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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1433/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Irene Lupo Presidente
- dr.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1433/2025 promossa in grado d'appello
DA
(p. Iva ) con sede legale in Borgaro Parte_1 P.IVA_1
Torinese via Lanzo 29, e Direzione Generale in Agrate Brianza via Bartolomeo Colleoni 21, in persona del dr. quale procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2 dall'Avv. Gian Carlo SOAVE (c. f. , dichiaratamente domiciliata presso C.F._1
l'Avv. Fabio FERRARA in Milano via Castel Morrone 18/2, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
e (c. f. Controparte_1 Controparte_2
) con sede in Ancona via dell'Industria n. 10, in persona dei soci e legali rappresentanti P.IVA_2 pagina 1 di 10 sigg.ri e rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 Controparte_2 dall'Avv. Gianluigi MALANDRINO (c. f. ), presso il cui studio legale in C.F._2
Roma via Giuseppe Pisanelli n. 40 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: Assicurazioni contro i danni
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento del gravame per il motivo di cui alla parte motiva, riformare l'impugnata sentenza n. 241/2025 del Tribunale di
Monza ed accogliere le seguenti conclusioni:
- in accoglimento del motivo di appello formulato, riformare la sentenza laddove il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza in capo al di Controparte_1 CP_1
e di una condotta omissiva dolosa atta a determinare l'inoperatività della copertura Controparte_2 assicurativa ed ha statuito di: revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertando che oil credito azionato da si è estinto per compensazione;
rigettare ogni domanda proposta da parte CP_3 convenuta opposta nei confronti di quella attrice opponente;
- condannare parte convenuta opposta a corrispondere – per le ragioni ed il titolo di cui in sentenza –
a parte attrice opponente la somma di euro 90.781,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della notifica dell'atto di citazione (28.02.2024) al saldo;
- condannare parte opposta convenuta a rifondere le spese di lite, e, per l'effetto della riforma, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza RC professionale per le causali esposte in atti e nel presente motivo di appello e/o per le ragioni meglio ritenute e, conseguentemente, accogliere le
pagina 2 di 10 seguenti conclusioni formulate in sede di primo grado di giudizio e non accolte dal tribunale di Monza in quanto respinte e/o assorbite: nel merito, in via principale,
- confermare il decreto ingiuntivo n. 254/24 – r.g. 143/24 e per l'effetto condannare
[...]
, in persona dei soci, al pagamento della Controparte_4 somma di euro 74.231,74 in favore di Parte_1
- respingere ogni domanda proposta da Controparte_4
;
[...]
- condannare al pagamento Controparte_4 delle spese legali sia del presente procedimento sia del procedimento monitorio: in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, condannare
[...]
in persona dei soci al pagamento in favore Controparte_5 Controparte_2 di e della diversa somma che risulterà in corso di causa;
Parte_1
- con vittoria di spese e competenze legali sia della fase monitoria che della fase di merito.
Vinte le spese del secondo grado di giudizio.
- per Controparte_6 appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello, contrariis rejectis, rigettare integralmente l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 241/2025 del Tribunale di Monza, in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto, con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 241/2025, pubblicata in data 6.02.2025, il Tribunale Ordinario di Monza, definitivamente pronunciando, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti:
- accogliendo la domanda proposta da parte attrice, revoca il decreto ingiuntivo opposto, accertando che il credito azionato da i è estinto per compensazione;
Parte_1
- rigetta ogni domanda proposta da parte convenuta opposta nei confronti di quella attrice opponente;
pagina 3 di 10 - condanna parte convenuta opposta a corrispondere – per le ragioni ed il titolo di cui in sentenza – a parte attrice opponente la somma di euro 90.781,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della notifica dell'atto di citazione (28.02.2024) al saldo;
- condanna parte convenuta opposta a rifondere le spese di lite a quella attrice opponente, liquidando a tale titolo l'importo di euro 9.141,50 per compensi professionali, oltre onere/accessori dovuti per legge, nonché 15 per rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma 2 d.m. n. 55/2014 e, laddove tali costi siano stati sostenuti, rimborso C.U. marca da bollo e spese di notifica.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con atto di citazione in opposizione notificato in data 28.02.2024 Controparte_1 di e conveniva in giudizio
[...] CP_1 Controparte_2 [...] proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 254/2024 emesso dal Parte_1
Tribunale di Monza con cui si ingiungeva alla società opponente di pagare in favore della compagnia assicuratrice opposta l'importo di euro 74.219,80 oltre interessi e spese della procedura monitoria, per il mancato versamento dei premi relativi alle polizze e dei premi incassati nel periodo tra il luglio 2023
e settembre 2023, come previsto dal accordo transattivo di rientro di cui alla scrittura privata del
27.11.2023.
