Sentenza breve 12 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 12/10/2021, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2021
N. 01204/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00979/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 979 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, via Fapanni 37;
contro
Ministero dell'Interno, -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del-OMISSIS- - -OMISSIS- - N.-OMISSIS- datato 30 giugno 2021, con il quale viene decretato il rigetto dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di “lavoro subordinato”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato, formulando anche istanza cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale la -OMISSIS- previo preavviso, gli ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ordinario per lavoro subordinato.
Il suddetto provvedimento risulta fondato sul rilievo che il ricorrente, risultava, in data-OMISSIS-, -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 73 c. I e c.5 DPR 309/1990 in quanto "[...]-OMISSIS- del -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- [...]" e, in data -OMISSIS-, “deferito all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 582 C.p. e 110 C.p.”, per cui la Questura ha ritenuto che “lo straniero rientri nella previsione normativa di cui all'art. 13 comma 2, lettera c) del D. Lgs. 286/98 che richiama l'art. 1 del D.L. 159/211, nella fattispecie della lettera c)…”; nonché sul rilievo relativo alla “mancanza di redditi provenienti da fonte lecite, accertata tramite controllo della Certificazione Unica 2021, riferita all'anno 2020, nella quale i redditi sono inferiori all'importo annuo dell'assegno sociale”.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego per difetto di istruttoria e di motivazione ed errata e falsa applicazione del D.Lgs 159/2011, art. 1, in quanto, in sostanza, la valutazione di pericolosità sociale riportata nel provvedimento sarebbe del tutto generica e non adeguatamente supportata, non avendo la Questura tenuto adeguatamente conto della situazione lavorativa del ricorrente, del fatto che questi vive in Italia da diversi anni, che, oltre al procedimento penale -OMISSIS-ex art. 73, comma 5 del DPR 309/1990, in relazione al quale non è stata ancora emanata sentenza di condanna, non risultano altre iscrizioni a suo carico nel registro notizie di reato -OMISSIS-, come da certificato rilasciato in data -OMISSIS-.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, che si è richiamata alla allegata relazione della Questura-OMISSIS- e ha chiesto la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2021, previo avviso come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti.
Il ricorso è, ad avviso del Collegio, fondato con riferimento alle censure di difetto di motivazione e di istruttoria, considerato che dal certificato depositato in giudizio, relativo alle iscrizioni a carico del ricorrente nel registro delle notizie di reato rilasciato dalla-OMISSIS- presso il -OMISSIS-, non risulta l’iscrizione per il reato di cui agli artt. 582 C.p. e 110 C.p., invece citato nel provvedimento dalla Questura a sostegno della ritenuta -OMISSIS-, e che il giudizio di -OMISSIS- risulta genericamente formulato, senza che dalla motivazione del provvedimento si possa evincere che tale giudizio sia stato frutto di adeguati approfondimenti istruttori, considerato, oltre a quanto sopra già evidenziato, che il processo penale per l’unico precedente per reato ex art. 73, comma 5, del DPR 309/1990, indicato nel certificato depositato in giudizio, è ancora in corso, per cui era necessaria una più approfondita valutazione ed evidenziazione del quadro fattuale e indiziario a sostegno della valutazione di -OMISSIS-, e considerato che, quanto al dato reddituale, la Questura si limita, nella motivazione del provvedimento impugnato, a far riferimento ai soli redditi del 2020, affermando genericamente che sono inferiori all’importo annuo dell’assegno sociale e non fa alcun cenno ai redditi da lavoro del 2021, né ad una valutazione in chiave prognostica.
Nei limiti e termini di cui sopra, pertanto, il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va annullato, fatte salve le motivate determinazioni della Questura ad esito di rinnovata istruttoria.
Le spese di lite, tenuto conto delle peculiarità della controversia, possono essere compensate, salva restituzione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate, salva restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.