sarebbe lo stato di insolvenza di che è stata posta in liquidazione e CP_1 all'evidenza non dispone delle risorse per adempiere al debito nei confronti dell'istante, oltre che nei confronti di svariati istituti di credito.
Si è costituita deducendo in primo luogo l'insanabilità dell'errore nell'iscrizione del CP_1 reclamo, e dunque la decadenza dall'impugnazione.
Nel merito, ha ribadito che il credito dell'istante non è né certo, né liquido né esigibile, e pertanto ha chiesto il rigetto del reclamo.
Opinione della Corte:
Preliminarmente si rileva che il reclamo deve ritenersi tempestivamente proposto, in quanto l'erronea iscrizione nel registro corretto è irrilevante ai fini della proposizione del reclamo, dato che si tratta di un errore relativo al registro, e non all'Ufficio Giudiziario avanti alla quale lo stesso è proposto. In questi termini si è espressa anche la Suprema Corte (Cass. 15243/2022) che ha affermato che “il deposito del ricorso in via telematica utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi (nella specie quello relativo alla volontaria giurisdizione) non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia perché manca una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia perchè una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e
l'ufficio giudiziario e la messa disposizione dell'atto alle altre parti.”
Pertanto deve ritenersi che l'errore, a prescindere dalla colpevolezza o meno dello stesso, non sia rilevante, essendosi ritualmente incardinato il procedimento di reclamo.
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Ciò premesso, quanto al merito, ritiene la Corte che il reclamo debba essere accolto.
Il tribunale ha ritenuto carente la prova del credito, atteso che l'allegazione dell'istante in ordine alla presenza di un titolo giudiziale a supporto della propria posizione di creditore risulterebbe inconsistente, mancando la prova della notifica del decreto ingiuntivo europeo, e a tale conclusione
è giunto anche rilevando la mancanza di notifica del sequestro conservativo europeo emesso dal
Tribunale dell'Aja in favore del creditore istante.
In realtà, a questo proposito, i documenti in atti attestano:
- che il decreto ingiuntivo risulta non solo emesso ma anche notificato (vedasi doc. 6 prodotto in sede di reclamo, con lettera del tribunale dell'Aja che riferisce che la procedura di opposizione al decreto ingiuntivo emesso e regolarmente notificato è stata trasferita avanti al Tribunale di Rotterdam);
- che l'ordinanza di sequestro europea è stata emessa, e in base alla stessa è stata promossa esecuzione mobiliare con pignoramento presso terzi (vedasi documentazione allegata al reclamo).
Pertanto, se pure tali elementi non consentano di affermare con certezza la sussistenza del credito, il cui accertamento definitivo è ancora sub iudice in pendenza di opposizione all'ingiunzione, in ogni caso non possono essere ritenuti irrilevanti per la valutazione incidenter tantum della qualità di creditore dell'istante, ai fini del riconoscimento della legittimazione in capo allo stesso per la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.
E d'altra parte il fatto che la contestazione del credito attenga in via prioritaria a questioni attinenti la sussistenza di vizi e difetti nella merce consegnata, attesta che un credito per la fornitura della merce sussiste, mentre non vi sono allo stato elementi per ritenere che l'intero credito relativo a tale fornitura possa essere azzerato in considerazione della presenza degli asseriti vizi. Tra l'altro, a riprova della presenza dei vizi, ha fatto per lo più riferimento a contestazioni da lei ricevute CP_1 dai clienti finali, che hanno contestato a la bontà del materiale fornito, e questa è la CP_1 principale ragione della contestazione poi effettuata da a e pertanto si tratta CP_1 Pt_1 unicamente di riscontri indiretti circa la mancanza di qualità del prodotto fornito dall'istante.
Né si hanno elementi, inoltre, che facciano supporre che sia stata svolta da domanda di CP_1 risoluzione del contratto, pacificamente eseguito da con la consegna della merce, di talché Pt_1 non può ipotizzarsi allo stato che difetti totalmente la posizione creditoria dell'istante.
A tale stregua, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva di in qualità di creditore Pt_1 di CP_1
Quanto agli altri elementi per poter dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale:
- la situazione di insolvenza delle società, che è stata messa in liquidazione pur in presenza di debiti ancora pendenti, risulta attestata dal fatto che la società stessa, nel corso del procedimento avanti il tribunale, ha chiesto rinvii per verificare il buon esito di una
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domanda di concordato preventivo depositata presso il Tribunale di Brescia, con ciò rendendo evidente che la società stessa è consapevole della propria incapacità di adempiere alle obbligazioni contratte;
- nessuna allegazione vi è in ordine alla qualifica dell'istanziata quale impresa minore sotto soglia, di talché sussistono tutti gli elementi anche soggettivi per l'apertura della procedura richiesta.
A tale stregua, ai sensi dell'art. 50 CCII, deve dichiararsi aperta la procedura di liquidazione giudiziale di con rimessione degli atti al Tribunale di Milano per Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 c. 3 CCII.
Spese del presente procedimento compensate.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sul reclamo avverso il decreto del tribunale di Milano di data 7/03/2025, così decide:
1) Visto l'art. 50 CCII, in accoglimento del reclamo, dichiara aperta la liquidazione giudiziale di;
Controparte_1
2) Dispone la rimessione degli atti al tribunale di Milano per i provvedimenti di cui all'art. 49
c. 3 CCII;
3) Compensa le spese della presente procedura.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29/05/2025
La Presidente est
Anna Mantovani
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