A fondamento della opposizione, previa eccezione di incompetenza territoriale, eccepiva l'intervenuta estinzione del credito azionato in via monitoria dalla compagnia assicuratrice per compensazione con il maggior credito vantato da i e Controparte_1 CP_1 CP_2
nei confronti della a titolo di manleva per la
[...] Parte_1 condanna al risarcimento del danno pronunciata dal Tribunale di Ancona nei confronti di
[...]
e per responsabilità Controparte_1 Controparte_2 professionale, rientrante nell'ambito operativo della polizza assicurativa per copertura per responsabilità professionale stipulata con Parte_1
Inoltre, atteso il maggiore ammontare del credito opposto in compensazione rispetto a quella del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, chiedeva in via riconvenzionale la condanna di
[...] al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 90.781,00 quale Parte_1 differenza tra il credito opposto in compensazione e quello portato dal decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 10 - Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione proposta Parte_1 sia in relazione alla eccepita incompetenza territoriale sia in ordine alla fondatezza del credito opposto in compensazione, e ne chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'organo giudicante di primo grado, respinta l'istanza di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, decideva la causa con sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 6.02.2025.
***
Con l'impugnata sentenza l'organo di prime cure, ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di
Monza, rilevato come non fosse contestato che tra la società opponente e la compagnia assicuratrice era in essere la polizza assicurativa contro la responsabilità professionale invocata della società opponente, né che il sinistro, fonte dell'indennizzo richiesto e opposto in compensazione con il credito monitorio portato dal decreto ingiuntivo opposto, si fosse verificato nel periodo di copertura della polizza, rilevava come, sulla base della ricostruzione dei fatti fonte della richiesta di manleva operata con l'allegata sentenza del Tribunale di Ancona – che aveva imputato a negligenza la responsabilità professionalità della società di brokeraggio per non aver richiesto l'adeguamento del premio assicurativo all'effettivo valore del bene assicurato, da cui era scaturita la condanna risarcitoria posta a base della richiesta di indennizzo opposto in compensazione al credito monitorio – la condotta causativa del danno posta in essere dall'assicurato non era di matrice dolosa e pertanto rientrava nell'ambito di operatività della polizza. Su tali basi, in accoglimento della domanda riconvenzionale articolata da parte opponente, condannava la società opposta a corrispondere a parte opponente l'importo di euro 90.781,00 quale differenza tra il credito opposto in compensazione e quello, non contestato nell'entità e sussistenza, portato dal decreto ingiuntivo opposto conseguentemente revocato.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con unico motivo di appello assumeva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, la condotta causativa del danno posta in essere dalla parte opponente e posta a base della richiesta di indennizzo opposto in compensazione del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, era connotata da dolo, dovendosi ritenere volontaria la mancata richiesta di adeguamento del premio all'effettivo valore dei beni assicurati, sicché la matrice dolosa del fatto causativo del danno escludeva l'operatività della polizza.
pagina 5 di 10 - Si costituiva in giudizio Controparte_1 Controparte_4 CP_2
contestando integralmente l'atto di gravame, infondato in fatto ed in diritto, e ne chiedeva il
[...] rigetto con conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 13.11.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato e va conseguentemente rigettato per la ragioni che seguono.
***
È dato acquisito al giudizio e non oggetto di contestazione che tra Controparte_1 di e e la compagnia di assicurazione
[...] CP_1 Controparte_2 [...] era in essere polizza assicurativa, stipulata nel 2018 e annualmente rinnovata con Parte_1 massimale di risarcimento per anno e per sinistro pari ad euro 2.500.000,00, volta a coprire la responsabilità civile della società di brokeraggio, anche in conseguenza dell'operato dei propri dipendenti, derivante dall'esercizio della relativa attività professionale di brokeraggio.
È altresì dato acquisito al giudizio e non oggetto di contestazione che il sinistro oggetto di causa ebbe a verificarsi nel periodo di vigenza della polizza in oggetto.
Secondo l'articolato di polizza ed in particolare secondo il dettato dell'art.
2.1 delle condizioni generali di polizza, l'impegna assicurativa era obbligata massimale indicato nel certificato di assicurazione per ogni sinistro e per periodo assicurativo, per la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di intermediazione conseguenti a negligenza ed errori professionali dell'assicurato ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato l'intermediario assicurato deve rispondere a norma di legge … purché tali negligenze errori professionali e infedeltà siano avvenute nel corso del periodo assicurativo indicato nel certificato di assicurazione …>>.
Secondo l'articolato di polizza esulavano dalla copertura assicurativa le condotte di matrice dolosa.
È del pari dato acquisito al giudizio che in data 8.02.2021 Controparte_1 riceveva richiesta risarcitoria da parte della società la quale, in relazione ai servizi resi CP_7 dalla ella proposizione di una polizza assicurativa a protezione Parte_3 dei propri beni, lamentava la violazione delle regole di diligenza professionale, contestando che la pagina 6 di 10 aveva procurato una polizza incendio con la compagnia assicuratrice Controparte_1
non adeguata, tanto che in sede di verificazione del sinistro del bene assicurato aveva CP_8 determinato un ingente pregiudizio corrispondente al minor risarcimento conseguito rispetto al danno effettivamente derivato dall'evento incendiario che aveva investito il bene assicurato in conseguenza del valore massimale dedotto in polizza inferiore rispetto al valore reale del bene.
Come emerge in atti, la Controparte_1 CP_1 CP_4
in relazione alla polizza assicurativa proposta alla intermediata a fronte
[...] CP_7 dell'incremento di valore a seguito dei lavori di ristrutturazione del bene assicurato svolti nell'anno
2019, non ha provveduto a richiedere l'adeguamento dei massimali di polizza stipulata con la compagnia assicuratrice all'incremento valore del bene assicurato. Soltanto CP_8 successivamente, nel 2020, aveva rappresentato al titolare della Controparte_1 [...]
CP_ la necessità di procedere alla revisione dei massimali di polizza per allinearli all'incremento di valore che il bene assicurato aveva registrato a seguito delle opere di ristrutturazione eseguite.
Con sentenza n. 1346/2023 il Tribunale di Ancona, in esito al giudizio intentato dalla società CP_7 nei confronti dell'odierna parte appellante, di
[...] Controparte_1 CP_1
e nel ritenere la
[...] Controparte_2 Controparte_1
e responsabile del danno derivato a in ragione
[...] Controparte_2 CP_7 dell'inadeguatezza della polizza intermediata non avendo negligentemente suggerito alla propria cliente di adeguare il massimale di polizza del bene assicurato all'effettivo incremento di valore, condannava risarcire il danno conseguentemente derivato alla Controparte_1 CP_7
rilevando che sebbene i valori effettivi del bene assicurato non erano stati compiutamente portati
[...]
a conoscenza del broker, la società di brokeraggio avrebbe dovuto comunque far presente alla propria cliente la necessità di procedere all'adeguamento del massimale, avendo il dovere di invitare il cliente a chiedere un massimale adeguato al valore del bene al fine di rendere integrale il risarcimento nel caso di verificazione dell'evento assicurato.
Su tali basi è comprovato che il comportamento che ha dato causa all'evento assicurato sia addebitabile a titolo di colpa per negligenza professionale. Il danno subito dalla cliente assicurata è CP_7 stato infatti conseguenza di negligenza professionale non avendo la Controparte_1 insistito con la cliente per l'innalzamento del massimale di polizza in conseguenza del registro
[...] incremento di valore del bene assicurato.
pagina 7 di 10 In assenza di qualsiasi atteggiamento di volizione anche indiretta dell'evento lesivo la fattispecie in esame non può essere attratta nella focale del dolo, neanche sotto forma di dolo eventuale. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per la configurabilità del dolo eventuale e la sua distinzione dalla colpa cosciente è necessaria la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia effettivamente rappresentato e abbia consapevolmente accettato il rischio del verificarsi dell'evento in conseguenza del proprio comportamento.
Nel caso di specie l'assenza di un atteggiamento di volizione dell'evento lesivo anche nella mera forma di accettazione della relativa concreta verificazione, esclude alla radice la configurabilità del dolo.
Ne consegue che il predicato soggettivo della condotta imputata a Controparte_1 di e nella gestione dei rapporti con resta
[...] CP_1 Controparte_2 CP_7 confinato all'area della colpa per negligenza professionale.
Conseguentemente, l'assenza di ogni matrice dolosa della condotta ascritta alla società di brokeraggio rende pienamente operativa la copertura assicurativa invocata CP_1 Controparte_1 da e in relazione al Controparte_1 CP_1 Controparte_2 sinistro oggetto di causa.
Affermata la operatività della polizza assicurativa invocata da parte appellata, l'appellante compagnia assicuratrice resta tenuta ad indennizzare a tenor di polizza l'assicurata Controparte_1 in relazione al sinistro oggetto di causa, per l'importo di euro 165.000,00 come
[...] computato dall'organo giudicante di primo grado con l'impugnata sentenza.
Non essendo stata contestata la sussistenza e l'entità del credito ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto, pari ad euro 74.219,80, accertato il credito opposto in compensazione nei termini innanzi indicati, di entità eccedente rispetto al credito azionato in via monitoria,
[...] resta condannata alla corresponsione in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 90.781,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. su tale somma dalla notifica dell'atto di citazione al saldo, quale differenza tra il credito vantato da ei Controparte_1 confronti di a titolo di indennizzo assicurativo e il credito Parte_1 vantato da nei confronti di Parte_1 [...]
e ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1 Controparte_2
Segue il rigetto del gravame proposto.
***
Alla reiezione dell'appello consegue la conferma della sentenza appellata.
pagina 8 di 10 ***
La regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio segue la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante va condannata alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata Controparte_6 delle spese di lite del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in considerazione del valore della causa, considerata l'attività difensiva svolta e l'esito del giudizio, applicate la tariffe professionali vigenti, (da attestare in prossimità dei valori medi), in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma Parte_1 dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l.
24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di Controparte_6 avverso la sentenza n. 241/2025 pubblicata in data 6.02.2025 del Tribunale di Monza, ogni altra domanda, eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata e Controparte_1 CP_2
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro
[...]
10.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, cpa ed Iva, se dovuta, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui Parte_1
pagina 9 di 10 all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l.
24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa Irene Lupo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Irene Lupo Presidente
- dr.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1433/2025 promossa in grado d'appello
DA
(p. Iva ) con sede legale in Borgaro Parte_1 P.IVA_1
Torinese via Lanzo 29, e Direzione Generale in Agrate Brianza via Bartolomeo Colleoni 21, in persona del dr. quale procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2 dall'Avv. Gian Carlo SOAVE (c. f. , dichiaratamente domiciliata presso C.F._1
l'Avv. Fabio FERRARA in Milano via Castel Morrone 18/2, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
e (c. f. Controparte_1 Controparte_2
) con sede in Ancona via dell'Industria n. 10, in persona dei soci e legali rappresentanti P.IVA_2 pagina 1 di 10 sigg.ri e rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 Controparte_2 dall'Avv. Gianluigi MALANDRINO (c. f. ), presso il cui studio legale in C.F._2
Roma via Giuseppe Pisanelli n. 40 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: Assicurazioni contro i danni
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento del gravame per il motivo di cui alla parte motiva, riformare l'impugnata sentenza n. 241/2025 del Tribunale di
Monza ed accogliere le seguenti conclusioni:
- in accoglimento del motivo di appello formulato, riformare la sentenza laddove il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza in capo al di Controparte_1 CP_1
e di una condotta omissiva dolosa atta a determinare l'inoperatività della copertura Controparte_2 assicurativa ed ha statuito di: revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertando che oil credito azionato da si è estinto per compensazione;
rigettare ogni domanda proposta da parte CP_3 convenuta opposta nei confronti di quella attrice opponente;
- condannare parte convenuta opposta a corrispondere – per le ragioni ed il titolo di cui in sentenza –
a parte attrice opponente la somma di euro 90.781,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della notifica dell'atto di citazione (28.02.2024) al saldo;
- condannare parte opposta convenuta a rifondere le spese di lite, e, per l'effetto della riforma, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza RC professionale per le causali esposte in atti e nel presente motivo di appello e/o per le ragioni meglio ritenute e, conseguentemente, accogliere le
pagina 2 di 10 seguenti conclusioni formulate in sede di primo grado di giudizio e non accolte dal tribunale di Monza in quanto respinte e/o assorbite: nel merito, in via principale,
- confermare il decreto ingiuntivo n. 254/24 – r.g. 143/24 e per l'effetto condannare
[...]
, in persona dei soci, al pagamento della Controparte_4 somma di euro 74.231,74 in favore di Parte_1
- respingere ogni domanda proposta da Controparte_4
;
[...]
- condannare al pagamento Controparte_4 delle spese legali sia del presente procedimento sia del procedimento monitorio: in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, condannare
[...]
in persona dei soci al pagamento in favore Controparte_5 Controparte_2 di e della diversa somma che risulterà in corso di causa;
Parte_1
- con vittoria di spese e competenze legali sia della fase monitoria che della fase di merito.
Vinte le spese del secondo grado di giudizio.
- per Controparte_6 appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello, contrariis rejectis, rigettare integralmente l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 241/2025 del Tribunale di Monza, in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto, con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 241/2025, pubblicata in data 6.02.2025, il Tribunale Ordinario di Monza, definitivamente pronunciando, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti:
- accogliendo la domanda proposta da parte attrice, revoca il decreto ingiuntivo opposto, accertando che il credito azionato da i è estinto per compensazione;
Parte_1
- rigetta ogni domanda proposta da parte convenuta opposta nei confronti di quella attrice opponente;
pagina 3 di 10 - condanna parte convenuta opposta a corrispondere – per le ragioni ed il titolo di cui in sentenza – a parte attrice opponente la somma di euro 90.781,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della notifica dell'atto di citazione (28.02.2024) al saldo;
- condanna parte convenuta opposta a rifondere le spese di lite a quella attrice opponente, liquidando a tale titolo l'importo di euro 9.141,50 per compensi professionali, oltre onere/accessori dovuti per legge, nonché 15 per rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma 2 d.m. n. 55/2014 e, laddove tali costi siano stati sostenuti, rimborso C.U. marca da bollo e spese di notifica.
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La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
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- Con atto di citazione in opposizione notificato in data 28.02.2024 Controparte_1 di e conveniva in giudizio
[...] CP_1 Controparte_2 [...] proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 254/2024 emesso dal Parte_1
Tribunale di Monza con cui si ingiungeva alla società opponente di pagare in favore della compagnia assicuratrice opposta l'importo di euro 74.219,80 oltre interessi e spese della procedura monitoria, per il mancato versamento dei premi relativi alle polizze e dei premi incassati nel periodo tra il luglio 2023
e settembre 2023, come previsto dal accordo transattivo di rientro di cui alla scrittura privata del
27.11.2023.
A fondamento della opposizione, previa eccezione di incompetenza territoriale, eccepiva l'intervenuta estinzione del credito azionato in via monitoria dalla compagnia assicuratrice per compensazione con il maggior credito vantato da i e Controparte_1 CP_1 CP_2
nei confronti della a titolo di manleva per la
[...] Parte_1 condanna al risarcimento del danno pronunciata dal Tribunale di Ancona nei confronti di
[...]
e per responsabilità Controparte_1 Controparte_2 professionale, rientrante nell'ambito operativo della polizza assicurativa per copertura per responsabilità professionale stipulata con Parte_1
Inoltre, atteso il maggiore ammontare del credito opposto in compensazione rispetto a quella del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, chiedeva in via riconvenzionale la condanna di
[...] al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 90.781,00 quale Parte_1 differenza tra il credito opposto in compensazione e quello portato dal decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 10 - Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione proposta Parte_1 sia in relazione alla eccepita incompetenza territoriale sia in ordine alla fondatezza del credito opposto in compensazione, e ne chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'organo giudicante di primo grado, respinta l'istanza di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, decideva la causa con sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 6.02.2025.
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Con l'impugnata sentenza l'organo di prime cure, ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di
Monza, rilevato come non fosse contestato che tra la società opponente e la compagnia assicuratrice era in essere la polizza assicurativa contro la responsabilità professionale invocata della società opponente, né che il sinistro, fonte dell'indennizzo richiesto e opposto in compensazione con il credito monitorio portato dal decreto ingiuntivo opposto, si fosse verificato nel periodo di copertura della polizza, rilevava come, sulla base della ricostruzione dei fatti fonte della richiesta di manleva operata con l'allegata sentenza del Tribunale di Ancona – che aveva imputato a negligenza la responsabilità professionalità della società di brokeraggio per non aver richiesto l'adeguamento del premio assicurativo all'effettivo valore del bene assicurato, da cui era scaturita la condanna risarcitoria posta a base della richiesta di indennizzo opposto in compensazione al credito monitorio – la condotta causativa del danno posta in essere dall'assicurato non era di matrice dolosa e pertanto rientrava nell'ambito di operatività della polizza. Su tali basi, in accoglimento della domanda riconvenzionale articolata da parte opponente, condannava la società opposta a corrispondere a parte opponente l'importo di euro 90.781,00 quale differenza tra il credito opposto in compensazione e quello, non contestato nell'entità e sussistenza, portato dal decreto ingiuntivo opposto conseguentemente revocato.
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- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con unico motivo di appello assumeva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, la condotta causativa del danno posta in essere dalla parte opponente e posta a base della richiesta di indennizzo opposto in compensazione del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, era connotata da dolo, dovendosi ritenere volontaria la mancata richiesta di adeguamento del premio all'effettivo valore dei beni assicurati, sicché la matrice dolosa del fatto causativo del danno escludeva l'operatività della polizza.
pagina 5 di 10 - Si costituiva in giudizio Controparte_1 Controparte_4 CP_2
contestando integralmente l'atto di gravame, infondato in fatto ed in diritto, e ne chiedeva il
[...] rigetto con conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 13.11.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato e va conseguentemente rigettato per la ragioni che seguono.
***
È dato acquisito al giudizio e non oggetto di contestazione che tra Controparte_1 di e e la compagnia di assicurazione
[...] CP_1 Controparte_2 [...] era in essere polizza assicurativa, stipulata nel 2018 e annualmente rinnovata con Parte_1 massimale di risarcimento per anno e per sinistro pari ad euro 2.500.000,00, volta a coprire la responsabilità civile della società di brokeraggio, anche in conseguenza dell'operato dei propri dipendenti, derivante dall'esercizio della relativa attività professionale di brokeraggio.
È altresì dato acquisito al giudizio e non oggetto di contestazione che il sinistro oggetto di causa ebbe a verificarsi nel periodo di vigenza della polizza in oggetto.
Secondo l'articolato di polizza ed in particolare secondo il dettato dell'art.
2.1 delle condizioni generali di polizza, l'impegna assicurativa era obbligata massimale indicato nel certificato di assicurazione per ogni sinistro e per periodo assicurativo, per la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di intermediazione conseguenti a negligenza ed errori professionali dell'assicurato ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato l'intermediario assicurato deve rispondere a norma di legge … purché tali negligenze errori professionali e infedeltà siano avvenute nel corso del periodo assicurativo indicato nel certificato di assicurazione …>>.
Secondo l'articolato di polizza esulavano dalla copertura assicurativa le condotte di matrice dolosa.
È del pari dato acquisito al giudizio che in data 8.02.2021 Controparte_1 riceveva richiesta risarcitoria da parte della società la quale, in relazione ai servizi resi CP_7 dalla ella proposizione di una polizza assicurativa a protezione Parte_3 dei propri beni, lamentava la violazione delle regole di diligenza professionale, contestando che la pagina 6 di 10 aveva procurato una polizza incendio con la compagnia assicuratrice Controparte_1
non adeguata, tanto che in sede di verificazione del sinistro del bene assicurato aveva CP_8 determinato un ingente pregiudizio corrispondente al minor risarcimento conseguito rispetto al danno effettivamente derivato dall'evento incendiario che aveva investito il bene assicurato in conseguenza del valore massimale dedotto in polizza inferiore rispetto al valore reale del bene.
Come emerge in atti, la Controparte_1 CP_1 CP_4
in relazione alla polizza assicurativa proposta alla intermediata a fronte
[...] CP_7 dell'incremento di valore a seguito dei lavori di ristrutturazione del bene assicurato svolti nell'anno
2019, non ha provveduto a richiedere l'adeguamento dei massimali di polizza stipulata con la compagnia assicuratrice all'incremento valore del bene assicurato. Soltanto CP_8 successivamente, nel 2020, aveva rappresentato al titolare della Controparte_1 [...]
CP_ la necessità di procedere alla revisione dei massimali di polizza per allinearli all'incremento di valore che il bene assicurato aveva registrato a seguito delle opere di ristrutturazione eseguite.
Con sentenza n. 1346/2023 il Tribunale di Ancona, in esito al giudizio intentato dalla società CP_7 nei confronti dell'odierna parte appellante, di
[...] Controparte_1 CP_1
e nel ritenere la
[...] Controparte_2 Controparte_1
e responsabile del danno derivato a in ragione
[...] Controparte_2 CP_7 dell'inadeguatezza della polizza intermediata non avendo negligentemente suggerito alla propria cliente di adeguare il massimale di polizza del bene assicurato all'effettivo incremento di valore, condannava risarcire il danno conseguentemente derivato alla Controparte_1 CP_7
rilevando che sebbene i valori effettivi del bene assicurato non erano stati compiutamente portati
[...]
a conoscenza del broker, la società di brokeraggio avrebbe dovuto comunque far presente alla propria cliente la necessità di procedere all'adeguamento del massimale, avendo il dovere di invitare il cliente a chiedere un massimale adeguato al valore del bene al fine di rendere integrale il risarcimento nel caso di verificazione dell'evento assicurato.
Su tali basi è comprovato che il comportamento che ha dato causa all'evento assicurato sia addebitabile a titolo di colpa per negligenza professionale. Il danno subito dalla cliente assicurata è CP_7 stato infatti conseguenza di negligenza professionale non avendo la Controparte_1 insistito con la cliente per l'innalzamento del massimale di polizza in conseguenza del registro
[...] incremento di valore del bene assicurato.
pagina 7 di 10 In assenza di qualsiasi atteggiamento di volizione anche indiretta dell'evento lesivo la fattispecie in esame non può essere attratta nella focale del dolo, neanche sotto forma di dolo eventuale. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per la configurabilità del dolo eventuale e la sua distinzione dalla colpa cosciente è necessaria la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia effettivamente rappresentato e abbia consapevolmente accettato il rischio del verificarsi dell'evento in conseguenza del proprio comportamento.
Nel caso di specie l'assenza di un atteggiamento di volizione dell'evento lesivo anche nella mera forma di accettazione della relativa concreta verificazione, esclude alla radice la configurabilità del dolo.
Ne consegue che il predicato soggettivo della condotta imputata a Controparte_1 di e nella gestione dei rapporti con resta
[...] CP_1 Controparte_2 CP_7 confinato all'area della colpa per negligenza professionale.
Conseguentemente, l'assenza di ogni matrice dolosa della condotta ascritta alla società di brokeraggio rende pienamente operativa la copertura assicurativa invocata CP_1 Controparte_1 da e in relazione al Controparte_1 CP_1 Controparte_2 sinistro oggetto di causa.
Affermata la operatività della polizza assicurativa invocata da parte appellata, l'appellante compagnia assicuratrice resta tenuta ad indennizzare a tenor di polizza l'assicurata Controparte_1 in relazione al sinistro oggetto di causa, per l'importo di euro 165.000,00 come
[...] computato dall'organo giudicante di primo grado con l'impugnata sentenza.
Non essendo stata contestata la sussistenza e l'entità del credito ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto, pari ad euro 74.219,80, accertato il credito opposto in compensazione nei termini innanzi indicati, di entità eccedente rispetto al credito azionato in via monitoria,
[...] resta condannata alla corresponsione in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 90.781,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. su tale somma dalla notifica dell'atto di citazione al saldo, quale differenza tra il credito vantato da ei Controparte_1 confronti di a titolo di indennizzo assicurativo e il credito Parte_1 vantato da nei confronti di Parte_1 [...]
e ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1 Controparte_2
Segue il rigetto del gravame proposto.
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Alla reiezione dell'appello consegue la conferma della sentenza appellata.
pagina 8 di 10 ***
La regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio segue la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante va condannata alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata Controparte_6 delle spese di lite del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in considerazione del valore della causa, considerata l'attività difensiva svolta e l'esito del giudizio, applicate la tariffe professionali vigenti, (da attestare in prossimità dei valori medi), in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
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Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma Parte_1 dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l.
24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di Controparte_6 avverso la sentenza n. 241/2025 pubblicata in data 6.02.2025 del Tribunale di Monza, ogni altra domanda, eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata e Controparte_1 CP_2
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro
[...]
10.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, cpa ed Iva, se dovuta, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui Parte_1
pagina 9 di 10 all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l.
24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa Irene Lupo
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